Art. 11 
 
Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello
                              unico ZES 
 
  1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, la lettera a-ter), e' sostituita dalla seguente:
«a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo  4,
comma 6, opera  uno  sportello  unico  digitale  presso  il  quale  i
soggetti  interessati  ad  avviare  una  nuova   attivita'   soggetta
all'autorizzazione unica di cui  all'articolo  5-bis,  presentano  il
proprio progetto. Lo sportello unico e'  reso  disponibile  anche  in
lingua inglese e opera secondo i migliori standard  tecnologici,  con
carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle piattaforme
digitali in  uso  presso  gli  enti  coinvolti  nell'istruttoria  del
procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con  avviso  pubblicato
nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente  disposizione,  la  data  a  partire
dalla quale lo sportello e' reso disponibile. Nelle more della  piena
operativita'  dello  sportello  unico   digitale,   le   domande   di
autorizzazione unica sono presentate  allo  sportello  unico  per  le
attivita'  produttive  (SUAP)  territorialmente  competente  di   cui
all'articolo 38 comma 3 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  che
le trasmette al Commissario con  le  modalita'  determinate  mediante
accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP»; 
      2) al comma 1,  lettera  a-sexies),  le  parole  «entro  il  31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31  dicembre
2023»; 
      3) al comma 6  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'Agenzia per la  coesione  affida  i  servizi  tecnologici  per  la
realizzazione dello sportello unico digitale e per la  sua  messa  in
funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si  avvale,
mediante convenzione, di piattaforme gia' in  uso  ad  altri  enti  o
amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di  2,5  milioni  di
euro,  sono  posti  a  carico  del  PON  Governance  2014/2020  e  in
particolare  sulla  quota  React  UE  assegnata  al  programma  nello
specifico Asse di Assistenza Tecnica e  Capacita'  amministrativa  di
cui alla Decisione della Commissione Europea C  (2021)  7145  del  29
settembre 2021.»; 
    b) all'articolo 5-bis: 
      1)  al  comma  3,  le  parole:  «dell'articolo   14-bis»   sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 14-bis e seguenti»; 
      2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «
Ove le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico
territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute  e  delle
pubblica incolumita', ovvero le  amministrazioni  delle  Regioni,  si
oppongano  alla  determinazione   motivata   di   conclusione   della
conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge  7  agosto
1990, n. 241, la riunione di cui al comma  4  di  detto  articolo  e'
indetta dall'Autorita' politica delegata per il  sud  e  la  coesione
territoriale, sulla base di una motivata  relazione  del  Commissario
della ZES  interessata.  Le  attivita'  propedeutiche  e  istruttorie
necessarie  all'individuazione,  in  esito  alla  riunione,  di   una
soluzione condivisa alla luce del principio di leale  collaborazione,
sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione.
Se la soluzione condivisa  non  e'  raggiunta,  l'Autorita'  politica
delegata per il sud e la coesione territoriale rimette  la  questione
al Consiglio dei ministri  con  propria  proposta  motivata,  secondo
quanto previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo.
Qualora il progetto di insediamento della nuova attivita'  produttiva
sia sottoposto a valutazione  di  impatto  ambientale  di  competenza
regionale  e  trovi  applicazione  l'articolo  27-bis   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  alla  conferenza  di  ser-  vizi
indetta dall'Autorita' competente  partecipa  sempre  il  Commissario
della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti  tra
amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano  condotto  ad
un  diniego  di  autorizzazione,   il   Commissario   puo'   chiedere
all'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale
il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini  di
una  complessiva  valutazione  ed  armonizzazione   degli   interessi
pubblici coinvolti. L'Autorita' politica delegata per  il  Sud  e  la
coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una
riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni  che
hanno  espresso  valutazioni  contrastanti.  In   tale   riunione   i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale
collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa,  che
sostituisca, in tutto o  in  parte,  il  diniego  di  autorizzazione.
Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta,
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma  6,
secondo  periodo,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  L'intera
procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni». 
  1-bis. Ai fini  dell'applicazione,  in  favore  dei  lavoratori  in
esubero delle imprese di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto
legge 22 marzo 2021, n.  41,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, delle disposizioni di  cui  all'articolo
3, comma 2, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  in  relazione  alle
giornate  di  mancato  avviamento  al  lavoro,  ferma   restando   la
necessita' di stati di crisi aziendale o cessazioni  delle  attivita'
terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste  dal
medesimo comma 1 dell'articolo  9-bis,  relativamente  ai  porti  nei
quali devono operare o aver operato dette imprese, devono  intendersi
come alternative. 
