Art. 2 
 
         Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico 
 
  1. Per l'attuazione della linea progettuale «Sostegno alla  nascita
e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo"
del Fondo di garanzia per le PMI)», Misura M1C3, investimento  4.2.4,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  nell'ambito  del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'
istituita una  «Sezione  Speciale  Turismo»  per  la  concessione  di
garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1,  comma  4,  del  presente
decreto e ai giovani fino a 35 anni di  eta'  che  intendono  avviare
un'attivita' nel settore turistico, con una dotazione di 100  milioni
di euro per l'anno 2021, 58 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  100
milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50  per  cento  dedicata
agli   interventi   volti   al   supporto   degli   investimenti   di
riqualificazione energetica. Per  i  giovani  che  intendono  avviare
attivita' nel settore agrituristico  le  garanzie  di  cui  al  primo
periodo sono concesse ai soggetti di eta' compresa tra 18 e 40  anni.
La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in  conformita'
alla misura M1C3 4.2.4 del  PNRR,  deve  rispettare  le  disposizioni
nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento  del
fondo, in particolare richiamando la decisione  C  (2010)4505  del  6
luglio 2010 della  Commissione  europea  e  il  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione  europea.  In  fase  di  attuazione   l'intervento   deve
rispettare  il  principio  di  «non  arrecare   danno   significativo
all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia  delle
attivita' ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento  UE
n. 2020/852 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  18  giugno
2020. 
  2. Le garanzie di  cui  al  comma  1  sono  rilasciate  su  singoli
finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi  di
riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto  del
principio   «non   inquinare   significativamente»,   di   cui   alla
comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare
la continuita'  aziendale  delle  imprese  del  settore  turistico  e
garantire il fabbisogno di liquidita' e gli investimenti del settore. 
  3. In deroga alla disciplina di cui al decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 157  del  7  luglio  2017,  come  autorizzato  dalla  decisione  C
(2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui  al  comma  1  si
applicano le seguenti disposizioni: 
    a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito; 
    b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato a 5
milioni di euro; 
    c) sono ammesse  alla  garanzia  le  imprese  con  un  numero  di
dipendenti non superiore a 499; 
    d)  la  percentuale  di  copertura  della  garanzia  diretta   e'
determinata  ai  sensi   della   disciplina   emergenziale   prevista
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40.
Successivamente  alla  scadenza   della   predetta   disciplina,   la
percentuale di copertura della garanzia diretta  e'  stabilita  nella
misura massima del 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione
finanziaria;  tale  copertura  puo'  essere  incrementata,   mediante
l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino  all'80  per  cento
dell'importo dell'operazione finanziaria; 
    e)  la  percentuale  di  copertura   della   riassicurazione   e'
determinata  ai  sensi   della   disciplina   emergenziale   prevista
dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23  del  2020.
Successivamente  alla  scadenza   della   predetta   disciplina,   la
percentuale di copertura della  riassicurazione  e'  stabilita  nella
misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dai confidi o
da altro fondo di garanzia, a condizione che le  garanzie  da  questi
rilasciate non superino la percentuale massima di  copertura  dell'80
per  cento;  tale  copertura  puo'  essere   incrementata,   mediante
l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino  al  90  per  cento
dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia  per  la
riassicurazione; 
    f) sono ammissibili alla garanzia del  Fondo  i  finanziamenti  a
fronte di  operazioni  di  rinegoziazione  del  debito  del  soggetto
beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione  al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in  misura  pari
ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere
del finanziamento oggetto di rinegoziazione e  a  condizione  che  il
rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una
maggior  durata  del  finanziamento  rispetto  a  quello  oggetto  di
rinegoziazione; 
    g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6,  comma  2,  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6   marzo   2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157  del  7  luglio  2017,  la
garanzia e' concessa senza applicazione del modello di valutazione di
cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni  di  ammissibilita'  e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
febbraio 2019; 
    h) la garanzia e' concessa anche in favore dei beneficiari finali
che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni
nei   confronti   del   soggetto   finanziatore   classificate   come
inadempienze probabili  o  come  esposizioni  scadute  o  sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle  avvertenze
generali della circolare della Banca d'Italia n. 272  del  30  luglio
2008, purche' la predetta classificazione non  sia  stata  effettuata
prima del 31 gennaio 2020; 
    i) non e' dovuta la commissione per  il  mancato  perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all'articolo  10,  comma  2,  del
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017; 
    l) per operazioni di investimento  immobiliare  la  garanzia  del
Fondo puo' essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite  sui
finanziamenti; m) la garanzia del Fondo puo' essere  richiesta  anche
su operazioni finanziarie gia' perfezionate con l'erogazione da parte
del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi.  In  tali  casi,  il
soggetto finanziatore deve  trasmettere  al  gestore  del  Fondo  una
dichiarazione  attestante  la  riduzione  del  tasso   di   interesse
applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario  per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia. 
