Art. 16 
 
                           Risorse idriche 
 
  1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole «Ministro dell'Ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
della  transizione  ecologica  e  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali»,  e  dopo  le  parole  «dei  costi
ambientali e dei costi della risorsa», sono inserite le seguenti:  «e
dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga",»; 
    b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, sono definiti i criteri per incentivare l'uso  sostenibile
dell'acqua  in  agricoltura,  e  per  sostenere  l'uso  del   Sistema
Informativo Nazionale  per  la  Gestione  delle  Risorse  Idriche  in
Agricoltura   (SIGRIAN)   per   usi   irrigui   collettivi    e    di
autoapprovvigionamento, sentite le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano.». 
  2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il  Piano  degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  a  valere  sulle
risorse di bilancio del  Ministero  della  transizione  ecologica  e'
adottato, anche per stralci, con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
della transizione ecologica previa  intesa  con  i  Presidenti  delle
regioni e delle province autonome di  Trento  e  Bolzano  interessate
agli interventi ammessi a  finanziamento  nei  rispettivi  territori,
corredati dei relativi  cronoprogrammi,  cosi'  come  risultanti  dal
sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono
identificati dai relativi codici unici di progetto  (CUP),  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n.
3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi e'  effettuato  dalle
amministrazioni titolari dei CUP con il sistema  di  monitoraggio  di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i  sistemi
ad esso collegati e gli interventi sono classificati  sotto  la  voce
"MITE -  Mitigazione  del  rischio  idrogeologico".  Con  i  medesimi
decreti di cui al primo periodo sono  disciplinate  le  modalita'  di
trasferimento   delle   risorse,    le    riprogrammazioni    e    le
rimodulazioni.»; 
    b) al quarto periodo, le  parole:  «accordo  di  programma»  sono
sostituite dalle seguenti:  «provvedimento  di  individuazione  degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole:  «,  tenendo  conto  dei  territori  dei
comuni  collocati  in  aree  interessate  da  fenomeni  di   dissesto
idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge
6 ottobre 2017, n. 158». 
  3. All'articolo 36-ter, comma 3, primo periodo,  del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
luglio 2021, n. 108, le parole: « e dei piani di assetto  idrologico.
»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  ,  dei  piani  di   assetto
idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale  di
cui all'articolo 6 della decisione  n.  1313/2013/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2013,  su  un  meccanismo
unionale di protezione civile, nonche' del principio di non  arrecare
un danno significativo. » 
  4. All'articolo 1, comma 1074, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, il primo periodo e' sostituto dai seguenti: 
    «Gli  interventi  di  cui  al  comma  1073,  lettera   b),   sono
individuati con decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica,
d'intesa con i Presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome
interessate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2,  primo  periodo,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11  novembre  2014,  n.  164.  I  medesimi
interventi sono individuati attraverso il CUP ai sensi  dell'articolo
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.» 
  5. Al comma 3 dell'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre  1933,
n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «da 3.000  euro  a  30.000  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 40.000 euro»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «da 300 euro a 1.500 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «da 400 euro a 2.000 euro». 
  6. Allo scopo di garantire  lo  sviluppo  sostenibile  dei  sistemi
idrici sotto il profilo ambientale, per le domande  di  utilizzazione
d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento  di  rilascio  del
relativo titolo, si provvede, su idonea  documentazione  fornita  dal
richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo,  ai  sensi
dell'articolo  4,  paragrafo  7,  della  direttiva   2000/60/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque,  su  tutti  i
corpi  idrici  potenzialmente  interessati.  E'  fatto   divieto   di
espandere il  sistema  irriguo  esistente,  anche  se  finalizzato  a
conseguire obiettivi di efficienza, se  i  corpi  idrici  interessati
sono in uno stato inferiore al buono o qualora siano  previste  o  si
renda necessario adottare misure finalizzate  al  raggiungimento,  al
mantenimento o al ripristino degli obiettivi di  qualita'  ambientale
del corpo idrico di cui all'articolo 76  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, ovvero a impedirne  l'ulteriore  deterioramento,
anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto  dell'evoluzione
dei cambiamenti climatici. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  154,  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato). - 1.
          La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico
          integrato ed e' determinata tenendo  conto  della  qualita'
          della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere  e
          degli adeguamenti  necessari,  dell'entita'  dei  costi  di
          gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di
          salvaguardia, nonche' di  una  quota  parte  dei  costi  di
          funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che
          sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei   costi   di
          investimento  e  di  esercizio  secondo  il  principio  del
          recupero dei costi e  secondo  il  principio  «chi  inquina
          paga». Tutte le quote della  tariffa  del  servizio  idrico
          integrato hanno natura di corrispettivo. 
              2.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  e  del  mare,  su  proposta  dell'Autorita'  di
          vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto
          della necessita' di recuperare  i  costi  ambientali  anche
          secondo il principio  «chi  inquina  paga»,  definisce  con
          decreto le componenti di costo per la determinazione  della
          tariffa relativa ai servizi idrici per i  vari  settori  di
          impiego dell'acqua. 
              3. Al fine di  assicurare  un'omogenea  disciplina  sul
          territorio   nazionale,   con    decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          della  transizione  ecologica  e  con  il  Ministro   delle
          politiche agricole, alimentari e forestali, sono  stabiliti
          i criteri generali per la determinazione,  da  parte  delle
          regioni, dei canoni di concessione per  l'utenza  di  acqua
          pubblica, tenendo conto dei costi ambientali  e  dei  costi
          della  risorsa  e   dell'inquinamento,   conformemente   al
          principio  «chi  inquina  paga»   e   prevedendo   altresi'
          riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il  concessionario
          attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti
          a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso
          o, ancora, restituisca le acque di scarico con le  medesime
          caratteristiche   qualitative    di    quelle    prelevate.
          L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale. 
              3-bis.  Con  decreto  del  Ministro   delle   politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con   il
          Ministro  della  transizione  ecologica,  sono  definiti  i
          criteri per incentivare  l'uso  sostenibile  dell'acqua  in
          agricoltura, e per sostenere l'uso del Sistema  Informativo
          Nazionale  per  la  Gestione  delle  Risorse   Idriche   in
          Agricoltura (SIGRIAN)  per  usi  irrigui  collettivi  e  di
          autoapprovvigionamento, sentite le regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano. 
              4. Il soggetto competente, al fine della redazione  del
          piano economico-finanziario di cui all'articolo 149,  comma
          1,   lettera   d),   predispone   la   tariffa   di   base,
          nell'osservanza del metodo tariffario di  cui  all'articolo
          10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011,
          n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
          2011,  n.  106,   e   la   trasmette   per   l'approvazione
          all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 
              5. La tariffa e' applicata dai  soggetti  gestori,  nel
          rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare. 
