Art. 20 
 
Interventi  comunali  in  materia  di   efficientamento   energetico,
  rigenerazione urbana, mobilita' sostenibile e  messa  in  sicurezza
  degli edifici e valorizzazione del territorio. 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e  35»
sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonche'  di
quelli  relativi  all'alimentazione   tempestiva   del   sistema   di
monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»; 
    b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti: 
      «31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e
29-bis, confluite  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio  ECOFIN  del
13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento
delle  risorse  assegnate  nel  periodo  dal  2020   al   2024,   per
investimenti destinati alle opere pubbliche di cui  alla  lettera  a)
del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli  incarichi  per  la
progettazione  esecutiva  affidati  entro  il   31   dicembre   2021,
comunicati al  Ministero  dell'interno-Dipartimento  per  gli  affari
interni e territoriali. 
      31-ter. I comuni beneficiari  dei  contributi  rispettano  ogni
disposizione impartita  in  attuazione  del  PNRR  per  la  gestione,
monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi  inclusi  gli
obblighi in materia di applicazione del principio di «non arrecare un
danno significativo  all'ambiente»  ai  sensi  dell'articolo  17  del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno  2020,  e  gli  obblighi  in  materia  di  comunicazione  e
informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche'
l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio»; 
    c) al comma  32,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024,
a concludere i lavori entro il 31  dicembre  dell'anno  successivo  a
quello di riferimento di ciascun anno del contributo.»; 
    d) al comma 33: 
      1) al primo periodo, le parole «per il restante 50  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti «per il 45 per cento» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e, per il restante 5 per  cento  previa
verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio  di
cui al  comma  35  e  del  sistema  di  monitoraggio  previsto  dalla
regolamentazione attuativa del PNRR.»; 
      2) all'ultimo periodo, dopo le  parole  «avvenga  previa»  sono
inserite le seguenti:  «verifica  della  completa  alimentazione  del
sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonche'  del  sistema  di
monitoraggio previsto dalla regolamentazione  attuativa  del  PNRR  e
della»; 
    e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti: 
      «42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni  dal
2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio  ECOFIN  del
13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni  di  euro  per  l'anno
2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.  Alle
risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo  2021.  42-ter.
Agli oneri di cui al comma 42- bis, pari a 100 milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e 200 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2023  e
2024, si provvede a valere sul Fondo di  rotazione  per  l'attuazione
del Next Generation EU-Italia di  cui  all'articolo  1,  comma  1037,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui  ai
commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo  1.  42-quater.  I  comuni
beneficiari delle risorse di cui al  comma  42-bis,  rispettano  ogni
disposizione impartita  in  attuazione  del  PNRR  per  la  gestione,
controllo e valutazione della misura, ivi  inclusi  gli  obblighi  in
materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del  sistema
di monitoraggio.». 
  2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    0a) al comma 139 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «A
decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle  procedure  di
assegnazione dei contributi, almeno il 40  per  cento  delle  risorse
allocabili e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno»; 
      a) dopo il comma 139-bis e' inserito il seguente: 
        «139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al  comma
139 per l'anno 2021, nonche' delle risorse di cui al comma 139-  bis,
confluite nell'ambito del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza
(PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN  del  13  luglio
2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026  e  rispettano  ogni
disposizione impartita  in  attuazione  del  PNRR  per  la  gestione,
controllo e valutazione della misura, ivi  inclusi  gli  obblighi  in
materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del  sistema  di
monitoraggio. »; 
    b) al comma 145 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche  in  caso  di
mancato rispetto dei termini di conclusione  dei  lavori  di  cui  al
comma 139-ter.». 
  3.  Ai  fini  del  rispetto  del  regolamento  (UE)  2021/241   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio  2021,  i  comuni
beneficiari delle risorse di  cui  al  presente  articolo  assicurano
l'alimentazione  tempestiva  del  sistema  di  monitoraggio  per   la
rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli
inter- venti finanziati, con particolare  riferimento  agli  elementi
anagrafici e identificativi  dell'operazione,  della  localizzazione,
dei soggetti correlati all'operazione,  delle  informazioni  inerenti
alle procedure di affidamento dei lavori, dei  costi  previsionali  e
delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e
finanziari, nonche' dei collegati obiettivi intermedi  (milestone)  e
finali (target) e di ogni altro elemento necessario  richiesto  dalla
regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresi', tutti  gli
atti  e  la  relativa  documentazione  giustificativa   su   supporti
informatici adeguati e li rendono disponibili  per  le  attivita'  di
controllo e di audit. Per le finalita' di cui  al  presente  comma  i
soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi  di
monitoraggio gia' operativi e conservano la documentazione dei lavori
utilizzando le specifiche funzioni previste dal  sistema  informatico
di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 - 1.-29. Omissis. 
                29-bis. Le risorse assegnate  ai  comuni  per  l'anno
          2021 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni
          di euro.  L'importo  aggiuntivo  e'  attribuito  ai  comuni
          beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno,  entro
          il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e  finalita'  di
          utilizzo di cui ai commi 29  e  30.  Le  opere  oggetto  di
          contribuzione  possono  essere  costituite  da  ampliamenti
          delle opere gia' previste e oggetto  del  finanziamento  di
          cui al comma  29.  Gli  enti  beneficiari  sono  tenuti  al
          rispetto degli obblighi di cui ai commi  31-ter,  32  e  35
          nonche' di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del
          sistema di  monitoraggio  previsto  dalla  regolamentazione
          attuativa del PNRR. 
                30. - 31. Omissis. 
