Art. 13 
 
   Supporto tecnico al Ministero dell'universita' e della ricerca 
 
  1. All'articolo  64  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente: 
    «6-ter. 1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del
Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  e  assolvere  ai  connessi
adempimenti in tema  di  monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo
degli investimenti, il Ministero dell'universita' e della ricerca  e'
autorizzato, entro il limite di spesa  di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni
previste dal Programma di gare strategiche ICT della societa'  Consip
Spa,   servizi   professionali   di   assistenza   tecnica   per   la
trasformazione  digitale,  il  data  management,  la  definizione  di
strategie e soluzioni per il cloud  e  per  la  cybersicurezza.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo  parzialmente  utilizzando,
quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca. ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   64   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure) come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   64   (Semplificazione   delle   procedure    di
          valutazione dei progetti di  ricerca  ed  ulteriori  misure
          attuative  del  PNRR  nel  campo  della  ricerca).   -   1.
          All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  le
          parole "tramite appositi comitati, " e ", tenendo conto  in
          particolare dei principi della tecnica di  valutazione  tra
          pari" sono soppresse. 
              2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240
          e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 21. (Comitato nazionale per la valutazione  della
          ricerca). - 1. Al fine  di  promuovere  la  qualita'  della
          ricerca e assicurare il buon funzionamento delle  procedure
          di valutazione, e' istituito il Comitato nazionale  per  la
          valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR  e'  composto  da
          quindici  studiosi,  italiani  o  stranieri,   di   elevata
          qualificazione scientifica internazionale,  appartenenti  a
          una pluralita' di aree disciplinari, nominati  con  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca, tra i  quali
          tre componenti sono scelti dal Ministro dell'universita'  e
          della ricerca  e  gli  altri  dodici  sono  designati,  due
          ciascuno e nel rispetto  del  principio  della  parita'  di
          genere,  dal  Consiglio  universitario   nazionale,   dalla
          Conferenza dei rettori delle  universita'  italiane,  dalla
          Consulta dei presidenti degli  enti  pubblici  di  ricerca,
          dall'European Research Council e  dall'Accademia  nazionale
          dei  Lincei  e,  uno  ciascuno,  dalla   European   Science
          Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e  dei
          tecnologi.  Il  Comitato  e'  regolarmente  costituito  con
          almeno dieci componenti. 
              2. Il CNVR, in particolare: 
                a) indica i criteri  generali  per  le  attivita'  di
          selezione  e  valutazione  dei  progetti  di  ricerca,  nel
          rispetto dei principi indicati  dal  decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca di  cui  all'articolo  20,
          tenendo  in  massima  considerazione   le   raccomandazioni
          approvate da organizzazioni internazionali di cui  l'Italia
          e' parte; 
                b) nomina i componenti dei comitati  di  valutazione,
          ove previsti dal decreto del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca di cui all'articolo 20; 
                c) provvede allo svolgimento, anche  parziale,  delle
          procedure di selezione dei progetti o programmi di  ricerca
          di  altri  enti,  pubblici  o  privati,  previo  accordo  o
          convenzione con essi; 
                d)  definisce  i  criteri  per  la  individuazione  e
          l'aggiornamento di liste di esperti  tecnico-scientifici  e
          professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione
          tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite  con
          decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca; 
                e)  predispone  rapporti   specifici   sull'attivita'
          svolta e una relazione annuale in  materia  di  valutazione
          della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura  la
          pubblicazione  e  la  diffusione  dei  rapporti   e   delle
          relazioni del CNVR. 
              3.   Il   CNVR   definisce   le   proprie   regole   di
          organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
          il  presidente,  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi
          componenti. I dipendenti pubblici possono essere  collocati
          in aspettativa per la durata  del  mandato.  L'incarico  di
          componente  del  CNVR  e'  di  durata   quinquennale,   non
          rinnovabile. In caso di cessazione di un  componente  prima
          della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
          nominato in sostituzione resta  in  carica  per  la  durata
          residua  del  mandato.  Il  compenso  dei  componenti   del
          Comitato e' stabilito nel decreto  di  nomina,  nel  limite
          previsto  dall'articolo  1,  comma  551,  della  legge   30
          dicembre 2020, n. 178. 
              4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si  avvale
          delle  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie   del
          Ministero dell'universita' e della ricerca.". 
              3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale
          per la valutazione della ricerca  di  cui  al  comma  2  e'
          composto dai componenti del Comitato nazionale dei  garanti
          per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  ed  e'   integrato   nella   sua   piena
          composizione dal Ministro dell'universita' e della  ricerca
          nel rispetto del principio della parita'  di  genere.  Sono
          fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del
          Comitato nazionale dei garanti per  la  ricerca  in  essere
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Le
          parole  "Comitato  nazionale  dei  garanti  della  ricerca"
          devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato
          nazionale per la valutazione della ricerca". 
