Art. 24 
 
                 Progettazione di scuole innovative 
 
  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza relative alla costruzione di scuole innovative  dal  punto
di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il
massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire
una  didattica  basata  su  metodologie  innovative   e   una   piena
fruibilita'   degli   ambienti   didattici,   anche   attraverso   un
potenziamento  delle  infrastrutture  per  lo  sport,   e'   prevista
l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo
IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale  concorso  e'
indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche  e  gli
enti locali individuati  a  seguito  della  procedura  selettiva  per
l'attuazione  delle  misure  della  Missione  2  -  Componente  3   -
Investimento 1.1. In fase di attuazione l'intervento deve  rispettare
il principio  di  «non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente»
(DNSH), con riferimento al  sistema  di  tassonomia  delle  attivita'
ecosostenibili  indicato  all'articolo  17  del  regolamento  UE   n.
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 
  2. Il concorso di progettazione e'  articolato  in  due  gradi.  Il
primo grado e' finalizzato alla presentazione  di  proposte  di  idee
progettuali legate agli obiettivi di  cui  al  comma  1.  Il  secondo
grado, cui accedono le migliori  proposte  di  idee  progettuali,  e'
volto alla predisposizione di progetti  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica per ciascuno degli interventi individuati a  seguito  della
procedura selettiva  di  cui  al  comma  1.  L'intera  procedura  del
concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni
dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il  quale  gli  enti
locali  possono   procedere   autonomamente   allo   sviluppo   della
progettazione.  Al  termine  del  concorso  di  progettazione,   tali
progetti di fattibilita' tecnica ed economica divengono di proprieta'
degli enti locali  che  attuano  gli  interventi.  Ai  vincitori  del
concorso  di  progettazione,  laddove  in  possesso   dei   requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti  dal  bando  di
concorso per ogni singolo intervento, e' corrisposto un premio e sono
affidate, da parte dei suddetti enti  locali,  la  realizzazione  dei
successivi livelli di progettazione nonche' la direzione  dei  lavori
con procedura negoziata senza pubblicazione del  bando  di  gara.  Al
fine di rispettare i tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione  sono  nominate
Commissioni  giudicatrici   per   aree   geografiche   per   il   cui
funzionamento e'  previsto  un  compenso  definito  con  decreto  del
Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo  di  euro
2.340.000,00. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.573.240 euro  per
l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, si provvede,  quanto  a
4.233.240 euro per l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto
capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360
euro   per   l'anno   2023,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4,  comma  1,  della
legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
  4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare  «Per  la
scuola. Competenze e  ambienti  per  l'apprendimento»  2014-2020  del
Ministero dell'istruzione sono  trasferite,  per  l'importo  di  euro
62.824.159,15, al Programma  operativo  complementare  «Governance  e
Capacita'  istituzionale»  2014-2020  dell'Agenzia  per  la  coesione
territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione  e
il Ministro per il Sud e la coesione territoriale,  per  l'attuazione
di  misure  di  supporto  tecnico-amministrativo   alle   istituzioni
scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica,  agli  enti
locali, nell'ambito del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
individuati dal Ministero dell'istruzione in  accordo  con  l'Agenzia
per la coesione territoriale. 
  5. Per garantire una  piu'  efficace  attuazione  degli  interventi
previsti nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  fino  al
completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre  2026,
in deroga ai regolamenti  di  organizzazione  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e nelle more dell'adozione del
regolamento di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-sexies,
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  possono  essere
posti alle dipendenze dell'apposita unita'  di  missione  di  livello
dirigenziale generale  istituita  dal  Ministero  dell'istruzione  ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108,  anche  gli  uffici  dirigenziali  di   livello   non   generale
dell'amministrazione centrale del Ministero gia' esistenti e  il  cui
ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le  finalita'  del
Piano,  individuati  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 55, comma 1: 
      1) alla lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il  seguente:
« 1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente
per  territorio  gli  interventi  che  ha  autorizzato  affinche'  il
Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte  degli  enti  locali
mediante  l'attivazione  di  tavoli  di   coordinamento   finalizzati
all'efficace realizzazione delle attivita'; »; 
      2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole « del 12 febbraio
2021, » sono aggiunte le seguenti: «  nonche'  dal  regolamento  (UE)
2020/2221, del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  23  dicembre
2020, »; b) all'articolo 64, comma 6-sexies, dopo il secondo periodo,
e' inserito il seguente: « Nelle more dell'adozione del  decreto  del
Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni
dirigenziali di livello generale sono temporaneamente  assegnate  nel
numero  di  una  all'Ufficio  di  gabinetto  e  due   ai   rispettivi
dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di  un
incarico di studio, consulenza e ricerca  per  le  esigenze  connesse
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ». 
  6-bis. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli  interventi  a
valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge  27
dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza e' fissato con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  di
concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023  al
fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli artt. 152,153,154,155,156 e
          157, del Capo IV, del Titolo VI, del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art. 152 (Ambito di applicazione). - 1. Il  presente
          capo si applica: 
                  a) ai concorsi  di  progettazione  organizzati  nel
          contesto di una  procedura  di  aggiudicazione  di  appalti
          pubblici di servizi; 
                  b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi
          di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. 
                2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la  soglia
          di cui all'articolo 35 e' pari al valore stimato  al  netto
          dell'IVA dell'appalto pubblico  di  servizi,  compresi  gli
          eventuali  premi  di   partecipazione   o   versamenti   ai
          partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di
          cui all'articolo 35 e' pari al valore complessivo dei premi
          e pagamenti, compreso il valore stimato al  netto  delI'IVA
          dell'appalto  pubblico  di  servizi  che  potrebbe   essere
          successivamente  aggiudicato  ai  sensi  dell'articolo  63,
          comma 4, qualora la stazione appaltante  non  escluda  tale
          aggiudicazione nel bando di concorso. 
