Art. 17 
 
               Piano d'azione per la riqualificazione 
                           dei siti orfani 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministro  della  transizione  ecologica,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito  Piano
d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine  di  ridurre
l'occupazione  del  terreno  e  migliorare  il  risanamento   urbano,
conformemente  alle  previsioni  indicate   nella   Misura   M2C4   -
investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
  2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma  1  si  applicano  le
definizioni, l'ambito di applicazione e  i  criteri  di  assegnazione
delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo
1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2.  Identico.  3.
Le informazioni necessarie alla predisposizione  del  Piano  d'azione
sono fornite dalle singole regioni e province autonome  di  Trento  e
Bolzano,  secondo  le  modalita'   indicate   dal   Ministero   della
transizione ecologica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento all'articolo 8 del decreto legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281,  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 5. 
              - Si riporta il testo del comma 800,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «Art. 1. - 1.-799. Omissis. 
                800. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e'  incrementato   di
          20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019  al  2024.
          Dette somme sono finalizzate anche alla realizzazione degli
          interventi    ambientali    individuati    dal     Comitato
          interministeriale di cui all'articolo 2  del  decreto-legge
          10 dicembre 2013, n. 136,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' al finanziamento
          di  un  programma  nazionale  di  bonifica   e   ripristino
          ambientale dei siti oggetto  di  bonifica  ai  sensi  degli
          articoli 250 e 252, comma  5,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, dei siti per i  quali  non  sia  stato
          avviato il procedimento di individuazione del  responsabile
          della  contaminazione  ai  sensi  dell'articolo   244   del
          medesimo decreto legislativo, nonche', in  ogni  caso,  per
          interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti
          contaminati. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa   con   la
          Conferenza  unificata,  sono  definiti  i  criteri   e   le
          modalita' di trasferimento alle autorita' competenti  delle
          risorse  loro  destinate   di   cui   al   primo   periodo.
          All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208, dopo  le  parole:  «interventi  urgenti  di  messa  in
          sicurezza e bonifica» sono inserite le seguenti: «dei  siti
          contaminati» e le parole: «dei siti di interesse nazionale»
          sono soppresse. 
                Omissis.».