              6. Nella modulazione  della  tariffa  sono  assicurate,
          anche mediante compensazioni per  altri  tipi  di  consumi,
          agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonche' per i
          consumi  di  determinate  categorie,   secondo   prefissati
          scaglioni di reddito.  Per  conseguire  obiettivi  di  equa
          redistribuzione dei costi  sono  ammesse  maggiorazioni  di
          tariffa per  le  residenze  secondarie,  per  gli  impianti
          ricettivi stagionali, nonche' per le  aziende  artigianali,
          commerciali e industriali. 
              7. L'eventuale modulazione della tariffa tra  i  comuni
          tiene conto degli investimenti  pro  capite  per  residente
          effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai  fini
          dell'organizzazione del servizio idrico integrato.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   7,   del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita'  produttive)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7  (Norme  in  materia  di  gestione  di  risorse
          idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3  aprile
          2006,  n.  152,  per  il  superamento  delle  procedure  di
          infrazione  2014/2059,  2004/2034  e  2009/2034,   sentenze
          C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10  aprile  2014;
          norme di accelerazione degli interventi per la  mitigazione
          del rischio idrogeologico e per l'adeguamento  dei  sistemi
          di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
          urbani; finanziamento  di  opere  urgenti  di  sistemazione
          idraulica  dei  corsi  d'acqua  nelle  aree   metropolitane
          interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).  -  1.
          1. Al decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  recante
          "Norme in materia ambientale" sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) nella Parte  III,  ovunque  ricorrano,  le  parole
          "l'Autorita'  d'ambito"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "l'ente di governo dell'ambito" e le parole  "le  Autorita'
          d'ambito" sono sostituite  dalle  seguenti:  "gli  enti  di
          governo dell'ambito"; 
                b)  all'articolo  147  sono  apportate  le   seguenti
          modifiche: 
                  1) al comma 1 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
          periodi: "Le regioni che non hanno individuato gli enti  di
          governo dell'ambito  provvedono,  con  delibera,  entro  il
          termine  perentorio   del   31   dicembre   2014.   Decorso
          inutilmente tale termine  si  applica  l'articolo  8  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti  nel
          medesimo  ambito  ottimale  partecipano   obbligatoriamente
          all'ente  di   governo   dell'ambito,   individuato   dalla
          competente  regione   per   ciascun   ambito   territoriale
          ottimale,  al  quale  e'   trasferito   l'esercizio   delle
          competenze ad essi spettanti in materia di  gestione  delle
          risorse  idriche,  ivi  compresa  la  programmazione  delle
          infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1."; 
                  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                    "1-bis. Qualora gli enti  locali  non  aderiscano
          agli enti di governo dell'ambito individuati ai  sensi  del
          comma 1 entro il termine  fissato  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome e, comunque, non  oltre  sessanta  giorni
          dalla  delibera  di  individuazione,  il  Presidente  della
          regione  esercita,  previa  diffida  all'ente   locale   ad
          adempiere  entro  ulteriori   trenta   giorni,   i   poteri
          sostitutivi, ponendo le relative spese a  carico  dell'ente
          inadempiente. Si applica quanto previsto dagli  ultimi  due
          periodi dell'articolo 172, comma 4."; 
                  3) al comma 2, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
          seguente: "b) unicita' della gestione"; 
                  4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis.
          Qualora  l'ambito  territoriale   ottimale   coincida   con
          l'intero territorio regionale, ove si renda  necessario  al
          fine di conseguire una maggiore  efficienza  gestionale  ed
          una  migliore  qualita'   del   servizio   all'utenza,   e'
          consentito l'affidamento del servizio idrico  integrato  in
          ambiti territoriali  comunque  non  inferiori  agli  ambiti
          territoriali corrispondenti alle  province  o  alle  citta'
          metropolitane. Sono fatte salve le  gestioni  del  servizio
          idrico in forma autonoma esistenti nei comuni  montani  con
          popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite  ai  sensi
          del comma 5 dell'articolo 148."; 
                b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo e'
          sostituito dal seguente:  «Il  programma  degli  interventi
          individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove
          opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento
          di   infrastrutture   gia'   esistenti,    necessarie    al
          raggiungimento  almeno  dei  livelli  minimi  di  servizio,
          nonche'  al  soddisfacimento  della   complessiva   domanda
          dell'utenza, tenuto conto di quella  collocata  nelle  zone
          montane o con minore densita' di popolazione.»; 
                c) l'articolo 150 e' abrogato; 
                d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente: 
                  "Articolo 149-bis (Affidamento del servizio). -  1.
          L'ente di  governo  dell'ambito,  nel  rispetto  del  piano
          d'ambito  di  cui  all'articolo  149  e  del  principio  di
          unicita' della gestione  per  ciascun  ambito  territoriale
          ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste
          dall'ordinamento  europeo  provvedendo,   conseguentemente,
          all'affidamento del servizio nel rispetto  della  normativa
          nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici
          locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto
          puo'  avvenire  a  favore  di  societa'  in  possesso   dei
          requisiti  prescritti  dall'ordinamento  europeo   per   la
          gestione   in   house,   partecipate    esclusivamente    e
          direttamente   da   enti   locali   compresi    nell'ambito
          territoriale ottimale. 
                  2.  Alla  successiva  scadenza  della  gestione  di
          ambito, al fine di assicurare l'efficienza,  l'efficacia  e
          la continuita' del servizio  idrico  integrato,  l'ente  di
          governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore  unico
          di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di  scadenza
          dell'affidamento previgente. 
                  Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico
          integrato  su  tutto  il  territorio  degli   enti   locali
          ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. 
                  2-bis.  Al  fine  di   ottenere   un'offerta   piu'
          conveniente e completa  e  di  evitare  contenziosi  tra  i
          soggetti   interessati,   le   procedure   di   gara    per
          l'affidamento del servizio  includono  appositi  capitolati
          con la puntuale indicazione  delle  opere  che  il  gestore
          incaricato  deve  realizzare  durante   la   gestione   del
          servizio. 
