Art. 19 ter 
 
           Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti 
              effettuati con carte di debito e credito 
 
  1. All'articolo 15 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole: «carte di debito e  carte  di  credito»
sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad
almeno una carta di debito e una carta di credito»; 
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei  casi  di  mancata
accettazione di un pagamento, di qualsiasi  importo,  effettuato  con
una carta di pagamento di cui al comma 4, da  parte  di  un  soggetto
obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei  confronti  del
medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4  per  cento  del  valore
della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del
pagamento. Per  le  sanzioni  relative  alle  violazioni  di  cui  al
presente comma si applicano le procedure e i termini  previsti  dalla
legge 24 novembre 1981, n.  689,  a  eccezione  dell'articolo  16  in
materia di pagamento in  misura  ridotta.  L'autorita'  competente  a
ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima  legge  n.
689 del 1981 e' il prefetto della  provincia  nella  quale  e'  stata
commessa  la  violazione.  All'accertamento  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del
1981». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   15   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   17   dicembre   2012,   n.
          221(Ulteriori misure urgenti per  la  crescita  del  Paese)
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 15. (Pagamenti elettronici). - 1. L'articolo  5
          del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante
          «Codice dell'amministrazione digitale», e'  sostituito  dal
          seguente: 
                «Art. 5 (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
          2, e  i  gestori  di  pubblici  servizi  nei  rapporti  con
          l'utenza sono tenuti a far  data  dal  1°  giugno  2013  ad
          accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo
          dovuti, anche con l'uso delle tecnologie  dell'informazione
          e della comunicazione. A tal fine: 
                  a)  sono  tenuti  a  pubblicare  nei  propri   siti
          istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 
                    1) i codici  IBAN  identificativi  del  conto  di
          pagamento,  ovvero  dell'imputazione  del   versamento   in
          Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  9  ottobre  2006,  n.  293,
          tramite i quali i soggetti versanti  possono  effettuare  i
          pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero  gli
          identificativi del  conto  corrente  postale  sul  quale  i
          soggetti versanti possono effettuare i  pagamenti  mediante
          bollettino postale; 
                    2)  i  codici  identificativi  del  pagamento  da
          indicare obbligatoriamente per il versamento; 
                  b)  si  avvalgono  di  prestatori  di  servizi   di
          pagamento, individuati mediante ricorso agli  strumenti  di
          acquisto e negoziazione messi a disposizione  da  Consip  o
          dalle centrali  di  committenza  regionali  di  riferimento
          costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  per  consentire  ai  privati  di
          effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo
          di carte di debito, di credito, prepagate ovvero  di  altri
          strumenti  di  pagamento   elettronico   disponibili,   che
          consentano anche l'addebito in  conto  corrente,  indicando
          sempre  le  condizioni,  anche  economiche,  per  il   loro
          utilizzo. Il  prestatore  dei  servizi  di  pagamento,  che
          riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua  il
          riversamento   dell'importo   trasferito    al    tesoriere
          dell'ente, registrando in apposito sistema  informatico,  a
          disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i
          codici identificativi del  pagamento  medesimo,  nonche'  i
          codici  IBAN  identificativi  dell'utenza  bancaria  ovvero
          dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le  modalita'
          di movimentazione tra  le  sezioni  di  Tesoreria  e  Poste
          Italiane  S.p.A.  dei  fondi   connessi   alle   operazioni
          effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche
          amministrazioni sono  regolate  dalla  convenzione  tra  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  e  Poste  Italiane
          S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le
          amministrazioni e i soggetti di  cui  al  comma  1  possono
          altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di
          cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi
          di pagamento abilitati. 
                3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del  comma
          1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per  le
          quali la verifica del buon fine dello stesso  debba  essere
          contestuale all'erogazione del  servizio;  in  questi  casi
          devono  comunque  essere  rese  disponibili  modalita'   di
          pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. 
