Art. 19 
 
         Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici 
 
  1. Al fine di definire gli obblighi  dei  produttori  in  relazione
alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo
24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «  Per  la
gestione dei RAEE derivanti da AEE  di  fotovoltaico,  incentivate  e
installate precedentemente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione,  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
attivita'  produttive  28  luglio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro  dello
sviluppo  economico  19  febbraio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  97  del  24  agosto  2010,  5  maggio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio  2011,  e  5
luglio 2012,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  e'  previsto  il  trattenimento
delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo  40,
comma  3,  del  presente  decreto.   In   alternativa,   i   soggetti
responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia
finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi  riconosciuti  in
base agli importi determinati  dal  Gestore  dei  servizi  energetici
(GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i  citati
sistemi  collettivi.   I   soggetti   responsabili   degli   impianti
incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro  dello  sviluppo
economico 5  maggio  2011  e  5  luglio  2012  adeguano  la  garanzia
finanziaria  per  la  completa  gestione  a  fine  vita  dei   moduli
fotovoltaici  all'importo  della  trattenuta  stabilita  dal  GSE  in
attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto»; 
    b) al terzo periodo, dopo le parole  «modalita'  operative»  sono
inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione» e  le  parole:  «deliberazioni  e
disciplinari tecnici puo' provvedere» sono sostituite dalle seguenti:
«istruzioni operative provvede»; 
    c) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Nei  casi  di
ammodernamento tecnologico (revamping)  degli  impianti  fotovoltaici
incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al  trattenimento
della garanzia finanziaria di  cui  all'articolo  40,  comma  3,  dei
moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in  cui
i soggetti responsabili abbiano gia' prestato la garanzia finanziaria
nel trust di uno dei sistemi  collettivi  riconosciuti.  Gli  importi
trattenuti sono restituiti ai soggetti  responsabili  degli  impianti
solo dopo una puntuale verifica della documentazione che  attesti  la
avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli  fotovoltaici
sostituiti o dismessi.». 
  1-bis. Al fine di garantire  la  completa  razionalizzazione  delle
disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche da fotovoltaico, all'articolo 40, comma 3,  del  decreto
legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: «pannelli fotovoltaici» sono
inserite le seguenti: «domestici e professionali non  incentivati»  e
le parole: «fatta salva la ripartizione degli  oneri  che  sia  stata
eventualmente gia' definita in conformita' alle disposizioni  di  cui
all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.
28» sono soppresse; 
    b)  al  quarto  periodo,  le  parole:  «  previsti  dai   decreti
ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « ovvero ai costi determinati  dai  sistemi  collettivi  di
gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo  importo  per  tutti  i
meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia » e le  parole:
« un nuovo  pannello  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  nuovi
pannelli »; 
    c) al sesto periodo, le parole: « Entro un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,  il  GSE  »  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «  Il  GSE,  previa  approvazione   del
Ministero della transizione ecologica, ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 24-bis e  40,  del
          decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione  della
          direttiva  2012/19/UE  sui   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche) come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 24-bis  (Razionalizzazione  delle  disposizioni
          per i RAEE da fotovoltaico). - 1.  Il  finanziamento  della
          gestione dei RAEE derivanti da AEE  di  fotovoltaico  e'  a
          carico  dei  produttori  indipendentemente  dalla  data  di
          immissione  sul  mercato   di   dette   apparecchiature   e
          dall'origine domestica o  professionale,  fatti  salvi  gli
          strumenti di garanzia finanziaria attivati  dai  produttori
          per la gestione del fine  vita  dei  pannelli  fotovoltaici
          incentivati posti in essere prima della entrata  in  vigore
          del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti  a
          AEE   di    fotovoltaico,    incentivate    e    installate
          precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, ai sensi del  decreto  del  Ministro
          delle attivita' produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei  decreti
          del Ministro dello sviluppo  economico  19  febbraio  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del  23  febbraio
          2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          97 del 24 agosto 2010,  5  maggio  2011,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011,  e  5  luglio
          2012, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n.  159  del  10  luglio  2012,  e'  previsto  il
          trattenimento delle quote a garanzia secondo le  previsioni
          di cui all'articolo 40, comma 3, del presente  decreto.  In
          alternativa,  i  soggetti   responsabili   degli   impianti
          fotovoltaici possono prestare la garanzia  finanziaria  nel
          trust di uno dei sistemi collettivi  riconosciuti  in  base
          agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici
          (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario,
          i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili  degli
          impianti  incentivati  ai  sensi  dei  citati  decreti  del
          Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5  luglio
          2012 adeguano  la  garanzia  finanziaria  per  la  completa
          gestione a fine vita dei  moduli  fotovoltaici  all'importo
          della  trattenuta   stabilita   dal   GSE   in   attuazione
          dell'articolo 40, comma 3, del  presente  decreto.  Il  GSE
          definisce le  modalita'  operative  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          ed e' autorizzato a  richiedere  agli  stessi  responsabili
          degli impianti fotovoltaici idonea documentazione,  inoltre
          con proprie istruzioni operative  provvede  alle  eventuali
          variazioni che si  rendessero  necessarie  dall'adeguamento
          delle presenti disposizioni  per  le  AEE  di  fotovoltaico
          incentivate.  Nei  casi   di   ammodernamento   tecnologico
          (revamping)   degli   impianti   fotovoltaici   incentivati
          esistenti, il GSE provvede in ogni  caso  al  trattenimento
          della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3,
          dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti  salvi
          i casi in cui i soggetti responsabili abbiano gia' prestato
          la garanzia  finanziaria  nel  trust  di  uno  dei  sistemi
          collettivi  riconosciuti.  Gli  importi   trattenuti   sono
          restituiti ai soggetti  responsabili  degli  impianti  solo
          dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti
          la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei  pannelli
          fotovoltaici sostituiti o dismessi. 
