Art. 23 
 
Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione  ed
  estensione delle procedure PNRR 
 
  1. All'articolo 1, comma 178,  lettera  d),  sesto  periodo,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole  «di  immediato  avvio
dei lavori»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  il  completamento  di
interventi in corso, cosi' come risultanti  dai  sistemi  informativi
del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,   fermi
restando i requisiti di  addizionalita'  e  di  ammissibilita'  della
spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021». 
  1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione,  relativamente  agli
interventi  non  ancora  realizzati  della  programmazione  2014-2020
nonche' agli interventi della programmazione 2021-2027, si  applicano
le misure di semplificazione  di  cui  all'articolo  48,  commi  2  e
seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni  interessate  e
previa  deliberazione   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su  proposta  del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini  del  cofinanziamento
regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge
n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR  e
FSE plus della programmazione 2021-2027, al  fine  di  ridurre  nella
misura massima di 15 punti la  percentuale  di  tale  cofinanziamento
regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate  in
prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione
(PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 178, dell'art. 1, della
          legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2021-2023), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 177. Omissis. 
                178. Il complesso delle risorse di cui al  comma  177
          e' destinato a sostenere esclusivamente interventi  per  lo
          sviluppo, ripartiti nella  proporzione  dell'80  per  cento
          nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per  cento  nelle  aree
          del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
          4.000 milioni di euro per l'anno  2021,  5.000  milioni  di
          euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000  milioni  di  euro  per
          l'anno 2030. Al completamento delle  risorse  da  destinare
          alla  suddetta  programmazione   si   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
          e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027  e
          nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti  generali
          delle politiche  di  coesione,  si  applicano  le  seguenti
          disposizioni: 
                  a)  la  dotazione  finanziaria  del  Fondo  per  lo
          sviluppo  e  la  coesione  e'   impiegata   per   obiettivi
          strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza  e
          la coesione economica, sociale e territoriale,  sulla  base
          delle missioni  previste  nel  «Piano  Sud  2030»  e  dando
          priorita' alle azioni e agli interventi previsti nel Piano,
          compresi   quelli   relativi   al    rafforzamento    delle
          amministrazioni  pubbliche.  La  dotazione  finanziaria  e'
          altresi' impiegata in  coerenza  con  gli  obiettivi  e  le
          strategie  definiti  per  il  periodo   di   programmazione
          2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento  europei,
          nonche' in coerenza con le politiche settoriali  e  con  le
          politiche di investimento e di riforma previste  nel  Piano
          nazionale per la ripresa e la  resilienza  (PNRR),  secondo
          principi  di  complementarita'   e   addizionalita'   delle
          risorse; 
                  b)  il  Ministro  per  il   Sud   e   la   coesione
          territoriale,  in  collaborazione  con  le  amministrazioni
          interessate, in coerenza con il Piano  Sud  2030  e  con  i
          contenuti  dell'Accordo  di  partenariato   per   i   fondi
          strutturali  e  di  investimento  europei  del  periodo  di
          programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree
          tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li
          comunica alle competenti Commissioni parlamentari. Il CIPE,
          con propria deliberazione, su proposta del Ministro per  il
          Sud e la coesione territoriale, ripartisce tra  le  diverse
          aree tematiche la dotazione finanziaria del  Fondo  per  lo
          sviluppo e  la  coesione  iscritta  nel  bilancio,  nonche'
          provvede ad eventuali variazioni della  ripartizione  della
          dotazione finanziaria  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione, su proposta della Cabina di  regia  di  cui  alla
          lettera d); 
                  c) gli interventi del Fondo per lo  sviluppo  e  la
          coesione   -   programmazione   2021-2027   sono    attuati
          nell'ambito di «Piani di sviluppo  e  coesione»  attribuiti
          alla titolarita' delle amministrazioni centrali, regionali,
          delle  citta'  metropolitane  e  di  altre  amministrazioni
          pubbliche che possono essere individuate con  deliberazione
          del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la  coesione
          territoriale. I Piani di sviluppo e coesione sono  definiti
          secondo  i   principi   previsti   dall'articolo   44   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e  sono
          approvati con deliberazioni del  CIPE,  ferme  restando  le
          competenze della Cabina di regia del Fondo per lo  sviluppo
          e la coesione, di cui alla lettera d); 
                  d) la Cabina di regia del Fondo per lo  sviluppo  e
          la coesione,  istituita  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi  della
          lettera c) del comma 703 dell'articolo  1  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del  Fondo
          per lo sviluppo e la coesione -  programmazione  2021-2027,
          definendo,   ai   fini   della   successiva   proposta   di
          approvazione da parte del  CIPE,  i  Piani  di  sviluppo  e
          coesione di cui alla lettera c),  articolati  per  ciascuna
          area tematica,  con  l'indicazione  dei  risultati  attesi,
          delle azioni e  degli  interventi  necessari  per  il  loro
          conseguimento,  con  la  relativa  stima  finanziaria,  dei
          soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale,
          dei tempi di attuazione e delle modalita' di  monitoraggio.