                  2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4
          del decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  141,  come
          sostituito dal comma 4  dell'articolo  25  della  legge  28
          dicembre 2001, n. 448, e' soppresso."; 
                e)  all'articolo  151  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  "1.  Il
          rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed  il  soggetto
          gestore del servizio idrico integrato e'  regolato  da  una
          convenzione predisposta dall'ente  di  governo  dell'ambito
          sulla   base   delle   convenzioni   tipo,   con   relativi
          disciplinari,   adottate   dall'Autorita'   per   l'energia
          elettrica, il gas ed  il  sistema  idrico  in  relazione  a
          quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e
          dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214."; 
                  2) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente:
          "A  tal   fine,   le   convenzioni   tipo,   con   relativi
          disciplinari, devono prevedere in particolare:"; 
                  3); 
                  3-bis) al comma 2, dopo la lettera b)  e'  inserita
          la seguente: 
                    "b-bis)  le  opere  da  realizzare   durante   la
          gestione del servizio come individuate dal bando di gara»; 
                  4)  al  comma  2,  lettera  c),  dopo  le   parole:
          "l'obbligo del raggiungimento", sono aggiunte le  seguenti:
          "e gli strumenti per assicurare il mantenimento"; 
                  5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in  fine,
          le  seguenti  parole:  ",  nonche'  la   disciplina   delle
          conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata
          dell'affidamento, anche tenendo conto delle  previsioni  di
          cui agli articoli 143 e  158  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, ed i criteri e  le  modalita'  per  la
          valutazione   del   valore   residuo   degli   investimenti
          realizzati dal gestore uscente"; 
                  6) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sulla
          base della convenzione  tipo  di  cui  al  comma  1  o,  in
          mancanza di questa, sulla  base  della  normativa  vigente,
          l'ente di governo  dell'ambito  predispone  uno  schema  di
          convenzione  con  relativo  disciplinare,  da  allegare  ai
          capitolati  della  procedura  di   gara.   Le   convenzioni
          esistenti  devono  essere  integrate  in  conformita'  alle
          previsioni  di  cui  al  comma  2,  secondo  le   modalita'
          stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
          il sistema idrico"; 
                  7) il comma 7 e' abrogato; 
                f)  all'articolo  153  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) al comma 1 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
          periodi: "Gli enti locali  proprietari  provvedono  in  tal
          senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   salvo
          eventuali quote residue di ammortamento relative  anche  ad
          interventi  di   manutenzione.   Nelle   ipotesi   di   cui
          all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono  alla
          data di decorrenza  dell'affidamento  del  servizio  idrico
          integrato. Qualora gli enti locali non provvedano  entro  i
          termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4,
          dell'articolo   172.   La   violazione    della    presente
          disposizione comporta responsabilita' erariale."; 
                  2) al comma 2 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Il gestore e' tenuto a subentrare nelle  garanzie
          e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento
          in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere  al  gestore
          uscente un valore di rimborso definito  secondo  i  criteri
          stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e
          il sistema idrico."; 
                g)  all'articolo  156  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) al comma 1 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
          parole: ", in base a quanto  stabilito  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."; 
                  2) al comma  2  le  parole:  "della  regione"  sono
          sostituite dalle seguenti:  "dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica, il gas ed il sistema idrico"; 
                h) dopo l'articolo 158 e' inserito il seguente: 
                  "Art. 158-bis)  (Approvazione  dei  progetti  degli
          interventi e individuazione dell'autorita' espropriante). -
          1. I progetti  definitivi  delle  opere,  degli  interventi
          previsti nei  piani  di  investimenti  compresi  nei  piani
          d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono
          approvati dagli enti  di  governo  degli  ambiti  o  bacini
          territoriali ottimali e omogenei istituiti o  designati  ai
          sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del  13  agosto
          2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di
          apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli  14
          e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.  La  medesima
          procedura si applica per  le  modifiche  sostanziali  delle
          medesime opere, interventi ed impianti. 
                  2.  L'approvazione  di  cui  al  comma  1  comporta
          dichiarazione di pubblica  utilita'  e  costituisce  titolo
          abilitativo e, ove  occorra,  variante  agli  strumenti  di
          pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i  piani
          paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca  variante
          agli   strumenti   di    pianificazione    urbanistica    e
          territoriale, tale variante deve essere coordinata  con  il
          piano  di  protezione  civile   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992,  n.
          225. 
                  3.  L'ente  di  governo  degli  ambiti   o   bacini
          territoriali  ottimali  e  omogenei  di  cui  al  comma   1
          costituisce autorita'  espropriante  per  la  realizzazione
          degli interventi di cui al presente articolo. 
                  L'ente di governo puo'  delegare,  in  tutto  o  in
          parte,  i  propri  poteri  espropriativi  al  gestore   del
          servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di
          affidamento del servizio i cui estremi sono specificati  in
          ogni atto del procedimento espropriativo."; 
                i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti
          dai seguenti: 
                  "1. Gli  enti  di  governo  degli  ambiti  che  non
          abbiano gia' provveduto alla redazione del  Piano  d'Ambito
          di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma
          di gestione ed avviato la procedura  di  affidamento,  sono
          tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre  2015,
          ad   adottare   i   predetti    provvedimenti    disponendo
          l'affidamento  del  servizio  al  gestore  unico   con   la
          conseguente decadenza degli affidamenti non  conformi  alla
          disciplina pro tempore vigente. 
                  2. Al fine di garantire il rispetto  del  principio
          di  unicita'   della   gestione   all'interno   dell'ambito
          territoriale  ottimale,  il  gestore  del  servizio  idrico
          integrato subentra, alla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione,  agli  ulteriori  soggetti  operanti
          all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti
          soggetti gestiscano il servizio in base ad  un  affidamento
          assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente
          e non dichiarato cessato ex lege, il gestore  del  servizio
          idrico integrato subentra alla data  di  scadenza  prevista
          nel contratto di servizio o negli altri atti  che  regolano
          il rapporto. 
                  3. In  sede  di  prima  applicazione,  al  fine  di
          garantire il conseguimento del principio di unicita'  della
          gestione  all'interno  dell'ambito  territoriale  ottimale,
          l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa
          vigente e fuori  dai  casi  di  cui  al  comma  1,  dispone
          l'affidamento  al  gestore  unico  di   ambito   ai   sensi
          dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o piu'  gestioni
          esistenti nell'ambito territoriale tra  quelle  di  cui  al
          comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato
          sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente
          nell'ambito  territoriale  ottimale  di   riferimento.   Il
          gestore unico cosi'  individuato  subentra  agli  ulteriori
          soggetti  che  gestiscano  il  servizio  in  base   ad   un
          affidamento assentito in  conformita'  alla  normativa  pro
          tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla  data
          di scadenza prevista nel  contratto  di  servizio  o  negli
          altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire,
          nel  piu'  breve  tempo  possibile,   all'affidamento   del
          servizio  al  gestore  unico  di  ambito,  nelle  more  del
          raggiungimento della percentuale di cui al  primo  periodo,
          l'ente competente, nel rispetto  della  normativa  vigente,
          alla  scadenza   delle   gestioni   esistenti   nell'ambito
          territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo  periodo,
          i cui bacini affidati siano complessivamente  inferiori  al
          25  per  cento  della  popolazione  ricadente   nell'ambito
          territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento
          del relativo servizio per  una  durata  in  ogni  caso  non
          superiore a quella necessaria al  raggiungimento  di  detta
          soglia, ovvero per una durata  non  superiore  alla  durata
          residua  delle  menzionate  gestioni  esistenti,   la   cui
          scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il
          cui  bacino  affidato,  sommato  a  quello  delle  gestioni
          oggetto di affidamento, sia almeno pari  al  25  per  cento
          della  popolazione   ricadente   nell'ambito   territoriale
          ottimale di riferimento. 