  3-bis. Nell'attivita' di rilascio delle garanzie di cui al comma  1
il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello  di  valutazione
del rischio adeguato alle  specificita'  economico-finanziarie  delle
imprese  turistiche.  Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo,   la
composizione del consiglio di gestione del Fondo e' integrata con  un
membro designato dal Ministero del turismo e  con  un  rappresentante
delle organizzazioni  nazionali  maggiormente  rappresentative  delle
imprese turistiche. 
  4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto
previsto dal decreto del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  31  maggio  1999,  n.  248  e  dalle   disposizioni
operative del Fondo. 
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonche'
l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano  disponibili  risorse
addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono
all'incremento della misura della garanzia  e  della  riassicurazione
rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere d)  ed  e),  e,
previo accordo con il Ministero del turismo e  Mediocredito  Centrale
S.p.a.,  possono  provvedere   all'istruttoria   delle   istanze   di
ammissione agli incentivi di cui al presente articolo. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a  valere
sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia
di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo
articolo 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 100,  dell'articolo  2,
          della  legge  23  dicembre  1996,   n.   662   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
                «Art. 2. - 1. - 99. Omissis. 
                100. Nell'ambito delle risorse di cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                  a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese (232) (233) (234); 
                  b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
                Omissis.». 
              - Il testo  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
          Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli  107  e  108  del  trattato  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
          187 del 26 giugno 2014. 
              -   Il   riferimento   normativo   al   Trattato    sul
          funzionamento  dell'Unione   europea   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Il regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento  europeo
          e   del   Consiglio,   del   18   giugno   2020    relativo
          all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti
          sostenibili  e  recante  modifica  del   regolamento   (UE)
          2019/2088   e'   pubblicato   nella   Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione Europea L 198 del 22 giugno 2020. 
              -   La   comunicazione   della   Commissione    europea
          2021/C58/01,  e'  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea C 58 del 18 febbraio 2021. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40  (Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro,   di   proroga   di   termini   amministrativi    e
          processuali): 
                «Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1.  Fino
          al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina  del
          Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera  a),  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, si  applicano  le  seguenti
          misure: 
                  a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito; 
                  b) l'importo massimo garantito per singola  impresa
          e'  elevato,  nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione
          europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le
          imprese con numero  di  dipendenti  non  superiore  a  499,
          determinato sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate
          per l'anno 2019. Resta fermo che  la  misura  di  cui  alla
          presente lettera  si  applica,  alle  medesime  condizioni,
          anche qualora almeno il 25 per cento  del  capitale  o  dei
          diritti di voto sia detenuto direttamente o  indirettamente
          da un ente pubblico oppure, congiuntamente,  da  piu'  enti
          pubblici; 
                  c)  la  percentuale  di  copertura  della  garanzia
          diretta e' incrementata, anche mediante il  concorso  delle
          sezioni speciali del Fondo di garanzia,  al  90  per  cento
          dell'ammontare di ciascuna operazione  finanziaria,  previa
          autorizzazione   della   Commissione   Europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'unione europea (TFUE), per le  operazioni  finanziarie
          con durata fino a 72 mesi ovvero  del  maggior  termine  di
          durata previsto dalla lettera c-bis). A  decorrere  dal  1°
          luglio 2021 le garanzie di cui alla presente  lettera  sono
          concesse nella misura massima dell'80 per cento.  L'importo
          totale  delle  predette  operazioni  finanziarie  non  puo'
          superare, alternativamente: 
                    1) il doppio  della  spesa  salariale  annua  del
          beneficiario (compresi gli oneri sociali  e  il  costo  del
          personale che lavora nel sito dell'impresa  ma  che  figura
          formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
          per  l'ultimo  anno  disponibile.  Nel  caso   di   imprese
          costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
          del prestito non puo'  superare  i  costi  salariali  annui
          previsti per i primi due anni di attivita'; 
                    2) il 25  per  cento  del  fatturato  totale  del
          beneficiario nel 2019; 
                    3)  il  fabbisogno  per  costi  del  capitale  di
          esercizio e per costi di  investimento  nei  successivi  18
          mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
          12 mesi, nel caso di imprese con numero di  dipendenti  non
          superiore a 499;  tale  fabbisogno  e'  attestato  mediante
          apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai  sensi
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000 n. 445; 
                    3-bis) per le  imprese  caratterizzate  da  cicli
