Art. 15 
 
                        Alloggi per studenti 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  14  novembre  2000,  n.  338,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, sono aggiunti, in fine  i  seguenti  periodi:  «Al
fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione  e
il  monitoraggio  degli  interventi,  le  procedure  sono  effettuate
esclusivamente   con   modalita'    digitali    e    attraverso    la
informatizzazione  del  processo  edilizio   e   del   progetto   con
l'esclusivo utilizzo di strumenti per  la  rappresentazione  digitale
del processo costruttivo. I progetti  devono  prevedere,  a  pena  di
inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i progetti
ammessi a finanziamento e sono assegnate  le  relative  risorse,  con
conseguente individuazione ed assegnazione dei posti  letto  riferiti
ai singoli progetti.»; 
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis.  Al  fine  di
perseguire  gli  obiettivi  individuati  nella  comunicazione   della
Commissione europea dell'11 dicembre 2019  sul  Green  Deal  europeo,
recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,  sono  promossi
prioritariamente  la  ristrutturazione,  la   trasformazione,   anche
attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di
strutture ed  immobili  esistenti  con  la  finalita'  di  perseguire
elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione  degli
interventi.» 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  14
          novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e
          residenze per studenti universitari) come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  1  (Interventi  per  alloggi  e  residenze   per
          studenti universitari). - 1.  Per  consentire  il  concorso
          dello Stato alla realizzazione di interventi necessari  per
          l'abbattimento   delle   barriere   architettoniche,    per
          l'adeguamento  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
          sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il  recupero
          e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o
          da  adibire  ad  alloggi  o  residenze  per  gli   studenti
          universitari, nonche' di interventi di nuova costruzione  e
          acquisto di  aree  ed  edifici  da  adibire  alla  medesima
          finalita' da parte delle regioni, delle  province  autonome
          di Trento  e  di  Bolzano,  degli  organismi  regionali  di
          gestione per il diritto allo studio  universitario  di  cui
          all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390,  delle
          universita' statali e di  quelle  legalmente  riconosciute,
          dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge
          31  ottobre  1966,  n.  942,   di   consorzi   universitari
          costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo  unico
          delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con  regio
          decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti
          senza fini di lucro e di organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita' sociale operanti  nel  settore  del  diritto  allo
          studio, e' autorizzata la spesa di  lire  60  miliardi  per
          ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003
          l'ammontare  della  spesa  e'   determinato   dalla   legge
          finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. Gli interventi  di  cui  al  presente  comma
          possono  essere  affidati,  nel  rispetto   delle   vigenti
          disposizioni in materia  di  lavori  pubblici,  a  soggetti
          privati in concessione  di  costruzione  e  gestione  o  in
          concessione di servizi, o a societa' di capitali  pubbliche
          o a societa'  miste  pubblico-private  anche  a  prevalente
          capitale privato. 
              2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1
          attraverso un contributo non superiore al 75 per cento  del
          costo totale previsto da progetti esecutivi  immediatamente
          realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento  e
          di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli
          altri  soggetti  che  partecipano  al  finanziamento  degli
          interventi non possono utilizzare per la relativa copertura
          finanziaria  le  risorse  gia'  stanziate  negli   esercizi
          precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai  finanziamenti
          statali  per  l'edilizia  residenziale   pubblica   possono
          concorrere alla copertura finanziaria della quota a  carico
          dei  soggetti  beneficiari  in  misura  non  superiore   al
          sessanta per cento. 
              3. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica,  sentite  la  Conferenza
          dei rettori delle  universita'  italiane  e  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  definite,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  le  procedure  e  le  modalita'  per   la
          presentazione dei progetti e per l'erogazione dei  relativi
          finanziamenti. Al fine di semplificare e rendere tempestivi
          ed  efficaci  la  selezione   e   il   monitoraggio   degli
          interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con
          modalita' digitali e attraverso  la  informatizzazione  del
          processo edilizio e del progetto con  l'esclusivo  utilizzo
          di strumenti per la rappresentazione digitale del  processo
          costruttivo.  I  progetti  devono  prevedere,  a  pena   di
          inammissibilita', il numero dei  posti  letto  attesi.  Con
          decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  sono
          individuati i  progetti  ammessi  a  finanziamento  e  sono
          assegnate   le   relative    risorse,    con    conseguente
          individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti  ai
          singoli progetti. 