  1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «  Il
Commissario e' dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater,
di una struttura di supporto composta da un  contingente  massimo  di
per- sonale di 10 unita', di cui 2 di livello dirigenziale di seconda
fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di  livello  non  dirigenziale,
appartenenti  ai  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'
stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie  funzioni,
con esclusione  del  personale  docente,  educativo,  amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il  personale  di
cui al precedente periodo e' individuato mediante apposite  procedure
di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e
del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza  del
Consiglio dei ministri o delle corrispondenti  qualifiche  funzionali
dei  Ministeri,  delle  altre  pubbliche  amministrazioni   o   delle
autorita'  amministrative  indipendenti.  Il  predetto  personale  e'
collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi
dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta  la  durata
di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza
e' reso indisponibile un numero di posti  equivalente  dal  punto  di
vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di per-  sonale  si
provvede nell'ambito e nei limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma
7-quater; 
  b) al comma 7-quater, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' mediante il finanziamento delle spese  di
funzionamento della struttura e di  quelle  economali»  e,  al  terzo
periodo, dopo le parole: «A tale fine»  sono  inserite  le  seguenti:
«nonche' ai fini di cui al comma 6-bis». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  5  e  5-bis,  del
          decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2017,   n.   123
          (Disposizioni  urgenti  per  la  crescita   economica   nel
          Mezzogiorno) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni). - 1. Le
          nuove imprese e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un
          programma di  attivita'  economiche  imprenditoriali  o  di
          investimenti di  natura  incrementale  nella  ZES,  possono
          usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: 
                  a) l'attivita' economica nelle ZES e'  libera,  nel
          rispetto delle norme nazionali  ed  europee  sull'esercizio
          dell'attivita'  d'impresa.  Al  fine  di  semplificare   ed
          accelerare   l'insediamento,   la   realizzazione   e    lo
          svolgimento  dell'attivita'  economica   nelle   ZES   sono
          disciplinati i seguenti criteri derogatori  alla  normativa
          vigente, procedure  semplificate  e  regimi  procedimentali
          speciali  applicabili.  Per  la  celere   definizione   dei
          procedimenti amministrativi, sono ridotti  di  un  terzo  i
          termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge  7  agosto
          1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          in  materia  di  valutazione  d'impatto  ambientale  (VIA),
          valutazione ambientale strategica  (VAS)  e  autorizzazione
          integrata  ambientale  (AIA);  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo  2013,  n.
          59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al
          codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  13  febbraio  2017,  n.  31,  in   materia   di
          autorizzazione paesaggistica; al  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, in materia edilizia; alla legge 28  gennaio  1994,  n.
          84, in materia di concessioni demaniali portuali; 
                  a-bis)  nell'ambito   del   procedimento   di   cui
          all'articolo  5-bis,  eventuali  autorizzazioni,   licenze,
          permessi, concessioni o nulla osta comunque  denominati  la
          cui adozione richiede  l'acquisizione  di  pareri,  intese,
          concerti o altri atti di  assenso  comunque  denominati  di
          competenza di piu' amministrazioni sono adottati  ai  sensi
          dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini
          ivi previsti sono  ridotti  della  meta'  e  sono  altresi'
          ridotti alla meta' i termini di  cui  all'articolo  17-bis,
          comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241; 
                  a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui
          all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale
          presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova
          attivita'  soggetta   all'autorizzazione   unica   di   cui
          all'articolo 5-bis,  presentano  il  proprio  progetto.  Lo
          sportello unico e' reso disponibile anche in lingua inglese
          e  opera  secondo  i  migliori  standard  tecnologici,  con
          carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi  e  alle
          piattaforme digitali  in  uso  presso  gli  enti  coinvolti
          nell'istruttoria  del  procedimento.  Ciascun   Commissario
          rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet
          istituzionale, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, la data a partire dalla
          quale lo sportello e' reso disponibile.  Nelle  more  della
          piena  operativita'  dello  sportello  unico  digitale,  le
          domande  di  autorizzazione  unica  sono  presentate   allo
          sportello  unico  per  le   attivita'   produttive   (SUAP)
          territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma  3
          del decreto legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,che  le
          trasmette  al  Commissario  con  le  modalita'  determinate
          mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP. 