          Le  informazioni  di  dettaglio  in  merito  ai   risultati
          conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli
          interventi realizzati nelle aree  sottoutilizzate,  di  cui
          all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196. I piani operativi sono redatti tenendo  conto  che  la
          dotazione complessiva deve essere impiegata per un  importo
          non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare
          nei territori delle regioni del Mezzogiorno. La  Cabina  di
          regia opera anche con riferimento alle riprogrammazioni dei
          Piani  di  sviluppo  e  coesione.  Nei  Piani  e'  indicata
          altresi' l'articolazione annuale dei fabbisogni  finanziari
          fino  al   terzo   anno   successivo   al   termine   della
          programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione  dei
          Piani  di  sviluppo  e   coesione   per   il   periodo   di
          programmazione 2021-2027, il  Ministro  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale puo' sottoporre all'approvazione  del
          CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo  e
          la coesione per la realizzazione di interventi di immediato
          avvio dei lavori o il completamento di interventi in corso,
          cosi'  come  risultanti   dai   sistemi   informativi   del
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  fermi
          restando i requisiti di addizionalita' e di  ammissibilita'
          della spesa a decorrere dal 1°  gennaio  2021,  nel  limite
          degli stanziamenti iscritti in  bilancio.  Tali  interventi
          confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in  coerenza
          con le aree tematiche cui afferiscono; 
                  e) i Piani di sviluppo e coesione per il periodo di
          programmazione  2021-2027,  con   i   relativi   fabbisogni
          finanziari, costituiscono la base  per  la  predisposizione
          del Documento di economia e finanza e della  relativa  Nota
          di aggiornamento nonche' per la definizione del disegno  di
          legge del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo  21
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
                  f)  il  Ministro  per  il   Sud   e   la   coesione
          territoriale coordina l'attuazione dei Piani di sviluppo  e
          coesione di cui alle lettere c) e d) e individua i casi nei
          quali, per  gli  interventi  infrastrutturali  di  notevole
          complessita'  o  per  interventi  di   sviluppo   integrati
          relativi  a  particolari  ambiti  territoriali,  si   debba
          procedere alla sottoscrizione del  contratto  istituzionale
          di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui  all'articolo
          6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio  2011,
          n. 88, e all'articolo 9-bis  del  decreto-legge  21  giugno
          2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 98. All'alinea del comma 3 dell'articolo 10
          del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125,  le
          parole: « tenuto conto degli obiettivi definiti dagli  atti
          di  indirizzo  e  programmazione   della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri relativamente ai  fondi  strutturali
          europei e al Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  »  sono
          sostituite dalle seguenti: « tenuto conto delle  direttive,
          delle  priorita'  e  degli  obiettivi,  anche  in  tema  di
          organizzazione interna e gestionale,  cosi'  come  definiti
          dalla autorita'  politica  delegata  per  le  politiche  di
          coesione»; 
                  g) dopo l'approvazione  dei  Piani  di  sviluppo  e
          coesione da  parte  del  CIPE,  sulla  base  dell'effettiva
          realizzazione degli stessi, il Ministro per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale puo' proporre al CIPE, ai fini  della
          sua successiva deliberazione in  merito,  la  rimodulazione
          delle quote annuali di spesa e la  revoca  di  assegnazioni
          gia' disposte, in caso di impossibilita'  sopravvenuta,  di
          mancato rispetto dei tempi o di inadempienze.  Il  Ministro
          per il Sud e la coesione  territoriale  presenta  al  CIPE,
          entro il 10 settembre di ogni  anno,  una  relazione  sullo
          stato  di  avanzamento  degli  interventi   relativi   alla
          programmazione 2021-2027, ai fini della  definizione  della
          Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e
          del disegno di legge del bilancio di previsione; 
                  h)  le  assegnazioni  di  risorse  ai  sensi  della
          lettera  d)  da  parte  del  CIPE  consentono  a   ciascuna
          amministrazione   l'avvio   delle   attivita'    necessarie
          all'attuazione degli interventi finanziati; 
                  i) le risorse assegnate ai sensi della  lettera  d)
          sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
          nei limiti  degli  stanziamenti  annuali  di  bilancio,  in
          apposita  contabilita'  del  Fondo  di  rotazione  di   cui
          all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,  sulla
          base dei profili finanziari  previsti  dalle  deliberazioni
          del CIPE di approvazione dei  piani  stessi.  Il  Ministero
          dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite
          alla suddetta contabilita' in favore delle  amministrazioni
          responsabili dell'attuazione degli interventi e  dei  Piani