                  3-bis. Entro il 31  dicembre  2014  e,  negli  anni
          successivi, entro il 30 giugno e il  31  dicembre  di  ogni
          anno, l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico  presenta  alle  Camere  una  relazione  sul
          rispetto   delle   prescrizioni   stabilite   dal   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare: 
                    a) a carico delle regioni,  per  la  costituzione
          degli enti di governo dell'ambito; 
                    b) a carico degli enti  di  governo  dell'ambito,
          per l'affidamento del servizio idrico integrato; 
                    c) a carico degli enti locali, in relazione  alla
          partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito
          all'affidamento  in  concessione   d'uso   gratuito   delle
          infrastrutture del servizio  idrico  integrato  ai  gestori
          affidatari del servizio. 
                  4.  Qualora  l'ente  di  governo  dell'ambito   non
          provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di  cui  ai
          commi 1, 2 e 3  o,  comunque,  agli  ulteriori  adempimenti
          previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita,
          dandone comunicazione al  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  e  all'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,  i  poteri
          sostitutivi, ponendo le relative spese a  carico  dell'ente
          inadempiente,  determinando   le   scadenze   dei   singoli
          adempimenti procedimentali e avviando entro  trenta  giorni
          le procedure di affidamento. In tali ipotesi,  i  costi  di
          funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in  tariffa
          sono posti pari  a  zero  per  tutta  la  durata  temporale
          dell'esercizio   dei   poteri   sostitutivi.   Qualora   il
          Presidente della regione non  provveda  nei  termini  cosi'
          stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  ed
          il  sistema  idrico,  entro  i  successivi  trenta  giorni,
          segnala l'inadempienza  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri che nomina un commissario ad acta,  le  cui  spese
          sono a carico dell'ente inadempiente. La  violazione  della
          presente disposizione comporta responsabilita' erariale. 
                  5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla
          anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i  beni
          e gli impianti del gestore  uscente  relativi  al  servizio
          idrico  integrato  sono  trasferiti  direttamente  all'ente
          locale  concedente  nei  limiti  e  secondo  le   modalita'
          previsti dalla convenzione."; 
                l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole: "oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento  di
          interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture  ad  essi
          connesse,  finalizzati   all'adempimento   degli   obblighi
          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
          ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o
          alla dismissione". 
              2. Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio
          idrogeologico  a  valere  sulle  risorse  di  bilancio  del
          Ministero della transizione ecologica  e'  adottato,  anche
          per stralci, con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  della
          transizione ecologica previa intesa con i Presidenti  delle
          regioni e delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
          interessate agli interventi  ammessi  a  finanziamento  nei
          rispettivi    territori,     corredati     dai     relativi
          cronoprogrammi,  cosi'  come  risultanti  dal  sistema   di
          monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento  sono
          identificati dai relativi codici unici di  progetto  (CUP),
          ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della  legge
          16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del  Piano  e  degli
          interventi e' effettuato dalle amministrazioni titolari dei
          CUP con il  sistema  di  monitoraggio  di  cui  al  decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con  i  sistemi  ad
          esso collegati e gli interventi sono classificati sotto  la
          voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con  i
          medesimi decreti di cui al primo periodo sono  disciplinate
          le   modalita'   di   trasferimento   delle   risorse,   le
          riprogrammazioni  e  le  rimodulazioni.  Le  risorse   sono
          prioritariamente  destinate  agli   interventi   integrati,
          finalizzati sia  alla  mitigazione  del  rischio  sia  alla
          tutela   e   al   recupero   degli   ecosistemi   e   della
          biodiversita', ovvero che  integrino  gli  obiettivi  della
          direttiva  2000/60/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 ottobre 2000, che  istituisce  un  quadro
          per l'azione comunitaria  in  materia  di  acque,  e  della
          direttiva  2007/60/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e
          alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare,  gli
          interventi sul reticolo  idrografico  non  devono  alterare
          ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi  d'acqua,
          bensi' tendere ovunque  possibile  a  ripristinarlo,  sulla
          base di adeguati  bilanci  del  trasporto  solido  a  scala
          spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di  interventi
          integrati,  in  grado  di  garantire   contestualmente   la
          riduzione del  rischio  idrogeologico  e  il  miglioramento
          dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la  tutela  degli
          ecosistemi e della biodiversita', in ciascun  provvedimento
          di  individuazione  degli  interventi  di  mitigazione  del
          rischio idrogeologico deve essere destinata una percentuale
          minima  del  20  per  cento  delle  risorse.  Nei  suddetti
          interventi assume priorita' la delocalizzazione di  edifici
          e  di  infrastrutture  potenzialmente  pericolosi  per   la
          pubblica incolumita' tenendo conto dei territori dei comuni
          collocati in  aree  interessate  da  fenomeni  di  dissesto
          idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  a),
          della legge 6 ottobre  2017,  n.  158.  L'attuazione  degli
          interventi e' assicurata dal commissario di Governo per  il
          contrasto del dissesto  idrogeologico  con  i  compiti,  le
          modalita', la contabilita'  speciale  e  i  poteri  di  cui
          all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 116. In caso di mancato rispetto  dei  termini  indicati
          nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno  o
          piu'  interventi,  laddove  il  ritardo  sia  grave  e  non
          imputabile a cause indipendenti dalla  responsabilita'  del
          commissario, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  della   transizione
          ecologica, puo' essere revocato il commissario in carica  e
          nominato un altro soggetto avente specifiche competenze  in
          materia  di  dissesto  idrogeologico,  che  subentra  nelle
          medesime  funzioni  ed  assume  i   medesimi   poteri   del
          commissario revocato. Al commissario nominato ai sensi  del
          precedente  periodo  si  applicano  tutte  le  disposizioni
          dettate per i commissari  con  funzioni  di  prevenzione  e
          mitigazione  del   rischio   idrogeologico   e   non   sono
          corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di  spese  o  altri
          emolumenti, comunque denominati. 
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto  superiore
          per la protezione e la ricerca ambientale  (ISPRA),  previo
          parere    favorevole    dell'Autorita'     di     distretto
          territorialmente competente, provvede  alla  revoca,  anche
          parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri
          enti  con  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,  del
          decreto-legge  11  giugno  1998,  n.  180,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,  n.  267,  con  i
          decreti ministeriali ex articolo 16 della legge  31  luglio
          2002, n. 179, nonche' con i decreti  ministeriali  adottati
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  432,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2,  commi  321,  331,
          332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con  il  decreto
          ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32, comma  10,
          del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con  i
          decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2  del
          decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la
          realizzazione di  interventi  di  mitigazione  del  rischio
          idrogeologico per i quali alla data del 30  settembre  2014
          non e' stato pubblicato il bando di gara  o  non  e'  stato
          disposto  l'affidamento  dei  lavori,   nonche'   per   gli
          interventi che risultano difformi dalle finalita' suddette.
