Art. 19 bis 
 
             Misure urgenti a sostegno della produzione 
                   di energia da fonti rinnovabili 
 
  1. Con riguardo alla misura M2-C2 « Energia rinnovabile,  idrogeno,
rete e mobilita' sostenibile »  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza e  al  fine  di  contribuire  allo  sviluppo  delle  fonti
rinnovabili  che  possono  fornire  un  contributo  importante   agli
obiettivi di transizione ecologica ed energetica definiti  dal  Piano
azionale integrato per l'energia e il clima, all'articolo  56,  comma
4,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  la  parola:  «
che, » e' sostituita dalla seguente: « prevista » e le  parole:  «  ,
non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli  di  cui
allo stesso comma 3, e » sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   56,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120
          (Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
          digitale) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 56 (Disposizioni di semplificazione in  materia
          di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di
          energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonche'  di
          spalma incentivi). - 1.  Al  decreto  legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 4, dopo il comma 6 e'  aggiunto  il
          seguente: 
                    "6-bis. Nel  caso  di  progetti  di  modifica  di
          impianti di produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili
          afferenti   a   integrali    ricostruzioni,    rifacimenti,
          riattivazioni e potenziamenti, la  valutazione  di  impatto
          ambientale ha ad  oggetto  solo  l'esame  delle  variazioni
          dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto."; 
                  b) all'articolo 5, il comma  3  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                    "3.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, previa  intesa  con
          la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  individuati,  per
          ciascuna tipologia di impianto e di fonte,  gli  interventi
          di modifica sostanziale degli impianti da  assoggettare  ad
          autorizzazione   unica,   fermo   restando    il    rinnovo
          dell'autorizzazione unica in caso di modifiche  qualificate
          come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152. Gli  interventi  di  modifica  diversi  dalla
          modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati
          e non ancora realizzati, sono assoggettati  alla  procedura
          abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo
          quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non  sono  considerati
          sostanziali  e  sono  sottoposti  alla  disciplina  di  cui
          all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare  sui
          progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che
          non comportano variazioni delle  dimensioni  fisiche  degli
          apparecchi, della volumetria delle  strutture  e  dell'area
          destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle  opere
          connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure  di
          verifica di  assoggettabilita'  e  valutazione  di  impatto
          ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152."; 
                  c) all'articolo 6,  comma  11,  sono  aggiunte,  in
          fine, le seguenti  parole:  ",  fermi  restando  l'articolo
          6-bis e l'articolo 7-bis, comma 5."; 
                  d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
                «Articolo  6-bis  (Dichiarazione  di  inizio   lavori
          asseverata).  -  1.  Non  sono  sottoposti  a   valutazioni
          ambientali     e     paesaggistiche,     ne'     sottoposti
          all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati,  e
          sono  realizzabili  a  seguito  del  solo  deposito   della
          dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti
          esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza
          incremento di area occupata dagli impianti  e  dalle  opere
          connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante
          a  seguito   dell'intervento,   ricadono   nelle   seguenti
          categorie: 
                  a) impianti eolici:  interventi  consistenti  nella
          sostituzione della tipologia di rotore che  comportano  una
          variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e
          delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun  caso
          al 15 per cento; 
                  b)  impianti  fotovoltaici  con  moduli  a   terra:
          interventi che, anche  a  seguito  della  sostituzione  dei
          moduli e degli altri componenti e mediante la modifica  del
          layout  dell'impianto,  comportano  una  variazione   delle
          volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e  una
          variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore  al
          20 per cento; 
                  c) impianti fotovoltaici  con  moduli  su  edifici:
          interventi  di  sostituzione  dei  moduli  fotovoltaici  su
          edifici a uso produttivo, nonche', per gli  edifici  a  uso
          residenziale, interventi che non  comportano  variazioni  o
          comportano variazioni in  diminuzione  dell'angolo  tra  il
          piano dei moduli e il  piano  della  superficie  su  cui  i
          moduli sono collocati; 
                  d) impianti idroelettrici:  interventi  che,  senza
          incremento   della   portata   derivata,   comportano   una
          variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e  della
          volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al
          15 per cento. 
                2.   Qualora,   nel   corso   del   procedimento   di
          autorizzazione  di  un  impianto,   intervengano   varianti
          consistenti  negli  interventi  elencati  al  comma  1,  il
          proponente  presenta  all'autorita'   competente   per   la
          medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4.
          La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e
          delle   modalita'   di   svolgimento    del    procedimento
          autorizzativo e di ogni altra valutazione gia' avviata, ivi
          incluse quelle ambientali. 
                3. Con le medesime modalita' previste al comma 1,  al
          di fuori delle zone A di cui al decreto  del  Ministro  dei
          lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  1444,  e  ad  esclusione
          degli immobili  tutelati  ai  sensi  del  Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i  progetti
          di nuovi impianti fotovoltaici con moduli  collocati  sulle
          coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo
          e di edifici residenziali,  nonche'  i  progetti  di  nuovi
          impianti fotovoltaici  i  cui  moduli  sono  installati  in
          sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici
          su cui e' operata  la  completa  rimozione  dell'eternit  o
          dell'amianto. 
