Art. 16 bis 
 
       Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato 
                alla societa' Acquedotto pugliese Spa 
 
  1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente  per
lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della societa'
di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n.  214,  nonche'  di  consentire  l'utilizzo  dei  fondi   messi   a
disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i ter-
mini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del  COVID-19
possano  inficiare  l'efficacia  delle  procedure  da   avviare   per
l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia,  al
comma 11-bis del citato articolo 21, le parole: « 31 dicembre 2023  »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   21,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              «Art. 21 (Soppressione  enti  e  organismi).  -  1.  In
          considerazione   del    processo    di    convergenza    ed
          armonizzazione   del   sistema   pensionistico   attraverso
          l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine  di
          migliorare   l'efficienza   e    l'efficacia    dell'azione
          amministrativa nel settore previdenziale  e  assistenziale,
          l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi  dal  1°(gradi)  gennaio
          2012 e le relative funzioni sono attribuite  all'INPS,  che
          succede in tutti i rapporti attivi  e  passivi  degli  Enti
          soppressi. Dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al 31 dicembre  2011,  l'INPDAP  e  l'ENPALS
          possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione. 
              2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  da
          emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei  bilanci  di
          chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla
          base delle risultanze dei bilanci medesimi,  da  deliberare
          entro il 31 marzo 2012, le  risorse  strumentali,  umane  e
          finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite  all'INPS.
          Conseguentemente  la  dotazione   organica   dell'INPS   e'
          incrementata di un  numero  di  posti  corrispondente  alle
          unita' di personale di ruolo in servizio  presso  gli  enti
          soppressi alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Non sono trasferite le posizioni  soprannumerarie,
          rispetto  alla  dotazione  organica  vigente   degli   enti
          soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma
          19 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388.  Le  posizioni
          soprannumerarie di cui al precedente periodo  costituiscono
          eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo
          30  marzo  2001,  n.  165.  Resta  fermo  quanto   previsto
          dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148. I due posti di  direttore  generale
          degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti  posti
          di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente
          aumento    della    dotazione    organica     dell'Istituto
          incorporante.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento previdenziale di provenienza. 
              2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui  al
          comma 2, le strutture centrali  e  periferiche  degli  Enti
          soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse  ai
          compiti istituzionali degli stessi. A tale  scopo,  l'INPS,
          nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli  Enti
          soppressi,  e'  rappresentato  e  difeso  in  giudizio  dai
          professionisti legali, gia' in servizio presso  l'INPDAP  e
          l'ENPALS. 
              3. L'Inps subentra,  altresi',  nella  titolarita'  dei
          rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2  per
          la loro residua durata. 
              4. Gli organi di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479,  e  successive
          modificazioni, degli enti soppressi ai sensi  del  comma  1
          possono  compiere  solo  gli  adempimenti   connessi   alla
          definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data  di
          approvazione dei medesimi,  e  comunque  non  oltre  il  1º
          aprile 2012. 
              5. I posti corrispondenti  all'incarico  di  componente
          del  Collegio  dei  sindaci   dell'INPDAP,   di   qualifica
          dirigenziale di livello generale,  in  posizione  di  fuori
          ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti: 
                a) in considerazione  dell'incremento  dell'attivita'
          dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
          comma 1, due  posti,  di  cui  uno  in  rappresentanza  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ed  uno  in
          rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
          incrementano il numero  dei  componenti  del  Collegio  dei
          sindaci dell'INPS; 
                b) due posti  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   e   tre   posti   in
          rappresentanza del Ministero dell'economia e delle  finanze
          sono  trasformati  in  posizioni  dirigenziali  di  livello
          generale per le esigenze di consulenza,  studio  e  ricerca
          del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  del
          Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato;  le
          dotazioni   organiche   dei   rispettivi   Ministeri   sono
          conseguentemente incrementate in  attesa  della  emanazione
          delle disposizioni  regolamentari  intese  ad  adeguare  in
          misura   corrispondente   l'organizzazione   dei   medesimi
          Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma  7,
          del  citato  decreto  legislativo  n.  479  del  1994,   si
          interpreta nel senso che i relativi posti  concorrono  alla
          determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modifiche ed  integrazioni,  relativamente  alle  dotazioni
          organiche dei Ministeri di appartenenza. 