          produttivi ultrannuali di cui alla  parte  IX,  lettera  A,
          sezioni A.1.d)  e  A.1.e),  dell'allegato  al  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di  cui
          al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
          27  febbraio  2019,  i  ricavi  delle   vendite   e   delle
          prestazioni, sommati alle  variazioni  delle  rimanenze  di
          prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
          l'anno 2019; 
                  c-bis)  previa  notifica  e  autorizzazione   della
          Commissione  europea,  il  limite  di  durata  delle  nuove
          operazioni finanziarie di cui alla lettera  c)  garantibili
          dal Fondo e'  innalzato  a  120  mesi.  Per  le  operazioni
          finanziarie di cui  alla  lettera  c),  aventi  durata  non
          superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
          prolungamento della durata  dell'operazione  accordato  dal
          soggetto  finanziatore,  puo'  essere  richiesta  la   pari
          estensione  della  garanzia,  fermi  restando  il  predetto
          periodo massimo  di  120  mesi  di  durata  dell'operazione
          finanziaria e la connessa autorizzazione della  Commissione
          europea; 
                  d)  per  le  operazioni   finanziarie   aventi   le
          caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
          la  percentuale  di  copertura  della  riassicurazione   e'
          incrementata, anche  mediante  il  concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,  al   100   per   cento
          dell'importo garantito dai Confidi  o  da  altro  fondo  di
          garanzia   o   dalle    societa'    cooperative    previste
          dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione
          che le  garanzie  da  questi  rilasciate  non  superino  la
          percentuale massima di copertura del 90 per  cento,  previa
          autorizzazione   della   Commissione   Europea   ai   sensi
          dell'articolo  108  del  TFUE,  e  che  non  prevedano   il
          pagamento di un premio che tiene conto della  remunerazione
          per il rischio di credito.  Fino  all'autorizzazione  della
          Commissione  Europea  e,  successivamente   alla   predetta
          autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
          predette caratteristiche di durata e importo  di  cui  alla
          lettera c) e alla presente lettera d),  le  percentuali  di
          copertura sono incrementate,  rispettivamente,  all'80  per
          cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c)  e  al
          90 per cento per la riassicurazione di  cui  alla  presente
          lettera d) anche per durate  superiori  a  dieci  anni.  La
          garanzia del Fondo puo' essere  cumulata  con  un'ulteriore
          garanzia concessa da confidi o da altri soggetti  abilitati
          al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie,  fino
          alla  copertura  del  100  per  cento   del   finanziamento
          concesso; 
                  e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
          garanzia diretta nella misura dell'80 per cento  e  per  la
          riassicurazione nella misura del 90 per cento  dell'importo
          garantito dal Confidi o  da  altro  fondo  di  garanzia,  a
          condizione  che  le  garanzie  da  questi  rilasciate   non
          superino la percentuale massima di  copertura  dell'80  per
          cento,  i  finanziamenti  a   fronte   di   operazioni   di
          rinegoziazione  del  debito  del   soggetto   beneficiario,
          purche' il nuovo:  finanziamento  preveda  l'erogazione  al
          medesimo soggetto beneficiario  di  credito  aggiuntivo  in
          misura pari ad almeno il  10  per  cento  dell'importo  del
          debito accordato in essere  del  finanziamento  oggetto  di
          rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti  deliberati  dal
          soggetto finanziatore  in  data  successiva  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  in  misura  pari  ad  almeno  il  25  per   cento
          dell'importo   del   debito   accordato   in   essere   del
          finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei  casi  di  cui
          alla  presente  lettera  il  soggetto   finanziatore   deve
          trasmettere al gestore  del  Fondo  una  dichiarazione  che
          attesta la riduzione del tasso di interesse applicata,  sul
          finanziamento  garantito,  al  soggetto  beneficiario   per
          effetto della sopravvenuta concessione della garanzia; 
                  f) per le operazioni per le quali le banche  o  gli
          intermediari finanziari hanno accordato, anche  di  propria
          iniziativa, la sospensione  del  pagamento  delle  rate  di
          ammortamento,  o  della   sola   quota   capitale,   ovvero
          l'allungamento  della  scadenza   dei   finanziamenti,   in
          connessione  agli  effetti  indotti  dalla  diffusione  del
          COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
          durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza; 
                  g) fermo restando quanto previsto  all'articolo  6,
          comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  157
          del 7 luglio 2017, e fatto salvo  quanto  previsto  per  le
          operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del  presente
          comma, la  garanzia  e'  concessa  senza  applicazione  del
          modello di valutazione di cui alla  parte  IX,  lettera  A,
          delle  condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni   di
          carattere  generale  per  l'amministrazione  del  Fondo  di
          garanzia allegate al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del  27  febbraio  2019.  Ai
          fini della definizione delle  misure  di  accantonamento  a
          titolo di coefficiente di rischio, in  sede  di  ammissione
          della singola operazione finanziaria,  la  probabilita'  di
          inadempimento delle  imprese  e'  calcolata  esclusivamente
          sulla    base    dei    dati    contenuti    nel     modulo
          economico-finanziario del suddetto modello di  valutazione.
          Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme  delle
          operazioni   finanziarie   ammesse   alla   garanzia,    la
          consistenza  degli  accantonamenti  prudenziali  operati  a
          valere sul Fondo e' corretta in  funzione  dei  dati  della
          Centrale dei rischi della  Banca  d'Italia,  acquisiti  dal
          Gestore del  Fondo  alla  data  della  presentazione  delle
          richieste di ammissione alla garanzia; 
                  g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore  dei
          beneficiari  finali  che  presentano,   alla   data   della
          richiesta della garanzia,  esposizioni  nei  confronti  del
          soggetto  finanziatore   classificate   come   inadempienze
          probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o   sconfinanti
          deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte  B)  delle
          avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
          272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
          non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020; 
                  g-ter)  la  garanzia  e'  altresi'  concessa,   con
          esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
          di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
          del  31  gennaio  2020,  sono   state   classificate   come
          inadempienze  probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o
          sconfinanti deteriorate ai  sensi  del  paragrafo  2  della
          parte B) delle avvertenze generali  della  circolare  della
          Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che  sono  state
          oggetto  di  misure  di  concessione.  In  tale  caso,   il
          beneficio della garanzia e' ammesso  anche  prima  che  sia
          trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
          misure di concessione o, se posteriore, dalla data  in  cui
          le  suddette  esposizioni  sono  state  classificate   come
          esposizioni deteriorate,  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,
          paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
          citate  esposizioni  non  sono  piu'  classificabili   come
          esposizioni  deteriorate,   non   presentano   importi   in
          arretrato  successivi  all'applicazione  delle  misure   di
          concessione  e  il  soggetto   finanziatore,   sulla   base
          dell'analisi della  situazione  finanziaria  del  debitore,
          possa  ragionevolmente  presumere  il  rimborso   integrale
          dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi   del   citato
          articolo  47-bis,  paragrafo  6,  lettere  a)  e  c),   del
          regolamento (UE) n. 575/2013; 
                  g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima  che
          sia  trascorso  un  anno  dalla  data  in  cui  sono  state
          accordate le misure di concessione o, se posteriore,  dalla
          data in cui le esposizioni  sono  state  classificate  come
          esposizioni deteriorate,  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,
          paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          in favore delle imprese  che,  in  data  successiva  al  31
          dicembre  2019,  sono  state  ammesse  alla  procedura  del
          concordato con continuita' aziendale  di  cui  all'articolo
          186-bis del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  hanno
          stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti  ai  sensi
          dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n.  267  del
          1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo  67
          del medesimo regio decreto, purche', alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto,  le  loro  esposizioni  non
          siano  classificabili  come  esposizioni  deteriorate,  non
          presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
          delle misure di concessione  e  il  soggetto  finanziatore,
          sulla base dell'analisi della  situazione  finanziaria  del
          debitore,  possa  ragionevolmente  presumere  il   rimborso
          integrale dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi  del
          citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e  c),  del
          regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni  caso,  escluse
          le imprese che  presentano  esposizioni  classificate  come
          sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente; 
                  h) non e' dovuta  la  commissione  per  il  mancato
          perfezionamento  delle  operazioni   finanziarie   di   cui
          all'articolo 10, comma 2, del citato decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 6 marzo 2017; 
                  i) per operazioni di investimento  immobiliare  nei
          settori  turistico  -  alberghiero,  compreso  il   settore
          termale, e delle attivita' immobiliari, con  durata  minima
          di 10 anni e di' importo superiore a  euro  500.000,00,  la
          garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme  di
          garanzia acquisite sui finanziamenti; 
                  l) per  le  garanzie  su  specifici  portafogli  di
          finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
          imprese    danneggiate    dall'emergenza    COVID-19,     o
          appartenenti, per almeno  il  60  per  cento,  a  specifici
          settori e filiere colpiti  dall'epidemia,  la  quota  della
          tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
          per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
          caso di intervento di ulteriori garanti; 
                  m) previa autorizzazione della Commissione  Europea
          ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili  alla
          garanzia del fondo, con copertura al 100  per  cento  e,  a
          decorrere dal 1° luglio  2021,  con  copertura  al  90  per
          cento, sia in garanzia diretta che  in  riassicurazione,  i
          nuovi  finanziamenti  concessi  da   banche,   intermediari
          finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario
          di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993  n.  385  e
          dagli altri soggetti abilitati alla concessione di  credito
          in favore di piccole e medie imprese e di  persone  fisiche
          esercenti attivita' di  impresa,  arti  o  professioni,  di
          associazioni professionali e di societa' tra professionisti
          nonche' di persone fisiche esercenti attivita' di cui  alla
          sezione K del codice ATECO la cui  attivita'  d'impresa  e'
          stata danneggiata dall'emergenza COVID-19,  secondo  quanto
          attestato    dall'interessato    mediante     dichiarazione
          autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000  n.  445,
          purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del  rimborso
          del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano
          una durata fino a 120 mesi  e  un  importo  non  superiore,
          alternativamente, anche tenuto conto di eventi  calamitosi,
          a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