                  a-quater) presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e' istituita la Cabina di  regia  ZES,  presieduta
          dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
          coesione territoriale  e  composta  dal  Ministro  per  gli
          affari regionali  e  le  autonomie,  dal  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  dai
          Presidenti delle regioni e delle province  autonome  e  dai
          presidenti dei Comitati di indirizzo delle  ZES  istituite,
          nonche' dagli altri Ministri competenti in base  all'ordine
          del giorno. Alle riunioni della  Cabina  di  regia  possono
          essere invitati come osservatori i rappresentanti  di  enti
          pubblici locali e nazionali e dei  portatori  di  interesse
          collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle  riunioni
          della Cabina di  regia,  che  si  avvale  a  tal  fine  del
          Dipartimento per le politiche di coesione della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri,  riguarda  principalmente  la
          verifica e il  monitoraggio  degli  interventi  nelle  ZES,
          sulla base dei dati raccolti ai sensi  del  comma  6.  Alla
          prima riunione della Cabina di regia e' altresi'  approvata
          la delibera recante il regolamento  di  organizzazione  dei
          lavori della stessa; 
                  a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione
          interessata  puo'  presentare  al  Ministro  per  il   Sud,
          Autorita' politica delegata per  la  coesione  territoriale
          una   proposta   di   protocollo    o    convenzione    per
          l'individuazione  di  ulteriori  procedure  semplificate  e
          regimi  procedimentali  speciali.  La  proposta   individua
          dettagliatamente le procedure oggetto  di  semplificazioni,
          le norme di  riferimento  e  le  amministrazioni  locali  e
          statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di
          cui alla  lettera  a-quater).  Sono  parti  dell'accordo  o
          protocollo  la  regione  proponente  e  le  amministrazioni
          locali  o  statali   competenti   per   ogni   procedimento
          individuato; 
                  a-sexies) nelle  ZES  e  nelle  ZES  interregionali
          possono essere istituite zone franche  doganali  intercluse
          ai sensi del regolamento (UE) n.  952/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
          il codice doganale dell'Unione,  e  dei  relativi  atti  di
          delega e di esecuzione. La  perimetrazione  di  dette  zone
          franche doganali, il cui Piano di Sviluppo  Strategico  sia
          stato presentato  dalle  regioni  proponenti  entro  l'anno
          2019, e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il
          31 dicembre 2023 ed e'  approvata  con  determinazione  del
          direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla proposta; 
                  a-septies) al fine di incentivare il recupero delle
          potenzialita' nell'Area portuale  di  Taranto  e  sostenere
          l'occupazione,  e'  istituita  la  Zona   franca   doganale
          interclusa ai sensi del regolamento (UE)  n.  952/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,  la
          cui perimetrazione e' definita  dall'Autorita'  di  sistema
          portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
          direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
                  b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste
          nel  Piano  di  sviluppo  strategico  della  ZES   di   cui
          all'articolo 4,  comma  5,  alle  condizioni  definite  dal
          soggetto per l'amministrazione, ai  sensi  della  legge  28
          gennaio  1994,  n.  84,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, nel rispetto della normativa europea e  delle
          norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza,  nonche'  delle
          disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste
          dagli articoli 18 e 20 del  decreto  legislativo  4  agosto
          2016, n. 169. 
                1-bis. I termini di cui al comma 1  previsti  per  il
          rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti,
          pareri,  concessioni,  accertamenti  di  conformita'   alle
          prescrizioni  delle  norme  e  dei  piani  urbanistici   ed
          edilizi,  nulla  osta  ed   atti   di   assenso,   comunque
          denominati,   degli   enti   locali,    regionali,    delle
          amministrazioni  centrali  nonche'  di  tutti   gli   altri
          competenti enti e agenzie sono da  considerarsi  perentori.
          Decorsi inutilmente tali termini,  gli  atti  si  intendono
          resi in senso favorevole. 
                2. In relazione agli  investimenti  effettuati  nelle
          ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e
          seguenti,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,   e'
          commisurato alla  quota  del  costo  complessivo  dei  beni
          acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per
          ciascun progetto di investimento, di 100 milioni  di  euro.
          Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
          al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
          dicembre 2015, n.  208.  Il  credito  d'imposta  e'  esteso
          all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti. 
                2-bis.  Gli  interventi  relativi   agli   oneri   di
          urbanizzazione primaria di cui all'articolo  16,  comma  7,
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,   per   le   imprese
          beneficiarie  delle   agevolazioni   che   effettuano   gli
          investimenti ammessi al credito d'imposta di cui  al  comma
          2, sono realizzati entro il termine perentorio  di  novanta
          giorni dalla presentazione della relativa istanza da  parte
          delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica  utilita'.
          In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della  legge
          7 agosto 1990, n. 241. 
                3. Il riconoscimento delle tipologie di  agevolazione
          di cui ai commi  1  e  2  e'  soggetto  al  rispetto  delle
          seguenti condizioni: 
                  a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro
          attivita' nell'area ZES  per  almeno  sette  anni  dopo  il
          completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni,
          pena la revoca dei benefici concessi e goduti; 
                  b) le imprese beneficiarie  non  devono  essere  in
          stato di liquidazione o di scioglimento. 
                4. L'agevolazione di cui al comma 2 e'  concessa  nel
          rispetto di tutte le condizioni  previste  dal  Regolamento
          (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in
          particolare  di  quanto  disposto  dall'articolo  14;  agli
          adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento
          provvede il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  o  il
          Ministro  delegato  per  la  coesione  territoriale  e   il
          Mezzogiorno. 
                5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e  4  valutati
          in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di  euro  nel
          2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo per  lo  Sviluppo  e  la
          Coesione programmazione 2014-2020 di  cui  all'articolo  1,
          comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.  Le  risorse
          di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle
          risorse destinata a sostenere interventi nelle  regioni  di
          cui all'articolo 4, comma 4. 
