Art. 20 bis 
 
Misure di semplificazione per gli investimenti per  la  ricostruzione
  post-sisma  del  2009  previsti  dal  Piano   nazionale   per   gli
  investimenti complementari. 
 
  1. Al fine di semplificare  e  accelerare  gli  interventi  per  la
ricostruzione e il rilancio dei territori  interessati  dagli  eventi
sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli  investimenti
complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.
101, le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies,  comma  1,  del
decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati  dagli
eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto  2016  si
applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma  del
6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai  comuni
della provincia di Campobasso e ai comuni della citta'  metropolitana
di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021  (Misure  urgenti  relative  al  Fondo
          complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza  e
          altre misure urgenti per gli investimenti): 
                «Art.  1.  (Piano  nazionale  per  gli   investimenti
          complementari al Piano nazionale di ripresa e  resilienza).
          - 1. E' approvato il Piano nazionale per  gli  investimenti
          complementari  finalizzato   ad   integrare   con   risorse
          nazionali gli interventi del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza per complessivi 30.622,46 milioni  di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026. 
              2. Le risorse  nazionali  degli  interventi  del  Piano
          nazionale per gli  investimenti  complementari  di  cui  al
          comma 1 sono ripartite come segue: 
                  a) quanto a complessivi 1.750 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per il  trasferimento  al  bilancio  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  per  i   seguenti   programmi   e
          interventi: 
                    1. Servizi digitali e cittadinanza  digitale:  50
          milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 40 milioni  di  euro  per  l'anno  2025  e  10
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                    2. Servizi digitali e competenze  digitali:  0,73
          milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro  per
          l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno  2023,  29,24
          milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    3. Tecnologie satellitari ed  economia  spaziale:
          65,98 milioni di euro per l'anno 2022,  136,09  milioni  di
          euro per l'anno 2023, 202,06 milioni  di  euro  per  l'anno
          2024, 218,56 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  177,31
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                    4.  Ecosistemi  per  l'innovazione  al   Sud   in
          contesti urbani marginalizzati:  70  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; 
                  b) quanto a complessivi 1.780 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          riferiti al seguente programma: 
                    1. Interventi per le aree del terremoto del  2009
          e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
          euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno  2023,
          280 milioni di euro per l'anno 2024, 160  milioni  di  euro
          per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  c) quanto a complessivi 9.760 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili  riferiti  ai  seguenti  programmi  e
          interventi: 
                    1. Rinnovo delle flotte  di  bus,  treni  e  navi
          verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno  2022,  80,74
          milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per
          l'anno 2024, 173,91 milioni  di  euro  per  l'anno  2025  e
          124,22 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    2. Rinnovo delle flotte  di  bus,  treni  e  navi
          verdi - Navi: 45 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  54,2
          milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro  per
          l'anno 2023, 222 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  200
          milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di  euro  per
          l'anno 2026; 
                    3.   Rafforzamento   delle   linee    ferroviarie
          regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni
          di euro per l'anno 2022, 405 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1  milioni
          di euro per l'anno 2025 e 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2026; 
                    4.   Rinnovo    del    materiale    rotabile    e
          infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60
          milioni di euro per l'anno 2021, 50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni
          di euro per l'anno 2024 e 20 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025; 
                    5.  Strade  sicure  -  Messa   in   sicurezza   e
          implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico  per
          il  controllo  da  remoto  di  ponti,  viadotti  e   tunnel
          (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
          e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni  di
          euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
          50 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    6. Strade sicure - Implementazione di un  sistema
          di monitoraggio dinamico per  il  controllo  da  remoto  di
          ponti, viadotti e tunnel della rete viaria  principale:  25
          milioni di euro per l'anno 2021, 50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 100 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
          2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
          resilienza delle  infrastrutture  portuali  ai  cambiamenti
          climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
          di euro per l'anno 2022, 320 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
          milioni di euro per l'anno 2021, 85  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
          di euro per l'anno 2024 e 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025; 
                    9. Ultimo/Penultimo miglio  ferroviario/stradale:
          20,41 milioni di euro per l'anno  2021,  52,79  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 68,93  milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79  milioni
          di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per  l'anno
          2026; 
                    10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
          per l'anno 2021, 7 milioni di euro per  l'anno  2022  e  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
