Art. 12 
 
            Borse di studio per l'accesso all'universita' 
 
  1. In attuazione degli obiettivi previsti dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, presentato alla Commissione  europea  ai  sensi
degli articoli 18  e  seguenti  del  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle  more
dell'emanazione del decreto di  cui  all'articolo  7,  comma  7,  del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse  di
studio e i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle stesse  sono
definiti, per il periodo di riferimento del  PNRR,  con  decreto  del
Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca,   in   deroga   alle
disposizioni  del  medesimo  articolo  7,  comma   7,   del   decreto
legislativo n. 68 del 2012. Per le finalita' di cui al primo periodo,
le risorse indicate dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1,  lettera  a),
del decreto legislativo n. 68 del  2012,  e  sono  ripartite  con  le
modalita' ordinariamente previste per il fondo medesimo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento al testo del regolamento (UE) 2021/241
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021
          e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 5. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7  e  dell'articolo
          18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68  (Revisione
          della normativa di principio in  materia  di  diritto  allo
          studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
          riconosciuti,   in   attuazione   della   delega   prevista
          dall'articolo 5, comma 1, lettere a),  secondo  periodo,  e
          d), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e  secondo  i
          principi e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma  3,
          lettera f), e al comma 6): 
                «Art. 7 (Definizione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni). - 1. Al fine di  garantire  l'erogazione  dei
          LEP in modo uniforme su tutto il territorio  nazionale,  la
          determinazione dell'importo standard della borsa di  studio
          tiene in considerazione  le  differenziazioni  territoriali
          correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari.
          La concessione delle borse di studio e' assicurata a  tutti
          gli studenti aventi i requisiti  di  eleggibilita'  di  cui
          all'articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili  nello
          stato di previsione del Ministero a legislazione vigente. 
                2.  L'importo  standard  della  borsa  di  studio  e'
          determinato, in  modo  distinto  per  condizione  abitativa
          dello studente, in  base  alla  rilevazione  dei  costi  di
          mantenimento  agli  studi,  in  termini  di   costi   delle
          prestazioni essenziali relative alle  seguenti  definizioni
          delle voci di costo: 
                  a) la voce materiale didattico comprende  la  spesa
          per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per
          lo studio. Non e'  compresa  la  spesa  per  l'acquisto  di
          personal  computer  ed  altri  strumenti  od   attrezzature
          tecniche o informatiche; 
                  b) la voce trasporto comprende la spesa  effettuata
          per spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla  sede
          abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe
          piu' economiche degli abbonamenti del  trasporto  pubblico.
          Per gli studenti fuori sede e' computato anche il costo per
          il raggiungimento della sede di origine  due  volte  l'anno
          con riferimento alle tariffe piu' economiche del  trasporto
          pubblico; 
                  c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti
          fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto  per  due
          pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture
          convenzionate, ovvero la spesa per mangiare  in  casa;  per
          gli studenti in sede e pendolari, la  spesa  per  un  pasto
          giornaliero; 
                  d) la voce alloggio e' riferita allo studente fuori
          sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia  o
          residenza universitaria e per le relative spese  accessorie
          (condominio, riscaldamento, luce,  acqua,  gas,  tassa  sui
          rifiuti), tenuto conto dei canoni di  locazione  mediamente
          praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi; 
                  e) la voce accesso alla cultura  include  la  spesa
          essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi
          culturali  presso  la  citta'  sede  dell'ateneo   per   il
          completamento del percorso formativo. 
                3. La spesa verra' stimata in  valore  standard,  con
          riferimento a studenti il cui  nucleo  familiare  abbia  un
          valore   dell'Indicatore   della    situazione    economica
          equivalente (ISEEU) fino  al  20  per  cento  superiore  al
          limite massimo previsto dai requisiti di  eleggibilita'  di
          cui all'articolo 8, computata su undici mesi. 
                4. La borsa di studio e' attribuita per concorso agli
          studenti che si iscrivono, entro il  termine  previsto  dai
          bandi,  ai  corsi  e   che   risultino   idonei   al   loro
          conseguimento in relazione al  possesso  dei  requisiti  di
          eleggibilita' di cui all'articolo 8, indipendentemente  dal
          numero di  anni  trascorsi  dal  conseguimento  del  titolo
          precedente. 
                5.  La  borsa  di  studio  e'  destinata  anche  agli
          iscritti ai corsi di  istruzione  superiore  nelle  scienze
          della  difesa  e  della  sicurezza,   attivati   ai   sensi
          dell'articolo  3,  comma  2,  del  decreto  legislativo  28
          novembre 1997, n. 464, ad  eccezione  degli  allievi  delle
          Accademie militari per gli ufficiali delle Forze  armate  e
          della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di
          istruzione superiore. 
                6.  I  livelli  essenziali   delle   prestazioni   di
          assistenza sanitaria sono garantiti a  tutti  gli  studenti
          iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio  nazionale.
          Gli studenti fruiscono dell'assistenza  sanitaria  di  base
          nella  regione  o  provincia  autonoma  in  cui   ha   sede
          l'universita' o istituzione di alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da
          quella di residenza. I relativi costi sono  compensati  tra
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          nell'ambito delle vigenti  procedure  che  disciplinano  la
          mobilita' sanitaria. 
                7. L'importo della borsa di studio e' determinato con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentito  il
          Consiglio  nazionale  degli   studenti   universitari,   da
          adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi  2
          e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri  e  le
          modalita' di riparto del fondo integrativo statale  per  la
          concessione delle borse di studio. Il decreto e' aggiornato
          con  cadenza  triennale.  Con  il  medesimo  decreto   sono
          altresi'  definiti  i  requisiti   di   eleggibilita'   per
          l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8. 