                31-bis. I comuni beneficiari delle misure di  cui  ai
          commi  29  e  29-bis,  confluite  nell'ambito   del   Piano
          nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  approvato  con
          decisione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13   luglio   2021,
          utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle
          risorse  assegnate  nel  periodo  dal  2020  al  2024,  per
          investimenti destinati alle opere  pubbliche  di  cui  alla
          lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi,  in  ogni  caso,
          gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro
          il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno -
          Dipartimento per gli affari interni e territoriali. 
                31-ter.   I   comuni   beneficiari   dei   contributi
          rispettano ogni disposizione impartita  in  attuazione  del
          PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione
          della misura,  ivi  inclusi  gli  obblighi  in  materia  di
          applicazione del principio  di  «  non  arrecare  un  danno
          significativo all'ambiente » ai sensi dell'articolo 17  del
          regolamento (UE) 2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi in materia di
          comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34  del
          regolamento (UE) 2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del  12  febbraio  2021,  nonche'  l'obbligo  di
          alimentazione del sistema di monitoraggio. 
                32. Il comune beneficiario del contributo di  cui  al
          comma 29 e' tenuto  ad  iniziare  l'esecuzione  dei  lavori
          entro il 15 settembre di ciascun anno  di  riferimento  del
          contributo  e,  per  i  contributi  relativi  al   triennio
          2022-2024, a concludere  i  lavori  entro  il  31  dicembre
          dell'anno successivo a quello  di  riferimento  di  ciascun
          anno del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui  al
          primo periodo e' fissato al 31 dicembre 2021. 
                33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati  dal
          Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per
          cento previa verifica dell'avvenuto inizio  dell'esecuzione
          dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui  al
          comma 35 e per il  45  per  cento  previa  trasmissione  al
          Ministero dell'interno del certificato di  collaudo  o  del
          certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore
          dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al
          decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e,  per  il
          restante  5  per  cento  previa  verifica  della   completa
          alimentazione del sistema di monitoraggio di cui  al  comma
          35  e  del   sistema   di   monitoraggio   previsto   dalla
          regolamentazione  attuativa   del   PNRR.   Nel   caso   di
          finanziamento di opere con piu' annualita'  di  contributo,
          il Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione  del
          50  per  cento  della  prima  annualita'  previa   verifica
          dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori  attraverso
          il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, eroga  sulla
          base degli stati di  avanzamento  dei  lavori  le  restanti
          quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella  misura
          del 20 per cento  dell'opera  complessiva,  avvenga  previa
          verifica  della  completa  alimentazione  del  sistema   di
          monitoraggio di cui al comma 35,  nonche'  del  sistema  di
          monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa  del
          PNRR e della trasmissione  al  Ministero  dell'interno  del
          certificato di  collaudo  o  del  certificato  di  regolare
          esecuzione di cui al primo periodo. 
                34. - 42. Omissis. 
                42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative  agli
          anni dal 2021 al  2026,  confluite  nell'ambito  del  Piano
          nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  approvato  con
          decisione del Consiglio ECOFIN del  13  luglio  2021,  sono
          integrate con 100 milioni di euro per  l'anno  2022  e  200
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e  2024.  Alle
          risorse  di  cui  al  primo   periodo   si   applicano   le
          disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri 21 gennaio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021. 
                42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100
          milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a  valere  sul
          Fondo di rotazione per  l'attuazione  del  Next  Generation
          EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
          dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
          da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. 
                42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di  cui
          al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita  in
          attuazione  del  PNRR  per   la   gestione,   controllo   e
          valutazione della  misura,  ivi  inclusi  gli  obblighi  in
          materia   di   comunicazione   e   informazione    previsti
          dall'articolo  34  del  regolamento  (UE)   2021/241,   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,
          nonche'  l'obbligo  di   alimentazione   del   sistema   di
          monitoraggio. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dei  commi  139,  139-ter,  145
          dell'articolo  1  della  legge   30   dicembre   2018,   n.
          145(Bilancio  di  previsione   dello   Stato   per   l'anno
          finanziario 2019 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2019-2021) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - 1.-138. Omissis. 
                139.  Al  fine  di  favorire  gli  investimenti  sono
          assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi  a
          opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici  e  del
          territorio, nel limite complessivo di 350 milioni  di  euro
          per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di
          550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2023
          al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026  e  di  750
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2027  al
          2030. I contributi non sono assegnati per la  realizzazione
          di opere integralmente  finanziate  da  altri  soggetti.  A
          decorrere dall'anno 2022,  in  sede  di  definizione  delle
          procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40  per
          cento delle  risorse  allocabili  e'  destinato  agli  enti
          locali del Mezzogiorno. 
                Omissis. 
                139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al
          comma 139 per l'anno 2021, nonche' delle risorse di cui  al
          comma 139-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di
          ripresa e resilienza (PNRR), approvato  con  decisione  del
          Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,  concludono  i  lavori
          entro il 31  marzo  2026  e  rispettano  ogni  disposizione
          impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo
          e valutazione della misura, ivi  inclusi  gli  obblighi  in
          materia   di   comunicazione   e   informazione    previsti
          dall'articolo  34  del  regolamento   (UE)   2021/241   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,
          nonche'  l'obbligo  di   alimentazione   del   sistema   di
          monitoraggio. 
                140. - 144. Omissis. 
                145. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle
          condizioni previsti dai commi 143 e 144, il  contributo  e'
          recuperato dal Ministero dell'interno secondo le  modalita'
          di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  228.  I  contributi  recuperati   sono
          assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari
          del decreto piu' recente di cui al comma  141,  secondo  la
          graduatoria ivi prevista. Le disposizioni di cui  al  primo
          periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto  dei
          termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter. 
                Omissis.». 
              - Il  riferimento  al  regolamento  (UE)  2021/241  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,
          e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 5. 
              - Il riferimento al comma 1043, dell'articolo  1  della
          legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 1.