Art. 22 
 
Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con
  le risorse del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  volti  a
  fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'assegnazione e al trasferimento  alle  Regioni  e  alle  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano  delle  risorse  finanziarie  della
missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR),  nella  misura  di   800   milioni   di   euro,   finalizzate
all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a  fronteggiare  il
rischio di alluvione e  il  rischio  idrogeologico  rientranti  nelle
tipologie di cui all'articolo 25, comma 2,  lettere  d)  ed  e),  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  il  cui  coordinamento  e'
attribuito al Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, sulla base dei  piani  definiti  d'intesa
tra il citato Dipartimento, le Regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano entro  il  31  dicembre  2021  nel  rispetto  dei
criteri stabiliti  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.
21 del 26 gennaio  2017.  Il  decreto  tiene  conto,  inoltre,  della
classificazione  dei  territori  dei   comuni   collocati   in   aree
interessate  da  fenomeni  di   dissesto   idrogeologico   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017,  n.
158. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalita'  di
impiego delle citate risorse finanziarie e le relative  modalita'  di
gestione contabile. 
  1-bis. Il decreto di cui al comma 1 puo' essere rimodulato, con  le
modalita' previste dal medesimo comma 1, entro il 31  dicembre  2023,
sulla base degli esiti del monitoraggio  dello  stato  di  attuazione
degli  interventi,  anche  ridefinendo  la   ripartizione   su   base
territoriale delle risorse finanziarie, fermo  restando  il  rispetto
del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al
quarto trimestre dell'anno  2025.  Le  rimodulazioni  possono  essere
elaborate integrando  i  criteri  di  riparto  stabiliti  dal  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con
ulteriori criteri, anche  riferiti  alla  performance  operativa  dei
soggetti attuatori degli interventi. 
  1-ter. La ripartizione delle ulteriori  risorse  finanziarie  della
missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
il cui coordinamento e' attribuito al Dipartimento  della  protezione
civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  relative  a
interventi gia' individuati nell'ambito  della  programmazione  delle
risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n. 136, finalizzate  all'attuazione  di  inter-  venti
pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione  e  il  rischio
idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei
piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e  le
province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei  criteri
stabiliti  dal  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2016, puo' essere rimodulata entro il 31 dicembre
2023 con appositi  decreti  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle
province autonome interessate, anche  nella  qualita'  di  Commissari
delegati  titolari  di  contabilita'  speciali  per  l'attuazione  di
ordinanze di  protezione  civile,  previa  intesa  con  il  capo  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato  di
attuazione degli interventi, anche  ridefinendo  la  ripartizione  su
base  territoriale  delle  risorse  finanziarie,  fermo  restando  il
rispetto del termine ultimo per  la  realizzazione  degli  interventi
stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. 
  1-quater. Il comma 3 dell'articolo 74-  bis  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' abrogato. 
  1-quinquies. Dopo il comma  2-bis  dell'articolo  147  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il  seguente:  «2-ter.
Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del  servizio  idrico  in  forma
autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora
espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al
comma  2-bis,  lettera  b),   confluiscono   nella   gestione   unica
individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente  di
governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore  unico  tutte  le
gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis». 
  1-sexies.   Nell'individuazione   degli   inter-   venti   previsti
dall'articolo 25, comma  2,  lettere  d)  ed  e),  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, si deve dare  conto  della  valutazione  della  ripetitivita'  dei
fenomeni alluvionali e di  dissesto  idrogeologico  verificatisi  nei
territori  interessati  nel  decennio   precedente,   dell'estensione
sovracomunale del loro impatto nonche'  delle  vittime  eventualmente
provocate dagli eventi medesimi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25,  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile): 
                «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile) (Articoli 5
          e  20  legge  n.  225/1992;  Articoli  107  e  108  decreto
          legislativo  n.  112/1998;  Articolo  14  decreto-legge  n.
          90/2008, conv. legge n. 123/2008;  Articolo  40,  comma  2,
          lettera p), legge n. 196/2009). - 1. Per  il  coordinamento
          dell'attuazione degli interventi da effettuare  durante  lo
          stato  di  emergenza  di  rilievo  nazionale  si   provvede
          mediante ordinanze di protezione civile,  da  adottarsi  in
          deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti  e  con  le
          modalita'  indicati  nella  deliberazione  dello  stato  di
          emergenza   e   nel   rispetto   dei   principi    generali
          dell'ordinamento  giuridico  e  delle   norme   dell'Unione
          europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle
          Regioni e Province autonome territorialmente interessate e,
          ove rechino deroghe alle leggi  vigenti,  devono  contenere
          l'indicazione delle  principali  norme  a  cui  si  intende
          derogare e devono essere specificamente motivate. 
