Art. 17 bis 
 
            Disposizioni per la riperimetrazione dei siti 
                 contaminati di interesse nazionale 
 
  1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica,
da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sentiti la regione  e  gli  enti
locali  interessati,   sono   effettuate   la   ricognizione   e   la
riperimetrazione dei siti  contaminati  attualmente  classificati  di
interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le  aree  e  i
territori che non soddisfano piu' i  requisiti  di  cui  all'articolo
252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  252,  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale): 
                «Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - 1. I  siti
          di  interesse  nazionale,  ai  fini  della  bonifica,  sono
          individuabili in relazione alle caratteristiche  del  sito,
          alle quantita' e pericolosita' degli  inquinanti  presenti,
          al  rilievo  dell'impatto  sull'ambiente   circostante   in
          termini di  rischio  sanitario  ed  ecologico,  nonche'  di
          pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. 
                2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale
          si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare, d'intesa con  le  regioni
          interessate,  secondo  i  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                  a) gli interventi  di  bonifica  devono  riguardare
          aree e territori, compresi i corpi idrici,  di  particolare
          pregio ambientale; 
                  b) la bonifica deve  riguardare  aree  e  territori
          tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
          n. 42; 
                  c) il rischio sanitario ed  ambientale  che  deriva
          dal rilevato superamento  delle  concentrazioni  soglia  di
          rischio deve risultare particolarmente elevato  in  ragione
          della  densita'   della   popolazione   o   dell'estensione
          dell'area interessata; 
                  d)    l'impatto     socio     economico     causato
          dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante; 
                  e) la contaminazione deve costituire un rischio per
          i beni  di  interesse  storico  e  culturale  di  rilevanza
          nazionale; 
                  f) gli interventi da attuare devono riguardare siti
          compresi nel territorio di piu' regioni; 
                  f-bis) l'insistenza, attualmente o in  passato,  di
          attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di
          acciaierie. 
                2-bis. Sono in ogni caso individuati  quali  siti  di
          interesse  nazionale,  ai  fini  della  bonifica,  i   siti
          interessati  da  attivita'  produttive  ed  estrattive   di
          amianto. 
                3. Ai fini  della  perimetrazione  del  sito,  inteso
          nelle diverse matrici ambientali compresi  i  corpi  idrici
          superficiali e i relativi sedimenti, sono sentiti i comuni,
          le  province,  le  regioni  e  gli   altri   enti   locali,
          assicurando la partecipazione dei responsabili nonche'  dei
          proprietari  delle  aree  da  bonificare,  se  diversi  dai
          soggetti responsabili. I valori d'intervento sito-specifici
          delle matrici ambientali in aree marine, che  costituiscono
          i livelli di contaminazione al di sopra  dei  quali  devono
          essere  previste  misure  d'intervento  funzionali  all'uso
          legittimo delle  aree  e  proporzionali  all'entita'  della
          contaminazione, sono individuati con decreto di natura  non
          regolamentare del Ministero della transizione ecologica  su
          proposta dell'Istituto Superiore per  la  Protezione  e  la
          Ricerca Ambientale (ISPRA). 
                4. La procedura di bonifica di cui  all'articolo  242
          dei  siti  di  interesse  nazionale  e'   attribuita   alla
          competenza del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare sentito il Ministero  dello  sviluppo
          economico. Il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare si avvale per  l'istruttoria  tecnica
          del  Sistema   nazionale   a   rete   per   la   protezione
          dell'ambiente (SNPA) e dell'Istituto superiore  di  sanita'
          nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare adotta procedure semplificate  per  le  operazioni  di
          bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.  A
          condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al
          comma  9-quinquies,  il  piano  di  caratterizzazione  puo'
          essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione
          di  inizio  attivita'  al   Ministero   della   transizione
          ecologica. Qualora il Ministero della transizione ecologica
          accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui  al
          precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il
          divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo
          che il proponente  non  provveda  a  conformarsi  entro  il
          termine e secondo le prescrizioni  stabiliti  dal  medesimo
          Ministero. 