                    11.   Elettrificazione   delle   banchine   (Cold
          ironing), attraverso un sistema alimentato,  ove  l'energia
          non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
          green rinnovabili o, qualora queste non siano  disponibili,
          da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale:  80  milioni
          di euro per l'anno 2021, 150 milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
          10 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    12.   Strategia   Nazionale   Aree   Interne    -
          Miglioramento dell'accessibilita' e della  sicurezza  delle
          strade,  inclusa  la   manutenzione   straordinaria   anche
          rispetto  a  fenomeni  di  dissesto   idrogeologico   o   a
          situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
          euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per  l'anno  2022,
          30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro  per
          l'anno 2024, 100 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  50
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                    13. Sicuro,  verde  e  sociale:  riqualificazione
          dell'edilizia residenziale pubblica: 200  milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e  350
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
                  d) quanto a complessivi 1.455,24  milioni  di  euro
          per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
          e le annualita' indicati,  nei  pertinenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al
          seguente programma: 
                    1. Piano di investimenti strategici su  siti  del
          patrimonio  culturale,  edifici  e  aree  naturali:   207,7
          milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
          l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno  2023,  265,1
          milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  e) quanto a complessivi 2.387,41  milioni  di  euro
          per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
          e le annualita' indicati,  nei  pertinenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero della salute riferiti  ai
          seguenti programmi e interventi: 
                    1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
          milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
          l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
          milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    2. Verso un ospedale sicuro  e  sostenibile:  250
          milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 300 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  250
          milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
          di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per  l'anno
          2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
          di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro  per  l'anno
          2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  f) quanto a complessivi 6.880 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo   economico
          riferiti ai seguenti programmi e interventi: 
                    1. «Polis» - Case  dei  servizi  di  cittadinanza
          digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145  milioni
          di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per  l'anno
          2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38  milioni
          di euro per l'anno 2026; 
                    2. Transizione 4.0: 704,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, 1.414,95 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
          euro per l'anno 2024, 324,71 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
          per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e  250
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; 
                  g) quanto a complessivi 132,9 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero  della  giustizia  riferiti  al
          seguente programma e intervento: 
                    1. Costruzione e miglioramento  di  padiglioni  e
          spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori:  2,5
          milioni di euro per l'anno 2022, 19  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 41,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  57
          milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro  per
          l'anno 2026; 
                  h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali riferiti  al  seguente  programma  e
          intervento: 
                    1. Contratti di  filiera  e  distrettuali  per  i
          settori agroalimentare, della  pesca  e  dell'acquacoltura,
          della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo:  200
          milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
          ciascuno degli anni dal 2022 al  2023,  258,81  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
          e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il  25  per  cento
          delle  predette  somme  e'  destinato  esclusivamente  alle
          produzioni biologiche italiane ottenute conformemente  alla
          normativa europea e a quella nazionale di settore; 
                  i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
          anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
          riferiti al seguente programma e intervento: 
                    1.  Iniziative  di  ricerca  per   tecnologie   e
          percorsi innovativi in ambito  sanitario  e  assistenziale:
          100 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2022  al
          2026; 
                  l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'interno riferiti al  seguente
          programma e intervento: 
                    1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30  milioni  di  euro  nel
          2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024; 
                  m) quanto a 910 milioni di euro  per  l'anno  2023,
          829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per  l'anno
          2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai  commi
          3 e 4. 
                2-bis.  Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di
          investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
          nazionale nonche' di ridurre  il  divario  infrastrutturale
          tra le diverse regioni, le  risorse  di  cui  al  comma  2,
          lettera c), punti  1  e  3,  sono  destinate  alle  Regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Basilicata,  Calabria,  Puglia,
          Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
          50 per cento e all'80 per cento. 