                2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
                  a) all'organizzazione  ed  all'effettuazione  degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
                  b) al ripristino della  funzionalita'  dei  servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
                  c) all'attivazione di prime  misure  economiche  di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
                  d)  alla   realizzazione   di   interventi,   anche
          strutturali, per la riduzione  del  rischio  residuo  nelle
          aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
          all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
          pubblica  e  privata  incolumita',  in  coerenza  con   gli
          strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; 
                  e)  alla  ricognizione  dei   fabbisogni   per   il
          ripristino  delle   strutture   e   delle   infrastrutture,
          pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni  subiti
          dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
          e paesaggistici e dal  patrimonio  edilizio,  da  porre  in
          essere sulla base di procedure definite con la  medesima  o
          altra ordinanza; 
                  f) all'attuazione delle misure per far fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'articolo 28 
                3.  Le  ordinanze  di  protezione  civile  non   sono
          soggette al controllo preventivo  di  legittimita'  di  cui
          all'articolo 3 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
          successive modificazioni. 
                4.  Le  ordinanze  di  protezione  civile,   la   cui
          efficacia  decorre  dalla  data  di  adozione  e  che  sono
          pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, sono rese pubbliche ai sensi di  quanto  previsto
          dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
          33,  e  successive  modificazioni  e  sono  trasmesse,  per
          informazione, al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          alle Regioni o Province  autonome  interessate  e  fino  al
          trentesimo  giorno  dalla  deliberazione  dello  stato   di
          emergenza di rilievo nazionale, al Ministero  dell'economia
          e delle finanze. 
                5. Oltre il  trentesimo  giorno  dalla  deliberazione
          dello stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze
          sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
          e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
                6. Il Capo del Dipartimento della protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al presente articolo si avvale  delle  componenti  e
          strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti
          attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,
          identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente
          competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti
          adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
          sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa
          vigente. 
                7. Per coordinare  l'attuazione  delle  ordinanze  di
          protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono
          essere nominati commissari delegati che operano  in  regime
          straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale. Qualora il Capo del  Dipartimento  si
          avvalga di commissari delegati, il  relativo  provvedimento
          di nomina deve specificare il  contenuto  dell'incarico,  i
          tempi e  le  modalita'  del  suo  esercizio.  I  commissari
          delegati sono scelti,  tranne  motivate  eccezioni,  tra  i
          soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
          svolgimento dell'incarico. 
                8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite  con  le
          ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la
          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
          soggetti, ai  commissari  delegati  si  applica  l'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,   n.   214,   e   il    compenso    e'    commisurato
          proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
          parametro  massimo  costituito  dal  70   per   cento   del
          trattamento economico  previsto  per  il  primo  presidente
          della Corte di cassazione. 
                9.  La  tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e
          i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'
          avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti
          ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice
          del processo amministrativo. 
                10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
          15, si provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  alla  disciplina  di  un   sistema   di
          monitoraggio e di  verifica  dell'attuazione,  anche  sotto
          l'aspetto  finanziario,  delle   misure   contenute   nelle
          ordinanze di protezione civile  nonche'  dei  provvedimenti
          adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
          presente comma  e'  tenuto  ad  assicurare  la  continuita'
          dell'azione  di  monitoraggio,  anche  in  relazione   alle
          ordinanze di protezione civile  eventualmente  non  emanate
          dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 
                11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
          definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto
          previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
          deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
          limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
          all'articolo 24, comma 7.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  della  legge  6
          ottobre  2017,  n.158  (Misure  per  il   sostegno   e   la
          valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per
          la riqualificazione e il recupero dei  centri  storici  dei
          medesimi comuni): 
                «Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1.  La  presente
          legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117  e
          119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli
          obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale  di
          cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione  europea  e  di
          pari opportunita' per le zone con svantaggi  strutturali  e
          permanenti  di  cui  all'articolo  174  del  Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, promuove e favorisce  il
          sostenibile  sviluppo  economico,  sociale,  ambientale   e
          culturale dei piccoli comuni, come definiti  ai  sensi  del
          comma 2, alinea,  primo  periodo,  del  presente  articolo,
          promuove l'equilibrio demografico del Paese,  favorendo  la
          residenza in tali comuni, e  tutela  e  valorizza  il  loro
          patrimonio   naturale,    rurale,    storico-culturale    e
          architettonico. La presente legge favorisce  l'adozione  di
          misure in favore dei residenti nei piccoli comuni  e  delle
          attivita'  produttive  ivi   insediate,   con   particolare
          riferimento al sistema dei servizi essenziali, al  fine  di
          contrastarne lo spopolamento e  di  incentivare  l'afflusso
          turistico. L'insediamento nei  piccoli  comuni  costituisce
          una risorsa a presidio del territorio, soprattutto  per  le
          attivita' di contrasto del dissesto idrogeologico e per  le
          attivita' di piccola e diffusa manutenzione  e  tutela  dei
          beni comuni. 