                3. Il presente capo non si applica: 
                  a) ai concorsi di progettazione affidati  ai  sensi
          degli articoli 14, 15, 16 e 161; 
                  b) ai concorsi indetti per esercitare  un'attivita'
          in merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo  8  sia
          stata stabilita da una decisione della  Commissione,  o  il
          suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente
          alle disposizioni di  cui  al  comma  7,  lettera  b),  del
          medesimo articolo. 
                4. Nel concorso di progettazione relativo al  settore
          dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente  progetti
          o piani con livello di approfondimento pari a quello di  un
          progetto di fattibilita' tecnica ed  economica,  salvo  nei
          casi di concorsi in due fasi  di  cui  agli  articoli  154,
          comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto  il
          raggiungimento del livello  del  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica in  fasi  successive,  il  concorrente
          sviluppa il documento  di  fattibilita'  delle  alternative
          progettuali,   di   cui   all'articolo   23,    comma    5;
          l'amministrazione  sceglie  la  proposta  migliore,  previo
          giudizio della commissione  di  cui  all'articolo  155;  il
          vincitore del concorso, entro i successivi sessanta  giorni
          dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la
          proposta  presentata,  dotandola  di  tutti  gli  elaborati
          previsti per la seconda fase del progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica. Qualora il concorso di  progettazione
          riguardi un  intervento  da  affidare  in  concessione,  la
          proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio
          economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 
                5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti
          acquistano  la  proprieta'  del  progetto  vincitore.   Ove
          l'amministrazione  aggiudicatrice  non  affidi  al  proprio
          interno i successivi livelli di progettazione, questi  sono
          affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63,
          comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma
          1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso  di
          progettazione, se in possesso dei  requisiti  previsti  dal
          bando  e  qualora  l'amministrazione  aggiudicatrice  abbia
          previsto tale possibilita' nel bando stesso. In tali  casi,
          ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, e'
          calcolato il valore  complessivo  dei  premi  e  pagamenti,
          compreso il valore stimato al netto  dell'IVA  dell'appalto
          pubblico di servizi  che  potrebbe  essere  successivamente
          aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4,  o,  per  i
          settori speciali, ai  sensi  dell'articolo  125,  comma  1,
          lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti  per
          l'affidamento della progettazione esecutiva,  il  vincitore
          del concorso puo' costituire un  raggruppamento  temporaneo
          tra  i  soggetti  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  46,
          indicando le parti del servizio che  saranno  eseguite  dai
          singoli soggetti riuniti.» 
                «Art 153 (Bandi e avvisi). -  1.  Le  amministrazioni
          aggiudicatrici  che  intendono  indire   un   concorso   di
          progettazione rendono  nota  tale  intenzione  mediante  un
          bando di concorso.  Se  intendono  aggiudicare  un  appalto
          relativo a servizi successivi ai  sensi  dell'articolo  63,
          comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso. 
                2.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   che   hanno
          indetto un concorso di progettazione inviano un avviso  sui
          risultati del concorso conformemente alle  disposizioni  di
          cui all'articolo 72 e devono essere in grado di  comprovare
          la   data    di    invio.    Le    informazioni    relative
          all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non
          essere pubblicate qualora  la  loro  divulgazione  ostacoli
          l'applicazione della  legge,  sia  contraria  all'interesse
          pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali  di
          una particolare impresa, pubblica o privata,  oppure  possa
          recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i  prestatori
          di servizi. 
                3. I bandi e gli avvisi di cui al  presente  articolo
          contengono le informazioni indicate negli  allegati  XIX  e
          XX, conformemente ai modelli di formulari  stabiliti  dalla
          Commissione  europea  in  atti  di   esecuzione,   e   sono
          pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 71, 72  e
          73.» 
                «Art.   154   (Organizzazione   dei    concorsi    di
          progettazione e  selezione  dei  partecipanti).  -  1.  Per
          organizzare  i  concorsi  di  progettazione,  le   stazioni
          appaltanti applicano procedure conformi  alle  disposizioni
          dei titoli I, II, III e IV della Parte II  e  del  presente
          capo. 
                2. L'ammissione alla partecipazione  ai  concorsi  di
          progettazione non puo' essere limitata: 
                  a) al territorio della Repubblica o a una parte  di
          esso; 
                  b) dal fatto  che  i  partecipanti  debbono  essere
          persone fisiche o persone giuridiche. 
                3.  Sono  ammessi  a  partecipare  ai   concorsi   di
          progettazione, per i lavori, i  soggetti  in  possesso  dei
          requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo  24,
          comma 2. I  requisiti  di  qualificazione  devono  comunque
          consentire condizioni di accesso  e  partecipazione  per  i
          piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e  per
          i giovani professionisti. 
                4. In caso di intervento di particolare  rilevanza  e
          complessita',  la  stazione   appaltante   puo'   procedere
          all'esperimento di un concorso di progettazione  articolato
          in  due  gradi.  Il  secondo  grado,  avente   ad   oggetto
          l'acquisizione del progetto di fattibilita', si svolge  tra
          i  soggetti  individuati  attraverso  la   valutazione   di
          proposte di idee presentate nel primo grado  e  selezionate
          senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di
          premi. Al  vincitore  del  concorso,  se  in  possesso  dei
          requisiti previsti, puo' essere affidato  l'incarico  della
          progettazione definitiva  ed  esecutiva  a  condizione  che
          detta  possibilita'  e  il  relativo  corrispettivo   siano
          previsti nel bando. 
                5.   Le   stazioni   appaltanti,   previa    adeguata
          motivazione,  possono  procedere  all'esperimento   di   un
          concorso in  due  fasi,  la  prima  avente  ad  oggetto  la
          presentazione di un progetto di fattibilita' e  la  seconda
          avente  ad  oggetto  la  presentazione   di   un   progetto
          definitivo a livello architettonico e a livello di progetto
          di fattibilita' per la parte strutturale ed  impiantistica.