                4-bis. Nei casi  di  cui  al  comma  4,  il  soggetto
          responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato
          accerta lo stato  di  potenziale  contaminazione  del  sito
          mediante  un  Piano  di  indagini  preliminari.  Il  Piano,
          comprensivo della lista  degli  analiti  da  ricercare,  e'
          concordato   con   l'Agenzia   di   protezione   ambientale
          territorialmente competente che si pronuncia  entro  e  non
          oltre il termine  di  trenta  giorni  dalla  richiesta  del
          proponente,    eventualmente     stabilendo     particolari
          prescrizioni in relazione alla specificita'  del  sito.  In
          caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia
          di protezione ambientale  territorialmente  competente,  il
          Piano di indagini preliminari e' concordato con  l'Istituto
          superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si
          pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su
          segnalazione del proponente o dell'autorita' competente. Il
          proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle  attivita'
          d'indagine, trasmette al Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, alla regione, al  comune,
          alla  provincia  e  all'agenzia  di  protezione  ambientale
          competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni.
          Qualora   l'indagine   preliminare    accerti    l'avvenuto
          superamento delle concentrazioni soglia  di  contaminazione
          (CSC) anche per un solo parametro, si applica la  procedura
          di cui agli articoli 242 e  245.  Ove  si  accerti  che  il
          livello delle CSC  non  sia  stato  superato,  il  medesimo
          soggetto provvede al  ripristino  della  zona  contaminata,
          dandone  notizia,  con  apposita   autocertificazione,   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia
          di protezione ambientale competenti  entro  novanta  giorni
          dalla  data  di  inizio  delle   attivita'   di   indagine.
          L'autocertificazione  conclude   il   procedimento,   ferme
          restando le attivita' di verifica e di controllo  da  parte
          della provincia competente da  concludere  nel  termine  di
          novanta    giorni    dalla     data     di     acquisizione
          dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di
          verifica si considera definitivamente concluso. 
                4-ter.  In  alternativa   alla   procedura   di   cui
          all'articolo  242,   il   responsabile   della   potenziale
          contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e
          alla valorizzazione dell'area, puo' presentare al Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  gli
          esiti del processo di caratterizzazione del  sito  eseguito
          nel rispetto delle procedure  di  cui  all'allegato  2  del
          presente Titolo,  allegando  i  risultati  dell'analisi  di
          rischio sito specifica e dell'applicazione a scala  pilota,
          in campo, delle tecnologie  di  bonifica  ritenute  idonee.
          Qualora gli esiti della procedura dell'analisi  di  rischio
          dimostrino che la concentrazione dei contaminanti  presenti
          nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di
          rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare, valutata  la  documentazione  di
          cui al primo  periodo,  approva,  nel  termine  di  novanta
          giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui  al
          comma  4  e  contestualmente  indica  le   condizioni   per
          l'approvazione del progetto operativo di  cui  all'articolo
          242, comma 7. Sulla base delle risultanze  istruttorie,  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare puo' motivatamente chiedere la revisione  dell'analisi
          di rischio previa esecuzione di  indagini  integrative  ove
          necessarie. Nei successivi sessanta  giorni  il  proponente
          presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare lo approva  ai  sensi  del
          comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il  potere  di
          espropriare e' attribuito al comune sede dell'opera. Ove il
          progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica
          di assoggettabilita' o a valutazione di impatto  ambientale
          ai  sensi  della  normativa  vigente,  il  procedimento  e'
          sospeso    fino    all'acquisizione     della     pronuncia
          dell'autorita' competente ai sensi della parte seconda  del
          presente decreto. Qualora  il  progetto  sia  sottoposto  a
          valutazione di impatto ambientale di competenza  regionale,
          i titoli abilitativi per  la  realizzazione  e  l'esercizio
          degli   impianti    e    delle    attrezzature    necessari
          all'attuazione del progetto operativo sono  ricompresi  nel
          provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato  ai
          sensi dell'articolo 27-bis. 