                3-bis.  I  micro-pagamenti   dovuti   a   titolo   di
          corrispettivo  dalle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  come  modificato  dall'articolo  7,  comma   2,   del
          decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 luglio  2012,  n.  94,  per  i
          contratti di acquisto di beni e  servizi  conclusi  tramite
          gli strumenti elettronici di cui al  medesimo  articolo  1,
          comma 450, stipulati nelle forme di  cui  all'articolo  11,
          comma 13, del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  sono
          effettuati mediante strumenti elettronici di  pagamento  se
          richiesto dalle imprese fornitrici. 
                3-ter. Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze da pubblicare entro il  1°  marzo  2013  sono
          definiti  i  micro-pagamenti   in   relazione   al   volume
          complessivo del contratto e sono adeguate alle finalita' di
          cui al comma 3-bis le  norme  relative  alle  procedure  di
          pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al  citato
          articolo 1, comma 450, della legge  n.  296  del  2006.  Le
          medesime pubbliche amministrazioni provvedono  ad  adeguare
          le  proprie  norme  al  fine  di  consentire  il  pagamento
          elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il
          1° gennaio 2013. 
                4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la  Banca
          d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
          identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere  a)
          e b) e le modalita' attraverso le quali il  prestatore  dei
          servizi di pagamento  mette  a  disposizione  dell'ente  le
          informazioni relative al pagamento medesimo. 
                5. Le attivita' previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
                2. 
                3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto
          in   materia   di    pubblicazione    dell'indicatore    di
          tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
          servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera  a),
          della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita'  di
          attuazione che saranno stabilite con il decreto di  cui  al
          comma 6 del medesimo  articolo,  tutte  le  amministrazioni
          centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
          si avvalgono delle funzionalita' messe a  disposizione  dal
          sistema informativo SICOGE. 
                4. A decorrere dal 30 giugno  2014,  i  soggetti  che
          effettuano  l'attivita'  di  vendita  di  prodotti   e   di
          prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
          accettare anche pagamenti effettuati  attraverso  carte  di
          pagamento, relativamente ad almeno una carta  di  debito  e
          una carta di credito; tale obbligo non  trova  applicazione
          nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica. Sono in  ogni
          caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21
          novembre 2007, n. 231. 
                4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei  casi  di
          mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo,
          effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da
          parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4,
          si applica nei confronti del medesimo soggetto la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a
          30 euro,  aumentata  del  4  per  cento  del  valore  della
          transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione
          del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni  di
          cui al presente comma si applicano le procedure e i termini
          previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a  eccezione
          dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta.
          L'autorita'  competente  a  ricevere  il  rapporto  di  cui
          all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 e'  il
          prefetto della provincia nella quale e' stata  commessa  la
          violazione.   All'accertamento   si   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata  legge
          n. 689 del 1981. 
                4-ter. 
                5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita   la   Banca   d'Italia,   vengono
          disciplinati le modalita',  i  termini  e  l'importo  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie anche  in  relazione  ai
          soggetti interessati, di attuazione della  disposizione  di
          cui al comma  4  anche  con  riferimento  alle  fattispecie
          costituenti illecito e alle  relative  sanzioni  pecuniarie
          amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta
          l'estensione  degli  obblighi  a  ulteriori  strumenti   di
          pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. 
                5-bis.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi   di
          razionalizzazione e contenimento della  spesa  pubblica  in
          materia informatica ed al fine di garantire omogeneita'  di
          offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni
          pubbliche devono avvalersi per le attivita'  di  incasso  e
          pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo
          81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82,  e  delle  piattaforme  di  incasso  e  pagamento   dei
          prestatori di  servizi  di  pagamento  abilitati  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82. 
                5-ter.  Al  comma  5  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente periodo: «La  valutazione  della  conformita'  del
          sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati  dal
          titolare delle chiavi di firma e'  effettuata  dall'Agenzia
          per l'Italia digitale  in  conformita'  ad  apposite  linee
          guida da questa emanate, acquisito il  parere  obbligatorio
          dell'Organismo   di    certificazione    della    sicurezza
          informatica». 
                5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo,  di
          cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  dopo
          il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
                  «4-bis.  E'  considerata,  altresi',  scorretta  la
          pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei  costi
          per il completamento di una transazione elettronica con  un
          fornitore di beni o servizi».".