                8. In attesa dell'adozione  del  decreto  di  cui  al
          comma 7 e per i primi tre anni  accademici  dalla  data  di
          entrata in vigore  del  presente  decreto  l'importo  della
          borsa di studio e' determinato in misura  diversificata  in
          relazione  alla  condizione  economica  e  abitativa  dello
          studente con decreto adottato entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in  vigore  del  presente  provvedimento  e
          secondo le modalita' di cui al comma 7.». 
                «Art. 18 (Sistema di finanziamento). - 1. Nelle  more
          della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal
          decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,  il  fabbisogno
          finanziario necessario per garantire  gli  strumenti  ed  i
          servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo
          7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche
          se  privi  di  mezzi,  che  presentino   i   requisiti   di
          eleggibilita' di cui  all'articolo  8  e'  coperto  con  le
          seguenti modalita': 
                  a) dal fondo integrativo statale per la concessione
          di borse di studio,  appositamente  istituito  a  decorrere
          dall'anno finanziario 2012 nello stato  di  previsione  del
          Ministero, sul quale confluiscono  le  risorse  previste  a
          legislazione vigente dall'autorizzazione di  spesa  di  cui
          all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147,  e  di
          cui all'articolo 33, comma  27,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, e da assegnare  in  misura  proporzionale  al
          fabbisogno finanziario delle regioni; 
                  b) dal gettito derivante dall'importo  della  tassa
          regionale per il diritto allo studio  istituita,  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi 20, 21, 22  e  23,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8; 
                  c) dalle risorse proprie delle  regioni,  oltre  al
          gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
          40  per   cento   dell'assegnazione   relativa   al   fondo
          integrativo statale. 
                2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                3.  L'impegno  delle  regioni  in  termini   maggiori
          rispetto a quanto previsto  al  comma  1,  lettera  c),  e'
          valutato attraverso l'assegnazione di  specifici  incentivi
          nel riparto del fondo integrativo statale di cui  al  comma
          1, lettera a), e del fondo per il  finanziamento  ordinario
          alle universita' statali  che  hanno  sede  nel  rispettivo
          contesto territoriale. 
                4. Con il decreto di cui  all'articolo  7,  comma  7,
          sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo
          integrativo statale. 
                5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui
          al comma 1, lettera a),  e'  incrementata  della  somma  di
          500.000 euro, conseguentemente e' ridotta di  pari  importo
          l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4,  comma  1,
          della  legge  19  ottobre  1999,  n.  370,   e   successive
          modificazioni. 
                6. Al fine  della  razionalizzazione  dell'uso  delle
          risorse disponibili, le regioni e le province  autonome  di
          Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse
          di studio le residue risorse di cui all'articolo  4,  commi
          99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
                7. Le risorse di cui al  Fondo  integrativo  statale,
          finalizzato a rimuovere gli ostacoli di  ordine  economico,
          sociale  e  personale   che   limitano   l'accesso   e   il
          conseguimento dei piu' alti gradi di  istruzione  superiore
          agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
          confluiscono  dal  bilancio  dello  stato,  mantenendo   le
          proprie finalizzazioni, in appositi  fondi  a  destinazione
          vincolata   attribuiti   alle   regioni,   in    attuazione
          dell'articolo 16 della legge 5 maggio  2009,  n.  42.  Tali
          risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali  a
          qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario
          di cui all'articolo  14,  comma  2,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni
          gia' concordate in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
                8. L'importo della tassa per il diritto  allo  studio
          e' disciplinato dall'articolo 3  della  legge  28  dicembre
          1995, n. 549, recante  misure  di  razionalizzazione  della
          finanza  pubblica,  il  cui  comma  21  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  "21.   Le   regioni   e   le   province    autonome
          rideterminano l'importo della tassa  per  il  diritto  allo
          studio articolandolo in 3 fasce.  La  misura  minima  della
          fascia piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro  e  si
          applica a coloro che presentano  una  condizione  economica
          non  superiore  al  livello   minimo   dell'indicatore   di
          situazione   economica   equivalente   corrispondente    ai
          requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto
          allo studio. I restanti  valori  della  tassa  minima  sono
          fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un
          indicatore    di    situazione    economica     equivalente
          rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del
          livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita'  per
          l'accesso ai  LEP  del  diritto  allo  studio.  Il  livello
          massimo della tassa per il diritto allo studio  e'  fissato
          in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome  non
          stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo
          della tassa di ciascuna fascia, la stessa e'  dovuta  nella
          misura di 140 euro. Per  ciascun  anno  il  limite  massimo
          della  tassa  e'  aggiornato  sulla  base  del   tasso   di
          inflazione programmato.". 
                9.  L'erogazione  degli  altri  strumenti  e  servizi
          previsti  dal  presente  decreto,  in  aggiunta  a   quelli
          relativi  alla  garanzia  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni, e'  finanziata  dalle  risorse  proprie  delle
          regioni, delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          delle universita' e delle istituzioni  di  alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica disponibili a  legislazione
          vigente, senza  nuovi  e  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
                10.   Nell'ambito   della   propria   autonomia,   le
          universita' e le istituzioni di alta formazione  artistica,
          musicale  e  coreutica  possono  destinare  una  quota  del
          gettito dei contributi  universitari  all'erogazione  degli
          interventi di cui al presente decreto.».