                2. Ai fini della presente legge, per  piccoli  comuni
          si intendono i comuni  con  popolazione  residente  fino  a
          5.000 abitanti nonche' i  comuni  istituiti  a  seguito  di
          fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000
          abitanti.  I  piccoli  comuni   possono   beneficiare   dei
          finanziamenti concessi ai  sensi  dell'articolo  3  qualora
          rientrino in una delle seguenti tipologie: 
                  a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni
          di dissesto idrogeologico; 
                  b) comuni caratterizzati  da  marcata  arretratezza
          economica; 
                  c)  comuni  nei   quali   si   e'   verificato   un
          significativo  decremento   della   popolazione   residente
          rispetto   al   censimento   generale   della   popolazione
          effettuato nel 1981; 
                  d) comuni caratterizzati da condizioni  di  disagio
          insediativo, sulla base di specifici parametri definiti  in
          base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di  occupati
          rispetto  alla  popolazione  residente  e   all'indice   di
          ruralita'; 
                  e)  comuni  caratterizzati  da  inadeguatezza   dei
          servizi sociali essenziali; 
                  f)  comuni  ubicati  in  aree   contrassegnate   da
          difficolta' di comunicazione e dalla lontananza dai  grandi
          centri urbani; 
                  g) comuni la cui popolazione residente presenta una
          densita'  non  superiore  ad  80  abitanti  per  chilometro
          quadrato; 
                  h)   comuni   comprendenti    frazioni    con    le
          caratteristiche di cui alle lettere a), b), c),  d),  f)  o
          g);  in  tal  caso,  i  finanziamenti  disposti  ai   sensi
          dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da  realizzare
          esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni; 
                  i)  comuni  appartenenti  alle  unioni  di   comuni
          montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30  luglio  2010,  n.  122,  o  comuni  che  comunque
          esercitano obbligatoriamente in forma associata,  ai  sensi
          del  predetto  comma  28,  le  funzioni  fondamentali   ivi
          richiamate; 
                  l) comuni  con  territorio  compreso  totalmente  o
          parzialmente nel perimetro di un  parco  nazionale,  di  un
          parco regionale o di un'area protetta; 
                  m) comuni istituiti a seguito di fusione; 
                  n)  comuni  rientranti  nelle  aree  periferiche  e
          ultraperiferiche,   come   individuate   nella    strategia
          nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese,  di
          cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013,
          n. 147. 
                3. Ai fini di cui al comma 2, i dati  concernenti  la
          popolazione dei comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi
          pubblici  sulla  base   delle   rilevazioni   dell'Istituto
          nazionale  di  statistica  (ISTAT).  In   sede   di   prima
          applicazione,  e'  considerata  la  popolazione  risultante
          dall'ultimo censimento generale della popolazione. 
                4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con  il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro  centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  sono  definiti  i  parametri  occorrenti   per   la
          determinazione delle tipologie di cui al comma 2. 
                5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997,  n.  281,  e'   definito,   entro   sessanta   giorni
          dall'adozione del decreto di cui al comma  4  del  presente
          articolo, l'elenco dei piccoli comuni che  rientrano  nelle
          tipologie di cui al comma 2. 
                6. L'elenco di cui al comma 5 e' aggiornato ogni  tre
          anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5.
          Contestualmente  all'aggiornamento,  per   ciascun   comune
          appartenente alle tipologie di cui al comma 2,  lettere  da
          b) a e), sono rilevati i dati indicativi dei  miglioramenti
          eventualmente conseguiti. 
                7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4,  5  e  6
          sono trasmessi alle Camere per il parere  delle  competenti
          Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta  giorni
          dalla data dell'assegnazione. 