          di  sviluppo  e  coesione  approvati  dal   CIPE,   secondo
          l'articolazione   temporale   indicata    dalle    relative
          deliberazioni, ed  effettua  i  pagamenti  a  valere  sulle
          medesime risorse in favore delle suddette  amministrazioni,
          secondo le procedure stabilite dalla citata  legge  n.  183
          del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 29  dicembre  1988,  n.  568,  nonche'  da
          apposita deliberazione del CIPE, sulla base delle richieste
          presentate dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento per le politiche di coesione.  Ai  fini  della
          verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante
          gli interventi finanziati con le risorse del Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione, le amministrazioni  titolari  degli
          interventi  comunicano  i  relativi  dati  al  sistema   di
          monitoraggio unitario di cui  all'articolo  1,  comma  245,
          della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  sulla  base  di  un
          apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte
          ad eventuali carenze di liquidita', le  risorse  del  Fondo
          per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo
          31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un  intervento  e  non
          ancora  utilizzate,  possono  essere  riassegnate  per   un
          intervento di titolarita' di altra amministrazione, la  cui
          realizzazione presenti carattere di urgenza. In  tal  caso,
          la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
          le  politiche  di  coesione,  d'intesa  con   l'Ispettorato
          generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   dispone   la
          riassegnazione  delle  risorse  per  il  nuovo  intervento,
          sentita    l'amministrazione    titolare    dell'intervento
          definanziato; 
                  l) entro  il  10  settembre  di  ciascun  anno,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
          politiche di coesione  aggiorna  le  previsioni  di  spesa,
          sulla base delle comunicazioni trasmesse  dall'Agenzia  per
          la coesione territoriale sullo stato  di  attuazione  degli
          interventi e tenendo conto dei dati forniti  dalle  singole
          amministrazioni  titolari  degli  interventi  stessi  e  di
          eventuali decisioni assunte dal CIPE. Sulla  base  di  tali
          comunicazioni, il Ministero dell'economia e  delle  finanze
          puo' adottare, ove necessario, decreti  di  svincolo  delle
          risorse  riferite  all'esercizio  in  corso  e   a   quelli
          successivi. Le amministrazioni  titolari  degli  interventi
          assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle  risorse
          assegnate ed eseguono i controlli sulla  regolarita'  delle
          spese sostenute dai beneficiari; 
                  m) sono trasferite al Fondo  di  rotazione  di  cui
          alla lettera i) anche le risorse del Fondo per lo  sviluppo
          e la coesione gia' iscritte in bilancio  per  i  precedenti
          periodi di programmazione,  che  sono  gestite  secondo  le
          modalita' indicate nella medesima lettera i). 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   44,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure): 
                «Art. 44 (Semplificazioni procedurali in  materia  di
          opere pubbliche di particolare complessita' o di  rilevante
          impatto). - 1. Ai fini della realizzazione degli interventi
          indicati  nell'Allegato  IV  al  presente  decreto,   prima
          dell'approvazione  di  cui  all'articolo  27  del   decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  il   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica di cui  all'articolo  23,
          commi 5 e 6, del medesimo  decreto  e'  trasmesso,  a  cura
          della  stazione  appaltante,  al  Consiglio  superiore  dei
          lavori  pubblici  per  l'espressione  del  parere  di   cui
          all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato
          speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui
          all'articolo  45  verifica,  entro  quindici  giorni  dalla
          ricezione  del  progetto   di   fattibilita'   tecnica   ed
          economica,  l'esistenza  di  evidenti  carenze,  di  natura
          formale o sostanziale, ivi comprese  quelle  afferenti  gli
          aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da  non
          consentire  l'espressione  del  parere  e,  in  tal   caso,
          provvede  a  restituirlo   immediatamente   alla   stazione
          appaltante    richiedente,    con    l'indicazione    delle
          integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai
          fini dell'espressione del parere in  senso  favorevole.  La
          stazione  appaltante  procede   alle   modifiche   e   alle
          integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro  e  non
          oltre  il  termine  di  quindici  giorni  dalla   data   di
          restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime  il
          parere entro il termine massimo  di  quarantacinque  giorni
          dalla ricezione del progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica ovvero entro il termine massimo di  venti  giorni
          dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo
          quanto previsto dal presente comma. Decorsi  tali  termini,
          il parere si intende reso in senso favorevole. 
