Art. 18 Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente»; a) all'articolo 13 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «impatti ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole «l'autorita' competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»; 2) al comma 2, la parola «concordato» e' sostituita dalle seguenti: «comunicato dall'autorita' competente» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; 3) al comma 5, la lettera f) e' abrogata; b) all'articolo 14, comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; c) all'articolo 15: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»; 2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni». 1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale ».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Verifica di assoggettabilita'). - 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare di assoggettabilita' a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 2. L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilita' a VAS per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente ed all'autorita' procedente. 3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita' competente con l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 3-bis. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente. 4. L'autorita' competente, sentita l'autorita' procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18. 5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito web dell'autorita' competente. 6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi gia' sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.» «Art. 13. (Redazione del rapporto ambientale). - 1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi anche transfrontalieri, dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani e programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita' procedente, individua e seleziona i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorita' competente ed all'autorita' procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione. 2. La consultazione, salvo quanto diversamente comunicato dall'autorita' competente, si conclude entro quarantacinque giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo. 3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. 4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale da' atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia' effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. 5. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente in formato elettronico: a) la proposta di piano o di programma; b) il rapporto ambientale; c) la sintesi non tecnica; d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32; e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1; f). (abrogata). 5-bis. La documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorita' competente e dell'autorita' procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinche' questi abbiano l'opportunita' di esprimersi. 6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita' competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.» «Art. 14 (Consultazione). - 1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno: a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorita' procedente; b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32; c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali; d) l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorita' procedente nella loro interezza; e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione del pubblico; f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3. 2. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 3. In attuazione dei principi di economicita' e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.» «Art. 15 (Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione). - 1. L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita' procedente, svolge le attivita' tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonche' le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonche' i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. 2. L'autorita' procedente, in collaborazione con l'autorita' competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.». - Si riporta il testo dell'all'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno) come modificato dalla presente legge: «Art. 2. (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi. Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, e' collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. 2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche' il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni. Il Commissario presenta annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle criticita' eventualmente riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo Ministro alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale. 2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. 2-ter. In considerazione del carattere di eccezionalita' e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla meta'. 2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilita' a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma 2-ter. 2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla meta'. 3. Al predetto Commissario e' corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti. 4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilita' speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilita' speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella disponibilita' del Commissario con le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse modalita' confluiscono altresi' nella disponibilita' del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016. 5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro la data di cessazione dall'incarico, i Commissari di cui al comma 4 trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, con le difficolta' riscontrate nell'esecuzione dei medesimi, e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilita' speciali loro intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso. 6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, gia' trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al periodo precedente, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilita' derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualita' di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti. 7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, con le modalita' previste con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la regione per le relative risorse, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilita' speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari. 8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dei commi 2 e 8 nonche', ove applicabile, del comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale albo e' trasmesso, entro sessanta giorni dalla predisposizione, anche per posta elettronica certificata, all'Autorita' nazionale anticorruzione al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari. 9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento nonche' del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. 10. Il Commissario unico si avvale altresi', per il triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da non piu' di 6 membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto e' determinata l'indennita' onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 11. Al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».