                8. Le regioni, nell'ambito delle proprie  competenze,
          possono definire interventi  ulteriori  rispetto  a  quelli
          previsti dalla presente legge per il  raggiungimento  delle
          finalita' di cui al comma 1, anche al  fine  di  concorrere
          all'attuazione della strategia nazionale  per  lo  sviluppo
          delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1,  comma
          13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A  tal  fine,  le
          regioni possono prevedere  ulteriori  tipologie  di  comuni
          rispetto  a  quelle  previste  al  comma  2  del   presente
          articolo,  tenuto  conto  della  specificita'  del  proprio
          territorio. 
                9. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo del comma  1028  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «Art. 1. - 1.-1027. Omissis. 
                1028. E' autorizzata la spesa di 800 milioni di  euro
          per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli
          anni 2020 e 2021, al fine di permettere l'immediato avvio e
          la realizzazione  nell'arco  del  medesimo  triennio  degli
          investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di  cui
          all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del  codice  di
          cui  al  decreto  legislativo  2  gennaio   2018,   n.   1,
          finalizzati esclusivamente  alla  mitigazione  del  rischio
          idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento  del  livello
          di resilienza delle strutture e infrastrutture  individuate
          dai rispettivi  Commissari  delegati,  nominati  a  seguito
          delle  deliberazioni  del   Consiglio   dei   ministri   di
          dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla
          data di entrata in vigore della presente legge, ovvero  nei
          casi in cui alla stessa data  lo  stato  di  emergenza  sia
          terminato da non oltre sei mesi,  ai  sensi  e  nei  limiti
          dell'articolo 26, comma  1,  secondo  periodo,  del  citato
          decreto legislativo.  Detti  investimenti  sono  realizzati
          secondo le modalita' previste dall'ordinanza del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre
          2018. Per gli investimenti di valore superiore alla  soglia
          di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del codice  di
          cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  puo'
          essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare
          nell'anno 2019.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  24-quater  del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.  136,
          (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria): 
                «Art. 24-quater (Fondo  per  gli  investimenti  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  colpite  da   eventi
          calamitosi). - 1. Al  fine  di  far  fronte  alle  esigenze
          derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi  di
          settembre e ottobre dell'anno 2018, e' istituito presso  il
          Ministero dell'economia e delle finanze per  il  successivo
          trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un
          fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni  di  euro
          per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 
                2. Il fondo di cui  al  comma  1  e'  destinato  alle
          esigenze per investimenti delle regioni  e  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  di  cui  al  presente
          articolo, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia
          pubblica, comprese le manutenzioni e  la  sicurezza,  della
          manutenzione   della   rete   viaria   e    del    dissesto
          idrogeologico. 
                3.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e con i Ministri  competenti,
          previa intesa da sancire in sede di  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano entro il  31  gennaio  2019
          sono individuati  gli  enti  destinatari,  le  risorse  per
          ciascun settore, i comparti,  i  criteri  di  riparto,  gli
          importi da destinare a ciascun beneficiario e le  modalita'
          di  utilizzo,   di   monitoraggio,   anche   in   relazione
          all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate  e  comunque
          tramite  il  sistema  di  cui  al  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione  e  di  verifica,
          nonche'  le  modalita'   di   recupero   e   di   eventuale
          riassegnazione delle somme non utilizzate. 
                4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e  a  50  milioni  di
          euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 13  milioni  di
          euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente  riduzione
          delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
          conto capitale iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2018,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e,  quanto
          a 461,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50  milioni  di
          euro per l'anno 2020, mediante corrispondente  utilizzo  di
          quota parte delle maggiori entrate derivanti  dall'articolo
          9, commi da 1 a 8.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   74-bis   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  (Misure
          di potenziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 74-bis (Disposizioni per il personale impegnato
          nelle attivita' di assistenza e soccorso). - 1. Allo  scopo
          di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al  presente
          decreto ed  in  atto,  anche  tenuto  conto  dei  nuovi  ed
          ulteriori compiti del Dipartimento della protezione  civile
          della Presidenza del Consiglio dei ministri,  la  dotazione
          organica  del  ruolo  speciale  tecnico-amministrativo  del
          personale dirigenziale di prima e di seconda  fascia  della
          protezione civile, di cui all'articolo  9-ter  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e'  incrementata  nella
          misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda
          fascia. 
                2. Al secondo periodo del comma  2-bis  dell'articolo
          19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole:
          "per  un  massimo  di  due  volte"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "fino al 31 dicembre 2021". 
              3. (abrogato). 