                2-ter. Le risorse di cui  al  comma  2,  lettera  c),
          punto 2, sono destinate: 
                  a) nella misura di 18 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, di 17,2 milioni di euro  per  l'anno  2022,  di  56,5
          milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni  di  euro
          per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno  2025  e
          di 108,7 milioni di euro per l'anno  2026,  all'erogazione,
          fino  a  concorrenza  delle  risorse  disponibili,  di   un
          contributo di importo non superiore al  50  per  cento  dei
          costi necessari  per  il  rinnovo  ovvero  l'ammodernamento
          delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse; 
                  b) nella misura di 20 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
          di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
          parte di Rete ferroviaria italiana Spa,  di  unita'  navali
          impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
          servizi  ferroviari  di  collegamento  passeggeri  e  merci
          ovvero  nel  traghettamento  veloce  dei  passeggeri.  Tali
          risorse si intendono immediatamente disponibili  alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  ai  fini  dell'assunzione  di   impegni
          giuridicamente vincolanti; 
                  c) nella misura di 7 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per  l'anno
          2023, di 64,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  di  58
          milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni  di  euro
          per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non  superiore
          al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
          alla realizzazione  di  impianti  di  liquefazione  di  gas
          naturale   sul   territorio   nazionale   necessari    alla
          de-carbonizzazione  dei  trasporti  e  in  particolare  nel
          settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di  gas
          naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale  con
          le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
          unita'  navali  necessarie  a  sostenere  le  attivita'  di
          bunkeraggio a partire  dai  terminali  di  rigassificazione
          nazionali. 
                2-quater.   Con   decreto    del    Ministro    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da  adottare,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: 
                  a) le modalita' di assegnazione  delle  risorse  di
          cui  al  comma  2,  lettera  c),   punto   4,   finalizzate
          all'erogazione di contributi in favore  delle  imprese  del
          settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le
          proprie attivita' sul territorio  nazionale.  I  contributi
          sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al
          50 per cento, dell'acquisto di nuovi  carri,  locomotive  e
          mezzi di movimentazione per il trasporto merci  ferroviario
          anche nei terminal intermodali, nonche'  al  finanziamento,
          nella misura del 100 per  cento,  di  interventi  destinati
          all'efficientamento ecosostenibile di  raccordi  ferroviari
          di Rete ferroviaria italiana S.p.a.; 
                  b)  la  tipologia  e  i  parametri  tecnici   degli
          interventi ammessi a finanziamento ai sensi  delle  lettere
          a)  e  c)  del  comma  2-ter,  l'entita'   del   contributo
          riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per  ciascuna
          delle  tipologie  di  intervento  e  le  modalita'   e   le
          condizioni di erogazione dello stesso. 
                2-quinquies. Le risorse di cui al  comma  2,  lettera
          c),  punto  12,  sono  destinate,  al  fine  di  assicurare
          l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo  della  strategia
          nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
          particolare riferimento alla promozione e al  miglioramento
          dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
          interventi   di   messa   in   sicurezza   e   manutenzione
          straordinaria della rete viaria delle medesime  aree  anche
          rispetto  a  fenomeni  di  dissesto   idrogeologico   o   a
          situazioni di limitazione della circolazione.  Con  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili, di concerto con  Ministro  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale e con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da   adottare   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
          ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla  base
          dei seguenti criteri: 
                  a) entita' della popolazione residente; 
                  b) estensione delle strade statali,  provinciali  e
          comunali  qualora  queste  ultime   rappresentino   l'unica
          comunicazione esistente tra due o piu' comuni  appartenenti
          all'area interna; 
                  c)   esistenza   di    rischi    derivanti    dalla
          classificazione sismica dei territori e  dall'accelerazione
          sismica; 
                  d)   esistenza   di    situazioni    di    dissesto
          idrogeologico e relativa entita'. 
                2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse  di
          cui  al  comma  2-quinquies,  si  tiene  conto,   in   modo
          prevalente, dei criteri di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati. 