              4. All'articolo 1, comma 551, della legge  30  dicembre
          2020, n. 178, le parole "Comitato nazionale dei garanti per
          la  ricerca"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Comitato
          nazionale per la valutazione della ricerca". 
              5. All'articolo 1, comma 242, della legge  27  dicembre
          2019, n. 160, la lettera b) e' abrogata. 
              6. In relazione alle accresciute esigenze  in  tema  di
          selezione e valutazione dei programmi  e  dei  progetti  di
          ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo  per  la
          valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca  di
          cui all'articolo 1, comma  550,  della  legge  30  dicembre
          2020, n. 178, e' incrementato di  5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021 e di 20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e  le
          somme eventualmente non impiegate per  l'attivazione  delle
          convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1,  comma
          550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate
          a  promuovere  l'attivita'  di  valutazione  degli  esperti
          tecnico-scientifici e professionali,  anche  in  deroga  al
          limite massimo del 7 per cento di cui  al  secondo  periodo
          del citato articolo 1, comma 551, della legge  n.  178  del
          2020, nonche' alla stipula di  accordi  o  convenzioni  con
          enti  ed  istituzioni,  anche   esteri,   di   riconosciuto
          prestigio nell'ambito della valutazione della  ricerca,  in
          ordine  allo   svolgimento   di   attivita'   di   supporto
          specialistico e di  analisi,  di  valutazione  economica  e
          finanziaria ovvero di verifica,  monitoraggio  e  controllo
          sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare
          riferimento  a  quelli  previsti  dal  PNRR.   Agli   oneri
          derivanti dall'attuazione del  presente  comma,  pari  a  5
          milioni di euro per l'anno 2021 e  a  20  milioni  di  euro
          annui a  decorrere  dall'anno  2022  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  240,  della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti
          dell'Agenzia  Nazionale  della  ricerca   in   materia   di
          valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca. 
              6-bis. Anche al  fine  di  supportare  l'attivita'  del
          Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di  cui
          all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  il
          Ministero dell'universita' e della ricerca  e'  autorizzato
          ad assumere, nei  limiti  della  dotazione  organica  e  in
          aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza
          non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso  le  procedure
          concorsuali  pubbliche  e   con   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178,  sessantanove  unita'  di  personale   da   inquadrare
          nell'Area  III,  posizione  F1,   del   comparto   Funzioni
          centrali, con  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato in esito alla prova scritta di cui al  quarto
          periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178  del
          2020.  Per  l'espletamento  delle   procedure   concorsuali
          previste dal presente  comma  e'  autorizzata,  per  l'anno
          2021, la  spesa  di  euro  100.000.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per
          l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere  dall'anno
          2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. 
              6-ter. Nel quadro delle esigenze  connesse  anche  alle
          misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
          del contingente previsto  dall'articolo  9,  comma  1,  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 30 settembre 2020, n.  165,  e'  incrementata,
          nei  limiti  della   dotazione   organica   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca,  di  quindici  unita'  di
          personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.  Per  i
          medesimi anni di cui  al  primo  periodo,  in  aggiunta  al
          contingente di cui al  citato  articolo  9,  comma  1,  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca e'  istituito
          un posto di  funzione  di  livello  dirigenziale  generale,
          assegnato alle dirette dipendenze del  Capo  di  Gabinetto.
          Per le finalita' di cui  al  presente  comma  la  dotazione
          finanziaria  inerente  alle  risorse  disponibili  per  gli
          uffici   di   diretta    collaborazione    del    Ministero
          dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'articolo  1,
          comma  3,  del  decreto-legge  9  gennaio   2020,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          12, e' incrementata di 30.000 euro per  l'anno  2021  e  di
          90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
          Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma,
          pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12  euro
          per ciascuno degli anni  dal  2022  al  2027,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'universita' e della ricerca. 
              6-ter. 1.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  degli
          interventi del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  e
          assolvere ai connessi adempimenti in tema di  monitoraggio,
          rendicontazione  e   controllo   degli   investimenti,   il
          Ministero dell'universita' e della ricerca e'  autorizzato,
          entro il limite di spesa di 10 milioni di euro  per  l'anno
          2021,  ad   acquisire,   attraverso   l'attivazione   delle
          convenzioni previste dal Programma di gare strategiche  ICT
          della  societa'  Consip  Spa,  servizi   professionali   di
          assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il  data
          management, la definizione di strategie e soluzioni per  il
          cloud  e  per  la  cybersicurezza.  Agli  oneri   derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a  10  milioni  di
          euro per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,
          quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento  relativo  al
          Ministero dell'universita' e della ricerca. 