              6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5,  lettera
          a), e per  assicurare  una  adeguata  rappresentanza  degli
          interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali  di
          ciascuno degli  enti  soppressi  di  cui  al  comma  1,  il
          Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS  e'  integrato
          di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto,
          non  regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali. 
              7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al
          comma 2,  l'Inps  provvede  al  riassetto  organizzativo  e
          funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di  cui
          al    comma    1     operando     una     razionalizzazione
          dell'organizzazione e delle procedure. 
              8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare
          una  riduzione  dei  costi  complessivi  di   funzionamento
          relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20
          milioni di euro nel 2012, 50 milioni  di  euro  per  l'anno
          2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi
          risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnati  al  Fondo  ammortamento  titoli  di
          Stato. Resta fermo il  conseguimento  dei  risparmi,  e  il
          correlato  versamento  all'entrata  del  bilancio  statale,
          derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione
          organizzativa   degli   enti   di   previdenza,    previste
          dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
          183. 
              9. Per assicurare il conseguimento degli  obiettivi  di
          efficienza  e  di  efficacia  di  cui  al   comma   1,   di
          razionalizzazione  dell'organizzazione  amministrativa   ai
          sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al
          comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in  carica,
          a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014,  promuove  le
          piu'  adeguate  iniziative,   ne   verifica   l'attuazione,
          predispone  rapporti,  con   cadenza   quadrimestrale,   al
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  ordine  allo
          stato di avanzamento del processo di  riordino  conseguente
          alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine  del
          mandato una relazione conclusiva, che attesti  i  risultati
          conseguiti. 
              10.  Al  fine  di  razionalizzare   le   attivita'   di
          approvvigionamento  idrico  nei  territori  delle   Regioni
          Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della  provincia
          di Avellino, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del   presente   decreto,   l'Ente    per    lo    sviluppo
          dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia  e
          Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto  in  liquidazione.  Il
          commissario  liquidatore  e'  autorizzato,   al   fine   di
          accelerare le procedure di liquidazione e per  snellire  il
          contenzioso in  essere,  a  stipulare  accordi  transattivi
          anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso  di
          accertamento. Le transazioni di cui al  periodo  precedente
          devono concludersi entro il 31 marzo 2018.  Nei  successivi
          sessanta  giorni  dalla  predetta   data   il   commissario
          predispone  comunque   la   situazione   patrimoniale   del
          soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018. 
              11. Le funzioni del  soppresso  Ente  con  le  relative
          risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno
          2018 a una societa' per azioni a totale capitale pubblico e
          soggetta  all'indirizzo  e  controllo  analogo  degli  enti
          pubblici soci costituita  dallo  Stato  e  partecipata,  ai
          sensi dell'articolo 9 del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  19  agosto  2016,  n.   175,   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze, che esercita i  diritti  del
          socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con
          il dipartimento  delegato  all'Autorita'  politica  per  le
          politiche di coesione e per il  Mezzogiorno,  il  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo  e  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti. Alla societa'  possono  partecipare  le  regioni
          Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste  ultime,
          nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione  alla
          disponibilita' delle  risorse  idriche  che  alimentano  il
          sistema e  tenendo  conto  della  presenza  sul  territorio
          regionale  delle  infrastrutture  di  captazione  e  grande
          adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per le  altre
          regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del
          distretto   idrografico   dell'Appennino   meridionale   di
          partecipare alla societa' di cui al presente comma, nonche'
          il divieto  di  cessione  delle  quote  di  capitale  della
          medesima societa', a qualunque titolo, a societa' di cui al
          titolo V del libro quinto del  codice  civile  e  ad  altri
          soggetti  di  diritto  privato  comunque   denominati.   Al
          capitale della societa' di cui al primo periodo non possono
          in ogni  caso  partecipare  neppure  indirettamente  ne'  a
          seguito  di  conferimenti  o  emissione  di  nuove  azioni,
          comprese quelle prive del diritto di voto, societa' di  cui
          al titolo V del libro quinto  del  codice  civile  e  altri
          soggetti di diritto privato comunque denominati. La  tutela
          occupazionale e' garantita  con  riferimento  al  personale
          titolare di rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  con
