Art. 18 
 
                Riduzione dei tempi del procedimento 
                di valutazione ambientale strategica 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis.  Qualora  l'autorita'  competente  stabilisca  di   non
assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i
motivi  principali  di  tale  decisione  in  relazione   ai   criteri
pertinenti elencati nell'allegato I alla presente  parte  e,  tenendo
conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia
ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali
raccomandazioni per  evitare  o  prevenire  effetti  significativi  e
negativi sull'ambiente»; 
    a) all'articolo 13 
      1)  al  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole   «impatti
ambientali  significativi,»  sono  inserite   le   seguenti:   «anche
transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole  «l'autorita'
competente, individua» sono inserite le seguenti: «e  seleziona»;  2)
al comma 2, la parola  «concordato»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«comunicato dall'autorita' competente» e le parole  «novanta  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; 3) al  comma
5, la lettera f) e' abrogata; 
    b) all'articolo 14, comma 2, le  parole  «sessanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; 
    c) all'articolo 15: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Valutazione  del
rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»; 
      2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite  dalle
seguenti: «quarantacinque giorni». 
  1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016,
n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i progetti di
competenza del Commissario, in caso di inerzia  regionale,  ai  sensi
dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato decreto  legislativo  n.
152 del 2006,  il  Ministero  della  transizione  ecologica,  con  il
supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto
legislativo   n.   152   del   2006,   effettua   la   verifica    di
assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale regionale  e
la valutazione di impatto ambientale regionale ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 12, 13,  14  e  15
          del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  (Norme  in
          materia ambientale) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Verifica di assoggettabilita').  -  1.  Nel
          caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3  e
          3-bis,  l'autorita'  procedente   trasmette   all'autorita'
          competente,   su   supporto   informatico,   un    rapporto
          preliminare di assoggettabilita'  a  VAS  comprendente  una
          descrizione del piano o programma e  le  informazioni  e  i
          dati necessari alla verifica  degli  impatti  significativi
          sull'ambiente  dell'attuazione  del  piano   o   programma,
          facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente
          decreto. 
                2.  L'autorita'  competente  in  collaborazione   con
          l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti  in
          materia  ambientale  da  consultare  e  trasmette  loro  il
          rapporto  preliminare  di  assoggettabilita'  a   VAS   per
          acquisirne il parere. Il parere  e'  inviato  entro  trenta
          giorni   all'autorita'    competente    ed    all'autorita'
          procedente. 
                3.    Salvo    quanto     diversamente     concordato
          dall'autorita'  competente  con   l'autorita'   procedente,
          l'autorita' competente, sulla base degli  elementi  di  cui
          all'allegato I del presente decreto e  tenuto  conto  delle
          osservazioni pervenute, verifica se il  piano  o  programma
          possa avere impatti significativi sull'ambiente. 
                3-bis. Qualora l'autorita' competente  stabilisca  di
          non assoggettare il piano o programma  al  procedimento  di
          VAS, specifica i motivi principali  di  tale  decisione  in
          relazione ai criteri pertinenti  elencati  nell'allegato  I
          alla  presente  parte  e,  tenendo  conto  delle  eventuali
          osservazioni dei soggetti competenti in materia  ambientale
          pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le  eventuali
          raccomandazioni   per   evitare   o    prevenire    effetti
          significativi e negativi sull'ambiente. 
                4.  L'autorita'   competente,   sentita   l'autorita'
          procedente, tenuto conto dei  contributi  pervenuti,  entro
          novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
          il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo  il
          piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
          da 13 a 18. 
                5. Il risultato della verifica di  assoggettabilita',
          comprese le motivazioni, e'  pubblicato  integralmente  nel
          sito web dell'autorita' competente. 
                6. La verifica di assoggettabilita' a VAS  ovvero  la
          VAS relativa a modifiche  a  piani  e  programmi  ovvero  a
          strumenti attuativi di piani o  programmi  gia'  sottoposti
          positivamente alla verifica  di  assoggettabilita'  di  cui
          all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da  12  a  17,  si
          limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che  non
          siano stati  precedentemente  considerati  dagli  strumenti
          normativamente sovraordinati.» 
                «Art. 13. (Redazione del rapporto ambientale).  -  1.
          Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti
          ambientali    significativi     anche     transfrontalieri,
          dell'attuazione del piano o programma,  il  proponente  e/o
          l'autorita' procedente entrano in  consultazione,  sin  dai
          momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani
          e  programmi,  con  l'autorita'  competente  e  gli   altri
          soggetti competenti  in  materia  ambientale,  al  fine  di
          definire la  portata  ed  il  livello  di  dettaglio  delle
          informazioni  da   includere   nel   rapporto   ambientale.
          L'autorita' competente, in collaborazione  con  l'autorita'
          procedente, individua e seleziona i soggetti competenti  in
          materia  ambientale  da  consultare  e  trasmette  loro  il
          rapporto  preliminare  per  acquisire   i   contributi.   I
          contributi  sono  inviati   all'autorita'   competente   ed
          all'autorita' procedente  entro  trenta  giorni  dall'avvio
          della consultazione. 
                2.  La  consultazione,  salvo   quanto   diversamente
          comunicato dall'autorita'  competente,  si  conclude  entro
          quarantacinque giorni dall'invio del  rapporto  preliminare
          di cui al comma 1 del presente articolo. 
                3. La redazione del  rapporto  ambientale  spetta  al
          proponente  o  all'autorita'  procedente,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto
          ambientale costituisce parte integrante  del  piano  o  del
          programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione
          ed approvazione. 
                4.   Nel   rapporto   ambientale    debbono    essere
          individuati, descritti e valutati gli impatti significativi
          che  l'attuazione  del  piano  o  del  programma   proposto
          potrebbe avere sull'ambiente e  sul  patrimonio  culturale,
          nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in
          considerazione degli obiettivi e  dell'ambito  territoriale
          del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente
          decreto riporta le informazioni  da  fornire  nel  rapporto
          ambientale a tale scopo, nei limiti in cui  possono  essere
          ragionevolmente richieste, tenuto conto del  livello  delle
          conoscenze  e  dei  metodi  di  valutazione  correnti,  dei
          contenuti e del  livello  di  dettaglio  del  piano  o  del
          programma.  Il   Rapporto   ambientale   da'   atto   della
          consultazione di cui al comma  1  ed  evidenzia  come  sono
          stati presi in considerazione i contributi  pervenuti.  Per
          evitare  duplicazioni  della  valutazione,  possono  essere
          utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia'  effettuati
          ed  informazioni  ottenute  nell'ambito  di  altri  livelli
          decisionali o altrimenti acquisite in attuazione  di  altre
          disposizioni normative. 
                5.  L'autorita'  procedente  trasmette  all'autorita'
          competente in formato elettronico: 
                  a) la proposta di piano o di programma; 
                  b) il rapporto ambientale; 
                  c) la sintesi non tecnica; 
                  d)  le   informazioni   sugli   eventuali   impatti
          transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo
          32; 
                  e) l'avviso al pubblico, con i  contenuti  indicati
          all'articolo 14 comma 1; 
                  f). (abrogata). 
                5-bis.  La  documentazione  di  cui  al  comma  5  e'
          immediatamente pubblicata e resa accessibile nel  sito  web
          dell'autorita' competente e dell'autorita'  procedente.  La
          proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono
          altresi' messi a disposizione dei  soggetti  competenti  in
          materia ambientale e  del  pubblico  interessato  affinche'
          questi abbiano l'opportunita' di esprimersi. 
                6. La documentazione e' depositata presso gli  uffici
          dell'autorita' competente e presso gli uffici delle regioni
          e delle province  il  cui  territorio  risulti  anche  solo
          parzialmente interessato dal  piano  o  programma  o  dagli
          impatti della sua attuazione.» 
                «Art. 14 (Consultazione). - 1. L'avviso  al  pubblico
          di cui all'articolo  13,  comma  5,  lettera  e),  contiene
          almeno: 
                  a) la  denominazione  del  piano  o  del  programma
          proposto, il proponente, l'autorita' procedente; 
                  b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza
          di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui
          all'articolo 32; 
                  c) una breve descrizione del piano e del  programma
          e dei suoi possibili effetti ambientali; 
                  d)  l'indirizzo  web  e   le   modalita'   per   la
          consultazione della documentazione e degli atti predisposti
          dal  proponente  o  dall'autorita'  procedente  nella  loro
          interezza; 
                  e) i termini  e  le  specifiche  modalita'  per  la
          partecipazione del pubblico; 
                  f)  l'eventuale  necessita'  della  valutazione  di
          incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3. 