                4. Agli oneri derivanti dal  comma  1,  pari  a  euro
          290.000 per l'anno 2020 e a euro 386.000 annui a  decorrere
          dall'anno 2021, si provvede  ai  sensi  dell'articolo  126,
          comma 6-bis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  147  del  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  (Norme  in  materia
          ambientale) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 147 (Organizzazione territoriale  del  servizio
          idrico integrato). - 1. I servizi idrici  sono  organizzati
          sulla base  degli  ambiti  territoriali  ottimali  definiti
          dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994,  n.
          36. Le regioni  che  non  hanno  individuato  gli  enti  di
          governo dell'ambito  provvedono,  con  delibera,  entro  il
          termine  perentorio   del   31   dicembre   2014.   Decorso
          inutilmente tale termine  si  applica  l'articolo  8  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti  nel
          medesimo  ambito  ottimale  partecipano   obbligatoriamente
          all'ente  di   governo   dell'ambito,   individuato   dalla
          competente  regione   per   ciascun   ambito   territoriale
          ottimale,  al  quale  e'   trasferito   l'esercizio   delle
          competenze ad essi spettanti in materia di  gestione  delle
          risorse  idriche,  ivi  compresa  la  programmazione  delle
          infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. 
                1-bis. Qualora gli enti locali  non  aderiscano  agli
          enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del  comma
          1 entro il termine fissato dalle regioni e  dalle  province
          autonome e,  comunque,  non  oltre  sessanta  giorni  dalla
          delibera di individuazione,  il  Presidente  della  regione
          esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro
          ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi,  ponendo  le
          relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si  applica
          quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172,
          comma 4. 
                2. Le regioni  possono  modificare  le  delimitazioni
          degli  ambiti  territoriali  ottimali  per  migliorare   la
          gestione  del  servizio  idrico  integrato,   assicurandone
          comunque lo  svolgimento  secondo  criteri  di  efficienza,
          efficacia ed economicita', nel  rispetto,  in  particolare,
          dei seguenti principi: 
                  a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o
          dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani  di
          bacino, nonche' della localizzazione delle  risorse  e  dei
          loro  vincoli   di   destinazione,   anche   derivanti   da
          consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; 
                  b) unicita' della gestione; 
                  c)   adeguatezza   delle   dimensioni   gestionali,
          definita  sulla  base  di  parametri  fisici,  demografici,
          tecnici. 
                2-bis.   Qualora   l'ambito   territoriale   ottimale
          coincida con l'intero territorio regionale,  ove  si  renda
          necessario al fine di conseguire  una  maggiore  efficienza
          gestionale  ed   una   migliore   qualita'   del   servizio
          all'utenza, e' consentito l'affidamento del servizio idrico
          integrato in ambiti  territoriali  comunque  non  inferiori
          agli ambiti territoriali  corrispondenti  alle  province  o
          alle citta' metropolitane. Sono fatte salve: 
                  a)  le  gestioni  del  servizio  idrico  in   forma
          autonoma nei comuni montani  con  popolazione  inferiore  a
          1.000  abitanti  gia'  istituite  ai  sensi  del  comma   5
          dell'articolo 148; 
                  b)  le  gestioni  del  servizio  idrico  in   forma
          autonoma   esistenti,    nei    comuni    che    presentano
          contestualmente      le      seguenti      caratteristiche:
          approvvigionamento   idrico   da   fonti   qualitativamente
          pregiate; sorgenti ricadenti  in  parchi  naturali  o  aree
          naturali protette ovvero  in  siti  individuati  come  beni
          paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo
          idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in  forma
          autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito
          territorialmente   competente   provvede   all'accertamento
          dell'esistenza dei predetti requisiti. 
                2-ter. Entro il  1°  luglio  2022,  le  gestioni  del
          servizio idrico in forma autonoma per le  quali  l'ente  di
          governo  dell'ambito  non  si  sia  ancora  espresso  sulla
          ricorrenza dei requisiti per  la  salvaguardia  di  cui  al
          comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione  unica
          individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre  2022,
          l'ente di  governo  dell'ambito  provvede  ad  affidare  al
          gestore unico tutte le gestioni non fatte  salve  ai  sensi
          del citato comma 2-bis. 
                3. Le  regioni,  sentite  le  province,  stabiliscono
          norme integrative per il  controllo  degli  scarichi  degli
          insediamenti civili e produttivi allacciati alle  pubbliche
          fognature,  per  la   funzionalita'   degli   impianti   di
          pretrattamento  e  per  il  rispetto  dei  limiti  e  delle
          prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.».