Art. 24 Progettazione di scuole innovative 1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilita' degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport, e' prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso e' indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l'attuazione delle misure della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita' ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 2. Il concorso di progettazione e' articolato in due gradi. Il primo grado e' finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, e' volto alla predisposizione di progetti di fattibilita' tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilita' tecnica ed economica divengono di proprieta' degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento, e' corrisposto un premio e sono affidate, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione nonche' la direzione dei lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Al fine di rispettare i tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento e' previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro 2.340.000,00. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.573.240 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 4.233.240 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione sono trasferite, per l'importo di euro 62.824.159,15, al Programma operativo complementare «Governance e Capacita' istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale. 5. Per garantire una piu' efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero gia' esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalita' del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 55, comma 1: 1) alla lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il seguente: « 1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinche' il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attivita'; »; 2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole « del 12 febbraio 2021, » sono aggiunte le seguenti: « nonche' dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, »; b) all'articolo 64, comma 6-sexies, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: « Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ». 6-bis. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e' fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli artt. 152,153,154,155,156 e 157, del Capo IV, del Titolo VI, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 152 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente capo si applica: a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi; b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di cui all'articolo 35 e' pari al valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di cui all'articolo 35 e' pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto delI'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso. 3. Il presente capo non si applica: a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 161; b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita' in merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo 8 sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo. 4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilita' tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilita' tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5; l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all'articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilita' tecnica ed economica. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprieta' del progetto vincitore. Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilita' nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, e' calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso puo' costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.» «Art 153 (Bandi e avvisi). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 63, comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 72 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi. 3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le informazioni indicate negli allegati XIX e XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti di esecuzione, e sono pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 71, 72 e 73.» «Art. 154 (Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti). - 1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni dei titoli I, II, III e IV della Parte II e del presente capo. 2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non puo' essere limitata: a) al territorio della Repubblica o a una parte di esso; b) dal fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. 3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 2. I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti. 4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita', la stazione appaltante puo' procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilita', si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando. 5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilita' e la seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilita' per la parte strutturale ed impiantistica. Il bando puo' altresi' prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo.» «Art. 155 (Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione). - 1. La commissione giudicatrice e' composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilita' e astensione di cui all'articolo 77, comma 6, nonche' l'articolo 78. 2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione e' richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente. 3. La commissione giudicatrice e' autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri. 4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione: a) verifica la conformita' dei progetti alle prescrizioni del bando; b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi; c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione; d) assume le decisioni anche a maggioranza; e) redige i verbali delle singole riunioni; f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti; g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante. 5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.» «Art. 156 (Concorso di idee). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. 2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso. 3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu' idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilita' tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessita' del tema e non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima. 4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori. 5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprieta' dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. 6. La stazione appaltante puo' affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolta' sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacita' tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. 7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita', la stazione appaltante puo' procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilita', ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilita' per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione e' corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso e' pari al 25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.» «Art. 157 (Altri incarichi di progettazione e connessi). - 1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonche' di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attivita' di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista e' consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. 2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. 3. E' vietato l'affidamento di attivita' di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita' di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.». - Il testo del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 giugno 2020, n. L 198. - Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi): «Art. 4 (Dotazione del fondo). - 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1 e' determinata in lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999. All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure): «Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - 1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche' l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 3. La medesima struttura vigila affinche' siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarita' della spesa ed il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attivita' di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonche' attivita' di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR. 4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarita' e gli indebiti utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7. Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico. 5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea. 5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali piu' rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonche' sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis e' autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. 6-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attivita' di gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 6-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attivita' di gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unita' di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle unita' di personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo". All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo. 6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.». - Si riporta il testo dell'articolo 55 e dell'articolo 64, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), come modificato dalla presente legge: «Art. 55 (Misure di semplificazione in materia di istruzione). - 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicita', sono adottate le seguenti misure di semplificazione: a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR: 1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia; 1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinche' il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attivita'; 2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonche' nelle attivita' legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attivita' di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12; 3) all'articolo 7-ter, comma 1, alinea, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"; 4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualita' dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, e' resa dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni; b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR: 1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo; 2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarita' amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale e' possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identita' digitale, secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; 4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.» «Art. 64 (Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca). - 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1 e' determinata in lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per 1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole "tramite appositi comitati, " e ", tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari" sono soppresse. 2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca). - 1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, e' istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR e' composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell'universita' e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parita' di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato e' regolarmente costituito con almeno dieci componenti. 2. Il CNVR, in particolare: a) indica i criteri generali per le attivita' di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte; b) nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20; c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi; d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca; e) predispone rapporti specifici sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR. 3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di componente del CNVR e' di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'universita' e della ricerca.». 3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma 2 e' composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell'universita' e della ricerca nel rispetto del principio della parita' di genere. Sono fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le parole "Comitato nazionale dei garanti della ricerca" devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato nazionale per la valutazione della ricerca". 4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "Comitato nazionale dei garanti per la ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato nazionale per la valutazione della ricerca". 5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera b) e' abrogata. 6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere l'attivita' di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020, nonche' alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attivita' di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca. 6-bis. Anche al fine di supportare l'attivita' del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unita' di personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. 6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, e' incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'uni-versita' e della ricerca, di quindici unita' di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. 6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. 6-quater. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalita' strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per potenziare le attivita' a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali, nonche' al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di alta professionalita' pari a cinquanta unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilita', apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonche' dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo le modalita' indicate dall'amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita' e le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. 6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e' corrispondentemente incrementata. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per le medesime finalita' la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione e' incrementata di 300.000 euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei e' prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Al fine di realizzare interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma. 7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: a) quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, al comma 2, la parola "50" e' sostituita dalla seguente "75". 9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.». - Si riporta il testo del comma 59, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «Art. 1. - 1. - 58. Omissis. 59. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo « Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Omissis.».