                2-septies.  Al  fine  di  favorire  l'incremento  del
          patrimonio di edilizia residenziale pubblica di  proprieta'
          delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi  per
          le case popolari, comunque denominati, costituiti anche  in
          forma  societaria,   nonche'   degli   enti   di   edilizia
          residenziale pubblica aventi le stesse finalita'  degli  ex
          Istituti autonomi per le case popolari, le risorse  di  cui
          al comma  2,  lettera  c),  punto  13,  sono  destinate  al
          finanziamento   di   un   programma   di   interventi    di
          riqualificazione dell'edilizia residenziale  pubblica,  ivi
          compresi interventi di demolizione e ricostruzione,  avente
          ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di: 
                  a)  interventi  diretti  alla   verifica   e   alla
          valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
          edilizia residenziale pubblica e progetti di  miglioramento
          o di adeguamento sismico; 
                  b)  interventi  di  efficientamento  energetico  di
          alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
          comprese le relative progettazioni; 
                  c) interventi di razionalizzazione degli  spazi  di
          edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
          di frazionamento  e  ridimensionamento  degli  alloggi,  se
          eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui  alle
          lettere a) e b); 
                  d)  interventi  di  riqualificazione  degli   spazi
          pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
          di cui alle lettere a) e b), ivi  compresi  i  progetti  di
          miglioramento   e   valorizzazione   delle   aree    verdi,
          dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto  di
          intervento; 
                  e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
          alla sistemazione temporanea degli assegnatari  di  alloggi
          di edilizia residenziale pubblica oggetto degli  interventi
          di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli  immobili
          da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
          antisismiche almeno pari a quelle indicate  come  requisito
          minimo  da  raggiungere  per  gli  immobili  oggetto  degli
          interventi di cui alle  medesime  lettere  a)  e  b).  Alle
          finalita'  di  cui  alla  presente  lettera   puo'   essere
          destinato un importo non superiore  al  10  per  cento  del
          totale delle risorse; 
                  f) operazioni di locazione di alloggi da  destinare
          temporaneamente agli assegnatari  di  alloggi  di  edilizia
          residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui  alle
          lettere a) e b). 
                2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
          cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
          detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                2-novies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,   su   proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito  il
          Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
          ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281: 
                  a) sono individuati gli indicatori  di  riparto  su
          base regionale delle risorse di  cui  al  comma  2-septies,
          tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
          pubblica presenti in ciascuna regione,  dell'entita'  della
          popolazione residente nella  regione  nonche'  dell'entita'
          della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
          e 2; 
                  b) sono stabilite  le  modalita'  e  i  termini  di
          ammissione a finanziamento degli interventi, con  priorita'
          per gli interventi effettuati nelle zone sismiche  1  e  2,
          per  quelli  che  prevedono   azioni   congiunte   sia   di
          miglioramento di  classe  sismica  sia  di  efficientamento
          energetico, nonche' per quelli in relazione  ai  quali  sia
          gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
          ed  economica  di  cui  all'articolo  23  del  codice   dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50; 
                  c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
          finanziamenti. 
                2-decies. Al fine di incrementare  il  patrimonio  di
          edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
          recupero di immobili e  alloggi  di  edilizia  residenziale
          pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28  marzo
          2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a: 
                  a)     interventi     di     ristrutturazione     e
          riqualificazione di alloggi e  immobili  gia'  destinati  a
          edilizia residenziale pubblica; 
                  b)  interventi  finalizzati   al   riutilizzo,   al
          completamento o alla riconversione a edilizia  residenziale
          sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti  o
          abbandonati, liberi da qualunque vincolo. 
                3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 3-bis, le  parole  «31  dicembre  2022»
          sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
                  b) il  comma  8-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
          «8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
          di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30
          giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il  60
          per cento dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del
          110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il
          31  dicembre  2022.  Per  gli  interventi  effettuati   dai
          condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione  del
          110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il
          31  dicembre  2022.  Per  gli  interventi  effettuati   dai
          soggetti di cui al comma 9, lettera c), per  i  quali  alla
          data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati  lavori  per
          almeno il 60  per  cento  dell'intervento  complessivo,  la
          detrazione del 110 per cento  spetta  anche  per  le  spese
          sostenute entro il 31 dicembre 2023.». 
