Art. 14 
 
     Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea 
 
  1. In attuazione degli obiettivi previsti dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, all'articolo  17,  comma  95,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i  seguenti:
«Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di
promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la formazione
di profili professionali innovativi, una parte dei crediti  formativi
complessivi puo' essere riservata ad attivita' affini o  integrative,
comunque relative a  settori  scientifico-disciplinari  o  ad  ambiti
disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le attivita'
caratterizzanti del corso di studio. Tali  attivita'  possono  essere
organizzate  sotto  forma  di  corsi  di  insegnamento,   laboratori,
esercitazioni,  seminari  o  altre  attivita'   purche'   finalizzate
all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al
profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.». 
  2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con  i  decreti
di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
si provvede alla razionalizzazione e  all'aggiornamento  dei  settori
scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli
insegnamenti, anche al fine di assicurare la  loro  rispondenza  agli
elementi di flessibilita' e di interdisciplinarita' di cui  al  comma
1. 
  2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale  per  gli  investimenti
complementari,  in  riferimento  a  quanto  disposto  dal   comma   2
dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il  Sud  e  la  coesione
territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
149 del 24 giugno 2021,  relativamente  all'ampliamento  dell'offerta
formativa universitaria  nel  territorio  delle  regioni  dell'Italia
centrale  colpite  dagli  eventi  sismici  del  2016,  il   Ministero
dell'universita' e della ricerca puo' autorizzare la presentazione di
proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al  citato
ampliamento   dell'offerta   formativa,   in   deroga   ai    termini
ordinariamente previsti, al  fine  di  garantirne  l'avvio  dall'anno
accademico 2022/2023. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  95,  e  del  comma  99
          dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure
          urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa  e
          dei  procedimenti  di  decisione  e  di   controllo)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - 1.-94. Omissis. 
              95. L'ordinamento degli studi dei  corsi  universitari,
          con esclusione del dottorato di  ricerca,  e'  disciplinato
          dagli atenei, con le  modalita'  di  cui  all'articolo  11,
          commi 1 e 2, della legge  19  novembre  1990,  n.  341,  in
          conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
          normativa  comunitaria  vigente  in  materia,  sentiti   il
          Consiglio  universitario   nazionale   e   le   Commissioni
          parlamentari  competenti,  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di concerto con  altri  Ministri  interessati,
          limitatamente ai criteri relativi agli  ordinamenti  per  i
          quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
          in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni  dei
          commi da 96 a 119 del presente  articolo.  Nell'ambito  dei
          criteri generali di  cui  al  primo  periodo,  al  fine  di
          promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e  la
          formazione di profili professionali innovativi,  una  parte
          dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata  ad
          attivita' affini o integrative, comunque relative a settori
          scientifico-disciplinari  o  ad  ambiti  disciplinari   non
          previsti per le  attivita'  di  base  o  per  le  attivita'
          caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
          essere organizzate sotto forma di  corsi  di  insegnamento,
          laboratori,  esercitazioni,  seminari  o  altre   attivita'
          purche'  finalizzate  all'acquisizione  di   conoscenze   e
          abilita' funzionalmente correlate al  profilo  culturale  e
          professionale identificato dal corso di studio.  I  decreti
          di cui al presente comma determinano altresi': 
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita' dei predetti corsi e dei  relativi  titoli,  gli
          obiettivi  formativi  qualificanti,  tenendo  conto   degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi  e  di  titoli  universitari,  in   aggiunta   o   in
          sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1,  2,  3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli  di
          cui al decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n.  178,  in
          corrispondenza   di   attivita'   didattiche    di    base,
          specialistiche, di  perfezionamento  scientifico,  di  alta
          formazione permanente e ricorrente; 
                b) modalita' e strumenti  per  l'orientamento  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso   l'utilizzo   di   strumenti   informatici    e
          telematici; 
                c) modalita' di attivazione da parte  di  universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui  al
          Capo II del Titolo III del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
              96. - 98. Omissis. 