          L'ISPRA assicura l'espletamento  degli  accertamenti  ed  i
          sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre
          2014.  Le  risorse  rivenienti   dalle   suddette   revoche
          confluiscono in un  apposito  fondo,  istituito  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, e sono  riassegnate  per  la  medesima  finalita'  di
          mitigazione del rischio idrogeologico secondo i  criteri  e
          le modalita' di finanziamento degli interventi definiti con
          il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
          al comma 11 dell'articolo 10 del  decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n. 116. 
              4. Per le  attivita'  di  progettazione  ed  esecuzione
          degli interventi di mitigazione del  rischio  idrogeologico
          di cui agli accordi di programma stipulati con  le  Regioni
          ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  240,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, nonche' le stesse attivita' relative
          ad interventi di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico,
          comunque  finanziati  a  valere  su   risorse   finanziarie
          nazionali, europee e regionali, i  commissari  di  Governo,
          nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  all'articolo  10  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  possono
          richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni
          per  la  disciplina  dei  relativi  rapporti,  di  tutti  i
          soggetti pubblici e privati, nel rispetto  delle  procedure
          ad evidenza  pubblica  prescritte  dal  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  ivi  comprese
          societa' in  house  delle  amministrazioni  centrali  dello
          Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso  i
          Ministeri competenti che esercitano  il  controllo  analogo
          sulle  rispettive  societa',  ai  sensi  della   disciplina
          nazionale ed europea. 
              5. 
              6. Al fine di garantire l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei
          servizi  idrici,   e'   istituito   presso   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un
          apposito Fondo destinato al finanziamento degli  interventi
          relativi alle risorse idriche e alle bonifiche nei siti non
          oggetto  della  procedura  di  infrazione  comunitaria   n.
          2003/2077. Il Fondo e' finanziato mediante la revoca  delle
          risorse  gia'  stanziate  dalla   delibera   del   Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30
          aprile  2012,  n.  60/2012,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, e dalla delibera  del
          CIPE del  3  agosto  2012,  n.  87/2012,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012, destinate ad
          interventi nel settore  della  depurazione  delle  acque  e
          delle bonifiche nei siti non  oggetto  della  procedura  di
          infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla  data
          del 30 giugno  2016,  non  risultino  essere  stati  ancora
          assunti atti  giuridicamente  vincolanti.  Per  quanto  non
          diversamente previsto dal presente comma, restano ferme  le
          previsioni , delle stesse delibere del CIPE n. 60/2012 e n.
          87/2012 nonche' della delibera del CIPE del 30 giugno 2014,
          n. 21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220  del
          22  settembre  2014,   relative   al   monitoraggio,   alla
          pubblicita', all'assegnazione del codice unico di  progetto
          e, ad esclusione dei termini, alle modalita'  attuative.  I
          criteri, le modalita' e l'entita' delle  risorse  destinate
          al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento
          dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione  sono
          definiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, di concerto,  per  quanto
          di competenza, con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti. Le somme provenienti dalle revoche sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          al   predetto   Fondo   istituito   presso   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              7.  Al  fine  di  accelerare  la  progettazione  e   la
          realizzazione degli  interventi  necessari  all'adeguamento
          dei  sistemi  di  collettamento,  fognatura  e  depurazione
          oggetto di procedura di infrazione o  di  provvedimento  di
          condanna della Corte di Giustizia  dell'Unione  europea  in
          ordine  all'applicazione  della  direttiva  91/271/CEE  sul
          trattamento  delle  acque  reflue  urbane,  entro   il   30
          settembre 2015, su proposta del  Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  puo'  essere
          attivata la procedura di esercizio del  potere  sostitutivo
          del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8,  comma
          1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con  la  nomina
          di appositi commissari straordinari, che possono  avvalersi
          della facolta' di cui al comma 4 del presente  articolo.  I
          commissari sono nominati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei
          successivi  quindici  giorni.   I   commissari   esercitano
          comunque i  poteri  di  cui  ai  commi  2-ter,  4,  5  e  6
          dell'articolo  10  del  decreto-legge  n.  91   del   2014,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.
          Ai  commissari  non  sono  corrisposti  gettoni,  compensi,
          rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. 
              7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che
          assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse
          destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012  alla  depurazione
          delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le
          procedure  ad  evidenza  pubblica,  di   cui   al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  prescindendo  comunque
          dall'effettiva disponibilita' di cassa, e dell'esito  delle
          stesse   informano   il   competente   Dipartimento   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          l'Agenzia per la coesione territoriale. 
              7-ter. Le contabilita' speciali da essi  detenute  sono
          alimentate  direttamente,  per  la  quota  coperta  con  le
          risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino
          al 20 per cento del quadro economico di ciascun  intervento
          su richiesta dei  medesimi  commissari,  e  con  successivi
          trasferimenti per gli stati  avanzamento  lavori,  fino  al
          saldo conclusivo, verificati dal commissario.  Al  fine  di
          dar conto degli interventi  affidati  e  di  verificare  la
          coerenza  delle  dichiarazioni  rese,  i  commissari  hanno
          l'obbligo  di  aggiornare  la  banca  dati   unitaria   del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, di cui  all'articolo
          1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  secondo
          le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18  del  30
          aprile 2015 del medesimo Ministero. 
              8. Al fine di fronteggiare le situazioni di  criticita'
          ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni
          di  esondazione  e  alluvione,   previa   istruttoria   del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, e' assegnata alle Regioni, la  somma  complessiva  di
          110 milioni di euro,  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo
          sviluppo   e   coesione   2007-2013   per   interventi   di
          sistemazione idraulica dei corsi d'acqua. 
              8-bis.  Al  comma  3  dell'articolo  185  del   decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni,  dopo  le  parole:  «i  sedimenti   spostati
          all'interno  di  acque  superficiali»  sono   inserite   le
          seguenti: «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche". 
              9. 
              9-bis. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  nel  rispetto  dei  loro
          statuti e delle relative norme di attuazione. 
              9-ter. Il termine di scadenza dello stato di  emergenza
          conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di
          cui all'articolo 1, comma 3,  del  decreto-legge  6  giugno
          2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          1°(gradi) agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31  dicembre
          2015. 
              9-quater.  Il   comma   9   dell'articolo   3-bis   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          sostituito dal seguente: 
                "9. Agli oneri derivanti  dal  comma  8  si  provvede
          mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo  2  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1°(gradi) agosto 2012,  n.  122,
          nell'ambito della quota assegnata a ciascun  Presidente  di
          regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per  l'anno
          2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni  per
          l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno  2015  ed  euro  25
          milioni per l'anno 2016.". 