                2. Entro il termine di  quarantacinque  giorni  dalla
          pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque  puo'
          prendere visione della proposta di piano o programma e  del
          relativo   rapporto   ambientale   e   presentare   proprie
          osservazioni in  forma  scritta,  in  formato  elettronico,
          anche fornendo nuovi o  ulteriori  elementi  conoscitivi  e
          valutativi. 
                3. In attuazione dei principi di  economicita'  e  di
          semplificazione, le procedure di  deposito,  pubblicita'  e
          partecipazione,  eventualmente   previste   dalle   vigenti
          disposizioni  anche  regionali  per   specifici   piani   e
          programmi, si coordinano con  quelle  di  cui  al  presente
          articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare  il
          rispetto dei termini previsti dal presente articolo  e  dal
          comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicita' tengono
          luogo  delle  comunicazioni  di  cui   all'articolo   7   e
          all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto  1990,  n.
          241.» 
                «Art. 15 (Valutazione del rapporto ambientale e degli
          esiti della consultazione). - 1. L'autorita' competente, in
          collaborazione  con  l'autorita'  procedente,   svolge   le
          attivita' tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la
          documentazione   presentata,   nonche'   le   osservazioni,
          obiezioni e suggerimenti inoltrati ai  sensi  dell'articolo
          14  e  dell'articolo  32,   nonche'   i   risultati   delle
          consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo  articolo
          32 ed esprime il proprio parere motivato entro  il  termine
          di quarantacinque giorni  a  decorrere  dalla  scadenza  di
          tutti i termini di cui all'articolo 14. La  tutela  avverso
          il  silenzio  dell'Amministrazione  e'  disciplinata  dalle
          disposizioni generali del processo amministrativo. 
                2.  L'autorita'  procedente,  in  collaborazione  con
          l'autorita' competente, provvede, prima della presentazione
          del piano o programma per l'approvazione  e  tenendo  conto
          delle risultanze del parere motivato di cui al  comma  1  e
          dei risultati delle  consultazioni  transfrontaliere,  alle
          opportune revisioni del piano o programma.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'all'articolo   2,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2017,  (Interventi
          urgenti  per  la  coesione  sociale  e  territoriale,   con
          particolare riferimento a  situazioni  critiche  in  alcune
          aree del Mezzogiorno) come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2.  (Procedure  di   infrazione   europee   n.
          2004/2034  e  n.   2009/2034   per   la   realizzazione   e
          l'adeguamento dei sistemi  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione). -  1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti
          delle regioni interessate, e' nominato un unico Commissario
          straordinario del Governo, di  seguito  Commissario  unico,
          scelto  tra   persone,   anche   estranee   alla   pubblica
          amministrazione,  di  comprovata  esperienza  gestionale  e
          amministrativa,  che  non  siano  in  una   situazione   di
          conflitto di interessi. Il Commissario resta in carica  per
          un triennio e, nel caso in  cui  si  tratti  di  dipendente
          pubblico, e' collocato in posizione di comando, aspettativa
          o fuori ruolo secondo l'ordinamento  applicabile.  All'atto
          del collocamento fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile  per
          tutta la durata del collocamento fuori ruolo un  numero  di
          posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
          provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. 
                2. Al Commissario unico sono  attribuiti  compiti  di
          coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a
          garantire l'adeguamento  nel  minor  tempo  possibile  alle
          sentenze di condanna della Corte di  Giustizia  dell'Unione
          europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il
          10 aprile  2014  (causa  C-85/13)  evitando  l'aggravamento
          delle procedure  di  infrazione  in  essere,  mediante  gli
          interventi  sui  sistemi  di  collettamento,  fognatura   e
          depurazione delle acque reflue necessari in relazione  agli
          agglomerati oggetto  delle  predette  condanne  non  ancora
          dichiarati conformi alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, ivi inclusa la  gestione  degli  impianti
          fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente  non  sia
          reso conforme a quanto stabilito dalla Corte  di  giustizia
          dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore
          a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche'  il
          trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito
          ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n.  152,  o,  in  mancanza  di  questi  ultimi,  alle
          regioni. Il Commissario presenta  annualmente  al  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  una
          relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui
          al  presente  articolo  e  sulle  criticita'  eventualmente
          riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo  Ministro
          alle  Camere   per   la   trasmissione   alle   Commissioni
          parlamentari competenti per  materia.  Per  i  progetti  di
          competenza del Commissario, in caso di  inerzia  regionale,
          ai sensi  dell'articolo  7-bis,  comma  8-bis,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del  2006,  il  Ministero  della
          transizione ecologica, con il supporto della Commissione di
          cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n.  152
          del 2006, effettua la verifica  di  assoggettabilita'  alla
          valutazione  di   impatto   ambientale   regionale   e   la
          valutazione di impatto ambientale regionale. 