                4.  La  copertura  di  parte  degli  oneri   di   cui
          all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, pari a 1.655,4 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  a
          1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1  milioni
          di euro per l'anno 2025 e  a  1.274  milioni  di  euro  per
          l'anno  2026,  a  valere   sulle   risorse   previste   per
          l'attuazione del progetto nell'ambito del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037  a  1050
          della legge n. 178 del 2020, e'  rideterminata  in  1.315,4
          milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
          per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
          in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026. 
                5. Fermo restando quanto previsto dal  comma  3,  gli
          eventuali minori oneri previsti anche  in  via  prospettica
          rilevati dal monitoraggio degli  effetti  dell'agevolazione
          di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, rispetto  alla  previsione  tendenziale,  sono
          vincolati alla proroga del termine  della  fruizione  della
          citata   agevolazione,   da   definire    con    successivi
          provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al  primo
          periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze - Dipartimento delle finanze sulla  base  dei  dati
          comunicati con cadenza trimestrale  dall'Agenzia  nazionale
          per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
          sostenibile (ENEA)  e  i  conseguenti  aggiornamenti  delle
          stime   sono   comunicati   alle   competenti   commissioni
          parlamentari della Camera dei deputati e del  Senato  della
          Repubblica. 
                6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
          gli investimenti  complementari  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,   le   procedure    di    semplificazione    e
          accelerazione, le misure di  trasparenza  e  conoscibilita'
          dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza.  Allo  scopo  di  agevolare  la
          realizzazione  degli  interventi  previsti  dal  comma   2,
          lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2023, le disposizioni di  cui  al  comma  2-quater
          dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
          applicano ai soggetti individuati  per  l'attuazione  degli
          interventi suddetti. 
                7. Ai fini del monitoraggio degli  interventi,  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sono  individuati  per   ciascun   intervento   o
          programma  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e   finali
          determinati in relazione al  cronoprogramma  finanziario  e
          coerenti con gli impegni assunti  nel  Piano  nazionale  di
          ripresa   e   resilienza   con   la   Commissione   europea
          sull'incremento  della   capacita'   di   spesa   collegata
          all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
          investimenti complementari. Le informazioni necessarie  per
          l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
          sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di  cui
          al decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  e  i
          sistemi collegati. Negli altri  casi  e,  comunque,  per  i
          programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza   e'   utilizzato   il   sistema
          informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della  legge
          30 dicembre 2020, n. 178. 
                7-bis.  Fatte  salve  le  procedure  applicabili   ai
          programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
          ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo  14,  comma  1,
          ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  e
          fermo restando anche quanto previsto dal medesimo  articolo
          14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
          previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
          la  mancata  alimentazione  dei  sistemi  di   monitoraggio
          comportano  la  revoca  del  finanziamento  ai  sensi   del
          presente comma, qualora non risultino assunte  obbligazioni
          giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di  revoca  sono
          adottati dal  Ministro  a  cui  risponde  l'amministrazione
          centrale titolare  dell'intervento.  Nel  caso  in  cui  il
          soggetto attuatore sia la stessa amministrazione  centrale,
          nonche' per gli interventi di cui al comma 2,  lettera  b),
          punto 1, la revoca e' disposta con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Le risorse  disponibili  per
          effetto delle revoche, anche  iscritte  in  conto  residui,
          sono riprogrammate con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  secondo  criteri  premianti
          nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
          migliori dati di impiego  delle  risorse.  Per  le  risorse
          oggetto di revoca, i termini di conservazione  dei  residui
          di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e  4,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  decorrono  nuovamente  dal  momento
          dell'iscrizione nello stato di previsione di  destinazione.