              9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: 
                "367. Nel  limite  delle  risorse  disponibili  sulle
          contabilita' dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2,
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1°(gradi) agosto 2012,  n.  122,
          in  cui  confluiscono  le  risorse   finanziarie   relative
          all'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  3-bis,
          comma  9,  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016  e  2017  le
          possibilita' assunzionali di cui al comma  8  del  medesimo
          articolo 3-bis.". 
              9-sexies. Le disposizioni previste dall'articolo 1  del
          decreto-legge  12  maggio  2014,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  26  giugno  2014,  n.  93,  si
          applicano anche ai territori dei comuni della provincia  di
          Bologna, gia' colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio  2012  e
          interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per  cui
          e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione
          del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio  2013,  individuati
          dal Commissario delegato nominato con  ordinanza  del  Capo
          del Dipartimento della  protezione  civile  n.  83  del  27
          maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del
          1°(gradi) giugno 2013. All'attuazione delle disposizioni di
          cui al presente comma si provvede nel limite delle  risorse
          di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge  n.
          74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
          93 del 2014. 
              9-septies. All'articolo 1, comma 120,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147,  le  parole:  "della  programmazione
          2007-2013»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «delle
          programmazioni 2007-2013 e 2014-2020". 
              9-octies. Al comma 256 dell'articolo 1 della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
          periodi: "Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su  proposta  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile, d'intesa con  le  regioni  Basilicata  e
          Calabria, si provvede all'individuazione delle modalita' di
          ripartizione tra le regioni interessate e  delle  finalita'
          di utilizzo, anche per quanto concerne  gli  interventi  di
          ricostruzione  relativi  a  edifici  privati   e   ad   uso
          produttivo, delle  predette  risorse,  che  sono  riversate
          nelle contabilita' speciali di cui alle ordinanze del  Capo
          del Dipartimento della  protezione  civile  n.  82  del  24
          maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno  2013,  pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2
          luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresi' definite
          le modalita' di ripartizione delle risorse  finalizzate  ad
          assicurare l'autonoma sistemazione  dei  cittadini  la  cui
          abitazione principale e' stata  oggetto  dell'ordinanza  di
          sgombero di cui al comma 351.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  36-ter,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 36-ter (Misure di semplificazione e accelerazione
          per il  contrasto  del  dissesto  idrogeologico).  -  1.  I
          commissari straordinari per le  attivita'  di  contrasto  e
          mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi  di
          difesa del suolo, comunque denominati, di cui  all'articolo
          10, comma 1, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 116, all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto-legge  12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11  novembre  2014,  n.  164,  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  20  febbraio  2019,
          recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione
          del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela  della
          risorsa ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          88 del 13 aprile 2019, e all'articolo 4, comma  4,  secondo
          periodo,  del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, di seguito denominati: "commissari di Governo per il
          contrasto del  dissesto  idrogeologico"  o  "commissari  di
          Governo",  esercitano  le   competenze   sugli   interventi
          relativi   al   contrasto   del   dissesto    idrogeologico
          indipendentemente dalla fonte di finanziamento. 
              2.  Gli  interventi  di  prevenzione,   mitigazione   e
          contrasto   del   rischio   idrogeologico,   di   cui    al
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.  116,  e  al
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11  novembre  2014,  n.  164,  a
          qualunque titolo finanziati,  nonche'  quelli  finanziabili
          tra  le  linee  di  azione  sulla  tutela  del   territorio
          nell'ambito del PNRR costituiscono interventi di preminente
          interesse nazionale. 
              3.  I  commissari  di  Governo  per  il  contrasto  del
          dissesto    idrogeologico     promuovono     e     adottano
          prioritariamente le misure necessarie per  la  piu'  rapida
          attuazione  degli  interventi   di   preminente   interesse
          nazionale di cui al comma  2,  indirizzando  le  rispettive
          strutture regionali per la sollecita conclusione  dell'iter
          approvativo  e  autorizzativo   di   ogni   intervento   di
          prevenzione e contrasto del dissesto  idrogeologico,  anche
          in coerenza con i criteri di priorita', ove  definiti,  dei
          piani di gestione del rischio di alluvioni,  dei  piani  di
          assetto idrogeologico e della  valutazione  del  rischio  a
          livello nazionale di cui all'articolo 6 della decisione  n.
          1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
          dicembre 2013, su  un  meccanismo  unionale  di  protezione
          civile, nonche' del principio  di  non  arrecare  un  danno
          significativo. Le strutture regionali preposte al  rilascio
          di  pareri  e  nulla  osta,  anche  ambientali,   per   gli
          interventi  di  prevenzione  e  mitigazione  del   dissesto
          idrogeologico assumono le attivita' indicate dai commissari
          di Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando
          il  sistema  di  misurazione  della  performance   con   le
          modalita' di cui  all'articolo  7,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
              4. Il Ministro della  transizione  ecologica  trasmette
          una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno  di
          ogni anno, contenente  l'indicazione  degli  interventi  di
          competenza dei commissari di Governo per il  contrasto  del
          dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione. 
              5. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
          91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
          2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1: 
                  1) al primo periodo, dopo  le  parole:  "Presidenti
          delle regioni" sono inserite le  seguenti:  ",  di  seguito
          denominati commissari  di  Governo  per  il  contrasto  del
          dissesto idrogeologico,"; 
                  2) al secondo periodo, le parole: "Presidenti delle
          regioni" sono sostituite  dalle  seguenti:  "commissari  di
          Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico"; 
                b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                  "2. Al commissario di Governo per il contrasto  del
          dissesto idrogeologico non e'  dovuto  alcun  compenso.  In
          caso  di  dimissioni  o   di   impedimento   del   predetto
          commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina
          un commissario ad acta,  fino  all'insediamento  del  nuovo
          Presidente della regione o alla cessazione della  causa  di
          impedimento"; 
                c) ai commi 4  e  5,  le  parole:  "Presidente  della
          regione",  ovunque   ricorrano,   sono   sostituite   dalle
          seguenti: "commissario di Governo". 
              6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile
          2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          giugno 2019, n. 55, le parole: "Commissari straordinari per
          il dissesto idrogeologico" sono sostituite dalle  seguenti:
          "commissari  di  Governo  per  il  contrasto  del  dissesto
          idrogeologico". 