                2-bis. Al fine di accelerare la  progettazione  e  la
          realizzazione   degli   interventi   di   competenza    del
          Commissario unico di cui al comma 2, oggetto  di  procedure
          di  infrazione  europee,  gli  interventi   medesimi   sono
          dichiarati di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. 
                2-ter.   In   considerazione   del    carattere    di
          eccezionalita' e di estrema  urgenza  degli  interventi  di
          competenza del Commissario unico  di  cui  al  comma  2,  i
          termini per il rilascio di pareri  e  di  atti  di  assenso
          hanno carattere perentorio e sono ridotti alla meta'. 
                2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter,  i
          pareri e gli atti di assenso ivi indicati,  esclusi  quelli
          in materia ambientale  o  relativi  alla  tutela  dei  beni
          culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito
          positivo. Restano ferme le responsabilita' a  carico  degli
          enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri
          e gli atti di assenso entro i  termini  di  cui  al  citato
          comma 2-ter. 
                2-quinquies. Nei procedimenti  espropriativi  avviati
          dal Commissario unico, i termini legislativi  previsti  dal
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di espropriazione per pubblica utilita', di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
          n. 327, sono ridotti alla meta'. 
                3.   Al   predetto   Commissario    e'    corrisposto
          esclusivamente un compenso determinato nella misura  e  con
          le modalita'  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  15  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito  in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  a
          valere sulle risorse assegnate per la  realizzazione  degli
          interventi, composto da una parte  fissa  e  da  una  parte
          variabile in ragione dei risultati conseguiti. 
                4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          1, i Commissari  straordinari  nominati  per  l'adeguamento
          alle  sentenze  di  condanna  della  Corte   di   giustizia
          dell'Unione europea pronunciate il 19  luglio  2012  (causa
          C-565/10) e il 10 aprile  2014  (causa  C-85/13)  ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 7, del  decreto-legge  12  settembre
          2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre  2014,  n.  164,  cessano  dal  proprio  incarico.
          Contestualmente, le  risorse  presenti  nelle  contabilita'
          speciali ad essi  intestate  sono  trasferite  ad  apposita
          contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario   unico,
          presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello  Stato  di
          Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  1994,
          n. 367; le risorse destinate  agli  interventi  di  cui  al
          presente articolo in relazione alla delibera  del  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
          60/2012 del  30  aprile  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 160 dell'11 luglio  2012,  confluiscono  nella
          disponibilita' del Commissario con le modalita' di  cui  ai
          commi  7-bis  e  7-ter   dell'articolo   7   del   predetto
          decreto-legge n. 133 del  2014.  Con  le  stesse  modalita'
          confluiscono altresi' nella disponibilita' del  Commissario
          unico tutte le risorse finanziarie pubbliche  da  destinare
          agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per
          effetto di quanto statuito dal CIPE  con  le  delibere  nn.
          25/2016  e  26/2016  del  10   agosto   2016,   pubblicate,
          rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e  n.  267
          del 14 e del 15 novembre 2016. 
                5. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e comunque  entro  la  data  di
          cessazione dall'incarico, i Commissari di cui  al  comma  4
          trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri,  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
          e al Commissario unico una  relazione  circa  lo  stato  di
          attuazione  degli  interventi   di   competenza,   con   le
          difficolta' riscontrate  nell'esecuzione  dei  medesimi,  e
          degli   impegni   finanziari   assunti    nell'espletamento
          dell'incarico, a valere sulle  contabilita'  speciali  loro
          intestate, e trasferiscono al Commissario  unico  tutta  la
          documentazione progettuale e tecnica in loro possesso. 