                1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1
          del presente articolo per i quali, alla data di entrata  in
          vigore del presente  decreto,  e'  stato  richiesto  ovvero
          acquisito il parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici  ai  sensi  dell'articolo  215  del   codice   dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal
          medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5
          e 6 del presente articolo,  in  caso  di  approvazione  del
          progetto da parte della conferenza di  servizi  sulla  base
          delle  posizioni  prevalenti  ovvero  qualora  siano  stati
          espressi  dissensi  qualificati  ai   sensi   dell'articolo
          14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,  n.
          241, nonche'  dei  commi  7  e  8  del  presente  articolo,
          relativamente agli  effetti  della  verifica  del  progetto
          effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6,  del  citato
          codice di cui al decreto legislativo n. 50 del  2016,  agli
          obblighi di comunicazione in capo alla stazione  appaltante
          e   ai   termini   di   indizione   delle   procedure    di
          aggiudicazione,    anche     ai     fini     dell'esercizio
          dell'intervento sostitutivo  di  cui  all'articolo  12  del
          presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo
          del  presente  comma  sia  stato  espresso   sul   progetto
          definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano
          in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
          dell'applicazione delle disposizioni  del  secondo  periodo
          del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi  di
          cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto  periodo,  del  medesimo
          articolo, la stazione appaltante comunica  alla  Cabina  di
          regia  di  cui  all'articolo  2,  per  il   tramite   della
          Segreteria tecnica di cui all'articolo 4,  e  al  Ministero
          delle  infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili
          l'avvenuta approvazione del livello progettuale da  mettere
          a gara e il termine di novanta giorni comincia a  decorrere
          dalla data di tale approvazione. 
                1-ter. Al fine di accelerare la  realizzazione  degli
          interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale
          a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in
          tutto o in  parte  con  le  risorse  del  PNRR,  in  deroga
          all'articolo 215, comma 3, del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del  Consiglio
          superiore   dei    lavori    pubblici    e'    obbligatorio
          esclusivamente con riguardo agli interventi il cui  valore,
          limitatamente alla componente "opere  civili",  e'  pari  o
          superiore  a  100  milioni  di  euro.  In  relazione   agli
          investimenti di cui al primo periodo del presente comma  di
          importo  pari  o  inferiore  a  100  milioni  di  euro,  si
          prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal  citato
          articolo 215,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i  tempi  di
          espressione  del  parere  di  cui  al  presente  comma,  la
          Direzione generale del  Ministero  delle  infrastrutture  e
          della  mobilita'  sostenibili  competente  in  materia   di
          trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          allo  svolgimento   dell'attivita'   istruttoria   e   alla
          formulazione  di  una  proposta  di  parere  al   Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  che  si  pronuncia   nei
          successivi trenta giorni. Decorso tale termine,  il  parere
          si intende reso in senso favorevole. 