          come   risultante   dall'ultimo   bilancio   depositato   o
          dall'ultima  dichiarazione  fiscale  presentata  alla  data
          della  domanda  di  garanzia   ovvero   da   altra   idonea
          documentazione, prodotta anche mediante  autocertificazione
          ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 28  dicembre  2000  n.  445,  e,  comunque,  non
          superiore a 30.000  euro.  Si  ha  un  nuovo  finanziamento
          quando,  ad  esito  della  concessione  del   finanziamento
          coperto  da   garanzia,   l'ammontare   complessivo   delle
          esposizioni del finanziatore  nei  confronti  del  soggetto
          finanziato   risulta    superiore    all'ammontare    delle
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  ovvero  per
          decisione autonoma del soggetto  finanziato.  Nei  casi  di
          cessione  o  affitto  di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera  altresi'  l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
          In  relazione  alle  predette   operazioni,   il   soggetto
          richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
          interesse, nel  caso  di  garanzia  diretta,  o  un  premio
          complessivo di garanzia, nel caso di  riassicurazione,  che
          tiene  conto  della  sola  copertura  dei  soli  costi   di
          istruttoria e di gestione  dell'operazione  finanziaria  e,
          comunque, tale tasso non deve essere  superiore  allo  0,20
          per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso  del
          rendimento  medio  dei  titoli  pubblici  (Rendistato)  con
          durata analoga al finanziamento. A decorrere dal 1°  luglio
          2021, per i finanziamenti con copertura al  90  per  cento,
          puo' essere applicato un  tasso  di  interesse  diverso  da
          quello previsto dal periodo precedente. In favore  di  tali
          soggetti beneficiari l'intervento  del  Fondo  centrale  di
          garanzia  per  le  piccole  e  medie  imprese  e'  concesso
          automaticamente, gratuitamente e  senza  valutazione  e  il
          soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto  dalla
          garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica  formale
          del  possesso  dei  requisiti,  senza   attendere   l'esito
          definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del  Fondo
          medesimo. La garanzia e' altresi'  concessa  in  favore  di
          beneficiari finali che presentano  esposizioni  che,  anche
          prima del 31 gennaio 2020,  sono  state  classificate  come
          inadempienze   probabili   o   esposizioni   scadute    e/o
          sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali,
          parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio
          2008 della Banca d'Italia, a  condizione  che  le  predette
          esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non
          siano piu' classificabili come esposizioni  deteriorate  ai
          sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo  4,  del  regolamento
          (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni
          siano state oggetto di misure di concessione,  la  garanzia
          e' altresi' concessa in favore  dei  beneficiari  finali  a
          condizione   che   le   stesse   esposizioni   non    siano
          classificabili come esposizioni deteriorate  ai  sensi  del
          citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del  regolamento  (UE)
          n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla  lettera
          b) del medesimo paragrafo; 
                  m-bis) per i finanziamenti di cui alla  lettera  m)
          concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto,  i  soggetti  beneficiari
          possono chiedere, con  riguardo  all'importo  finanziato  e
          alla durata, l'adeguamento  del  finanziamento  alle  nuove
          condizioni  introdotte  dalla  legge  di  conversione   del
          presente decreto; 
                  n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare
          di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui  attivita'
          d'impresa e'  stata  danneggiata  dall'emergenza  COVID-19,
          secondo   quanto   attestato   dall'interessato    mediante
          dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
          445, la  garanzia  di  cui  alla  lettera  c)  puo'  essere
          cumulata con un'ulteriore garanzia concessa  da  confidi  o
          altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a  valere
          su risorse proprie, sino alla copertura del 100  per  cento
          del  finanziamento  concesso.  La  predetta  garanzia  puo'
          essere rilasciata per prestiti di  importo  non  superiore,
          alternativamente, a uno degli importi di cui  alla  lettera
          c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
          esito  della  concessione  del  finanziamento  coperto   da
          garanzia, l'ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del
          finanziatore nei confronti del soggetto finanziato  risulta
          superiore all'ammontare  delle  esposizioni  detenute  alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  corretto
          per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra  le  due
          date in conseguenza del regolamento contrattuale  stabilito
          tra le parti prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  ovvero  per  decisione   autonoma   del   soggetto
          finanziato. Le regioni,  gli  enti  locali,  le  Camere  di
          Commercio,  anche  per  il  tramite  di   Unioncamere,   le
          Amministrazioni   di   settore,   anche   unitamente   alle
          associazioni e agli enti di riferimento, possono  conferire
          risorse al Fondo ai  fini  della  costituzione  di  sezioni
          speciali finalizzate a sostenere  l'  accesso  al  credito,
          anche a favore di determinati settori economici  o  filiere
          d'impresa e reti d'impresa di  cui  all'articolo  3,  commi
          4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo  precedente,  la
          garanzia e' estesa esclusivamente  alla  quota  di  credito
          incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei  casi
          di cessione o affitto di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore; 
                  n-bis)  previa  autorizzazione  della   Commissione
          europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza  da
          COVID-19 prestato dalle cooperative e dai  confidi  di  cui
          all'articolo 13 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del  decreto
          del Ministro  dello  sviluppo  economico  3  gennaio  2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del  17  febbraio
          2017, possono imputare al  fondo  consortile,  al  capitale
          sociale o ad apposita riserva i fondi rischi  e  gli  altri
          fondi  o  riserve  patrimoniali  costituiti  da  contributi
          pubblici,  con  esclusione  di   quelli   derivanti   dalle
          attribuzioni annuali di cui alla legge  7  marzo  1996,  n.