          Il bando  puo'  altresi'  prevedere  l'affidamento  diretto
          dell'incarico  relativo  alla  progettazione  esecutiva  al
          soggetto  che  abbia  presentato   il   migliore   progetto
          definitivo.» 
                «Art. 155 (Commissione giudicatrice per i concorsi di
          progettazione).  -  1.  La  commissione   giudicatrice   e'
          composta unicamente  di  persone  fisiche,  alle  quali  si
          applicano le disposizioni in materia di incompatibilita'  e
          astensione  di  cui  all'articolo  77,  comma  6,   nonche'
          l'articolo 78. 
                2.  Qualora  ai  partecipanti  a   un   concorso   di
          progettazione  e'  richiesta  una   particolare   qualifica
          professionale, almeno un terzo dei membri della commissione
          giudicatrice  possiede  tale  qualifica  o  una   qualifica
          equivalente. 
                3. La commissione giudicatrice e' autonoma nelle  sue
          decisioni e nei suoi pareri. 
                4. I membri della commissione giudicatrice  esaminano
          i piani e i progetti  presentati  dai  candidati  in  forma
          anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel
          bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato  sino
          al parere o alla decisione della commissione  giudicatrice.
          In particolare, la commissione: 
                  a)  verifica  la  conformita'  dei  progetti   alle
          prescrizioni del bando; 
                  b) esamina  i  progetti  e  valuta,  collegialmente
          ciascuno di essi; 
                  c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base
          dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione; 
                  d) assume le decisioni anche a maggioranza; 
                  e) redige i verbali delle singole riunioni; 
                  f)  redige  il   verbale   finale   contenente   la
          graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti; 
                  g)  consegna  gli  atti  dei  propri  lavori   alla
          stazione appaltante. 
                5.  I   candidati   possono   essere   invitati,   se
          necessario, a  rispondere  a  quesiti  che  la  commissione
          giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di
          chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.  E  redatto  un
          processo verbale completo del dialogo tra  i  membri  della
          commissione giudicatrice e i candidati.» 
                «Art. 156 (Concorso di idee). -  1.  Le  disposizioni
          del presente capo si applicano anche ai  concorsi  di  idee
          finalizzati all'acquisizione di una  proposta  ideativa  da
          remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. 
                2. Sono ammessi al concorso  di  idee,  oltre  che  i
          soggetti ammessi ai  concorsi  di  progettazione,  anche  i
          lavoratori  subordinati   abilitati   all'esercizio   della
          professione e iscritti  al  relativo  ordine  professionale
          secondo  l'ordinamento  nazionale  di   appartenenza,   nel
          rispetto delle norme che regolano il rapporto  di  impiego,
          con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che
          bandisce il concorso. 
                3. Il concorrente  predispone  la  proposta  ideativa
          nella forma piu' idonea alla sua corretta rappresentazione.
          Per i  lavori,  nel  bando  non  possono  essere  richiesti
          elaborati di livello pari o superiore  a  quelli  richiesti
          per il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica.  Il
          termine  di  presentazione  della  proposta   deve   essere
          stabilito in relazione all'importanza  e  complessita'  del
          tema e non puo' essere inferiore a  sessanta  giorni  dalla
          pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in
          forma anonima. 
                4. Il bando prevede un congruo premio al  soggetto  o
          ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori. 
                5. L'idea  o  le  idee  premiate  sono  acquisite  in
          proprieta'  dalla  stazione  appaltante,  previa  eventuale
          definizione degli assetti tecnici, le quali possono  essere
          poste a base di  un  concorso  di  progettazione  o  di  un
          appalto di servizi di progettazione.  Alla  procedura  sono
          ammessi a partecipare i premiati qualora  in  possesso  dei
          relativi requisiti soggettivi. 
                6. La stazione appaltante puo' affidare al  vincitore
          del  concorso  di  idee  la  realizzazione  dei  successivi
          livelli di progettazione,  con  procedura  negoziata  senza
          bando,  a  condizione  che   detta   facolta'   sia   stata
          esplicitata nel bando, e che il soggetto  sia  in  possesso
          dei  requisiti  di  capacita'  tecnico   professionale   ed
          economica  previsti  nel  bando  in  rapporto  ai   livelli
          progettuali da sviluppare. 
                7. In caso di intervento di particolare  rilevanza  e
          complessita',  la  stazione   appaltante   puo'   procedere
          all'esperimento di un concorso di progettazione  articolato
          in  due  fasi.  La  seconda  fase,  avente  ad  oggetto  la
          presentazione del progetto di fattibilita',  ovvero  di  un
          progetto definitivo a livello architettonico e a livello di
          progetto  di  fattibilita'  per  la  parte  strutturale  ed
          impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad
          un massimo di dieci, attraverso la valutazione di  proposte
          di idee presentate nella prima  fase  e  selezionate  senza
          formazione di  graduatorie  di  merito  e  assegnazione  di
          premi.  Tra  i  soggetti  selezionati  a  partecipare  alla
          seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per  cento
          di soggetti incaricati, singoli o in forma  associata,  con
          meno  di  cinque  anni  di  iscrizione  ai  relativi   albi
          professionali. Nel  caso  di  raggruppamento,  il  suddetto
          requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti
          selezionati aventi meno di cinque  anni  di  iscrizione  e'
          corrisposto un rimborso spese pari al 50  per  cento  degli
          importi previsti per le spese come determinati dal  decreto
          per  i  corrispettivi  professionali  di  cui  al  comma  8
          dell'articolo 24. Per gli altri  soggetti  selezionati,  in
          forma singola o associata, il predetto rimborso e' pari  al
          25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
          requisiti previsti, puo' essere affidato  l'incarico  della
          progettazione esecutiva a condizione che detta possibilita'
          e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.» 