                6. L'Agenzia per la coesione  territoriale  assicura,
          con  cadenza  almeno  semestrale,  il  monitoraggio   degli
          interventi  e  degli  incentivi  concessi,   riferendo   al
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  al  Ministro
          delegato per la coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno,
          sull'andamento  delle  attivita'  e  sull'efficacia   delle
          misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un  piano
          di   monitoraggio   concordato   con   il   soggetto    per
          l'amministrazione di cui all'articolo  4,  comma  6,  sulla
          base di indicatori di  avanzamento  fisico,  finanziario  e
          procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo  4,
          comma  3.  L'Agenzia  per  la  coesione  affida  i  servizi
          tecnologici per  la  realizzazione  dello  sportello  unico
          digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura
          di  evidenza   pubblica,   ovvero   si   avvale,   mediante
          convenzione, di piattaforme gia' in uso  ad  altri  enti  o
          amministrazioni. Gli oneri, nella  misura  massima  di  2,5
          milioni di euro, sono posti a  carico  del  PON  Governance
          2014/2020 e in particolare sulla quota React  UE  assegnata
          al programma nello specifico Asse di Assistenza  Tecnica  e
          Capacita'  amministrativa  di  cui  alla  Decisione   della
          Commissione Europea C (2021) 7145 del 29 settembre 2021.». 
                «Art. 5-bis (Autorizzazione unica). - 1. Fatto  salvo
          quanto  previsto  dalle  norme  vigenti   in   materia   di
          autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche  ed
          in materia di opere  ed  altre  attivita'  ricadenti  nella
          competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuale
          e  degli  aeroporti,  le  opere  per  la  realizzazione  di
          progetti infrastrutturali nelle  zone  economiche  speciali
          (ZES) da parte di  soggetti  pubblici  e  privati  sono  di
          pubblica utilita', indifferibili ed urgenti. 
                2. I  progetti  inerenti  alle  attivita'  economiche
          ovvero   all'insediamento   di    attivita'    industriali,
          produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti
          a  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',   sono
          soggetti  ad  autorizzazione  unica,  nel  rispetto   delle
          normative vigenti in  materia  di  valutazione  di  impatto
          ambientale.   L'autorizzazione   unica,   ove   necessario,
          costituisce  variante  agli  strumenti  urbanistici  e   di
          pianificazione  territoriale,  ad   eccezione   del   piano
          paesaggistico regionale. 
                3. L'autorizzazione unica, nella  quale  confluiscono
          tutti gli atti di  autorizzazione,  assenso  e  nulla  osta
          comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in
          relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o
          all'attivita'   da   intraprendere,   e'   rilasciata   dal
          Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4,
          comma 6, in esito ad apposita  conferenza  di  servizi,  in
          applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7
          agosto 1990, n. 241. 
                4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le
          amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale,
          paesaggistico-territoriale, dei beni culturali,  demaniale,
          antincendio, della salute dei  cittadini  e  preposte  alla
          disciplina doganale. Ove le amministrazioni  preposte  alla
          tutela ambientale,  paesaggistico  territoriale,  dei  beni
          culturali o alla  tutela  della  salute  e  delle  pubblica
          incolumita', ovvero le amministrazioni  delle  Regioni,  si
          oppongano alla determinazione motivata di conclusione della
          conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della  legge
          7 agosto 1990, n. 241, la riunione di cui  al  comma  4  di
          detto articolo e' indetta dall'Autorita' politica  delegata
          per il sud e la coesione territoriale, sulla  base  di  una
          motivata relazione del Commissario della  ZES  interessata.
          Le  attivita'  propedeutiche   e   istruttorie   necessarie
          all'individuazione,  in  esito  alla   riunione,   di   una
          soluzione  condivisa  alla  luce  del  principio  di  leale
          collaborazione, sono svolte dal competente Dipartimento per
          le politiche di coesione. Se la soluzione condivisa non  e'
          raggiunta, l'Autorita' politica delegata per il  sud  e  la
          coesione territoriale rimette la questione al Consiglio dei
          ministri con  propria  proposta  motivata,  secondo  quanto
          previsto  dall'articolo  14-quinquies,  comma  6,   secondo
          periodo. Qualora il progetto di  insediamento  della  nuova
          attivita'  produttiva  sia  sottoposto  a  valutazione   di
          impatto  ambientale  di  competenza   regionale   e   trovi
          applicazione l'articolo 27-bis del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, alla  conferenza  di  servizi  indetta
          dall'Autorita' competente partecipa sempre  il  Commissario
          della  ZES  interessata.  Ove  siano   emerse   valutazioni
          contrastanti   tra   amministrazioni   a   diverso   titolo
          competenti  che  abbiano  condotto   ad   un   diniego   di
          autorizzazione, il Commissario puo' chiedere  all'Autorita'
          politica delegata per il sud e la coesione territoriale  il
          deferimento della questione al Consiglio dei  ministri,  ai
          fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
          interessi pubblici coinvolti. L'Autorita' politica delegata
          per il Sud e la coesione territoriale indice,  entro  dieci
          giorni dalla richiesta, una  riunione  preliminare  con  la
          partecipazione delle  amministrazioni  che  hanno  espresso
          valutazioni contrastanti. In tale riunione  i  partecipanti
          formulano proposte, in attuazione del  principio  di  leale
          collaborazione,  per  l'individuazione  di  una   soluzione
          condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego
          di  autorizzazione.  Qualora   all'esito   della   suddetta
          riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in  quanto
          compatibile,  l'articolo  14-quinquies,  comma  6,  secondo
          periodo, della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  L'intera
          procedura deve svolgersi nel  termine  massimo  di  novanta
          giorni. 