                2. Ai fini della verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
          n. 50 del 2016, il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica relativo agli interventi di cui all' Allegato  IV
          al presente decreto e' trasmesso dalla stazione  appaltante
          alla  competente  soprintendenza  decorsi  quindici  giorni
          dalla  trasmissione  al  Consiglio  superiore  dei   lavori
          pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica,
          ove questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo
          periodo  del   comma   1,   ovvero   contestualmente   alla
          trasmissione al citato Consiglio  del  progetto  modificato
          nei termini dallo stesso richiesti. Il termine  di  cui  al
          comma 3, secondo  periodo,  dell'articolo  25  del  decreto
          legislativo n. 50 del  2016  e'  ridotto  a  quarantacinque
          giorni.  Le  risultanze  della  verifica  preventiva   sono
          acquisite nel corso della conferenza di servizi di  cui  al
          comma 4. 
                3. In relazione agli interventi di  cui  all'Allegato
          IV  del  presente  decreto,  il  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica e' trasmesso all'autorita'  competente
          ai  fini  dell'espressione  della  valutazione  di  impatto
          ambientale  di  cui  alla   Parte   seconda   del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   unitamente   alla
          documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a  cura  della  stazione
          appaltante decorsi quindici giorni  dalla  trasmissione  al
          Consiglio superiore dei lavori  pubblici  del  progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica ove questo non sia  stato
          restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero
          contestualmente alla trasmissione al citato  Consiglio  del
          progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli
          esiti  della  valutazione  di   impatto   ambientale   sono
          trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre
          amministrazioni che partecipano alla conferenza di  servizi
          di cui al comma 4.  Qualora  si  sia  svolto  il  dibattito
          pubblico di cui all'articolo  46,  e'  escluso  il  ricorso
          all'inchiesta  pubblica  di  cui  all'articolo  24-bis  del
          predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. Le  procedure
          di valutazione di impatto ambientale  degli  interventi  di
          cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le
          modalita' e nei tempi previsti per i  progetti  di  cui  al
          comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto  legislativo
          n. 152 del 2006. 
                4. In relazione agli interventi di  cui  all'Allegato
          IV del presente  decreto,  decorsi  quindici  giorni  dalla
          trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove non  sia
          stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma  1,
          ovvero  contestualmente   alla   trasmissione   al   citato
          Consiglio del progetto modificato nei termini dallo  stesso
          richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza  di
          servizi  per   l'approvazione   del   progetto   ai   sensi
          dell'articolo 27, comma 3, del decreto  legislativo  n.  50
          del 2016. La conferenza  di  servizi  e'  svolta  in  forma
          semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando  le
          prerogative dell'autorita' competente in  materia  di  VIA,
          sono acquisite  e  valutate  le  eventuali  prescrizioni  e
          direttive  adottate  dal  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1,  nonche'
          gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte
          secondo le modalita' di cui all'articolo  46  del  presente
          decreto,   della   verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico e della valutazione di impatto ambientale.  La
          determinazione  conclusiva  della  conferenza  approva   il
          progetto  e  tiene  luogo  dei   pareri,   nulla   osta   e
          autorizzazioni  necessari  ai  fini  della   localizzazione
          dell'opera, della conformita' urbanistica  e  paesaggistica
          dell'intervento, della  risoluzione  delle  interferenze  e
          delle  relative  opere  mitigatrici  e   compensative.   La
          determinazione conclusiva della conferenza  perfeziona,  ad
          ogni fine urbanistico ed edilizio,  l'intesa  tra  Stato  e
          regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione
          dell'opera,  ha  effetto  di   variante   degli   strumenti
          urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i
          titoli  abilitativi  rilasciati  per  la  realizzazione   e
          l'esercizio   del   progetto,    recandone    l'indicazione
          esplicita.  La  variante  urbanistica,   conseguente   alla
          determinazione  conclusiva   della   conferenza,   comporta
          l'assoggettamento   dell'area   a    vincolo    preordinato
          all'esproprio ai sensi dell'articolo  10  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  e  le
          comunicazioni agli  interessati  di  cui  all'articolo  14,
          comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo  della
          fase partecipativa di  cui  all'articolo  11  del  predetto
          decreto del Presidente della Repubblica n.  327  del  2001.
          Gli  enti  locali  provvedono  alle  necessarie  misure  di
          salvaguardia delle aree interessate e delle relative  fasce
          di rispetto e non possono  autorizzare  interventi  edilizi
          incompatibili con la localizzazione dell'opera. 