              6-quater. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione
          e messa a regime dei sistemi e  delle  nuove  funzionalita'
          strumentali  di   gestione   amministrativa   e   contabile
          finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace  l'azione
          amministrativa e per potenziare  le  attivita'  a  supporto
          degli uffici scolastici regionali e degli uffici  centrali,
          nonche' al fine di avviare tempestivamente le procedure  di
          attuazione e monitoraggio degli interventi del  PNRR  e  di
          supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi
          di edilizia scolastica,  il  Ministero  dell'istruzione  e'
          autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta
          alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di  alta
          professionalita' pari a  cinquanta  unita',  da  inquadrare
          nell'Area III, posizione economica F3. Per il  reclutamento
          del  suddetto  contingente  di  personale,   il   Ministero
          dell'istruzione e' autorizzato a bandire, senza  il  previo
          svolgimento delle previste procedure di mobilita', apposite
          procedure concorsuali pubbliche per titoli ed  esame  orale
          per l'accesso alle quali e' richiesto  il  possesso,  oltre
          che  del  titolo  di  studio  previsto   per   il   profilo
          professionale di inquadramento  e  della  conoscenza  della
          lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al
          profilo  professionale  richiesto.  I  bandi  di  selezione
          stabiliscono  i   titoli   da   valutare   e   i   punteggi
          attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del
          candidato, anche finalizzato  ad  accertare  la  conoscenza
          della lingua inglese nonche'  dell'eventuale  altra  lingua
          straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta
          del candidato, in un grado  non  inferiore  al  livello  di
          competenza  B2  di  cui  al  "Quadro  comune   europeo   di
          riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)",  svolto
          nelle   sedi    e    secondo    le    modalita'    indicate
          dall'amministrazione  anche  con  l'utilizzo  di  strumenti
          informatici e digitali, nel rispetto dei principi  inerenti
          allo svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle
          procedure  concorsuali,  garantendo  l'identificazione  dei
          partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni  e  la  loro
          tracciabilita'  e  le  modalita'  di   composizione   delle
          commissioni   esaminatrici.   Per   l'espletamento    delle
          procedure  concorsuali  previste  dal  presente  comma   e'
          autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. 
              6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater
          e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno  2021  e
          di euro 2.236.523 annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Ai
          relativi  oneri   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              6-sexies. Per garantire la funzionalita'  degli  uffici
          del Ministero dell'istruzione, con regolamento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto
          1988, n. 400, si provvede all'adeguamento  della  struttura
          organizzativa del medesimo Ministero, apportando  modifiche
          ai  regolamenti  di  organizzazione  vigenti  e  prevedendo
          l'istituzione di  tre  posizioni  dirigenziali  di  livello
          generale.  Conseguentemente,  la  dotazione  organica   dei
          dirigenti   di   prima   fascia   e'    corrispondentemente
          incrementata. Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre
          posizioni   dirigenziali   di   livello    generale    sono
          temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio  di
          gabinetto e due ai rispettivi  dipartimenti  del  Ministero
          dell'istruzione, per  lo  svolgimento  di  un  incarico  di
          studio, consulenza  e  ricerca  per  le  esigenze  connesse
          all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
          Per le medesime finalita' la dotazione finanziaria per  gli
          uffici di diretta collaborazione e' incrementata di 300.000
          euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
          e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro  547.400
          per l'anno 2021 e  di  euro  1.542.200  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022, cui  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              6-septies. Il contributo di cui all'articolo  1,  comma
          385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  in
          favore della Fondazione "I Lincei  per  la  scuola"  presso
          l'Accademia nazionale dei Lincei e'  prorogato  per  l'anno
          2021. Ai relativi oneri, pari a  250.000  euro  per  l'anno
          2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al   Ministero   dell'istruzione.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              7. Al fine di  realizzare  interventi  di  investimento
          finalizzati  alla  rigenerazione  delle  periferie   urbane
          disagiate attraverso la realizzazione di nuove  sedi  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica  musicale   e
          coreutica, ovvero alla tutela di strutture  di  particolare
          rilievo   storico   ed   architettonico   delle    medesime
          istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni  di  euro
          per l'anno 2021 da  assegnare  alle  istituzioni  dell'alta
          formazione artistica  musicale  e  coreutica  a  titolo  di
          cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma. 
              7-bis. Agli oneri derivanti dal  comma  7,  pari  a  12
          milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
                a) quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  come
          rifinanziata dall'articolo 1,  comma  14,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160; 
                b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle
          somme,  conservate  nel   conto   dei   residui,   di   cui
          all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, come rifinanziata dall'articolo  1,  comma  14,  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze e' autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti
          variazioni di bilancio anche in conto residui. 
              8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338,
          al comma 2, la parola "50"  e'  sostituita  dalla  seguente
          "75". 
              9. L'efficacia della disposizione del comma  8,  i  cui
          oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione
          di progetti  compresi  nel  PNRR,  resta  subordinata  alla
          definitiva approvazione del PNRR  da  parte  del  Consiglio
          dell'Unione europea.».