                5. Il rilascio dell'autorizzazione unica  sostituisce
          ogni altra autorizzazione, approvazione e  parere  comunque
          denominati e consente la realizzazione di tutte  le  opere,
          prestazioni e attivita' previste nel progetto. 
                6. Le previsioni  di  cui  ai  commi  da  2  a  5  si
          applicano altresi' alle opere e altre attivita' all'interno
          delle ZES e ricadenti nella competenza  territoriale  delle
          Autorita'   di   sistema   portuali   e,   in   tal   caso,
          l'autorizzazione  unica  prevista  dai  citati   commi   e'
          rilasciata dall'Autorita' di sistema portuale.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   9-bis   del
          decreto-legge  2  marzo  2021,  n.  41,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19): 
                «Art. 9-bis  (Disposizioni  urgenti  per  il  settore
          marittimo). - 1. Al fine  di  sostenere  l'occupazione,  di
          accompagnare i processi di riconversione industriale  delle
          infrastrutture portuali  e  di  evitare  grave  pregiudizio
          all'operativita' e all'efficienza portuali, nei  porti  nei
          quali almeno l'80 per cento della movimentazione  di  merci
          containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi  cinque
          anni in  modalita'  transhipment,  si  sia  realizzata  una
          sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e
          sussistano, alla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del presente decreto, stati di crisi  aziendale
          o  cessazioni  delle  attivita'  terminalistiche  e   delle
          imprese portuali,  in  via  eccezionale  e  temporanea,  ai
          lavoratori  in  esubero  delle  imprese  che  operano   nei
          predetti porti ai sensi dell'articolo  16  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori  in  esubero
          delle   imprese   titolari   di   concessione   ai    sensi
          dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per  le
          giornate di mancato avviamento al lavoro, si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della  legge
          28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse  aggiuntive
          pari a 2.703.000 euro per l'anno 2021. 
                2. Agli oneri derivanti dal  comma  1,  pari  a  euro
          2.703.000   per   l'anno   2021,   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 
                2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
          disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennita'  di  cui  al
          comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n.  92,
          puo'  essere   altresi'   riconosciuta,   a   domanda,   in
          alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
          per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori gia' dipendenti  delle
          imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994,
          n. 84, operanti nei porti di cui al comma  1  del  presente
          articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno  cessato
          di percepire il trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4  milioni
          di euro per l'anno 2021. Qualora  il  lavoratore  opti  per
          l'indennita' di cui al presente comma,  l'erogazione  della
          NASpI  e'  sospesa  fino  al   termine   del   periodo   di
          percepimento dell'indennita' stessa.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  28
          giugno 2012, n. 92, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2017,  n.  123(Disposizioni  in  materia  di
          riforma del  mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita): 
                «Art. 3 (Tutele in costanza di rapporto di lavoro). -
          1. 
                2. A decorrere dal  1°  gennaio  2013  ai  lavoratori
          addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati  con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle  imprese  e
          agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28
          gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni,  e  ai
          lavoratori  dipendenti  dalle   societa'   derivate   dalla
          trasformazione   delle   compagnie   portuali   ai    sensi
          dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
          n. 84 del 1994, e' riconosciuta  un'indennita'  di  importo
          pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile  di
          integrazione  salariale  straordinaria,  comprensiva  della
          relativa contribuzione figurativa e degli  assegni  per  il
          nucleo familiare, per ogni giornata di  mancato  avviamento
          al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
          un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro  pari
          alla differenza tra il numero massimo di ventisei  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma   da   parte   dell'INPS   e'   subordinata
          all'acquisizione degli elenchi recanti il numero,  distinto
          per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate  di  mancato
          avviamento  al  lavoro,  predisposti  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  base  agli  accertamenti
          effettuati  in  sede  locale  dalle  competenti   autorita'
          portuali  o,  laddove  non   istituite,   dalle   autorita'
          marittime. 
                3. Alle imprese e agenzie  di  cui  all'articolo  17,
          commi 2 e  5,  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e
          successive modificazioni, e alle  societa'  derivate  dalla
          trasformazione   delle   compagnie   portuali   ai    sensi
          dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
          n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori,  e'  esteso
          l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29
          dicembre 1990, n. 407. 
                4. - 45. 
                46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le
          seguenti disposizioni: 
                  a) articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004,
          n.  249,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
          dicembre 2004, n. 291; 
                  b) articolo 2, comma 37, della  legge  22  dicembre
          2008, n. 203. 