          Qualora  le  somme  oggetto  di  revoca  siano  state  gia'
          trasferite dal  bilancio  dello  Stato,  le  stesse  devono
          essere tempestivamente  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per la successiva riassegnazione,  al  fine  di
          consentirne l'utilizzo  previsto  con  la  riprogrammazione
          disposta con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio  anche  in  conto  residui.  In  caso  di  mancato
          versamento delle predette somme da parte degli enti  locali
          delle regioni a statuto ordinario, della Regione  siciliana
          e della regione Sardegna, il recupero  e'  operato  con  le
          procedure di cui all'articolo 1, commi  128  e  129,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti  locali  delle
          Regioni Friuli Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  caso  di
          mancato versamento, le predette regioni e province autonome
          assoggettano  i   propri   enti   ad   una   riduzione   in
          corrispondente misura dei  trasferimenti  correnti  erogati
          dalle medesime regioni o province autonome che  provvedono,
          conseguentemente,  a  riversare  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato  le  somme  recuperate.  In  caso  di  mancato
          versamento da parte delle regioni e delle province autonome
          si procede al recupero delle somme dovute  a  valere  sulle
          giacenze depositate a qualsiasi  titolo  nei  conti  aperti
          presso la tesoreria statale. 
                7-ter. L'attuazione  degli  investimenti  di  cui  al
          comma  2,  lettera  e),  costituisce  adempimento  ai  fini
          dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  del  Servizio
          sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo
          2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre  2009,  n.
          191, come prorogato, a decorrere  dal  2013,  dall'articolo
          15, comma 24, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente
          dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
          livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo  di  verifica
          degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo  9  e
          all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
          marzo 2005. 
                7-quater.   Fermo   restando    il    rispetto    del
          cronoprogramma  finanziario  e  procedurale  previsto   dal
          presente articolo e dal decreto di cui  al  comma  7,  alla
          ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli
          interventi di cui al comma  2,  lettera  d),  punto  1,  si
          provvede con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  cultura,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                7-quinquies. A partire dall'anno  2022  e  fino  alla
          completa  realizzazione  del  Piano   nazionale   per   gli
          investimenti complementari, e' presentata annualmente  alle
          Camere,   unitamente   alla   relazione    gia'    prevista
          dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
          2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n.  18,  una  relazione  sulla  ripartizione
          territoriale dei programmi e degli  interventi  di  cui  al
          comma 2, anche sulla base delle risultanze dei  sistemi  di
          monitoraggio di cui al comma 7. 
                8. L'attuazione degli interventi di cui  al  presente
          articolo, soggetti alla  procedura  di  notifica  ai  sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,  e'  subordinata  alla
          previa  autorizzazione  della   Commissione   europea.   Le
          amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
          nazionale per gli investimenti  complementari  in  coerenza
          con il principio dell'assenza  di  un  danno  significativo
          agli obiettivi  ambientali,  di  cui  all'articolo  17  del
          regolamento (UE) 2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 18 giugno 2020. 
                9.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   articolo,
          determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
          l'anno 2021, 6.053,59 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80  milioni
          di euro per l'anno  2024,  5.459,98  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di  euro  per  l'anno  2026,
          70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni  di  euro
          per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
          milioni di euro per l'anno 2034,  che  aumentano,  ai  fini
          della   compensazione   degli   effetti   in   termini   di
          indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
          2026, 2.809,90 milioni di euro per  l'anno  2027,  2.806,40
          milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni  di  euro
          per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno  2030,
          si provvede ai sensi dell'articolo 5.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1-sexies,  del
          decreto-legge  29  maggio  2018,  n.  55,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 (Ulteriori
          misure urgenti a favore  delle  popolazioni  dei  territori
          delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati
          dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto
          2016): 
                «Art.  1-sexies.  (Disciplina  relativa  alle   lievi
          difformita' edilizie  e  alle  pratiche  pendenti  ai  fini
          dell'accelerazione dell'attivita'  di  ricostruzione  o  di
          riparazione degli edifici privati). -  1.  1.  In  caso  di
          interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di  cui
          agli allegati 1, 2 e  2-bis  al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre  2016,  n.  229,  realizzati  prima  degli  eventi
          sismici del 24 agosto 2016 in  assenza  di  titoli  edilizi
          nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma  1,  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, o in  difformita'  da  essi,  e  nelle
          ipotesi di cui al comma 1-bis  del  presente  articolo,  il
          proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile
          dell'abuso, puo'  presentare,  anche  contestualmente  alla
          domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione
          certificata di inizio attivita'  in  sanatoria,  in  deroga
          alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4,  e
          93 del citato testo unico di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a  quanto
          rappresentato nel progetto di riparazione  o  ricostruzione
          dell'immobile danneggiato  e  alla  disciplina  vigente  al
          momento della presentazione del progetto. E'  fatto  salvo,
          in ogni  caso,  il  pagamento  della  sanzione  di  cui  ai
          predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non puo'
          essere superiore a 5.164 euro e inferiore a  516  euro,  in
          misura  determinata  dal  responsabile   del   procedimento
          comunale in relazione all'aumento di valore  dell'immobile,
          valutato  per  differenza  tra  il   valore   dello   stato
          realizzato e quello precedente all'abuso, calcolato in base
          alla procedura prevista dal regolamento di cui  al  decreto
          del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L'inizio
          dei   lavori   e'   comunque   subordinato   al    rilascio
          dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta. 