                «Art.  157  (Altri  incarichi  di   progettazione   e
          connessi). - 1. Gli incarichi di progettazione relativi  ai
          lavori che non rientrano tra quelli  di  cui  al  comma  2,
          primo periodo, dell'articolo 23  nonche'  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di progettazione, di direzione  dei
          lavori,  di  direzione  dell'esecuzione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di  esecuzione  e  di  collaudo  di
          importo pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo
          35, sono affidati secondo le modalita' di  cui  alla  Parte
          II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in
          cui   il   valore   delle   attivita'   di   progettazione,
          coordinamento della sicurezza  in  fase  di  progettazione,
          direzione   dei   lavori,   direzione   dell'esecuzione   e
          coordinamento della sicurezza in  fase  di  esecuzione  sia
          pari  o  superiore  complessivamente  la  soglia   di   cui
          all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione  dei
          lavori  e  coordinamento  della  sicurezza   in   fase   di
          esecuzione  al  progettista  e'  consentito  soltanto   per
          particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto
          dal bando di gara della progettazione. 
                2. Gli incarichi di progettazione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di progettazione, di direzione  dei
          lavori,  di  direzione  dell'esecuzione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di  esecuzione  e  di  collaudo  di
          importo pari o superiore a 40.000  e  inferiore  a  100.000
          euro possono essere affidati dalle  stazioni  appaltanti  a
          cura del responsabile del procedimento,  nel  rispetto  dei
          principi di non discriminazione,  parita'  di  trattamento,
          proporzionalita' e  trasparenza,  e  secondo  la  procedura
          prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito e'
          rivolto ad almeno cinque soggetti, se  sussistono  in  tale
          numero  aspiranti  idonei  nel  rispetto  del  criterio  di
          rotazione degli inviti. Gli incarichi  di  importo  pari  o
          superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita'
          di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. 
                3.  E'  vietato   l'affidamento   di   attivita'   di
          progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione,
          coordinamento della sicurezza  in  fase  di  progettazione,
          coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di   esecuzione,
          collaudo, indagine e attivita' di  supporto  per  mezzo  di
          contratti a tempo determinato o altre procedure diverse  da
          quelle previste dal presente codice.». 
              -  Il  testo  del  regolamento  UE  n.   2020/852   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  18  giugno  2020,
          relativo all'istituzione di un  quadro  che  favorisce  gli
          investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento
          (UE) 2019/2088  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE),  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 22 giugno 2020, n. L 198. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, della  legge  18
          dicembre  1997,  n.  440,  (Istituzione   del   Fondo   per
          l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
          per gli interventi perequativi): 
                «Art. 4 (Dotazione del fondo). - 1. La dotazione  del
          fondo di cui all'articolo 1  e'  determinata  in  lire  100
          miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi  per  l'anno
          1998 e in lire 345 miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          1999. All'onere relativo agli anni 1997,  1998  e  1999  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente
          utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli  anni
          1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo  al  Ministero
          della pubblica istruzione  e  per  lire  300  miliardi  per
          l'anno  1998  e  lire  245  miliardi   per   l'anno   1999,
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri. 
                2.  Il  Ministro  del  tesoro   e'   autorizzato   ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   8,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure): 
                «Art. 8 (Coordinamento della fase  attuativa).  -  1.
          Ciascuna amministrazione centrale  titolare  di  interventi
          previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle  relative
          attivita'  di  gestione,  nonche'  al  loro   monitoraggio,
          rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito  della
          propria  autonomia  organizzativa,  individua,  tra  quelle
          esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
          riferimento  ovvero  istituisce  una  apposita  unita'   di
          missione  di  livello   dirigenziale   generale   fino   al
          completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
          2026,  articolata  fino  ad  un  massimo  di   tre   uffici
          dirigenziali di livello non generale, adottando,  entro  30
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
          di organizzazione interna,  con  decreto  del  Ministro  di
          riferimento, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
                2. La struttura di cui  al  comma  1  rappresenta  il
          punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR  per
          l'espletamento degli adempimenti previsti  dal  Regolamento
          (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione  alla
          Commissione europea delle richieste di pagamento  ai  sensi
          dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento.  La
          stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale
          per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione  fisica  e
          procedurale degli investimenti  e  delle  riforme,  nonche'
          l'avanzamento  dell'attuazione   dei   relativi   obiettivi
          intermedi e finali, attraverso le specifiche  funzionalita'
          del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma  1043,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
                3.  La  medesima  struttura  vigila  affinche'  siano
          adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con  le
          regole e gli obiettivi del PNRR ed emana  linee  guida  per
          assicurare la correttezza delle procedure di  attuazione  e
          rendicontazione,  la  regolarita'   della   spesa   ed   il
          conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di  ogni
          altro  adempimento  previsto  dalla  normativa  europea   e
          nazionale applicabile al PNRR.  Essa  svolge  attivita'  di
          supporto  nella  definizione,  attuazione,  monitoraggio  e
          valutazione di programmi  e  progetti  cofinanziati  ovvero
          finanziati da fondi nazionali,  europei  e  internazionali,
          nonche' attivita' di supporto all'attuazione  di  politiche
          pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
          di programmazione e attuazione del PNRR. 
                4. La struttura  di  cui  al  comma  1  vigila  sulla
          regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le
          iniziative necessarie a prevenire, correggere e  sanzionare
          le irregolarita' e gli  indebiti  utilizzi  delle  risorse.
          Adotta le iniziative necessarie a  prevenire  le  frodi,  i
          conflitti di interesse ed  evitare  il  rischio  di  doppio
          finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
          protocolli d'intesa di cui al  comma  13  dell'articolo  7.
          Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure  di
          recupero  e  restituzione   delle   risorse   indebitamente
          utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio  finanziamento
          pubblico. 