                47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le
          seguenti disposizioni: 
                  a) articolo 2, comma 28, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662; 
                  b) regolamento di cui al decreto del  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477; 
                  c); 
                  d) articolo 59, comma 6,  quarto,  quinto  e  sesto
          periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
                48. All'articolo 2 della legge 24 dicembre  2007,  n.
          244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 475 e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          periodo:  "Il  Fondo  opera  nei   limiti   delle   risorse
          disponibili e fino ad esaurimento delle stesse"; 
                  b) al comma 476 e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          periodo: "La sospensione  non  comporta  l'applicazione  di
          alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene  senza
          richiesta di garanzie aggiuntive"; 
                  c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente: 
                    "476-bis. La sospensione di cui al comma  476  si
          applica anche ai mutui: 
                    a)  oggetto  di  operazioni   di   emissione   di
          obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione
          ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
                    b) erogati per portabilita'  tramite  surroga  ai
          sensi dell'articolo 120-quater del testo unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385,   che
          costituiscono  mutui  di  nuova  erogazione  alla  data  di
          perfezionamento dell'operazione di surroga; 
                    c) che hanno  gia'  fruito  di  altre  misure  di
          sospensione   purche'   tali   misure    non    determinino
          complessivamente    una    sospensione    dell'ammortamento
          superiore a diciotto mesi»; 
                  d) il comma 477 e' sostituito dal seguente: 
                    477. La sospensione prevista dal  comma  476  non
          puo' essere richiesta per i mutui che  abbiano  almeno  una
          delle seguenti caratteristiche: 
                    a) ritardo  nei  pagamenti  superiore  a  novanta
          giorni consecutivi al  momento  della  presentazione  della
          domanda da parte del mutuatario, ovvero  per  i  quali  sia
          intervenuta la decadenza dal beneficio  del  termine  o  la
          risoluzione del contratto stesso,  anche  tramite  notifica
          dell'atto di precetto, o sia stata  avviata  da  terzi  una
          procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; 
                    b) fruizione di agevolazioni pubbliche; 
                    c)   per   i   quali    sia    stata    stipulata
          un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino
          gli eventi di cui al comma 479, purche' tale  assicurazione
          garantisca il rimborso  almeno  degli  importi  delle  rate
          oggetto della sospensione e sia  efficace  nel  periodo  di
          sospensione stesso»; 
                  e) al  comma  478,  le  parole:  "dei  costi  delle
          procedure bancarie e degli onorari notarili  necessari  per
          la sospensione del pagamento delle  rate  del  mutuo"  sono
          sostituite dalle seguenti:  "degli  oneri  finanziari  pari
          agli interessi  maturati  sul  debito  residuo  durante  il
          periodo di sospensione,  corrispondente  esclusivamente  al
          parametro di riferimento del tasso di  interesse  applicato
          ai  mutui  e,  pertanto,  al  netto  della  componente   di
          maggiorazione sommata a tale parametro"; 
                  f) il comma 479 e' sostituito dal seguente: 
                    «479. L'ammissione al beneficio di cui  al  comma
          476 e' subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno
          uno dei seguenti eventi, intervenuti  successivamente  alla
          stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre  anni
          antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: 
                    a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato,
          ad eccezione delle ipotesi di risoluzione  consensuale,  di
          risoluzione per limiti di eta' con diritto  a  pensione  di
          vecchiaia o di  anzianita',  di  licenziamento  per  giusta
          causa o giustificato motivo soggettivo, di  dimissioni  del
          lavoratore non per giusta causa; 
                    b) cessazione  dei  rapporti  di  lavoro  di  cui
          all'articolo  409,  numero  3),  del  codice  di  procedura
          civile,  ad  eccezione   delle   ipotesi   di   risoluzione
          consensuale, di recesso  datoriale  per  giusta  causa,  di
          recesso del lavoratore non per giusta causa; 
                    c) morte o riconoscimento di handicap  grave,  ai
          sensi dell'articolo 3, comma  3,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104, ovvero di invalidita'  civile  non  inferiore
          all'80 per cento». 
                49. Le disposizioni di cui ai  commi  da  475  a  479
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  come
          modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano
          esclusivamente  alle  domande  di  accesso  al   Fondo   di
          solidarieta' presentate dopo la data di entrata  in  vigore
          della presente legge.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  20
          giugno 2017, n. 91(Disposizioni  urgenti  per  la  crescita
          economica nel Mezzogiorno) come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 4 (Istituzione di zone  economiche  speciali  -
          ZES). - 1. Al fine di favorire la creazione  di  condizioni
          favorevoli   in    termini    economici,    finanziari    e
          amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune  aree
          del   Paese,   delle   imprese   gia'   operanti,   nonche'
          l'insediamento  di  nuove  imprese  in  dette  aree,   sono
          disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per
          l'istituzione di una Zona economica  speciale,  di  seguito
          denominata «ZES». 
                2.  Per  ZES  si  intende  una  zona  geograficamente
          delimitata e  chiaramente  identificata,  situata  entro  i
          confini  dello  Stato,  costituita  anche   da   aree   non
          territorialmente  adiacenti  purche'  presentino  un  nesso
          economico  funzionale,  e  che  comprenda  almeno   un'area
          portuale con le caratteristiche stabilite  dal  regolamento
          (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  sugli  orientamenti  dell'Unione  per   lo
          sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT).  Per
          l'esercizio di attivita' economiche  e  imprenditoriali  le
          aziende gia' operative e quelle che si  insedieranno  nella
          ZES  possono  beneficiare  di   speciali   condizioni,   in
          relazione alla natura  incrementale  degli  investimenti  e
          delle attivita' di sviluppo di impresa. 