          l'Ente soppresso. Le  passivita'  di  natura  contributiva,
          previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della
          costituzione della societa' di cui  al  primo  periodo  del
          presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione,  che
          vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del
          trasferimento delle funzioni di cui al  primo  periodo  del
          presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti
          all'Ente di cui al  comma  10  in  forza  di  provvedimenti
          concessori si intendono attribuiti alla societa'  di  nuova
          costituzione. Al fine di accelerare  le  procedure  per  la
          liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere,
          agevolando il  Commissario  liquidatore  nella  definizione
          degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i
          debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni  immobili
          diversi da quelli aventi natura  strumentale  all'esercizio
          delle relative funzioni sono esclusi  dalle  operazioni  di
          trasferimento al  patrimonio  della  societa'  medesima.  I
          rapporti giuridici attivi  e  passivi,  anche  processuali,
          sorti in capo all'Ente,  producono  effetti  esclusivamente
          nei  confronti  dell'Ente   posto   in   liquidazione.   Il
          Commissario liquidatore  presenta  il  bilancio  finale  di
          liquidazione  dell'Ente  al   Ministero   delle   politiche
          agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo,  che  lo
          approva con decreto del Ministro delle politiche  agricole,
          alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro delegato all'Autorita' politica per  le  politiche
          di coesione e per il  Mezzogiorno.  La  tariffa  idrica  da
          applicare  agli   utenti   del   costituito   soggetto   e'
          determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
          e ambiente  (ARERA)  in  accordo  a  quanto  stabilito  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio
          2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  231  del  3
          ottobre 2012. Fino all'adozione  delle  misure  di  cui  al
          presente comma e, comunque, non oltre  il  termine  del  30
          settembre 2014 sono sospese le  procedure  esecutive  e  le
          azioni giudiziarie nei confronti  dell'EIPLI.  A  far  data
          dalla soppressione di cui al comma 10 e  fino  all'adozione
          delle  misure  di  cui  al  presente  comma,  la   gestione
          liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale  gestione
          commissariale,  che  mantiene   i   poteri   necessari   ad
          assicurare il regolare esercizio delle funzioni  dell'Ente,
          anche nei confronti dei terzi. 
              11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio  della
          societa' di cui al comma 11,  l'avvio  della  realizzazione
          degli interventi di competenza dell'Ente di cui al comma 10
          previsti nel Piano  nazionale  di  interventi  nel  settore
          idrico di cui all'articolo 1, comma  516,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo  sviluppo  e  negli
          altri programmi finanziati con  altre  risorse  finanziarie
          nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi  di  cui
          allo stesso articolo 1, comma 516, della  citata  legge  n.
          205 del 2017, nonche' per la realizzazione degli  ulteriori
          interventi   e'    affidato    al    Segretario    generale
          dell'Autorita' di distretto dell'Appennino  Meridionale  in
          qualita'  di  Commissario  straordinario  di  governo.  Per
          l'attuazione del presente comma e  dell'articolo  1,  comma
          525, della citata legge n. 205  del  2017,  il  Commissario
          puo' nominare un numero di  massimo  tre  subcommissari  in
          relazione  alla  portata  e  al  numero  degli   interventi
          sostitutivi  e  puo'  altresi'  avvalersi   del   personale
          dell'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale e di
          enti pubblici e societa'  in  house  delle  amministrazioni
          centrali  dello  Stato,  dotate  di  specifica   competenza
          tecnica; al Commissario si applicano le previsioni  di  cui
          ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis  e
          7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre  2014,
          n. 133,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
          novembre 2014, n. 164. A tali fini l'Autorita' di distretto
          dell'Appennino  Meridionale  e'  autorizzata  ad  assumere,
          previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a  tempo
          determinato non rinnovabile e  non  superiore  a  trentasei
          mesi  a  partire  dall'anno  2019,  ulteriori   unita'   di
          personale con funzioni tecniche di supporto alle  attivita'
          svolte  dal  Commissario,   in   deroga   ai   vincoli   di
          contenimento  della  spesa  di  personale  previsti   dalla
          normativa vigente, fino a 40 unita', e comunque nel  limite
          di 1,8 milioni di euro annui in ragione d'anno.  Gli  oneri
          per il compenso del Commissario e  dei  subcommissari  sono
          posti a carico delle risorse destinate agli  interventi.  I
          compensi del Commissario e dei subcommissari sono stabiliti
          in misura non superiore a quella indicata all'articolo  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111.  Il  Commissario  provvede  al  trasferimento  alla
          societa' di cui al comma  11  delle  attivita'  di  cui  al
          presente comma e dei relativi rapporti  attivi  e  passivi,
          entro sessanta giorni  dalla  costituzione  della  medesima
          societa'.  Nel  caso  sia  nominato  un  nuovo   Segretario
          generale,  il  Commissario  cessa  dall'incarico  e   viene
          automaticamente sostituito dal nuovo Segretario. 