                4. Il  proprietario  dell'immobile  o  chi  abbia  la
          disponibilita' degli immobili interessati  dall'impianto  e
          dalle  opere  connesse  presenta  al  Comune,  in   formato
          cartaceo   o   in   via   telematica,   una   dichiarazione
          accompagnata  da   una   relazione   sottoscritta   da   un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali,  che  attesti  il  rispetto  delle  norme   di
          sicurezza,  antisismiche  e  igienico-sanitarie.  Per   gli
          impianti  di  cui  al  comma  3,  alla  dichiarazione  sono
          allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete
          elettrica redatti dal gestore della rete. 
                5. Gli interventi di cui al comma 1,  possono  essere
          eseguiti anche su  impianti  in  corso  di  incentivazione.
          L'incremento  di  produzione  energetica  derivante  da  un
          aumento  di  potenza   superiore   alle   soglie   di   cui
          all'articolo 30 del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  23  giugno  2016,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,  e'  qualificato  come
          ottenuto da potenziamento non incentivato.  Il  GSE  adegua
          conseguentemente  le  procedure  adottate   in   attuazione
          dell'articolo 30 del  citato  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 23  giugno  2016,  e,  ove  occorra,  le
          modalita' di svolgimento delle attivita'  di  controllo  ai
          sensi dell'articolo 42.". 
                2. All'articolo 12, comma 3, del decreto  legislativo
          29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole "nonche' le  opere
          connesse   e   le   infrastrutture   indispensabili    alla
          costruzione e all'esercizio degli  impianti  stessi,"  sono
          inserite le seguenti: "ivi inclusi  gli  interventi,  anche
          consistenti in demolizione di manufatti o in interventi  di
          ripristino ambientale, occorrenti per  la  riqualificazione
          delle aree di insediamento degli impianti,". 
                2-bis.  Al  fine   di   semplificare   le   procedure
          autorizzative  e  di  usufruire  di  una  disciplina   piu'
          favorevole alla loro effettiva diffusione, gli impianti  di
          accumulo elettrico connessi ad impianti  di  produzione  di
          energia elettrica sono classificati come opere connesse  ai
          sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29  dicembre
          2003, n. 387. 
                3.  I  produttori  di  energia  elettrica  da   fonti
          rinnovabili, titolari di impianti  che  beneficiano  o  che
          hanno beneficiato degli incentivi di  cui  all'articolo  1,
          comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
          145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
          2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento
          sullo  stesso  sito  dei  predetti   impianti,   ai   bandi
          pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata  in
          vigore  del   presente   decreto,   in   applicazione   dei
          provvedimenti attuativi di cui all'articolo  24,  comma  5,
          del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  nonche'  ad
          eventuali ulteriori strumenti  incentivanti  a  carico  dei
          prezzi   o    delle    tariffe    dell'energia    elettrica
          successivamente approvati, anche in  esecuzione  del  Piano
          nazionale integrato per l'energia e il clima. 
                4. Gli impianti inseriti  in  posizione  utile  nelle
          graduatorie di cui al comma 3, sono ammessi agli  incentivi
          nel limite della potenza prevista in ciascuna  procedura  e
          per ciascun gruppo di impianti, con l'applicazione  di  una
          decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari
          ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a
          quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri,
          la  tariffa  di  riferimento  e'   ridotta   di   3   punti
          percentuali. 
                5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, lettera b), del  decreto-legge  23
          dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2014,  n.  9,  possono  partecipare,  con
          progetti di intervento sullo stesso sito, ai bandi  di  cui
          al comma 3, senza l'applicazione delle condizioni di cui al
          medesimo comma 3 e al comma 4. 
              6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5,
          il rispetto delle altre  condizioni  di  partecipazione  ai
          bandi e  di  formazione  delle  graduatorie  stabilite  nei
          provvedimenti attuativi  dell'articolo  24,  comma  5,  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
                6-bis.  All'articolo  24,  comma   2,   del   decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le
          seguenti lettere: 
                  "i-bis)   deve   essere   assicurata    prioritaria
          possibilita'  di  partecipazione  agli  incentivi   a   chi
          installi  impianti  fotovoltaici  a  seguito  di  rimozione
          dell'amianto, con  agevolazioni  premiali  e  modalita'  di
          partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini: 
                    1) non e' necessario che l'area dove e'  avvenuta
          la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene
          installato l'impianto, purche'  l'impianto  sia  installato
          sullo stesso edificio  o  in  altri  edifici  catastalmente
          confinanti nella disponibilita' dello stesso soggetto; 
                    2) gli impianti  fotovoltaici  potranno  occupare
          una superficie maggiore di quella dell'amianto  sostituito,
          fermo  restando  che  in  tale   caso   saranno   decurtati
          proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi
          per la sostituzione dell'amianto; 
                  i-ter)  qualora  nel  corso  delle   procedure   di
          assegnazione degli incentivi si  verifichi  un  eccesso  di
          offerta per gli impianti  sopra  o  sotto  una  determinata
          soglia di potenza, con il decreto di cui  al  comma  5,  la
          parte degli incentivi non assegnati puo'  essere  destinata
          ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove  vi
          sia eccesso di domanda". 