                2. Per i pannelli fotovoltaici  immessi  sul  mercato
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, i sistemi di gestione  di  cui  agli
          articoli 9 e  10,  per  ciascun  nuovo  modulo  di  AEE  di
          fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del
          contributo ambientale necessario a coprire  tutti  i  costi
          per la corretta  gestione  e  smaltimento,  depositando  il
          relativo importo nel proprio trust. Il trust  dovra'  avere
          le medesime tipologie  di  quelle  richieste  dal  GSE  nel
          disciplinare tecnico. 
                3.   Limitatamente   alle   AEE    di    fotovoltaico
          incentivate, il GSE verifica  che  i  soggetti  ammessi  ai
          benefici delle tariffe  incentivate  per  il  fotovoltaico,
          installino AEE  di  fotovoltaico  immesse  sul  mercato  da
          produttori aderenti ai predetti sistemi di  gestione.  Alle
          spese di funzionamento e gestione del sistema  di  garanzia
          trust provvede il sistema collettivo disponente nel  limite
          massimo del 20% dell'importo della  garanzia  prestata  dai
          soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici.» 
                «Art. 40. (Disposizioni transitorie e finali).  -  1.
          Sino all'approvazione da parte del Ministero  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare degli statuti  dei
          sistemi  collettivi  gia'  esistenti  ed  operanti,  tenuti
          all'adeguamento ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  6,  i
          sistemi  collettivi  continuano  ad  operare   secondo   le
          modalita' previgenti. 
                2. Sino all'adozione del decreto ministeriale di  cui
          all'articolo 25, comma 1,  la  garanzia  puo'  assumere  la
          forma dell'adesione  del  produttore  ad  uno  dei  sistemi
          collettivi esistenti. 
                3.  Il  finanziamento  della  gestione  dei   rifiuti
          derivanti   dai   pannelli   fotovoltaici    domestici    e
          professionali non incentivati  immessi  sul  mercato  prima
          dell'entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo,
          avviene secondo le modalita'  definite  agli  articoli  23,
          comma  1,  e  24,  comma  1.  Limitatamente   ai   pannelli
          fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla  data
          di entrata in vigore della presente disposizione,  per  uso
          domestico o professionale, al fine di una corretta gestione
          del loro fine vita, i sistemi individuali e  collettivi  di
          cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo  immesso
          sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria  e
          un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di
          quelle richieste dal Gestore  dei  servizi  energetici  nel
          disciplinare tecnico adottato nel mese  di  dicembre  2012,
          recante "Definizione e verifica dei requisiti dei  'Sistemi
          o  Consorzi  per  il  recupero   e   riciclo   dei   moduli
          fotovoltaici a  fine  vita'  in  attuazione  delle  'Regole
          applicative   per   il   riconoscimento    delle    tariffe
          incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio  2012)".  Per
          la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli  fotovoltaici
          che beneficiano  dei  meccanismi  incentivanti  di  cui  al
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e  successivi
          decreti e delibere  attuativi,  al  fine  di  garantire  il
          finanziamento  delle  operazioni  di  raccolta,  trasporto,
          trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente
          compatibile  dei  rifiuti   prodotti   da   tali   pannelli
          fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene
          dai meccanismi incentivanti  negli  ultimi  dieci  anni  di
          diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire  la
          copertura dei costi di gestione dei  predetti  rifiuti.  La
          somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi  di
          adesione  ai  consorzi  ovvero  ai  costi  determinati  dai
          sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e  del
          medesimo  importo  per  tutti  i  meccanismi   incentivanti
          individuati  dai  Conti  Energia,   viene   restituita   al
          detentore, laddove  sia  accertato  l'avvenuto  adempimento
          agli  obblighi  previsti  dal  presente   decreto,   oppure
          qualora, a seguito  di  fornitura  di  nuovi  pannelli,  la
          responsabilita' ricada sul produttore. In caso contrario il
          GSE  provvede   direttamente,   utilizzando   gli   importi
          trattenuti. Il GSE, previa approvazione del Ministero della
          transizione ecologica, definisce il metodo di calcolo della
          quota da trattenere e le  relative  modalita'  operative  a
          garanzia della totale  gestione  dei  rifiuti  da  pannelli
          fotovoltaici. 
                4. Le prescrizioni di cui all'articolo  28  diventano
          vincolanti per i produttori dopo 180 giorni dall'entrata in
          vigore del presente decreto legislativo. 
                5.  Le  modalita'  di  finanziamento  previste   agli
          articoli 23, comma 2, e 24,  comma  2,  anche  ai  fini  di
          quanto disposto dall'articolo 38, comma 2,  lettera  b),  e
          dall'articolo  35,  comma  1,  lettera  e),  si   intendono
          riferite al termine indicato nell'articolo 20, comma 4  del
          decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 
                6. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  al
          comma 2 dell'articolo 20, ai fini  dell'applicazione  delle
          procedure semplificate di cui agli articoli 214 e  216  del
          decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  per  i  RAEE
          gestiti nell'ambito delle operazioni di  recupero  indicate
          nell'Allegato 1, sub allegato 1 del decreto  del  Ministero
          dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,  con  le  tipologie  n.
          5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16,  5.19,  6.2,  7.20  e  13.20,  la
          comunicazione di inizio  attivita'  contiene  l'indicazione
          delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato
          ai  sensi  dell'articolo  18,  nonche'  il  rispetto  delle
          prescrizioni tecniche stabilite agli Allegati VII e VIII  e
          dei requisiti necessari a garantire il conseguimento  degli
          obiettivi di cui all'Allegato V.».