              11-bis. Ai fini dell'applicazione  della  normativa  in
          materia  di  affidamento  del  servizio  idrico  integrato,
          l'affidamento alla societa' di cui all'articolo 2, comma 1,
          del  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  141,   e'
          prorogato fino al 31 dicembre 2023. 
              12. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' istituito,  sotto  la  vigilanza  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Consorzio nazionale  per  i  grandi  laghi  prealpini,  che
          svolge le funzioni, con  le  inerenti  risorse  finanziarie
          strumentali e di personale,  attribuite  dall'articolo  63,
          comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  al
          consorzio del Ticino - Ente autonomo  per  la  costruzione,
          manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice  del  lago
          Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente  autonomo  per  la
          costruzione,   manutenzione   ed    esercizio    dell'opera
          regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente
          autonomo per  la  costruzione,  manutenzione  ed  esercizio
          dell'opera regolatrice del  lago  di  Como.  Per  garantire
          l'ordinaria  amministrazione   e   lo   svolgimento   delle
          attivita'  istituzionali  fino  all'avvio   del   Consorzio
          nazionale, il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  nomina  un   commissario   e   un   sub
          commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e
          delle finanze, un collegio  dei  revisori  formato  da  tre
          membri, di cui uno con funzioni di presidente.  Dalla  data
          di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino  -
          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
          dell'opera regolatrice  del  lago  Maggiore,  il  consorzio
          dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
          ed esercizio dell'opera regolatrice del lago  d'Iseo  e  il
          consorzio dell'Adda - Ente  autonomo  per  la  costruzione,
          manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice  del  lago
          di Como sono soppressi e i  relativi  organi  decadono.  La
          denominazione  "Consorzio  nazionale  per  i  grandi  laghi
          prealpini" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
          le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per
          la  costruzione,  manutenzione  ed   esercizio   dell'opera
          regolatrice del lago  Maggiore»,  «Consorzio  dell'Oglio  -
          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
          dell'opera  regolatrice  del  lago  d'Iseo»  e   «Consorzio
          dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,  manutenzione
          ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como».  Con
          decreti  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti  in
          materia di ambiente, che si esprimono  entro  venti  giorni
          dalla data di assegnazione, sono determinati,  in  coerenza
          con obiettivi di funzionalita', efficienza, economicita'  e
          rappresentativita',  gli  organi   di   amministrazione   e
          controllo, la sede, nonche' le modalita' di  funzionamento,
          e  sono  trasferite  le  risorse   strumentali,   umane   e
          finanziarie  degli  enti  soppressi,   sulla   base   delle
          risultanze dei bilanci di chiusura delle relative  gestioni
          alla data di soppressione. I predetti bilanci  di  chiusura
          sono  deliberati  dagli  organi  in  carica  alla  data  di
          soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo
          interno di  controllo  in  carica  alla  medesima  data,  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio  e  del  mare  e  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Ai componenti  degli  organi
          dei soppressi consorzi,  i  compensi,  indennita'  o  altri
          emolumenti  comunque  denominati  ad  essi  spettanti  sono
          corrisposti fino alla data di soppressione mentre  per  gli
          adempimenti   di   cui   al   precedente   periodo   spetta
          esclusivamente,  ove  dovuto,  il  rimborso   delle   spese
          effettivamente  sostenute   nella   misura   prevista   dai
          rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo  indeterminato
          dei   soppressi   Consorzi    mantengono    l'inquadramento
          previdenziale di provenienza e sono  inquadrati  nei  ruoli
          del Consorzio nazionale per i grandi laghi  prealpini,  cui
          si applica il contratto collettivo nazionale  del  comparto
          enti pubblici non  economici.  La  dotazione  organica  del
          Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini  non  puo'
          eccedere il numero del personale in servizio, alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, presso i  soppressi
          Consorzi. 