          108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
          sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
          fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza  vincoli  di
          destinazione. Le eventuali azioni  o  quote  corrispondenti
          costituiscono azioni o quote proprie  delle  banche  o  dei
          confidi e non attribuiscono alcun  diritto  patrimoniale  o
          amministrativo ne' sono computate nel  capitale  sociale  o
          nel fondo  consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote
          richieste  per  la  costituzione  e  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea.  La  relativa  deliberazione,  da  assumere
          entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
          di competenza dell'assemblea ordinaria; 
                  o) sono prorogati per  tre  mesi  tutti  i  termini
          riferiti  agli  adempimenti  amministrativi  relativi  alle
          operazioni assistite dalla garanzia del Fondo; 
                  p) la garanzia  del  Fondo  puo'  essere  richiesta
          anche  su  operazioni  finanziarie  gia'  perfezionate  con
          l'erogazione da parte  del  soggetto  finanziatore  da  non
          oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
          comunque, in data successiva al 31 gennaio  2020.  In  tali
          casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al  gestore
          del Fondo una dichiarazione  attestante  la  riduzione  del
          tasso di interesse applicata, sul finanziamento  garantito,
          al soggetto beneficiario  per  effetto  della  sopravvenuta
          concessione della garanzia; 
                  p-bis) per i finanziamenti di importo  superiore  a
          25.000 euro la garanzia e' rilasciata con  la  possibilita'
          per le imprese di avvalersi di un  preammortamento  fino  a
          ventiquattro mesi. 
                2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga  alla  vigente
          disciplina del Fondo di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
          lett. a) della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  per  le
          garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza  piano
          d'ammortamento,    dedicati    a    imprese     danneggiate
          dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno  il  20  per
          cento  da  imprese  aventi,   alla   data   di   inclusione
          dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
          soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
          non superiore alla classe "BB" della scala  di  valutazione
          Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure: 
                  a)   l'ammontare   massimo   dei   portafogli    di
          finanziamenti e' innalzato a euro 500 milioni; 
                  b) i  finanziamenti  hanno  le  caratteristiche  di
          durata e importo  previste  dal  comma  1,  lettera  c),  e
          possono essere  deliberati,  perfezionati  ed  erogati  dal
          soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul
          portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
          al 31 gennaio 2020; 
                  c) i soggetti beneficiari  sono  ammessi  senza  la
          valutazione del merito di credito da parte del Gestore  del
          Fondo; 
                  d) il punto di stacco e lo spessore  della  tranche
          junior del portafoglio di  finanziamenti  sono  determinati
          utilizzando  la  probabilita'  di  default  calcolata   dal
          soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni; 
                  e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota
          non superiore al 90 per  cento  della  tranche  junior  del
          portafoglio di finanziamenti; 
                  f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,
          fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma  2,  del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  14  novembre
          2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  18
          gennaio  2018,  non  puo'  superare   il   15   per   cento
          dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero  il
          18 per cento, nel caso  in  cui  il  portafoglio  abbia  ad
          oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione
          di progetti di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  e/o  di
          programmi di investimenti; 
                  g) in relazione ai  singoli  finanziamenti  inclusi
          nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90  per  cento
          della perdita registrata sul singolo finanziamento; 
                  h) i finanziamenti possono essere concessi anche in
          favore  delle  imprese  ubicate  nelle  regioni   sul   cui
          territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
          del predetto Fondo di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662,  alla  sola  controgaranzia
          dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di  garanzia
          collettiva. 
                3. All'articolo 18,  comma  2  del  decreto-legge  30
          aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "fino al 31 dicembre
          2020" sono sostituite dalle seguenti  "fino  al  10  aprile
          2020". 
                4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai
          sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia  dei  confidi
          di cui all'articolo  13,  comma  1,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  a  valere  sulle
          risorse dei fondi rischi di natura comunitaria,  nazionale,
          regionale   e   camerale,   puo'   essere   concessa    sui
          finanziamenti  erogati  alle  piccole  e  medie  imprese  a
          copertura della quota dei finanziamenti stessi non  coperta
          dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di
          altri fondi di garanzia di natura pubblica. 
                4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura, anche tramite propri  organismi  consortili,
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a
          legislazione vigente, al  fine  di  favorire  l'accesso  al
          credito da parte delle piccole e  medie  imprese,  possono,
          anche con la  costituzione  di  appositi  fondi,  concedere
          contributi  alle  piccole  e   medie   imprese   in   conto
          commissioni di garanzia su operazioni  finanziarie  ammesse
          alla  riassicurazione  del  Fondo  di   garanzia   di   cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i  costi  delle
          garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati. 
                4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni  del  comma
          4-bis non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
                5. Per le imprese che accedono al Fondo  di  garanzia
          per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
          100, lettera a), della  legge  23  dicembre  1996  n.  662,
          qualora il rilascio della documentazione antimafia non  sia
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto  e'  concesso
          all'impresa sotto condizione risolutiva  anche  in  assenza
          della  documentazione  medesima.  Nel  caso   in   cui   la
          documentazione   successivamente   pervenuta   accerti   la
          sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi  della
          medesima  disciplina  antimafia,  e'  disposta  la   revoca
          dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3  e  4,
          del  predetto  decreto  legislativo  n.  159  del  2011   e
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          123, mantenendo l'efficacia della garanzia. 