                1-bis.  Il  comma  1  del  presente  articolo   trova
          applicazione anche nei casi previsti dalle norme  regionali
          attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8,  comma  6,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni
          e gli enti locali,  sull'atto  concernente  misure  per  il
          rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia,  di
          cui al provvedimento della Conferenza  unificata  1°(gradi)
          aprile 2009, n. 21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti
          in materia di urbanistica e di edilizia. In  tale  caso  il
          contributo non spetta per la parte relativa  all'incremento
          di volume. Il presente articolo non trova applicazione  nel
          caso in cui  le  costruzioni  siano  state  interessate  da
          interventi edilizi totalmente  abusivi  per  i  quali  sono
          stati emessi i relativi ordini di demolizione. 
                2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma   1,   la
          percentuale di cui al  comma  2-ter  dell'articolo  34  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  380  del
          2001 e' elevata al 5 per cento. 
                3. Nei casi di cui al comma 1, il tecnico  incaricato
          redige la valutazione della sicurezza in base alle  vigenti
          norme  tecniche  per  le  costruzioni  emanate   ai   sensi
          dell'articolo  52  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  n.  380  del  2001,  nell'ambito  del  progetto
          strutturale   relativo   alla   domanda   di    contributo,
          accertando, altresi', con apposita relazione asseverata che
          le difformita'  strutturali  non  abbiano  causato  in  via
          esclusiva il danneggiamento dell'edificio. E'  fatto  salvo
          il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 94  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che
          costituisce  provvedimento   conclusivo   al   fine   della
          risoluzione della difformita' strutturale e, unitamente  al
          permesso di costruire o alla  segnalazione  certificata  di
          inizio attivita' in sanatoria, causa  estintiva  del  reato
          oggetto di contestazione. 
                4. Per gli interventi edilizi di cui al  comma  1  e'
          possibile  richiedere  l'autorizzazione  paesaggistica   ai
          sensi dell'articolo  146  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo  3  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, nei seguenti  casi:  a)
          per  le  opere  realizzate  su  immobili  che  al   momento
          dell'esecuzione delle opere medesime non erano sottoposti a
          vincolo paesaggistico; b) per le opere realizzate  in  data
          antecedente a quella  di  entrata  in  vigore  del  decreto
          legislativo 24 marzo 2006, n. 157,  anche  se  eseguite  su
          immobili gia' sottoposti  a  vincolo  paesaggistico.  Resta
          ferma,  in  ogni  caso,  la  verifica   di   compatibilita'
          dell'intervento con le  norme  di  settore  in  materia  di
          tutela dal rischio idrogeologico. 