              7.  All'articolo  7,  comma  2,  del  decreto-legge  12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti  dal
          seguente:  "Gli  interventi  di  mitigazione  del   rischio
          idrogeologico   e   i   rispettivi   cronoprogrammi    sono
          individuati con  decreto  del  Ministro  della  transizione
          ecologica previa  intesa  con  il  Presidente  di  ciascuna
          regione territorialmente competente"; 
                b) all'ultimo periodo le  parole:  "Presidente  della
          Regione in qualita' di Commissario  di  Governo  contro  il
          dissesto idrogeologico"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "commissario di  Governo  per  il  contrasto  del  dissesto
          idrogeologico"; 
                c) dopo l'ultimo periodo sono  aggiunti  i  seguenti:
          "In caso di  mancato  rispetto  dei  termini  indicati  nei
          cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o piu'
          interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a
          cause indipendenti dalla responsabilita'  del  commissario,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta del Ministro  della  transizione  ecologica,  puo'
          essere revocato il commissario  in  carica  e  nominato  un
          altro soggetto avente specifiche competenze in  materia  di
          dissesto  idrogeologico,  che   subentra   nelle   medesime
          funzioni  ed  assume  i  medesimi  poteri  del  commissario
          revocato. Al commissario nominato ai sensi  del  precedente
          periodo si applicano tutte le disposizioni  dettate  per  i
          commissari con funzioni di prevenzione  e  mitigazione  del
          rischio  idrogeologico  e  non  sono  corrisposti  gettoni,
          compensi, rimborsi di spese o  altri  emolumenti,  comunque
          denominati". 
              8.  All'articolo  7,  comma  4,  del  decreto-legge  12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  novembre  2014,  n.   164,   le   parole:
          "Presidenti delle Regioni" sono sostituite dalle  seguenti:
          "commissari di Governo". 
              9.  Il  commissario  di  Governo  contro  il   dissesto
          idrogeologico, anche attraverso i contratti  di  fiume,  in
          collaborazione  con  le  autorita'  di   distretto   e   le
          amministrazioni comunali territorialmente competenti,  puo'
          attuare, nel limite delle  risorse  allo  scopo  destinate,
          interventi  di   manutenzione   idraulica   sostenibile   e
          periodica dei bacini e sottobacini idrografici  che  mirino
          al mantenimento delle caratteristiche naturali  dell'alveo,
          alla corretta  manutenzione  delle  foci  e  della  sezione
          fluviale anche  al  fine  di  ripristinare,  in  tratti  di
          particolare pericolosita'  per  abitati  e  infrastrutture,
          adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque. 
              10. Fermi restando i poteri gia' conferiti  in  materia
          di espropriazioni  da  norme  di  legge  ai  commissari  di
          Governo per il contrasto  del  dissesto  idrogeologico,  le
          disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 si applicano  alle
          procedure    relative    agli    interventi     finalizzati
          all'eliminazione o alla mitigazione  dei  rischi  derivanti
          dal dissesto  idrogeologico  nel  territorio  nazionale,  a
          tutela del supremo obiettivo della salvaguardia della  vita
          umana. 
              11. I termini  previsti  dal  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327, sono ridotti alla meta', ad eccezione del  termine  di
          cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio,  di  cui
          all'articolo 9  del  citato  testo  unico,  e  dei  termini
          previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma
          5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20,
          commi 1, 8, 10  e  14,  dall'articolo  22,  commi  3  e  5,
          dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23,  comma  5,
          dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4,  dall'articolo
          26, comma 10,  dall'articolo  27,  comma  2,  dall'articolo
          42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e  dall'articolo  48,
          comma 3, del medesimo testo unico. 
              12. In caso di  emissione  di  decreto  di  occupazione
          d'urgenza   preordinata   all'espropriazione   delle   aree
          occorrenti per l'esecuzione  degli  interventi  di  cui  al
          comma 1, alla redazione dello stato di  consistenza  e  del
          verbale di immissione in possesso si procede,  omesso  ogni
          altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327,  anche  con  la  sola
          presenza di due rappresentanti della regione o degli  altri
          enti territoriali interessati. 
              13. Per le occupazioni d'urgenza  e  per  le  eventuali
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle
          opere e degli interventi di cui  al  comma  1,  l'autorita'
          procedente,  qualora  lo  ritenga  necessario,  convoca  la
          conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge  7
          agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei
          pareri in sede  di  conferenza  di  servizi  e'  di  trenta
          giorni. 
              14. Il comma 3-bis dell'articolo 54  del  decreto-legge
          16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 settembre 2020, n. 120, e il comma 5 dell'articolo
          7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,
          sono abrogati. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma
          6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 116, sono soppressi. 
              15. Al fine  di  razionalizzare  i  differenti  sistemi
          informativi   correlati    al    finanziamento    e    alla
          rendicontazione  degli  interventi   di   mitigazione   del
          dissesto idrogeologico, ivi compresi  quelli  previsti  nel
          PNRR,  il  Ministero  della  transizione  ecologica,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente   decreto,   provvede   alla
          ricognizione  e   omogeneizzazione   dei   propri   sistemi
          informativi in materia di  interventi  per  la  difesa  del
          suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite
          dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  al  fine  di
          assicurare  un  flusso  informativo  ordinato,  omogeneo  a
          livello nazionale e coerente tra i diversi sistemi. 
              16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
          ambientale  (ISPRA),  d'intesa  con  il   Ministero   della
          transizione ecologica, all'esito della ricognizione di  cui
          al comma  15,  elabora  uno  studio  per  l'attuazione  dei
          processi di interoperabilita' tra i sistemi informativi per
          il monitoraggio  delle  gare,  dei  progetti,  delle  opere
          pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di
          mitigazione  del  dissesto  idrogeologico   e   svolge   le
          attivita' tecniche e operative di  propria  competenza  per
          l'attuazione  del  conseguente  programma  sulla  base   di
          apposita convenzione. 
              17. L'ISPRA svolge le  predette  attivita'  sentite  le
          competenti strutture del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e del  Dipartimento  per  la  programmazione  e  il
          coordinamento della politica economica della Presidenza del
          Consiglio dei ministri nonche' in  raccordo  con  le  altre
          amministrazioni centrali titolari di competenze in  materia
          di interventi di difesa del suolo e  difesa  idrogeologica,
          al fine di rendere  piu'  integrato,  efficace,  veloce  ed
          efficiente il sistema di monitoraggio e di  rendicontazione
          dei  progetti,  garantendo   un'adeguata   informazione   e
          pubblicita' agli enti legittimati o destinatari. 
              18. Al fine di consentire un piu' rapido ed  efficiente
          svolgimento delle attivita' di valutazione e selezione  dei
          progetti  da  ammettere  a   finanziamento,   l'ISPRA,   in
          coordinamento con le  competenti  strutture  del  Ministero
          della transizione  ecologica,  provvede  alla  ricognizione
          delle  funzionalita'  della  piattaforma   del   Repertorio
          nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS)
          che   necessitano   di   aggiornamento,    adeguamento    e
          potenziamento. A tal fine, il Ministero  della  transizione
          ecologica e  l'ISPRA  operano  d'intesa  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per  la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  nonche'  in
          raccordo con il Dipartimento della protezione civile  della
          Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  con  le  altre
          amministrazioni  centrali  con  competenze  in  materia  di
          interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al
          fine  di  rendere  piu'  integrato,  efficace,  veloce   ed
          efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei
          progetti,   garantendo   una   adeguata   informazione    e
          pubblicita'   agli   enti   legittimati   o    destinatari.