                6. All'articolo 11, comma 5, del  decreto-  legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n.  2,  dopo  le  parole  "organismi
          pubblici" sono inserite le parole "e privati". 
                7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma  4,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          nonche'  le  garanzie  su  portafogli  di  minibond,   sono
          concesse a valere sulla dotazione  disponibile  del  Fondo,
          assicurando  la  sussistenza,  tempo  per  tempo,   di   un
          ammontare  di  risorse  libere  del  Fondo,  destinate   al
          rilascio di garanzie  su  singole  operazioni  finanziarie,
          pari ad almeno l'85 per cento della  dotazione  disponibile
          del Fondo. 
                8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco
          di cui all'articolo 111 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385,  in  possesso
          del requisito per la qualificazione come micro,  piccola  o
          media impresa,  beneficiano,  a  titolo  gratuito  e  nella
          misura  massima  dell'80  per  cento   dell'ammontare   del
          finanziamento   e,   relativamente   alle   nuove   imprese
          costituite o che hanno iniziato la  propria  attivita'  non
          oltre tre anni prima della  richiesta  della  garanzia  del
          Fondo e non utilmente valutabili sulla  base  degli  ultimi
          due bilanci approvati,  senza  valutazione  del  merito  di
          credito, della garanzia del Fondo di  cui  all'articolo  2,
          comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662, sui finanziamenti concessi da  banche  e  intermediari
          finanziari  finalizzati  alla  concessione,  da  parte  dei
          medesimi operatori, di erogazioni di microcredito in favore
          di beneficiari come definiti dal medesimo  articolo  111  e
          dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  17
          ottobre 2014, n. 176. 
                9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto
          legislativo 1°(gradi) settembre 1993,  n.  385,  le  parole
          "euro 25.000,00"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "euro
          40.000,00". 
                10. Per le finalita' di cui al presente articolo,  al
          Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  sono  assegnati
          1.729 milioni di euro per l'anno 2020. 
                11. Le disposizioni di cui al presente  articolo,  in
          quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
          all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29  marzo
          2004, n. 102, in favore delle imprese agricole,  forestali,
          della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
          dei consorzi di bonifica e dei birrifici  artigianali.  Per
          le finalita'  di  cui  al  presente  comma  sono  assegnati
          all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le  predette
          risorse sono versate su  un  conto  corrente  di  tesoreria
          centrale appositamente istituito, intestato  a  ISMEA,  per
          essere  utilizzate  in  base  al   fabbisogno   finanziario
          derivante dalla gestione delle garanzie. 
                12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
          18, e' abrogato. 
                12-bis. Fino al 31  dicembre  2021,  le  risorse  del
          Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo
          di euro 100 milioni, sono  destinate  all'erogazione  della
          garanzia di cui  al  comma  1,  lettera  m),  del  presente
          articolo in favore degli enti non commerciali, compresi gli
          enti del terzo settore  e  gli  enti  religiosi  civilmente
          riconosciuti. Per le finalita' di cui  al  presente  comma,
          per ricavi  si  intende  il  totale  dei  ricavi,  rendite,
          proventi o entrate, comunque  denominati,  come  risultanti
          dal   bilancio   o   rendiconto    approvato    dall'organo
          statutariamente competente per  l'esercizio  chiuso  al  31
          dicembre 2019 o, in mancanza,  dal  bilancio  o  rendiconto
          approvato  dall'organo   statutariamente   competente   per
          l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 
                13. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari
          a 1.829 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede,
          quanto a 1.580 milioni di euro per  l'anno  2020,  mediante
          utilizzo delle risorse  rivenienti  dall'abrogazione  della
          disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni  di
          euro per l'anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione
          delle  somme  di  cui  all'articolo  56,   comma   6,   del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  e  dell'articolo
          10 del decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6
          marzo 2017 (Nuove modalita' di valutazione delle imprese ai
          fini dell'accesso al Fondo di garanzia  per  le  piccole  e
          medie imprese e articolazione delle misure di garanzia): 
                «Art. 6 (Applicazione del modello di valutazione).  -
          1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  decreto
          di cui all'art. 12, comma 1, l'applicazione del modello  di
          valutazione ai fini della valutazione del merito di credito
          dei soggetti beneficiari e' estesa a  tutte  le  operazioni
          finanziarie ammissibili al Fondo, fatta  eccezione  per  le
          operazioni finanziarie di cui al comma 2. A decorrere dalla
          medesima  data,  il  modello  di  valutazione  e'  altresi'
          applicato ai fini dell'accesso alle garanzie rilasciate dal
          Fondo su portafogli di finanziamenti, ai  sensi  di  quanto
          previsto  dall'art.  39,  comma  4,  del  decreto-legge   6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e
          integrazioni  e  di  portafogli  di  mini  bond,  ai  sensi
          dell'art. 12, comma 6-bis, del  decreto-legge  23  dicembre
          2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          febbraio  2014,  n.  9   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni. E', in ogni caso, fatta salva la possibilita'
          per il Consiglio di gestione di  individuare,  anche  sulla
          base dei dati desunti dall'attivita' di monitoraggio  della
          rischiosita' degli impieghi del Fondo, specifiche tipologie
          di operazioni finanziarie o di soggetti beneficiari  per  i
          quali la valutazione ai fini dell'accesso alla garanzia  e'
          effettuata, oltre che attraverso il predetto modello, sulla
          base di ulteriori criteri e parametri, individuati mediante
          apposita integrazione delle condizioni di ammissibilita'  e
          delle disposizioni di carattere generale del Fondo. 