                3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la  sua
          durata, i  criteri  generali  per  l'identificazione  e  la
          delimitazione  dell'area   nonche'   i   criteri   che   ne
          disciplinano l'accesso e  le  condizioni  speciali  di  cui
          all'articolo 5  nonche'  il  coordinamento  generale  degli
          obiettivi  di  sviluppo  sono  definiti  con  decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          sentita la  Conferenza  unificata,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
                4. Le proposte di istituzione di ZES  possono  essere
          presentate dalle regioni meno sviluppate e in  transizione,
          cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili
          alle deroghe previste dall'articolo 107  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. 
                4-bis. Ciascuna  regione  di  cui  al  comma  4  puo'
          presentare una proposta  di  istituzione  di  una  ZES  nel
          proprio territorio, o al massimo  due  proposte  ove  siano
          presenti piu' aree portuali che abbiano le  caratteristiche
          di cui al comma 2.  Le  regioni  che  non  posseggono  aree
          portuali aventi  tali  caratteristiche  possono  presentare
          istanza  di  istituzione  di  una   ZES   solo   in   forma
          associativa,  qualora  contigue,  o  in  associazione   con
          un'area portuale avente le caratteristiche di cui al  comma
          2. 
                5.  Ciascuna  ZES  e'  istituita  con   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno, se  nominato,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  delle  regioni
          interessate. La  proposta  e'  corredata  da  un  piano  di
          sviluppo strategico, nel rispetto  delle  modalita'  e  dei
          criteri individuati dal decreto di cui al comma 3. 
                6.  La  regione,  o  le  regioni  nel  caso  di   ZES
          interregionali, formulano la proposta di istituzione  della
          ZES,    specificando    le    caratteristiche     dell'area
          identificata. Il soggetto per  l'amministrazione  dell'area
          ZES,  di  seguito  "soggetto  per  l'amministrazione",   e'
          identificato in un Comitato di  indirizzo  composto  da  un
          commissario straordinario del Governo, che lo presiede, dal
          Presidente  dell'Autorita'  di  sistema  portuale,  da   un
          rappresentante della regione, o delle regioni nel  caso  di
          ZES interregionale, da un rappresentante  della  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri  e  da  un  rappresentante  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'  da
          un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale,  di
          cui all'articolo 36 della legge 5  ottobre  1991,  n.  317,
          ovvero  di  quelli  costituiti  ai  sensi   della   vigente
          legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul
          territorio. Nell'ipotesi in cui i porti  inclusi  nell'area
          della  ZES  rientrino  nella  competenza  territoriale   di
          un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra regione,
          al  Comitato  partecipa  il  Presidente  dell'Autorita'  di
          sistema portuale che  ha  sede  nella  regione  in  cui  e'
          istituita la ZES. Nel caso  in  cui  tali  porti  rientrino
          nella competenza territoriale di piu' Autorita' di  sistema
          portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di  ciascuna
          Autorita' di sistema portuale. Ai membri del  Comitato  non
          spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione
          di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al
          commissario   straordinario   del   Governo   puo'   essere
          corrisposto  un  compenso  nel  limite  massimo  di  quanto
          previsto dall'articolo 15, comma  3,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di  indirizzo  si
          avvale del segretario generale  di  ciascuna  Autorita'  di
          sistema   portuale   per   l'esercizio    delle    funzioni
          amministrative gestionali di cui al decreto legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165.  Agli  oneri  di  funzionamento  del
          Comitato si provvede con le risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                6-bis. Il Commissario e'  nominato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
          del  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale,
          d'intesa con il Presidente della Regione  interessata.  Nel
          caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine  di
          sessanta  giorni  dalla  formulazione  della  proposta,  il
          Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la
          questione  al  Consiglio  dei  ministri  che  provvede  con
          deliberazione motivata. Nel decreto e' stabilita la  misura
          del compenso spettante al Commissario, previsto  dal  comma
          6, nel rispetto dei  limiti  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89.  I
          Commissari nominati prima della data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione cessano,  ove  non  confermati,
          entro sessanta giorni dalla medesima data.  Il  Commissario
          e' dotato, per l'arco temporale di cui al  comma  7-quater,
          di una struttura di supporto  composta  da  un  contingente
          massimo di personale di 10 unita',  di  cui  2  di  livello
          dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e
          8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in  possesso
          delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'
          stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle  proprie
          funzioni, con esclusione del personale docente,  educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. Il personale di cui al precedente  periodo  e'
          individuato mediante apposite procedure  di  interpello  da
          esperirsi nei confronti del personale  dirigenziale  e  del
          personale  appartenente  alle  categorie  A   e   B   della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri    o    delle
          corrispondenti qualifiche funzionali dei  Ministeri,  delle
          altre   pubbliche   amministrazioni   o   delle   autorita'
          amministrative  indipendenti.  Il  predetto  personale   e'
          collocato in posizione  di  comando,  aspettativa  o  fuori
          ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma  5-ter,  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   303.   All'atto   del
          collocamento fuori ruolo e per tutta  la  durata  di  esso,
          nella   dotazione    organica    dell'amministrazione    di
          provenienza  e'  reso  indisponibile  un  numero  di  posti
          equivalente dal punto  di  vista  finanziario.  Agli  oneri
          relativi alle spese di personale si provvede nell'ambito  e
          nei limiti delle risorse di cui al comma 7-quater. 