                5. Ai fini di cui  al  comma  4,  gli  incrementi  di
          volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali,  nella
          misura massima del 2 per cento per ogni dimensione rispetto
          al  progetto  originario,  riconducibili   a   carenza   di
          rappresentazione  dei  medesimi  progetti  originari,  alle
          tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti  e  alle
          tolleranze delle  misure,  purche'  tali  interventi  siano
          eseguiti     nel     rispetto     delle     caratteristiche
          architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali  e  delle
          finiture esistenti, non sono  considerati  difformita'  che
          necessitino di sanatoria paesaggistica. 
                6. Al fine di accelerare l'attivita' di ricostruzione
          o  di  riparazione  degli  edifici  privati   ubicati   nei
          territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  ed  Umbria
          danneggiati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016, in presenza  di  domande  di  sanatoria
          edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio  1985,
          n. 47, dell'articolo 39 della legge 23  dicembre  1994,  n.
          724, o dell'articolo  32  del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, non definite alla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  la
          certificazione di  idoneita'  sismica,  ove  richiesta  per
          l'adozione  del   provvedimento   di   concessione   o   di
          autorizzazione   in   sanatoria   e   dell'agibilita',   e'
          sostituita da perizia del tecnico incaricato  del  progetto
          di  adeguamento  e  miglioramento   sismico,   che   redige
          certificato di idoneita' statica  secondo  quanto  previsto
          dal decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  15  maggio
          1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  135  del  10
          giugno 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con
          particolare riferimento  a  quelle  opportune  relative  ai
          materiali. Il certificato di idoneita' statica  attesta  il
          rispetto  di   quanto   previsto   dal   suddetto   decreto
          ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in  cui  non  risulti
          possibile la redazione del certificato di idoneita' statica
          ai sensi  del  decreto  ministeriale  15  maggio  1985,  il
          tecnico incaricato  indica  gli  interventi  necessari  che
          avrebbero  consentito  la  redazione  del  certificato   di
          idoneita'  statica  valutandone  i  costi.  In  tal   caso,
          l'autorizzazione  statica  o  sismica  e'  rilasciata   dal
          competente ufficio regionale o dalla  Conferenza  regionale
          di cui al comma 4 dell'articolo  16  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
                7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  prevista
          dal  comma  6,  qualora  il  progetto  di   riparazione   o
          ricostruzione  dell'edificio  danneggiato  conduca  ad   un
          risultato architettonico e strutturale  diverso  da  quello
          oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere
          corredato di una relazione  asseverata  del  professionista
          incaricato attestante che  le  caratteristiche  costruttive
          degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state
          causa esclusiva del danno. 
                8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano
          con riferimento  ai  soli  interventi  di  ricostruzione  o
          riparazione degli immobili distrutti  o  danneggiati  dagli
          eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto
          2016.». 
              - Si riporta l'allegato 1 annesso al del  decreto-legge
          18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55. (Disposizioni urgenti  per  il
          rilancio  del   settore   dei   contratti   pubblici,   per
          l'accelerazione  degli  interventi   infrastrutturali,   di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici): 
                «Allegato 1 
                Comuni colpiti  dagli  eventi  sismici  di  cui  alle
          delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018  e
          del 28 dicembre 2018. 
              Provincia di Campobasso: 
                1. Acquaviva Collecroce; 
                2. Campomarino; 
                3. Castelbottaccio; 
                4. Castelmauro; 
                5. Guardialfiera; 
                6. Guglionesi; 
                7. Larino; 
                8. Lupara; 
                9. Montecilfone; 
                10. Montefalcone del Sannio; 
                11. Montemitro; 
                12. Montorio nei Frentani; 
                13. Morrone del Sannio; 
                14. Palata; 
                15. Portocannone; 
                16. Rotello; 
                17. San Felice del Molise; 
                18. San Giacomo degli Schiavoni; 
                19. San Martino in Pensilis; 
                20. Santa Croce di Magliano; 
                21. Tavenna. 
              Citta' metropolitana di Catania: 
                1. Aci Bonaccorsi; 
                2. Aci Catena; 
                3. Aci Sant'Antonio; 
                4. Acireale; 
                5. Milo; 
                6. Santa Venerina; 
                7. Trecastagni; 
                8. Viagrande; 
                9. Zafferana Etnea.».