                2.  Ferma  restando  la  sussistenza  dei   requisiti
          soggettivi e oggettivi previsti dalla vigente normativa del
          Fondo  per  l'accesso  alla   garanzia,   il   modello   di
          valutazione non si applica  alle  richieste  di  intervento
          relative a operazioni finanziarie: 
                  a) riferite a nuove imprese; 
                  b) riferite  a  start-up  innovative  e  incubatori
          certificati,  qualora  ricorrano  le  condizioni   di   cui
          all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto  interministeriale  26
          aprile 2013; 
                  c) di microcredito; 
                  d) di importo non superiore a  euro  25.000,00  per
          singolo soggetto  beneficiario,  ovvero  a  euro  35.000,00
          qualora presentate da un soggetto garante autorizzato; 
                  e) a rischio tripartito di cui all'art. 8. 
                3. Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  5,  le
          operazioni finanziarie riferite  a  nuove  imprese  possono
          accedere alla garanzia solo se  concesse  a  fronte  di  un
          programma di  investimento  e  a  condizione  che  i  mezzi
          propri,   cosi'   come   definiti   dalle   condizioni   di
          ammissibilita' e disposizioni di carattere generale di  cui
          all'art. 12, comma 1, apportati dal  soggetto  beneficiario
          siano pari ad  almeno  il  25%(percento)  dell'importo  del
          medesimo programma di investimento. 
                4. Le operazioni finanziarie di cui al comma  3  sono
          valutate, secondo criteri individuati dalle  condizioni  di
          ammissibilita' e disposizioni di carattere generale di  cui
          all'art. 12, comma 1, sulla  base  del  piano  di  impresa,
          completo  di  bilancio  previsionale   triennale,   redatto
          secondo lo schema allegato alle disposizioni operative. 
                5. Con riferimento alle richieste di  riassicurazione
          e controgaranzia, nel caso di richiesta  effettuata  da  un
          soggetto  garante   autorizzato,   la   valutazione   delle
          operazioni  finanziarie  riferite  a   nuove   imprese   e'
          effettuata, in deroga  alle  modalita'  e  alle  condizioni
          stabilite dai commi 3 e 4, dal  medesimo  soggetto  garante
          autorizzato, fermi restando i requisiti di accesso al Fondo
          previsti dall'art. 4. 
                6. Le  richieste  di  garanzia  riferite  a  start-up
          innovative e incubatori certificati che non  rispettano  le
          condizioni di cui all'art. 3, commi  2  e  3,  del  decreto
          interministeriale 26 aprile 2013, sono valutate sulla  base
          delle ordinarie modalita' previste dal presente articolo.» 
                «Art.  10  (Commissioni).  -  1.  Le   misure   delle
          commissioni da versare al Fondo a  fronte  della  garanzia,
          articolate anche in funzione della diversa rischiosita' dei
          soggetti beneficiari e con separata indicazione della quota
          riferita, relativamente  alle  richieste  di  garanzia  del
          Fondo presentate dai soggetti garanti, alla riassicurazione
          e  alla  controgaranzia,  sono  stabilite  con   successivo
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ferme
          restando le fattispecie per le quali la  legge  dispone  la
          gratuita' della garanzia. 
                2. A modifica e integrazione di quanto stabilito  dal
          regolamento n. 248 del 1999, nei casi  in  cui,  a  seguito
          della concessione della garanzia, l'operazione  finanziaria
          garantita  non  sia  successivamente  perfezionata  con  le
          modalita'  e  nei  termini   fissati   dalle   disposizioni
          operative, il  soggetto  richiedente  versa  al  Fondo  una
          commissione di importo pari a euro 300,00. 
                3. Nel caso  di  reiterato  mancato  pagamento  delle
          commissioni di  cui  ai  commi  1  e  2,  il  Consiglio  di
          gestione,  su  proposta  del  gestore   del   Fondo,   puo'
          deliberare sia limitazioni riferite  all'ammontare  massimo
          delle operazioni garantibili, sia  l'inibizione  a  operare
          con il Fondo. Tali limitazioni, graduate in  ragione  della
          gravita' dell'inadempimento, sono disposte per  un  periodo
          temporale definito, fino a un massimo di dodici mesi.». 
              - Il testo del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 12 febbraio 2019  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 aprile 2019, n. 92. 
              - Il testo del decreto del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato  31  maggio  1999,  n.   248
          (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione
          della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia  per
          le piccole e medie imprese) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 luglio 1999, n. 177. 
              - Il riferimento al testo del comma 1037, dell'articolo
          1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 1.