                5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento,  anche
          in sede  prospettica,  degli  obiettivi  e  dei  traguardi,
          intermedi e finali del PNRR, i  bandi,  gli  avvisi  e  gli
          altri strumenti  previsti  per  la  selezione  dei  singoli
          progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono  clausole
          di riduzione o revoca dei contributi, in  caso  di  mancato
          raggiungimento,  nei  tempi  assegnati,   degli   obiettivi
          previsti,  e  di  riassegnazione  delle  somme,  fino  alla
          concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli
          bandi, per lo scorrimento della  graduatorie  formatesi  in
          seguito alla presentazione delle relative  domande  ammesse
          al contributo, compatibilmente con i  vincoli  assunti  con
          l'Unione europea. 
                5-bis.  Nell'ambito   di   un   protocollo   d'intesa
          nazionale  tra  il  Governo  e  le   parti   sociali   piu'
          rappresentative,  ciascuna  amministrazione   titolare   di
          interventi previsti nel  PNRR  prevede  lo  svolgimento  di
          periodici tavoli di settore e  territoriali  finalizzati  e
          continui sui progetti  di  investimento  e  sulle  ricadute
          economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali
          nonche' sull'impatto diretto e indiretto anche nei  singoli
          ambiti territoriali e sulle riforme settoriali  e  assicura
          un confronto preventivo sulle ricadute dirette o  indirette
          sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione  ai
          tavoli di settore e territoriali di cui  al  primo  periodo
          non spettano compensi, gettoni  di  presenza,  rimborsi  di
          spese o altri emolumenti comunque denominati. 
                6. Per  l'attuazione  dei  commi  da  1  a  5-bis  e'
          autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di
          euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026.
          Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. 
                6-bis. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  con
          particolare riguardo  a  quelle  strettamente  connesse  al
          coordinamento delle attivita' di gestione nonche'  al  loro
          monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo  di
          consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale
          occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio
          sulle relative  misure  di  incentivazione  e  sostegno  al
          settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere
          le  procedure  di  cui  all'articolo  7,  comma   12,   del
          decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  mediante
          il ricorso alle modalita' semplificate di cui  all'articolo
          10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
                6-ter. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma
          6-bis e per garantire il conseguimento  degli  obiettivi  e
          degli interventi di competenza del  Ministero  del  turismo
          previsti  nel  PNRR,  con  particolare  riguardo  a  quelle
          strettamente connesse al coordinamento delle  attivita'  di
          gestione nonche' al loro  monitoraggio,  rendicontazione  e
          controllo, essenziali per  l'efficace  realizzazione  delle
          misure  di  sostegno  e  incentivazione  del  settore   del
          turismo,   l'ENIT-Agenzia   nazionale   del   turismo    e'
          autorizzata, in aggiunta alla dotazione  organica  prevista
          dalla  legislazione  vigente  e  a  valere  sulle   risorse
          finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per  l'anno
          2021, ad assumere, entro l'anno  2021,  facendo  ricorso  a
          procedure  concorsuali  da  effettuare  nel  rispetto   dei
          principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche
          amministrazioni di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, un contingente fino a 120 unita' di personale
          non dirigenziale con contratto a  tempo  determinato  della
          durata massima di ventiquattro mesi, di cui 70 appartenenti
          al livello secondo e 50 appartenenti al livello  terzo  del
          contratto collettivo nazionale del lavoro per i  dipendenti
          del settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione
          delle unita' di personale e le  modalita'  dell'avvalimento
          sono disciplinate da  un  apposito  protocollo  d'intesa  a
          titolo  gratuito   tra   il   Ministero   del   turismo   e
          l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo,  da  stipulare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto.   A   tale   fine,
          all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del  decreto-legge
          1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22  aprile  2021,  n.  55,  le  parole:  "Nelle  more
          dell'adozione  del  regolamento   di   organizzazione   del
          Ministero del turismo, lo  stesso"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "Il Ministero del turismo".  All'onere  derivante
          dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 3.041.667
          euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e  a
          4.258.333  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
          utilizzo   delle   risorse   disponibili    nel    bilancio
          dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo. 