                6.  Entro  sessanta  giorni   dalla   richiesta   del
          Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo  7
          del predetto decreto-legge n.  133  del  2014,  le  regioni
          trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli
          interventi di cui al  comma  2  del  presente  articolo  in
          relazione  alla  delibera  del  CIPE   n.   60/2012,   gia'
          trasferite ai bilanci regionali, per le quali  non  risulti
          intervenuta  l'aggiudicazione   provvisoria   dei   lavori,
          dandone informazione al Dipartimento per  le  politiche  di
          coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
          Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al
          periodo   precedente,   fermo    restando    l'accertamento
          dell'eventuale          responsabilita'           derivante
          dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1,
          in qualita' di  Commissario  ad  acta,  adotta  i  relativi
          necessari provvedimenti. 
                7. Per gli interventi di cui al comma 2  per  la  cui
          realizzazione sia prevista la concorrenza della  tariffa  o
          di  risorse  regionali,  i  gestori  del  servizio   idrico
          integrato, con  le  modalita'  previste  con  deliberazione
          adottata entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto
          dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il  sistema
          idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando
          l'equilibrio economico-finanziario della  gestione,  ovvero
          la regione  per  le  relative  risorse,  trasferiscono  gli
          importi dovuti alla contabilita' speciale del  Commissario,
          assumendo i conseguenti provvedimenti necessari. 
                8. Entro trenta giorni dalla  data  di  adozione  del
          decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone,
          ai sensi dei commi 2 e  8  nonche',  ove  applicabile,  del
          comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile
          2016, n.  50,  mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,
          strumentali e finanziarie previste ai  sensi  del  presente
          articolo, un sistema di qualificazione  dei  prestatori  di
          servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo  di
          soggetti ai quali affidare incarichi di  progettazione,  di
          importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di
          adeguamento  dei  sistemi  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione  degli   agglomerati   urbani   oggetto   delle
          procedure di infrazione n. 2004/2034 e n.  2009/2034.  Tale
          albo   e'   trasmesso,   entro   sessanta   giorni    dalla
          predisposizione, anche per posta  elettronica  certificata,
          all'Autorita'   nazionale   anticorruzione   al   fine   di
          consentire la verifica del rispetto  dei  criteri  previsti
          dal comma 2 dell'articolo 134 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50. 
                8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a  un
          massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al
          numero degli interventi sostitutivi, nominati  con  decreto
          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e il Ministro per il Sud e la  coesione  territoriale,
          che operano sulla base di specifiche deleghe  definite  dal
          Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di
          cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico
          degli interventi. Con il medesimo procedimento  di  cui  al
          primo periodo  si  provvede  all'eventuale  sostituzione  o
          revoca dei subcommissari. 
                9. Il Commissario unico  si  avvale,  sulla  base  di
          apposite  convenzioni,   di   societa'   in   house   delle
          amministrazioni centrali dello Stato, dotate  di  specifica
          competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete
          per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno
          2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e  periferiche
          dello Stato e degli Enti pubblici che  operano  nell'ambito
          delle aree di intervento nonche' del gestore  del  servizio
          idrico integrato territorialmente  competente,  utilizzando
          le risorse umane e strumentali disponibili  a  legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Al personale di  cui  il  Commissario  si
          avvale  puo'  essere  riconosciuta  la  corresponsione   di
          compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite
          massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque
          nel rispetto della  disciplina  in  materia  di  orario  di
          lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66.
          Gli oneri di cui alle predette  convenzioni  sono  posti  a
          carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. 
                10. Il Commissario unico si avvale altresi',  per  il
          triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica  composta  da
          non piu' di 6 membri, nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          scelti  tra  soggetti  dotati  di  comprovata   pluriennale
          esperienza tecnico-scientifica nel settore  dell'ingegneria
          idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo  decreto
          e' determinata  l'indennita'  onnicomprensiva  spettante  a
          ciascun componente della  Segreteria,  nei  limiti  di  una
          spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della
          Segreteria tecnica non superiore a  300.000,00  euro.  Agli
          oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per
          ciascuno  degli  anni  2017-2019   si   provvede   mediante
          corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di   cui
          all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n.
          228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle  finanze
          e' autorizzato ad apportare  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
                11. Al Commissario unico si applicano  le  previsioni
          di cui ai commi 2-ter,  4,  5  e  6  dell'articolo  10  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui
          ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».