          L'alimentazione del sistema ReNDiS avviene  assicurando  il
          principio di unicita' dell'invio previsto dall'articolo  3,
          comma 1, lettera ggggg-bis), del codice di cui  al  decreto
          legislativo  18  aprile   2016,   n.   50,   e   garantendo
          l'interoperabilita' con la banca dati di  cui  all'articolo
          13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              19.  Agli  oneri  derivanti  dallo  svolgimento   delle
          attivita' dell'ISPRA di cui ai commi da 15  a  18,  pari  a
          165.000 euro per l'anno 2021 e a 235.000  euro  per  l'anno
          2022,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          752, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              20. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  1  a  3  del
          presente  articolo  non  si   applicano   agli   interventi
          finalizzati  al  superamento  delle  emergenze  di  rilievo
          nazionale deliberate ai sensi dell'articolo 24  del  codice
          di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
              21. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi
          infrastrutturali   anche   connessi   alle   esigenze    di
          contrastare il dissesto idrogeologico, all'articolo  1-bis,
          comma  1,  del  decreto-legge  6  maggio   2021,   n.   59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
          n.  101,  le  parole:  "limitatamente  a  quelli   indicati
          all'articolo 1" sono sostituite  dalle  seguenti:  "inclusi
          quelli indicati all'articolo 1.». 
              - Si riporta il testo del comma 1074, dell'articolo  1,
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1.-1073. Omissis. 
              1074. Gli interventi di cui al comma 1073, lettera  b),
          sono individuati con decreto del Ministro della transizione
          ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni e  delle
          province autonome interessate, ai  sensi  dell'articolo  7,
          comma 2, primo  periodo,  del  decreto-legge  12  settembre
          2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre  2014,  n.  164.  I   medesimi   interventi   sono
          individuati attraverso il CUP  ai  sensi  dell'articolo  11
          della legge 16 gennaio  2003,  n.  3.  I  presidenti  delle
          regioni  o  delle  province  autonome  interessate  possono
          essere autorizzati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con il Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare a stipulare appositi mutui
          di durata massima quindicennale sulla base  di  criteri  di
          economicita' e di contenimento della spesa,  con  oneri  di
          ammortamento a carico del  bilancio  dello  Stato,  con  la
          Banca  europea  per  gli  investimenti,  con  la  Banca  di
          sviluppo del Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa
          depositi e  prestiti  Spa  e  con  i  soggetti  autorizzati
          all'esercizio dell'attivita' bancaria ai  sensi  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in
          sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi  del  comma
          1072. Le rate  di  ammortamento  dei  mutui  attivati  sono
          pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. 
              Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  Regio
          decreto 11  dicembre  1933,  n.  1775  (Testo  unico  delle
          disposizioni di legge sulle  acque  e  impianti  elettrici)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e
          dal  comma  2,  e'  vietato  derivare  o  utilizzare  acqua
          pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio
          dell'autorita' competente. 
              2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al
          servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera e
          non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua;
          la realizzazione dei relativi manufatti e'  regolata  dalle
          leggi in materia di edilizia,  di  costruzioni  nelle  zone
          sismiche, di  dighe  e  sbarramenti  e  dalle  altre  leggi
          speciali. 
              3. Nel caso di violazione delle norme di cui  al  comma
          1,  l'Amministrazione  competente  dispone  la   cessazione
          dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi  ogni
          altro  adempimento  o  comminatoria  previsti  dalle  leggi
          vigenti,  e'  tenuto   al   pagamento   di   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.  Nei
          casi  di  particolare  tenuita'  si  applica  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 400 euro a  2.000  euro.  Alla
          sanzione prevista dal presente articolo non si  applica  il
          pagamento in misura ridotta di cui  all'articolo  16  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta  una
          somma  pari  ai   canoni   non   corrisposti.   L'autorita'
          competente,  con  espresso  provvedimento  nel  quale  sono
          stabilite  le  necessarie  cautele,  puo'   eccezionalmente
          consentire la continuazione  provvisoria  del  prelievo  in
          presenza  di  particolari  ragioni  di  interesse  pubblico
          generale, purche' l'utilizzazione  non  risulti  in  palese
          contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle
          acque.». 
              - La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro  per
          l'azione comunitaria in  materia  di  acque  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 327  del  22
          dicembre 2000. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  76  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale): 
              «Art. 76 (Disposizioni generali). - 1.  Al  fine  della
          tutela  e  del  risanamento  delle  acque  superficiali   e
          sotterranee, la parte terza del presente decreto  individua
          gli obiettivi minimi di qualita'  ambientale  per  i  corpi
          idrici  significativi  e  gli  obiettivi  di  qualita'  per
          specifica  destinazione  per  i   corpi   idrici   di   cui
          all'articolo 78,  da  garantirsi  su  tutto  il  territorio
          nazionale. 
              2. L'obiettivo di qualita' ambientale  e'  definito  in
          funzione della capacita' dei corpi idrici  di  mantenere  i
          processi  naturali  di  autodepurazione  e  di   supportare
          comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate. 
              3. L'obiettivo di qualita' per  specifica  destinazione
          individua  lo  stato  dei  corpi  idrici  idoneo   ad   una
          particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei
          pesci e dei molluschi. 
              4. In attuazione della parte terza del presente decreto
          sono adottate, mediante il Piano di tutela delle  acque  di
          cui  all'articolo  121,  misure  atte  a   conseguire   gli
          obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015: 
                a) sia mantenuto  o  raggiunto  per  i  corpi  idrici
          significativi superficiali  e  sotterranei  l'obiettivo  di
          qualita' ambientale corrispondente allo stato di «buono»; 
                b) sia mantenuto, ove gia'  esistente,  lo  stato  di
          qualita' ambientale «elevato» come definito nell'Allegato 1
          alla parte terza del presente decreto; 
                c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per  i  corpi
          idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 79  gli
          obiettivi di qualita' per  specifica  destinazione  di  cui
          all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi
          i  termini  di   adempimento   previsti   dalla   normativa
          previgente. 
              5.  Qualora  per  un  corpo  idrico   siano   designati
          obiettivi  di   qualita'   ambientale   e   per   specifica
          destinazione che prevedono per gli stessi parametri  valori
          limite  diversi,  devono  essere  rispettati  quelli   piu'
          cautelativi quando essi  si  riferiscono  al  conseguimento
          dell'obiettivo  di  qualita'   ambientale;   l'obbligo   di
          rispetto di tali valori  limite  decorre  dal  22  dicembre
          2015. 
              6. Il Piano di tutela provvede al  coordinamento  degli
          obiettivi di qualita' ambientale con i diversi obiettivi di
          qualita' per specifica destinazione. 
              7. Le regioni possono definire  obiettivi  di  qualita'
          ambientale  piu'  elevati,  nonche'  individuare  ulteriori
          destinazioni dei  corpi  idrici  e  relativi  obiettivi  di
          qualita'.».