                6-quater.   Alla    compensazione    degli    effetti
          finanziari, in termini di  fabbisogno  e  di  indebitamento
          netto,  derivanti  dall'attuazione  del  comma  6-ter   del
          presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a
          3.759.500 euro per l'anno  2022  e  a  2.193.042  euro  per
          l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 55 e  dell'articolo
          64, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 55 (Misure di  semplificazione  in  materia  di
          istruzione). - 1. Al fine di accelerare l'esecuzione  degli
          interventi in materia di istruzione ricompresi nel  PNRR  e
          garantirne l'organicita', sono adottate le seguenti  misure
          di semplificazione: 
                  a)  per  gli  interventi  di   nuova   costruzione,
          riqualificazione  e  messa  in  sicurezza   degli   edifici
          pubblici  adibiti  ad  uso  scolastico  ed   educativo   da
          realizzare nell'ambito del PNRR: 
                    1) il Ministero dell'istruzione predispone  linee
          guida tecniche suddivise in base alle principali  tipologie
          di interventi autorizzati con le quali  individua  anche  i
          termini   che   gli   enti   locali   rispettano   per   la
          progettazione, l'affidamento, l'esecuzione  e  il  collaudo
          dei lavori, tenendo conto delle regole  di  monitoraggio  e
          delle  tempistiche  definite  dai  regolamenti  europei  in
          materia; 
                    1-bis) Il Ministero dell'istruzione  comunica  al
          Prefetto competente per territorio gli  interventi  che  ha
          autorizzato  affinche'  il   Prefetto   possa   monitorarne
          l'attuazione  da   parte   degli   enti   locali   mediante
          l'attivazione  di  tavoli  di   coordinamento   finalizzati
          all'efficace realizzazione delle attivita'; 
                    2)  in  caso  di  inerzia   degli   enti   locali
          beneficiari  nell'espletamento  delle  procedure   per   la
          progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonche' nelle
          attivita'  legate  all'esecuzione  e  al   collaudo   degli
          interventi,   rilevata   a   seguito   di   attivita'    di
          monitoraggio, al fine di rispettare  le  tempistiche  e  le
          condizioni  poste  dal  Regolamento   (UE)   2021/241   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e
          di assicurare il diritto allo studio in ambienti  sicuri  e
          adeguati, si applica l'articolo 12; 
                    3)  all'articolo  7-ter,  comma  1,  alinea,  del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le  parole
          "31 dicembre 2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
          dicembre 2026"; 
                    4) gli enti locali che si  trovano  in  esercizio
          provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualita'
          dal 2021 al 2026,  ad  iscrivere  in  bilancio  i  relativi
          finanziamenti   concessi    per    l'edilizia    scolastica
          nell'ambito  del  PNRR  mediante  apposita  variazione,  in
          deroga a quanto  previsto  dall'articolo  163  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato  4/2  al
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
                    5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  relativa  agli
          interventi di edilizia scolastica  autorizzati  nell'ambito
          del PNRR, e'  resa  dall'amministrazione  competente  entro
          sessanta giorni dalla richiesta, anche  tramite  conferenza
          di  servizi.  Il   parere   del   soprintendente   di   cui
          all'articolo 146,  comma  8,  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni; 
                  b) per le misure relative alla transizione digitale
          delle scuole, al contrasto alla  dispersione  scolastica  e
          alla formazione  del  personale  scolastico  da  realizzare
          nell'ambito del PNRR: 
                    1) al fine di  rispettare  le  tempistiche  e  le
          condizioni  poste  dal  Regolamento   (UE)   2021/241   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,
          nonche' dal  regolamento  (UE)  2020/2221,  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del  23   dicembre   2020,   le
          istituzioni scolastiche, qualora non  possano  far  ricorso
          agli strumenti di cui all'articolo  1,  commi  449  e  450,
          della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  possono  procedere
          anche in deroga alla citata normativa  nel  rispetto  delle
          disposizioni del presente titolo; 
                    2)  i  dirigenti  scolastici,   con   riferimento
          all'attuazione degli interventi ricompresi nel  complessivo
          PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle  soglie
          di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,
          come modificato dal presente decreto,  anche  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a),  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 
                    3) fermo restando lo svolgimento dei  compiti  di
          controllo di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  da
          parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche,
          come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca n. 129 del 2018,  ai  fini
          del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle
          istituzioni scolastiche, i revisori  dei  conti  utilizzano
          apposita piattaforma  digitale  messa  a  disposizione  dal
          Ministero dell'istruzione, alla quale e' possibile accedere
          anche tramite il sistema pubblico  di  identita'  digitale,
          secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione,  sentito
          il Ministero dell'economia e delle finanze; 
                    4) le  istituzioni  scolastiche  beneficiarie  di
          risorse destinate al cablaggio e  alla  sistemazione  degli
          spazi   delle   scuole   possono   procedere   direttamente
          all'attuazione dei suddetti  interventi  di  carattere  non
          strutturale   previa   comunicazione   agli   enti   locali
          proprietari degli edifici.» 
                «Art.  64   (Semplificazione   delle   procedure   di
          valutazione dei progetti di  ricerca  ed  ulteriori  misure
          attuative del PNRR  nel  campo  della  ricerca).  -  1.  La
          dotazione del fondo di cui all'articolo 1 e' determinata in
          lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per 
                  1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n.
          240, le parole "tramite appositi comitati, " e  ",  tenendo
          conto  in  particolare  dei  principi  della   tecnica   di
          valutazione tra pari" sono soppresse. 
                  2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre  2010,  n.
          240 e' sostituito dal seguente: 
                    «Art. 21 (Comitato nazionale per  la  valutazione
          della ricerca). - 1. Al  fine  di  promuovere  la  qualita'
          della ricerca e  assicurare  il  buon  funzionamento  delle
          procedure  di  valutazione,  e'   istituito   il   Comitato
          nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il  CNVR
          e' composto da quindici studiosi, italiani o stranieri,  di
          elevata    qualificazione    scientifica    internazionale,
          appartenenti  a  una  pluralita'  di   aree   disciplinari,
          nominati con decreto del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca,  tra  i  quali  tre  componenti  sono  scelti  dal
          Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  e  gli  altri
          dodici sono designati, due  ciascuno  e  nel  rispetto  del
          principio  della   parita'   di   genere,   dal   Consiglio
          universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle
          universita' italiane, dalla Consulta dei  presidenti  degli
          enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council  e
          dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno,  dalla
          European Science Foundation e dal Consiglio  nazionale  dei
          ricercatori e dei tecnologi. Il  Comitato  e'  regolarmente
          costituito con almeno dieci componenti. 
                    2. Il CNVR, in particolare: 
                    a) indica i criteri generali per le attivita'  di
          selezione  e  valutazione  dei  progetti  di  ricerca,  nel
          rispetto dei principi indicati  dal  decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca di  cui  all'articolo  20,
          tenendo  in  massima  considerazione   le   raccomandazioni
          approvate da organizzazioni internazionali di cui  l'Italia
          e' parte; 
                    b)  nomina   i   componenti   dei   comitati   di
          valutazione,  ove  previsti  dal   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20; 
                    c) provvede  allo  svolgimento,  anche  parziale,
          delle procedure di selezione dei progetti  o  programmi  di
          ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o
          convenzione con essi; 
                    d) definisce i criteri per  la  individuazione  e
          l'aggiornamento di liste di esperti  tecnico-scientifici  e
          professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione
          tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite  con
          decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca; 
                    e) predispone rapporti  specifici  sull'attivita'
          svolta e una relazione annuale in  materia  di  valutazione
          della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura  la
          pubblicazione  e  la  diffusione  dei  rapporti   e   delle
          relazioni del CNVR. 
