Art. 16 ter Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di poverta' energetica e clienti domestici 1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal ser- vizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica. 2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuita' della fornitura di energia elettrica. 3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo. 4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «che ne facciano richiesta» sono soppresse. 5. Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalita' di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla societa' Acquirente unico Spa.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza): «Art. 1. 1.-59. Omissis. 60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonche' specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce, altresi', per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli gia' individuati dalla medesima direttiva. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125(Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia): «Art. 1. - 1. A decorrere dal 1° luglio 2007 l'attivita' di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali e' svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attivita' di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attivita' di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o piu' apposite societa' per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attivita' e le passivita' relativi all'attivita' di vendita. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalita' con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono, nel rispetto delle esigenze di privacy, l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati dell'ultimo anno derivanti dai sistemi informativi e dall'attivita' di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura. 2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite societa' di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma. 2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, con propri provvedimenti, promuove la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, al fine di rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza, attraverso l'associazione su base volontaria della rappresentanza di tale categoria di utenti. 3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali contemplando anche la possibilita' di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati. E' fatta salva l'adozione, ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarieta' sociale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico. Sono altresi' fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorita' a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta. 4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualita'. Fino all'operativita' di tale servizio, la continuita' della fornitura per tali clienti e' assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle societa' di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori. 5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nel periodo dei due anni precedenti e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili al fine di risparmiare energia, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilita' dei prezzi ai clienti finali, anche attraverso la definizione degli standard minimi di informazione che devono essere accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione, sul sito web dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti in base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006, per l'attuazione dei quali le attivita' sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi. 6-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per l'accesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE n. 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE) come modificato dalla presente legge: «Art. 11. (Clienti vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica). - 1. Sono clienti vulnerabili i clienti civili: a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124; b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; c) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; f) di eta' superiore ai 75 anni. 2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i fornitori sono tenuti ad offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 del presente articolo la fornitura di energia elettrica ad un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualita' del servizio, cosi' come definiti dall'ARERA con uno o piu' provvedimenti e periodicamente aggiornati. 3. Al fine di incrementare il grado di consapevolezza dei clienti finali sui prezzi dell'energia elettrica, l'ARERA definisce, in via transitoria e comunque fino al 31 dicembre 2025, un indice di riferimento mensile del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso. 4. Il Ministro della transizione ecologica, sulla base del riesame della Commissione europea sugli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili in condizioni di poverta' energetica o vulnerabili previsto dall'articolo 5, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2019/944, propone al Consiglio dei ministri un disegno di legge per l'eventuale superamento dell'obbligo previsto dal comma 2 del presente articolo, con contestuale previsione delle misure sociali di sostegno ai clienti vulnerabili alternative agli interventi pubblici nella fissazione del prezzo di fornitura dell'energia elettrica. 5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica, l'Osservatorio nazionale della poverta' energetica. L'Osservatorio e' un organo collegiale composto da sei membri nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica. Dei sei membri, due, compreso il Presidente dell'Osservatorio, sono designati dal Ministro della transizione ecologica; uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; uno dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; uno dall'ARERA. L'Osservatorio si avvale del supporto tecnico del Gestore dei servizi energetici S.p.a. e di Acquirente Unico S.p.a. La partecipazione all'Osservatorio non prevede il riconoscimento di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenze ed altri emolumenti comunque denominati. 6. L'Osservatorio: a) propone al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA misure di contrasto alla poverta' energetica, anche attraverso azioni di comunicazione, formazione e assistenza a soggetti pubblici ed enti rappresentativi dei portatori di interesse; b) effettua, con cadenza biennale, il monitoraggio del fenomeno della poverta' energetica a livello nazionale, anche ai fini della comunicazione integrata sulla poverta' energetica di cui all'articolo 24, del regolamento (UE) 2018/1999; c) anche ai fini di cui alla lettera b) del presente comma, elabora criteri per l'elaborazione del numero di famiglie in condizioni di poverta' energetica. 7. Fermo quanto previsto dal presente articolo, gli enti locali che partecipano alle comunita' energetiche dei cittadini, con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adottano iniziative per promuovere la partecipazione alle comunita' stesse dei clienti vulnerabili di cui al comma 1 del presente articolo, affinche' questi ultimi possano accedere ai benefici ambientali, economici e sociali assicurati dalla comunita' stessa. A supporto della realizzazione di tali progetti, il Gestore dei servizi energetici S.p.a., nell'ambito dei servizi di assistenza territoriale a favore dei comuni, mette a disposizione servizi informativi dedicati, ivi inclusi guide informative e strumenti di simulazione.».