Art. 17 Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma 1 si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. Identico. 3. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalita' indicate dal Ministero della transizione ecologica.
Riferimenti normativi - Il riferimento all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 5. - Si riporta il testo del comma 800, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «Art. 1. - 1.-799. Omissis. 800. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme sono finalizzate anche alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonche', in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalita' di trasferimento alle autorita' competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo. All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica» sono inserite le seguenti: «dei siti contaminati» e le parole: «dei siti di interesse nazionale» sono soppresse. Omissis.».