                    3.  Il  CNVR  definisce  le  proprie  regole   di
          organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
          il  presidente,  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi
          componenti. I dipendenti pubblici possono essere  collocati
          in aspettativa per la durata  del  mandato.  L'incarico  di
          componente  del  CNVR  e'  di  durata   quinquennale,   non
          rinnovabile. In caso di cessazione di un  componente  prima
          della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
          nominato in sostituzione resta  in  carica  per  la  durata
          residua  del  mandato.  Il  compenso  dei  componenti   del
          Comitato e' stabilito nel decreto  di  nomina,  nel  limite
          previsto  dall'articolo  1,  comma  551,  della  legge   30
          dicembre 2020, n. 178. 
                    4. Nell'esercizio delle sue funzioni il  CNVR  si
          avvale delle risorse umane, strumentali e  finanziarie  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca.». 
                3.  In  sede  di  prima  applicazione,  il   Comitato
          nazionale per la valutazione della ricerca di cui al  comma
          2 e' composto dai componenti  del  Comitato  nazionale  dei
          garanti per la ricerca in carica alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto ed e' integrato nella sua piena
          composizione dal Ministro dell'universita' e della  ricerca
          nel rispetto del principio della parita'  di  genere.  Sono
          fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del
          Comitato nazionale dei garanti per  la  ricerca  in  essere
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Le
          parole  "Comitato  nazionale  dei  garanti  della  ricerca"
          devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato
          nazionale per la valutazione della ricerca". 
                4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre
          2020, n. 178, le parole "Comitato nazionale dei garanti per
          la  ricerca"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Comitato
          nazionale per la valutazione della ricerca". 
                5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160, la lettera b) e' abrogata. 
                6. In relazione alle accresciute esigenze in tema  di
          selezione e valutazione dei programmi  e  dei  progetti  di
          ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo  per  la
          valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca  di
          cui all'articolo 1, comma  550,  della  legge  30  dicembre
          2020, n. 178, e' incrementato di  5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021 e di 20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e  le
          somme eventualmente non impiegate per  l'attivazione  delle
          convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1,  comma
          550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate
          a  promuovere  l'attivita'  di  valutazione  degli  esperti
          tecnico-scientifici e professionali,  anche  in  deroga  al
          limite massimo del 7 per cento di cui  al  secondo  periodo
          del citato articolo 1, comma 551, della legge  n.  178  del
          2020, nonche' alla stipula di  accordi  o  convenzioni  con
          enti  ed  istituzioni,  anche   esteri,   di   riconosciuto
          prestigio nell'ambito della valutazione della  ricerca,  in
          ordine  allo   svolgimento   di   attivita'   di   supporto
          specialistico e di  analisi,  di  valutazione  economica  e
          finanziaria ovvero di verifica,  monitoraggio  e  controllo
          sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare
          riferimento  a  quelli  previsti  dal  PNRR.   Agli   oneri
          derivanti dall'attuazione del  presente  comma,  pari  a  5
          milioni di euro per l'anno 2021 e  a  20  milioni  di  euro
          annui a  decorrere  dall'anno  2022  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  240,  della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti
          dell'Agenzia  Nazionale  della  ricerca   in   materia   di
          valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca. 
                6-bis. Anche al fine di  supportare  l'attivita'  del
          Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di  cui
          all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  il
          Ministero dell'universita' e della ricerca  e'  autorizzato
          ad assumere, nei  limiti  della  dotazione  organica  e  in
          aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza
          non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso  le  procedure
          concorsuali  pubbliche  e   con   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178,  sessantanove  unita'  di  personale   da   inquadrare
          nell'Area  III,  posizione  F1,   del   comparto   Funzioni
          centrali, con  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato in esito alla prova scritta di cui al  quarto
          periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178  del
          2020.  Per  l'espletamento  delle   procedure   concorsuali
          previste dal presente  comma  e'  autorizzata,  per  l'anno
          2021, la  spesa  di  euro  100.000.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per
          l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere  dall'anno
          2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. 
                6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche  alle
          misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
          del contingente previsto  dall'articolo  9,  comma  1,  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 30 settembre 2020, n.  165,  e'  incrementata,
          nei  limiti  della   dotazione   organica   del   Ministero
          dell'uni-versita' e della ricerca, di  quindici  unita'  di
          personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.  Per  i
          medesimi anni di cui  al  primo  periodo,  in  aggiunta  al
          contingente di cui al  citato  articolo  9,  comma  1,  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca e'  istituito
          un posto di  funzione  di  livello  dirigenziale  generale,
          assegnato alle dirette dipendenze del  Capo  di  Gabinetto.
          Per le finalita' di cui  al  presente  comma  la  dotazione
          finanziaria  inerente  alle  risorse  disponibili  per  gli
          uffici   di   diretta    collaborazione    del    Ministero
          dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'articolo  1,
          comma  3,  del  decreto-legge  9  gennaio   2020,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          12, e' incrementata di 30.000 euro per  l'anno  2021  e  di
          90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
          Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma,
          pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12  euro
          per ciascuno degli anni  dal  2022  al  2027,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'universita' e della ricerca. 
                6-ter.1. Al  fine  di  garantire  l'attuazione  degli
          interventi del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  e
          assolvere ai connessi adempimenti in tema di  monitoraggio,
          rendicontazione  e   controllo   degli   investimenti,   il
          Ministero dell'universita' e della ricerca e'  autorizzato,
          entro il limite di spesa di 10 milioni di euro  per  l'anno
          2021,  ad   acquisire,   attraverso   l'attivazione   delle
          convenzioni previste dal Programma di gare strategiche  ICT
          di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica  per
          la  trasformazione  digitale,  il   data   management,   la
          definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per  la
          cybersicurezza. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno  2021,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di
          euro,    l'accantonamento     relativo     al     Ministero
          dell'universita' e della ricerca. 