              4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma  1  hanno
          la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche'
          di offrire  anche  agli  altri  iscritti  alle  universita'
          servizi  di  supporto  alla  didattica  e  alla  ricerca  e
          attivita' culturali e ricreative. A tale fine, con  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge,  sentiti  il  Ministro  dei
          lavori pubblici e la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono definiti gli standard  minimi  qualitativi
          degli  interventi  per   gli   alloggi   e   le   residenze
          universitarie di cui alla  presente  legge,  nonche'  linee
          guida relative ai parametri tecnici  ed  economici  per  la
          loro realizzazione, anche in deroga alle norme  vigenti  in
          materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga
          la  destinazione  degli  alloggi  e  delle  residenze  alle
          finalita'  di  cui  alla  presente   legge.   Resta   ferma
          l'applicazione delle vigenti  disposizioni  in  materia  di
          controlli da parte delle competenti autorita' regionali. Il
          decreto  di  cui  al  presente  comma   prevede   parametri
          differenziati   per   gli   interventi   di    manutenzione
          straordinaria,  recupero,  ristrutturazione   e   per   gli
          interventi di nuova costruzione, al fine di  assicurare  la
          tutela dei valori architettonici degli  edifici  esistenti,
          garantendo comunque il  rispetto  delle  esigenze  relative
          alla sicurezza, alla prevenzione antisismica,  alla  tutela
          igienico-sanitaria,  nonche'   alla   tutela   dei   valori
          storico-artistici. Le disposizioni del  decreto  prevalgono
          su quelle dei regolamenti edilizi. 
              4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi  individuati
          nella  comunicazione  della  Commissione  europea   dell'11
          dicembre 2019 sul Green Deal europeo,  recepiti  nel  Piano
          nazionale  di   ripresa   e   resilienza,   sono   promossi
          prioritariamente la  ristrutturazione,  la  trasformazione,
          anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione,
          e l'acquisto di strutture  ed  immobili  esistenti  con  la
          finalita' di perseguire elevati standard  ambientali  nella
          costruzione e nella gestione degli interventi. 
              5. Gli enti di  cui  al  comma  1  elaborano  specifici
          progetti per la realizzazione degli  interventi  entro  tre
          mesi  dall'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  4.
          All'istruttoria  dei  progetti  provvede  una   commissione
          istituita    presso    il    Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca,  nominata  dal  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          in modo da  assicurare  la  rappresentanza  paritetica  del
          predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante  dal
          funzionamento della commissione e' determinata, senza nuovi
          o maggiori oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  per  un
          importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi  di
          cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste
          dal medesimo comma. Il Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca   scientifica    e    tecnologica,    sulla    base
          dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua  i
          progetti  ammessi  al  cofinanziamento  nei  limiti   delle
          risorse disponibili e procede alla ripartizione  dei  fondi
          con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con
          il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati
          di avanzamento dei lavori secondo i tempi  e  le  modalita'
          previsti nei progetti. Il piano prevede anche le  modalita'
          di revoca dei finanziamenti concessi nel caso  in  cui  non
          siano state rispettate le scadenze  previste  nei  progetti
          presentati per  il  cofinanziamento  e  l'assegnazione  dei
          finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva. 
              6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici
          di cui alla presente legge sono prioritariamente  destinati
          al soddisfacimento delle esigenze degli studenti  capaci  e
          meritevoli  privi  di  mezzi  sulla  base  dei  criteri  di
          valutazione  della  condizione  economica  e   del   merito
          stabiliti dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri emanato ai sensi dell'articolo  4  della  legge  2
          dicembre 1991, n. 390. 
              7.  Qualora  in  singole  regioni  o  province  risulti
          esaurita la graduatoria degli idonei nel  concorso  per  la
          concessione delle borse di studio e di prestiti d'onore  di
          cui agli articoli 8 e 16 della legge 2  dicembre  1991,  n.
          390, le risorse del fondo di cui al comma  4  dell'articolo
          16 della  stessa  legge  possono  essere  utilizzate  dalle
          stesse regioni o province autonome per  gli  interventi  di
          cui al comma 1 del presente articolo. 
              8. Per tenere conto  delle  specifiche  esigenze  degli
          alloggi e delle residenze per  gli  studenti  universitari,
          gli  interventi  finanziati,   ai   sensi   del   comma   2
          dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n.  390,  con
          le  risorse   regionali   disponibili   per   i   programmi
          pluriennali per l'edilizia residenziale  pubblica,  possono
          essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge  17
          febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle  regioni  o
          tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e  anche
          in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui
          agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto  1978,  n.  457,
          purche' nel rispetto delle disposizioni del decreto di  cui
          al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione  che
          permanga la destinazione delle opere alle  finalita'  della
          presente legge. Resta ferma  l'applicazione  delle  vigenti
          disposizioni  in  materia  di  controlli  da  parte   delle
          competenti autorita' regionali. 
              9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge  2  dicembre
          1991, n. 390, e' abrogato. 
              10. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 60 miliardi  annue  per  il  triennio
          2000-2002, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
          dei fondi per l'edilizia universitaria di cui  all'articolo
          7, comma 8, della legge 22  dicembre  1986,  n.  910,  allo
          scopo     intendendosi     corrispondentemente      ridotta
          l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.».