                5. In caso di  approvazione  del  progetto  da  parte
          della conferenza di  servizi  sulla  base  delle  posizioni
          prevalenti ovvero qualora  siano  stati  espressi  dissensi
          qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1  e
          2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione e' posta
          all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei
          lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni
          di  cui  al  medesimo  articolo  14-quinquies,  secondo  le
          modalita' di cui al comma 6. 
                6.  Entro  cinque  giorni  dalla  conclusione   della
          conferenza di servizi di cui al comma  4,  il  progetto  e'
          trasmesso unitamente alla determinazione  conclusiva  della
          conferenza  e  alla  relativa  documentazione  al  Comitato
          speciale  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,
          integrato,  nei  casi  previsti  dal  comma   5,   con   la
          partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che
          hanno espresso il dissenso e  delle  altre  amministrazioni
          che hanno partecipato alla conferenza. Fatto  salvo  quanto
          previsto dal quarto periodo, entro e non oltre  i  quindici
          giorni  successivi,  il  Comitato   speciale   adotta   una
          determinazione  motivata,  comunicata  senza  indugio  alla
          stazione appaltante, con la quale  individua  le  eventuali
          integrazioni  e  modifiche  al  progetto  di   fattibilita'
          tecnica ed economica rese necessarie dalle  prescrizioni  e
          dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi.  Nei
          casi previsti dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal
          quinto  periodo  del  presente  comma,  la   determinazione
          motivata  del  Comitato  speciale  individua  altresi'   le
          integrazioni  e  modifiche  occorrenti  per  pervenire,  in
          attuazione del principio di leale  collaborazione,  ad  una
          soluzione condivisa e sostituisce, con i  medesimi  effetti
          di cui al comma 4, quella della conferenza di  servizi.  In
          relazione  alle  eventuali  integrazioni  ovvero  modifiche
          richieste  dal  Comitato   speciale   e'   acquisito,   ove
          necessario, il parere dell'autorita' che ha  rilasciato  il
          provvedimento di VIA, che si  esprime  entro  venti  giorni
          dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta
          la determinazione motivata entro  i  successivi  dieci.  In
          presenza di dissensi  qualificati  ai  sensi  dell'articolo
          14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241  del
          1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione
          condivisa  ai  fini  dell'adozione   della   determinazione
          motivata, il Comitato  speciale,  entro  tre  giorni  dalla
          scadenza del termine di cui al  secondo  ovvero  al  quarto
          periodo,  trasmette  alla   Segreteria   tecnica   di   cui
          all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione  degli
          esiti  della  conferenza  di  servizi,  delle  ragioni  del
          dissenso e delle proposte dallo  stesso  formulate  per  il
          superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti
          esigenze  di  appaltabilita'   dell'opera   e   della   sua
          realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero,  in
          relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC
          dal decreto  di  cui  al  comma  7  dell'  articolo  1  del
          decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La  Segreteria  tecnica
          propone al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  entro
          quindici giorni dalla ricezione della relazione di  cui  al
          quinto periodo, di sottoporre la  questione  all'esame  del
          Consiglio dei ministri per le  conseguenti  determinazioni.
          Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i  successivi
          dieci   giorni,   se   del   caso   adottando   una   nuova
          determinazione conclusiva ai sensi del  primo  periodo  del
          comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della  legge  n.
          241 del 1990 con i medesimi effetti  di  cui  al  comma  4,
          terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo.  Alle
          riunioni del Consiglio  dei  ministri  possono  partecipare
          senza diritto di voto i Presidenti delle  regioni  o  delle
          province   autonome   interessate.   Restano    ferme    le
          attribuzioni e le prerogative riconosciute alle  regioni  a
          statuto speciale e  alle  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano  dagli  statuti  speciali  di  autonomia  e   dalle
          relative norme di attuazione. Le  decisioni  del  Consiglio
          dei  ministri  sono  immediatamente  efficaci,   non   sono
          sottoposte al controllo preventivo  di  legittimita'  della
          Corte dei conti  di  cui  all'articolo  3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro
          cinque  giorni  dalla  data  di  adozione,  nella  Gazzetta
          ufficiale della Repubblica italiana. 
                7. In deroga all'articolo 27 del decreto  legislativo
          n. 50 del 2016, la verifica del progetto da  porre  a  base
          della  procedura   di   affidamento   condotta   ai   sensi
          dell'articolo 26, comma 6,  del  predetto  decreto  accerta
          altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede
          di conferenza di  servizi  e  di  VIA,  nonche'  di  quelle
          impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la
          stazione appaltante procede  direttamente  all'approvazione
          del progetto posto a base della  procedura  di  affidamento
          nonche' dei successivi livelli progettuali. 
