Art. 12 Borse di studio per l'accesso all'universita' 1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalita' di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalita' ordinariamente previste per il fondo medesimo.
Riferimenti normativi - Il riferimento al testo del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 5. - Si riporta il testo dell'articolo 7 e dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6): «Art. 7 (Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni). - 1. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la determinazione dell'importo standard della borsa di studio tiene in considerazione le differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. La concessione delle borse di studio e' assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente. 2. L'importo standard della borsa di studio e' determinato, in modo distinto per condizione abitativa dello studente, in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle voci di costo: a) la voce materiale didattico comprende la spesa per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio. Non e' compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o informatiche; b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe piu' economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede e' computato anche il costo per il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno con riferimento alle tariffe piu' economiche del trasporto pubblico; c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero; d) la voce alloggio e' riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o residenza universitaria e per le relative spese accessorie (condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi; e) la voce accesso alla cultura include la spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la citta' sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo. 3. La spesa verra' stimata in valore standard, con riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, computata su undici mesi. 4. La borsa di studio e' attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente. 5. La borsa di studio e' destinata anche agli iscritti ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore. 6. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'universita' o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza. I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilita' sanitaria. 7. L'importo della borsa di studio e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto e' aggiornato con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono altresi' definiti i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8. 8. In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 7 e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'importo della borsa di studio e' determinato in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo le modalita' di cui al comma 7.». «Art. 18 (Sistema di finanziamento). - 1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto con le seguenti modalita': a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni; b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8; c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 3. L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), e' valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale di cui al comma 1, lettera a), e del fondo per il finanziamento ordinario alle universita' statali che hanno sede nel rispettivo contesto territoriale. 4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo integrativo statale. 5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui al comma 1, lettera a), e' incrementata della somma di 500.000 euro, conseguentemente e' ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni. 6. Al fine della razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale, finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni gia' concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. L'importo della tassa per il diritto allo studio e' disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui comma 21 e' sostituito dal seguente: "21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio e' fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa e' aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.". 9. L'erogazione degli altri strumenti e servizi previsti dal presente decreto, in aggiunta a quelli relativi alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, e' finanziata dalle risorse proprie delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. 10. Nell'ambito della propria autonomia, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono destinare una quota del gettito dei contributi universitari all'erogazione degli interventi di cui al presente decreto.».