              99. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, si provvede, con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          su proposta del Consiglio universitario nazionale,  secondo
          criteri   di    affinita'    scientifica    e    didattica,
          all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei  settori
          scientifico-  disciplinari,  nell'ambito  dei  quali   sono
          raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
          pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i
          raggruppamenti concorsuali. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del
          Ministro per il Sud e la  coesione  territoriale  4  maggio
          2021,  (Modalita'  di  ripartizione,  termini,  criteri   e
          modalita' di accesso e di rendicontazione del Fondo di  cui
          all'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178): 
              «Art. 3 (Modalita' di  accesso,  riparto  del  fondo  e
          beneficiari). - 1. I contributi del Fondo per  il  triennio
          2021-2023, compatibilmente con la normativa sugli aiuti  di
          Stato, laddove applicabile, sono  assegnati  a  seguito  di
          apposito  bando  emanato  dell'Agenzia  per   la   coesione
          territoriale,  volto  a  selezionare  interventi   per   il
          sostegno alla creazione o al  potenziamento  di  centri  di
          ricerca, al  trasferimento  tecnologico  e  all'ampliamento
          dell'offerta formativa universitaria. 
              2. La dotazione finanziaria  del  Fondo  e'  egualmente
          ripartita tra i tre settori di intervento: 
                i. 20 milioni di euro sono destinati al sostegno  per
          la creazione o potenziamento di  centri  di  ricerca.  Sono
          finanziati prioritariamente interventi per la realizzazione
          di  infrastrutture  per  la  ricerca,  lo  sviluppo  e   la
          co-progettazione  di  soluzioni  e  tecnologie   innovative
          (laboratori di ricerca industriale, laboratori di  prove  e
          test,  dimostratori  tecnologici,  centri  di   eccellenza,
          centri di innovazione aziendali) e per l'implementazione di
          specifici  programmi  di  ricerca  industriale  e  sviluppo
          sperimentale; 
                ii. 20 milioni di euro sono destinati al sostegno per
          il    trasferimento    tecnologico.     Sono     finanziati
          prioritariamente progetti che promuovono percorsi integrati
          di valorizzazione dei risultati della  ricerca  pubblica  e
          privata e di accesso al  mercato,  anche  finalizzati  alla
          creazione di imprese innovative, attraverso l'erogazione di
          servizi   di   validazione    e    sviluppo    tecnologico,
          rafforzamento  imprenditoriale,  sviluppo  dei  modelli  di
          imprenditorialita', supporto alla tutela  della  proprieta'
          intellettuale, accesso  a  operazioni  di  co-investimento,
          supporto alla definizione e implementazione di strategie di
          innovazione  aziendale,   supporto   alla   definizione   e
          implementazione  di  strategie  e  accordi  industriali   e
          commerciali; 
                iii. 20 milioni di euro sono  destinati  al  sostegno
          per  l'ampliamento  dell'offerta  formativa  universitaria.
          Sono finanziati prioritariamente  programmi  di  formazione
          universitaria, alta formazione specialistica  e  formazione
          terziaria professionalizzante, coerenti  con  le  vocazioni
          economiche  territoriali  e  le  strategie   regionali   di
          specializzazione intelligente,  orientati  alla  conoscenza
          delle nuove tecnologie abilitanti  e  allo  sviluppo  delle
          competenze  imprenditoriali,  eventualmente  anche  con  il
          coinvolgimento   attivo   di    entita'    industriali    e
          organizzazioni imprenditoriali. 
              3.  Il  bando  e'  diretto  a  centri  di   ricerca   e
          Universita', anche in cooperazione con enti pubblici, anche
          economici,   imprese   pubbliche   e   provate,   operatori
          specializzati negli ambiti di azione del presente  decreto,
          che hanno sedi  principali  o  decentrate,  nel  territorio
          delle province dell'area del  cratere  sismico  del  Centro
          Italia del 2016, come individuato negli  allegati  1,  2  e
          2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189  convertito
          dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
              4. L'Agenzia per la coesione territoriale disciplina le
          modalita' e i termini di presentazione  delle  proposte  di
          intervento secondo le disposizioni del presente decreto. 
              5. All'esito della procedura svolta dall'Agenzia per la
          coesione territoriale,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione
          dispone  con  proprio  decreto,  per  ciascun  ambito   del
          sostegno,  l'assegnazione  del  contributo  ai  beneficiari
          selezionati, fino a concorrenza della  relativa  dotazione.
          Eventuali  residui  sono  assegnati  secondo  l'ordine   di
          punteggio ai progetti non finanziati dei tre ambiti.».