                7. All'articolo 42 del decreto  legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, sono apportare le seguenti modificazioni: 
                  0a) al comma 1, le parole: "incentivi  nel  settore
          elettrico  e  termico"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
          "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza
          energetica"; 
                  a) al comma 3, dopo le parole "Nel caso in  cui  le
          violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui  ai
          commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini  dell'erogazione  degli
          incentivi, il GSE" sono aggiunte le seguenti: "in  presenza
          dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7
          agosto 1990, n. 241". 
                  a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole:  "al
          fine di salvaguardare la produzione  di  energia  da  fonti
          rinnovabili degli impianti" sono sostituite dalle seguenti:
          "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti
          rinnovabili, l'energia termica e il  risparmio  energetico,
          conseguente  agli  interventi  di  efficientamento,   degli
          impianti"; 
                  b) il  comma  3-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
          "3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle  istruttorie  di
          valutazione delle richieste di  verifica  e  certificazione
          dei risparmi aventi ad oggetto il  rilascio  di  titoli  di
          efficienza  energetica  di  cui  all'articolo   29   ovvero
          nell'ambito di attivita' di verifica, il GSE  riscontri  la
          non rispondenza del  progetto  proposto  e  approvato  alla
          normativa vigente alla data di presentazione del progetto e
          tali difformita' non derivino da  documenti  non  veritieri
          ovvero  da  dichiarazioni  false   o   mendaci   rese   dal
          proponente,  e'  disposto  il   rigetto   dell'istanza   di
          rendicontazione  o  l'annullamento  del  provvedimento   di
          riconoscimento dei titoli in ottemperanza  alle  condizioni
          di cui al comma precedente, secondo le modalita' di cui  al
          comma 3-ter"; 
                  c) al comma 3-ter dopo le parole "Per  entrambe  le
          fattispecie indicate sono fatte  salve  le  rendicontazioni
          gia' approvate" sono aggiunte  le  seguenti:  "relative  ai
          progetti standard, analitici o a consuntivo"  e  le  parole
          "relative ai progetti medesimi" sono soppresse. 
                8. Le disposizioni di cui al  comma  7  si  applicano
          anche ai  progetti  di  efficienza  energetica  oggetto  di
          procedimenti amministrativi di  annullamento  d'ufficio  in
          corso e, su richiesta dell'interessato, a  quelli  definiti
          con provvedimenti del GSE  di  decadenza  dagli  incentivi,
          oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonche' di
          quelli non definiti con sentenza passata in giudicato  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge,
          compresi  i  ricorsi  straordinari  al   Presidente   della
          Repubblica per i quali non e' intervenuto il parere di  cui
          all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
          24 novembre  1971,  n.  1199.  Il  GSE,  preso  atto  della
          documentazione  gia'  nella  propria  disponibilita'  e  di
          eventuale documentazione integrativa messa  a  disposizione
          dal proponente, dispone  la  revoca  del  provvedimento  di
          annullamento entro il  termine  di  60  giorni  consecutivi
          dalla  data  di  presentazione  dell'istanza  a  cura   del
          soggetto interessato. Le disposizioni di cui al comma 7 non
          si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che
          ha determinato il provvedimento di  decadenza  del  GSE  e'
          oggetto  di  procedimento  penale  in  corso  concluso  con
          sentenza di condanna, anche non definitiva. 
                8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012,  n.  27,  dopo  il  comma  1  sono  inseriti  i
          seguenti: 
                  "1-bis. Il comma 1 non  si  applica  agli  impianti
          solari fotovoltaici da realizzare su aree  dichiarate  come
          siti di interesse nazionale purche' siano stati autorizzati
          ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto  legislativo
          3 marzo  2011,  n.  28,  e  in  ogni  caso  l'accesso  agli
          incentivi per tali  impianti  non  necessita  di  ulteriori
          attestazioni e dichiarazioni. 
                  1-ter. Il comma 1  non  si  applica  altresi'  agli
          impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche  e
          lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o  lotti  di
          cave non suscettibili  di  ulteriore  sfruttamento  per  le
          quali     l'autorita'      competente      al      rilascio
          dell'autorizzazione     abbia     attestato      l'avvenuto
          completamento delle  attivita'  di  recupero  e  ripristino
          ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel  rispetto
          delle  norme  regionali  vigenti,  autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso  agli  incentivi  per
          tali impianti non necessita  di  ulteriori  attestazioni  e
          dichiarazioni". 
                8-ter.  La  scadenza  per  la   presentazione   della
          comunicazione  di  cui  all'articolo  36,  comma   5,   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,  n.  157,  e'
          differita al 31 dicembre 2020.».