                7-bis. Le disposizioni  dell'articolo  48,  comma  5,
          primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche  ai  fini
          della realizzazione degli interventi di cui al comma 1  del
          presente articolo. 
                8. La  stazione  appaltante  provvede  ad  indire  la
          procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni  dalla
          data di comunicazione  della  determinazione  motivata  del
          Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione  del
          Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6,  dandone
          contestuale comunicazione  alla  Cabina  di  regia  di  cui
          all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica  di
          cui all'articolo 4, e al Ministero delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili. In caso  di  inosservanza  del
          termine di cui al primo periodo,  l'intervento  sostitutivo
          e' attuato nelle  forme  e  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 12. 
                8-bis. Il quinto periodo del comma 290  dell'articolo
          2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'  sostituito  dal
          seguente:  "Alla  societa'  possono  essere   affidate   le
          attivita' di realizzazione e di gestione,  comprese  quelle
          di manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  di  ulteriori
          tratte autostradali situate prevalentemente nel  territorio
          della regione Veneto nonche', previa intesa tra le  regioni
          interessate, nel territorio delle  regioni  limitrofe,  nei
          limiti e secondo le  modalita'  previsti  dal  comma  8-ter
          dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui
          al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". 
                8-ter.  Al  comma   7-bis   dell'articolo   206   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  le
          parole: "30 giugno 2021" sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "31 dicembre 2021". 
                8-quater.   All'articolo   35,   comma   1-ter,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,  sono
          aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le  tratte  diverse
          da quelle previste  dal  secondo  periodo  sono  assegnate,
          all'esito del procedimento di revisione  della  concessione
          di cui  al  terzo  periodo,  alla  societa'  ANAS  Spa  che
          provvede altresi' alla realizzazione dell'intervento viario
          Tarquinia-San   Pietro   in   Palazzi,   anche   attraverso
          l'adeguamento della strada statale  n.  1  -  Aurelia,  nei
          limiti delle risorse che si renderanno disponibili  a  tale
          fine  nell'ambito  del  contratto  di  programma   tra   il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   delle    mobilita'
          sostenibili e la societa'  ANAS  Spa  relativo  al  periodo
          2021-2025.   Per    la    progettazione    ed    esecuzione
          dell'intervento viario di  cui  al  precedente  periodo,  a
          decorrere dalla data di  sottoscrizione  del  contratto  di
          programma  relativo  al  periodo  2021-2025   e   fino   al
          completamento dei  lavori,  l'amministratore  delegato  pro
          tempore della societa' ANAS  Spa  e'  nominato  commissario
          straordinario,  con  i  poteri  e  le   funzioni   di   cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55. Al commissario straordinario non spettano  compensi,
          gettoni di presenza e indennita' comunque denominate". 
                8-quinquies.  Al  fine  di  consentire  l'ultimazione
          delle procedure espropriative e  dei  contenziosi  pendenti
          nonche' dei collaudi tecnico-amministrativi  relativi  alle
          opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi  olimpici
          invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi  a
          Torino nel 2006 e delle opere previste e  finanziate  dalla
          legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui  all'articolo
          3, comma 7, della  legge  9  ottobre  2000,  n.  285,  come
          prorogato   dall'articolo   2,    comma    5-octies,    del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2011,  n.  10,  e'
          ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.». 
              - Si riporta il testo dei commi 52 e 177, dell'art.  1,
          della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 51. Omissis. 
                52. Per gli interventi di cui al comma 51, attribuiti
          alla titolarita' delle regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  il  Fondo  di  rotazione  di   cui
          all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre
          nella  misura  massima  del  70  per  cento  degli  importi
          relativi alla quota di cofinanziamento  nazionale  pubblica
          previsti nei piani finanziari  dei  singoli  programmi.  La
          restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci  delle
          regioni e delle predette province autonome,  nonche'  degli
          eventuali altri  organismi  pubblici  partecipanti  a  tali
          programmi. 
                53. - 176. Omissis. 
                177. In attuazione dell'articolo 119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020  -  Sezione  III  -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. 
                Omissis.».