Art. 13 Supporto tecnico al Ministero dell'universita' e della ricerca 1. All'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente: «6-ter. 1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della societa' Consip Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. ».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) come modificato dalla presente legge: «Art. 64 (Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca). - 1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole "tramite appositi comitati, " e ", tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari" sono soppresse. 2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e' sostituito dal seguente: "Art. 21. (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca). - 1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, e' istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR e' composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell'universita' e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parita' di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato e' regolarmente costituito con almeno dieci componenti. 2. Il CNVR, in particolare: a) indica i criteri generali per le attivita' di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte; b) nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20; c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi; d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca; e) predispone rapporti specifici sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR. 3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di componente del CNVR e' di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'universita' e della ricerca.". 3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma 2 e' composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell'universita' e della ricerca nel rispetto del principio della parita' di genere. Sono fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le parole "Comitato nazionale dei garanti della ricerca" devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato nazionale per la valutazione della ricerca". 4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "Comitato nazionale dei garanti per la ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato nazionale per la valutazione della ricerca". 5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera b) e' abrogata. 6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere l'attivita' di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020, nonche' alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attivita' di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca. 6-bis. Anche al fine di supportare l'attivita' del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unita' di personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. 6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, e' incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca, di quindici unita' di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. 6-ter. 1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della societa' Consip Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. 6-quater. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalita' strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per potenziare le attivita' a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali, nonche' al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di alta professionalita' pari a cinquanta unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilita', apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonche' dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo le modalita' indicate dall'amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita' e le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. 6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e' corrispondentemente incrementata. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per le medesime finalita' la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione e' incrementata di 300.000 euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei e' prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Al fine di realizzare interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma. 7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: a) quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, al comma 2, la parola "50" e' sostituita dalla seguente "75". 9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.».