                7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare,
          in particolare: 
                  a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento  e
          la piena operativita'  delle  aziende  presenti  nella  ZES
          nonche'  la  promozione  sistematica  dell'area   verso   i
          potenziali investitori internazionali; 
                  b)  l'utilizzo  di  servizi   sia   economici   che
          tecnologici nell'ambito ZES; 
                  c) l'accesso alle prestazioni di servizi  da  parte
          di terzi. 
                7-bis. Il Commissario straordinario  del  Governo  di
          cui al comma 6 puo' stipulare,  previa  autorizzazione  del
          Comitato di indirizzo, accordi  o  convenzioni  quadro  con
          banche ed intermediari finanziari. 
                7-ter. Il Commissario straordinario  del  Governo  di
          cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia
          per la Coesione territoriale: 
                  a) assicura il  coordinamento  e  l'impulso,  anche
          operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione,
          l'insediamento e  la  piena  operativita'  delle  attivita'
          produttive  nell'ambito  della  ZES,  ferme   restando   le
          competenze delle amministrazioni  centrali  e  territoriali
          coinvolte  nell'implementazione  dei  Piani   di   Sviluppo
          Strategico, anche nell'ottica di coordinare  le  specifiche
          linee di sviluppo dell'area con le prospettive  strategiche
          delle altre ZES  istituite  e  istituende,  preservando  le
          opportune specializzazioni di mercato; 
                  b) opera quale referente esterno  del  Comitato  di
          Indirizzo   per   l'attrazione   e   l'insediamento   degli
          investimenti produttivi nelle aree ZES; 
                  c)  contribuisce  a  individuare,   tra   le   aree
          identificate all'interno del Piano di Sviluppo  Strategico,
          le aree prioritarie per l'implementazione del Piano,  e  ne
          cura  la  caratterizzazione  necessaria  a  garantire   gli
          insediamenti produttivi; 
                  d)   promuove   la   sottoscrizione   di   appositi
          protocolli e convenzioni tra le  amministrazioni  locali  e
          statali  coinvolte  nell'implementazione   del   Piano   di
          Sviluppo  Strategico,  volti   a   disciplinare   procedure
          semplificate  e  regimi  procedimentali  speciali  per  gli
          insediamenti produttivi nelle aree ZES. 
                7-quater.  L'Agenzia  per  la  Coesione  territoriale
          supporta l'attivita' dei  Commissari  e  garantisce,  sulla
          base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES  di
          cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera   a-quater),   il
          coordinamento   della    loro    azione    nonche'    della
          pianificazione  nazionale  degli  interventi   nelle   ZES,
          tramite proprio personale amministrativo e tecnico  a  cio'
          appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali
          disponibili  a  legislazione  vigente.  L'Agenzia  per   la
          Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai  singoli
          Commissari  mediante  personale  tecnico  e  amministrativo
          individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  dotato  di  idonee
          competenze, al fine di garantire efficacia  e  operativita'
          dell'azione commissariale. A tale fine nonche' ai  fini  di
          cui al comma 6-bis e' autorizzata la spesa di  4,4  milioni
          di euro per l'anno 2021  e  di  8,8  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli  anni  dal  2022  al  2034.  Il  Commissario
          straordinario  si  avvale  inoltre  delle  strutture  delle
          amministrazioni  centrali  o  territoriali,   di   societa'
          controllate dallo Stato  o  dalle  regioni  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, nonche' mediante il
          finanziamento delle spese di funzionamento della  struttura
          e di quelle economali. 
                7-quinquies. Al fine di assicurare la piu' efficace e
          tempestiva attuazione degli interventi del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza relativi  alla  infrastrutturazione
          delle  ZES,  fino  al  31  dicembre  2026,  il  Commissario
          straordinario puo',  a  richiesta  degli  enti  competenti,
          assumere le funzioni di stazione appaltante  e  operare  in
          deroga alle disposizioni di legge in materia  di  contratti
          pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui  agli
          articoli 30, 34 e 42  del  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, nonche' delle disposizioni  del  codice  delle
          leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli
          inderogabili   derivanti    dall'appartenenza    all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
          2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del  26  febbraio  2014.  Per  l'esercizio
          delle funzioni di cui  al  primo  periodo,  il  Commissario
          straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. 
                8. Le imprese gia' operative nella ZES e  quelle  che
          si insedieranno nell'area, sono tenute  al  rispetto  della
          normativa nazionale ed europea, nonche' delle  prescrizioni
          adottate per il funzionamento della stessa ZES. 
                8-bis. Le Regioni adeguano la propria  programmazione
          o la riprogrammazione dei fondi strutturali  alle  esigenze
          di funzionamento e  sviluppo  della  ZES  e  concordano  le
          relative linee strategiche con il  Commissario,  garantendo
          la massima sinergia delle risorse materiali  e  strumentali
          approntate per la piena realizzazione del piano  strategico
          di sviluppo.».