                4-quater. 
                5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non
          sia individuabile oppure non provveda il  proprietario  del
          sito  contaminato  ne'  altro  soggetto  interessato,   gli
          interventi sono predisposti dal Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   avvalendosi
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore  di  sanita'  e
          dell'E.N.E.A.  nonche'  di   altri   soggetti   qualificati
          pubblici o privati, anche coordinati fra loro. 
                6.  L'autorizzazione  del  progetto  e  dei  relativi
          interventi   ricomprende   a   tutti   gli    effetti    le
          autorizzazioni, le concessioni, i concerti,  le  intese,  i
          nulla  osta,  i  pareri  e  gli  assensi   previsti   dalla
          legislazione vigente, ivi  compresi,  tra  l'altro,  quelli
          relativi alla realizzazione e all'esercizio degli  impianti
          e  delle  attrezzature  necessarie  alla  loro  attuazione.
          L'autorizzazione    costituisce,     altresi',     variante
          urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica  utilita',
          urgenza ed indifferibilita'  dei  lavori.  A  tal  fine  il
          proponente  allega  all'istanza  la  documentazione  e  gli
          elaborati progettuali previsti dalle normative  di  settore
          per      consentire      la      compiuta       istruttoria
          tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli
          atti  di  assenso  comunque   denominati   necessari   alla
          realizzazione  e  all'esercizio  del  medesimo  progetto  e
          indicati puntualmente in apposito elenco con  l'indicazione
          anche dell'Amministrazione ordinariamente competente. 
                7. Se il progetto prevede la realizzazione  di  opere
          sottoposte  a   procedura   di   valutazione   di   impatto
          ambientale,  l'approvazione  del   progetto   di   bonifica
          comprende anche tale valutazione. 
                8. 
                8-bis.   Nei    siti    di    interesse    nazionale,
          l'applicazione a scala pilota, in campo, di  tecnologie  di
          bonifica innovative, anche  finalizzata  all'individuazione
          dei parametri di progetto necessari  per  l'applicazione  a
          piena scala, non e' soggetta a preventiva approvazione  del
          Ministero  della  transizione  ecologica  e   puo'   essere
          eseguita a condizione  che  tale  applicazione  avvenga  in
          condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi  sanitari  e
          ambientali.  Il  rispetto  delle  suddette  condizioni   e'
          valutato  dal  Ministero  della  transizione  ecologica   e
          dall'Istituto superiore di sanita' che si pronunciano entro
          sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza  corredata
          della necessaria documentazione tecnica. 
                9. E' qualificato  sito  di  interesse  nazionale  ai
          sensi della  normativa  vigente  l'area  interessata  dalla
          bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  si  provvedera'  alla
          perimetrazione della predetta area. 
                9-bis.  E'  individuata  quale  sito   di   interesse
          nazionale  ai  sensi   della   normativa   vigente   l'area
          interessata dalla presenza di  discariche  ed  impianti  di
          trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area  vasta
          di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si
          provvede alla perimetrazione della predetta area. 
                9-ter. In caso di compravendita di aree  ubicate  nei
          siti di interesse nazionale, il Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  su   istanza
          congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni
          dal    ricevimento     dell'istanza     la     volturazione
          dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e 6. 
                9-quater. Con decreto di natura non regolamentare  il
          Ministero della  transizione  ecologica  adotta  i  modelli
          delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al  comma
          4 e i contenuti  minimi  della  documentazione  tecnica  da
          allegare. 
                9-quinquies.  Con   decreto   del   Ministero   della
          transizione ecologica sono adottate le  norme  tecniche  in
          base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione
          e' sottoposta a comunicazione di inizio attivita' di cui al
          comma 4.».