              13. Gli enti di cui all'allegato  A  sono  soppressi  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e i  relativi  organi  decadono,  fatti  salvi  gli
          adempimenti di cui al comma 15. 
              14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13
          dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e
          strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e
          passivi, sono trasferiti, senza  che  sia  esperita  alcuna
          procedura  di  liquidazione,   neppure   giudiziale,   alle
          amministrazioni corrispondentemente indicate  nel  medesimo
          allegato A. 
              15.  Con  decreti  non   regolamentari   del   Ministro
          interessato, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e  con  il   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e  la  semplificazione  da  adottare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  trasferite   le   risorse   strumentali   e
          finanziarie degli enti  soppressi.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia'  in   capo   all'ente   soppresso,   l'amministrazione
          incorporante puo' delegare uno  o  piu'  dirigenti  per  lo
          svolgimento delle attivita' di  ordinaria  amministrazione,
          ivi comprese le operazioni di  pagamento  e  riscossione  a
          valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso
          che rimangono aperti  fino  alla  data  di  emanazione  dei
          decreti medesimi. 
              16. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto-legge, i  bilanci  di  chiusura
          degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica
          alla  data  di  cessazione   dell'ente,   corredati   della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla  data  di  soppressione  dell'ente  medesimo  e
          trasmessi per  l'approvazione  al  Ministero  vigilante  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Ai  componenti
          degli organi degli enti di cui  al  comma  13  i  compensi,
          indennita' o altri emolumenti comunque denominati  ad  essi
          spettanti sono corrisposti fino alla data di  soppressione.
          Per gli adempimenti di cui al primo  periodo  del  presente
          comma   ai   componenti   dei   predetti   organi    spetta
          esclusivamente,  ove  dovuto,  il  rimborso   delle   spese
          effettivamente  sostenute   nella   misura   prevista   dai
          rispettivi ordinamenti. 
              17. Per lo svolgimento delle  funzioni  attribuite,  le
          amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale
          comandato nel limite massimo delle  unita'  previste  dalle
          specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive  degli
          enti soppressi. 
              18. Le amministrazioni  di  destinazione  esercitano  i
          compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi  con
          le articolazioni  amministrative  individuate  mediante  le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Al fine di garantire  la  continuita'  delle
          attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti
          di cui  al  presente  comma  fino  al  perfezionamento  del
          processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente
          capo ai predetti enti continua ad essere esercitata  presso
          le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. 
              19.  Con  riguardo   all'Agenzia   nazionale   per   la
          regolazione e  la  vigilanza  in  materia  di  acqua,  sono
          trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas
          le funzioni attinenti alla regolazione e al  controllo  dei
          servizi idrici,  che  vengono  esercitate  con  i  medesimi
          poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa  dalla  legge  14
          novembre 1995, n.  481.  Le  funzioni  da  trasferire  sono
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              19-bis.   All'onere   derivante    dal    funzionamento
          dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,   in
          relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi
          idrici  di  cui  al  comma  19,  si  provvede  mediante  un
          contributo di importo non superiore all'uno per  mille  dei
          ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti
          i servizi stessi,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  38,
          lettera b),  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,  e
          successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma  68-bis,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              19-ter. In ragione delle  nuove  competenze  attribuite
          all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del
          comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata
          di quaranta posti. 
              20. La Commissione Nazionale  per  la  Vigilanza  sulle
          Risorse idriche e' soppressa. 
              20-bis. 
              21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.».