                6-quater.   Per    le    finalita'    di    sviluppo,
          sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle  nuove
          funzionalita'  strumentali  di  gestione  amministrativa  e
          contabile finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace
          l'azione amministrativa e per  potenziare  le  attivita'  a
          supporto degli uffici scolastici regionali e  degli  uffici
          centrali, nonche' al fine  di  avviare  tempestivamente  le
          procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del
          PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione  degli
          interventi   di   edilizia   scolastica,    il    Ministero
          dell'istruzione e' autorizzato  ad  assumere,  nel  biennio
          2021-2022, in aggiunta alle vigenti facolta'  assunzionali,
          un contingente di alta professionalita'  pari  a  cinquanta
          unita', da inquadrare nell'Area  III,  posizione  economica
          F3.  Per  il  reclutamento  del  suddetto  contingente   di
          personale, il Ministero dell'istruzione  e'  autorizzato  a
          bandire,  senza  il  previo  svolgimento   delle   previste
          procedure  di  mobilita',  apposite  procedure  concorsuali
          pubbliche per titoli ed  esame  orale  per  l'accesso  alle
          quali e' richiesto il possesso, oltre  che  del  titolo  di
          studio   previsto   per   il   profilo   professionale   di
          inquadramento e  della  conoscenza  della  lingua  inglese,
          anche  di  dottorato  di  ricerca  pertinente  al   profilo
          professionale richiesto. I bandi di selezione  stabiliscono
          i  titoli  da  valutare  e  i  punteggi  attribuibili,   lo
          svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche
          finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese
          nonche' dell'eventuale altra lingua  straniera  tra  quelle
          ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un
          grado non inferiore al livello di competenza B2 di  cui  al
          "Quadro comune europeo di  riferimento  per  la  conoscenza
          delle lingue  (CEFR)",  svolto  nelle  sedi  e  secondo  le
          modalita'   indicate   dall'amministrazione    anche    con
          l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e   digitali,   nel
          rispetto  dei  principi  inerenti   allo   svolgimento   in
          modalita'   decentrata   e   telematica   delle   procedure
          concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti,
          la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita' e
          le   modalita'   di    composizione    delle    commissioni
          esaminatrici.   Per    l'espletamento    delle    procedure
          concorsuali previste dal presente comma e' autorizzata, per
          l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. 
                6-quinquies.  Ai  fini  dell'attuazione   del   comma
          6-quater e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno
          2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno  2022.
          Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
                6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici
          del Ministero dell'istruzione, con regolamento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto
          1988, n. 400, si provvede all'adeguamento  della  struttura
          organizzativa del medesimo Ministero, apportando  modifiche
          ai  regolamenti  di  organizzazione  vigenti  e  prevedendo
          l'istituzione di  tre  posizioni  dirigenziali  di  livello
          generale.  Conseguentemente,  la  dotazione  organica   dei
          dirigenti   di   prima   fascia   e'    corrispondentemente
          incrementata. Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre
          posizioni   dirigenziali   di   livello    generale    sono
          temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio  di
          gabinetto e due ai rispettivi  dipartimenti  del  Ministero
          dell'istruzione, per  lo  svolgimento  di  un  incarico  di
          studio, consulenza  e  ricerca  per  le  esigenze  connesse
          all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
          Per le medesime finalita' la dotazione finanziaria per  gli
          uffici di diretta collaborazione e' incrementata di 300.000
          euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
          e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro  547.400
          per l'anno 2021 e  di  euro  1.542.200  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022, cui  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
                6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma
          385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  in
          favore della Fondazione "I Lincei  per  la  scuola"  presso
          l'Accademia nazionale dei Lincei e'  prorogato  per  l'anno
          2021. Ai relativi oneri, pari a  250.000  euro  per  l'anno
          2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al   Ministero   dell'istruzione.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                7. Al fine di realizzare interventi  di  investimento
          finalizzati  alla  rigenerazione  delle  periferie   urbane
          disagiate attraverso la realizzazione di nuove  sedi  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica  musicale   e
          coreutica, ovvero alla tutela di strutture  di  particolare
          rilievo   storico   ed   architettonico   delle    medesime
          istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni  di  euro
          per l'anno 2021 da  assegnare  alle  istituzioni  dell'alta
          formazione artistica  musicale  e  coreutica  a  titolo  di
          cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma. 
                7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7,  pari  a  12
          milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
                  a)  quanto   a   8   milioni   di   euro   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  131,  della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma  14,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
                  b) quanto a 4 milioni  di  euro  mediante  utilizzo
          delle somme, conservate  nel  conto  dei  residui,  di  cui
          all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, come rifinanziata dall'articolo  1,  comma  14,  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze e' autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti
          variazioni di bilancio anche in conto residui. 
                8. All'articolo 1 della legge 14  novembre  2000,  n.
          338, al  comma  2,  la  parola  "50"  e'  sostituita  dalla
          seguente "75". 
                9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i  cui
          oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione
          di progetti  compresi  nel  PNRR,  resta  subordinata  alla
          definitiva approvazione del PNRR  da  parte  del  Consiglio
          dell'Unione europea.». 
              - Si riporta il testo del  comma  59,  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «Art. 1. - 1. - 58. Omissis. 
                59. Per il finanziamento degli interventi relativi ad
          opere pubbliche di messa  in  sicurezza,  ristrutturazione,
          riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei
          comuni destinati ad asili nido e scuole  dell'infanzia,  e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno il fondo « Asili nido e scuole dell'infanzia»,
          con una dotazione pari a 100 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2021 al 2023 e a 200  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. 
                Omissis.».