Art. 14 Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea 1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata ad attivita' affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le attivita' caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita' purche' finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.». 2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilita' e di interdisciplinarita' di cui al comma 1. 2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero dell'universita' e della ricerca puo' autorizzare la presentazione di proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno accademico 2022/2023.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 95, e del comma 99 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 1.-94. Omissis. 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata ad attivita' affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le attivita' caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita' purche' finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. I decreti di cui al presente comma determinano altresi': a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 96. - 98. Omissis. 99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinita' scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i raggruppamenti concorsuali. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, (Modalita' di ripartizione, termini, criteri e modalita' di accesso e di rendicontazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178): «Art. 3 (Modalita' di accesso, riparto del fondo e beneficiari). - 1. I contributi del Fondo per il triennio 2021-2023, compatibilmente con la normativa sugli aiuti di Stato, laddove applicabile, sono assegnati a seguito di apposito bando emanato dell'Agenzia per la coesione territoriale, volto a selezionare interventi per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria. 2. La dotazione finanziaria del Fondo e' egualmente ripartita tra i tre settori di intervento: i. 20 milioni di euro sono destinati al sostegno per la creazione o potenziamento di centri di ricerca. Sono finanziati prioritariamente interventi per la realizzazione di infrastrutture per la ricerca, lo sviluppo e la co-progettazione di soluzioni e tecnologie innovative (laboratori di ricerca industriale, laboratori di prove e test, dimostratori tecnologici, centri di eccellenza, centri di innovazione aziendali) e per l'implementazione di specifici programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; ii. 20 milioni di euro sono destinati al sostegno per il trasferimento tecnologico. Sono finanziati prioritariamente progetti che promuovono percorsi integrati di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e privata e di accesso al mercato, anche finalizzati alla creazione di imprese innovative, attraverso l'erogazione di servizi di validazione e sviluppo tecnologico, rafforzamento imprenditoriale, sviluppo dei modelli di imprenditorialita', supporto alla tutela della proprieta' intellettuale, accesso a operazioni di co-investimento, supporto alla definizione e implementazione di strategie di innovazione aziendale, supporto alla definizione e implementazione di strategie e accordi industriali e commerciali; iii. 20 milioni di euro sono destinati al sostegno per l'ampliamento dell'offerta formativa universitaria. Sono finanziati prioritariamente programmi di formazione universitaria, alta formazione specialistica e formazione terziaria professionalizzante, coerenti con le vocazioni economiche territoriali e le strategie regionali di specializzazione intelligente, orientati alla conoscenza delle nuove tecnologie abilitanti e allo sviluppo delle competenze imprenditoriali, eventualmente anche con il coinvolgimento attivo di entita' industriali e organizzazioni imprenditoriali. 3. Il bando e' diretto a centri di ricerca e Universita', anche in cooperazione con enti pubblici, anche economici, imprese pubbliche e provate, operatori specializzati negli ambiti di azione del presente decreto, che hanno sedi principali o decentrate, nel territorio delle province dell'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, come individuato negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 4. L'Agenzia per la coesione territoriale disciplina le modalita' e i termini di presentazione delle proposte di intervento secondo le disposizioni del presente decreto. 5. All'esito della procedura svolta dall'Agenzia per la coesione territoriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione dispone con proprio decreto, per ciascun ambito del sostegno, l'assegnazione del contributo ai beneficiari selezionati, fino a concorrenza della relativa dotazione. Eventuali residui sono assegnati secondo l'ordine di punteggio ai progetti non finanziati dei tre ambiti.».