Art. 24 bis 
 
                 Sviluppo delle competenze digitali 
 
  1. Al fine di consentire l'attuazione della linea progettuale M4-C1
- Investimento 3.1 «Nuove competenze e  nuovi  linguaggi»  del  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  per  favorire  e   migliorare
l'apprendimento e  le  competenze  digitali,  a  decorrere  dall'anno
scolastico 2022/2023  e  per  un  triennio,  il  Piano  nazionale  di
formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e  grado,  di  cui
all'articolo 1, comma 124,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
nell'ambito delle  risorse  ad  esso  destinate  dal  comma  125  del
medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  individua,  tra  le
priorita'   nazionali,   l'approccio   agli    apprendimenti    della
programmazione informatica (coding) e della didattica digitale. 
  2. Entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, con decreto del
Ministro dell'istruzione sono integrati, ove non gia'  previsti,  gli
obiettivi specifici di apprendimento  e  i  traguardi  di  competenza
delle  Indicazioni  nazionali   per   il   curricolo   della   scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione  e  delle  Indicazioni
nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni  scolastiche
del secondo ciclo di istruzione. 
  3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/  2026,  nelle  scuole  di
ogni  ordine  e  grado  si  persegue  lo  sviluppo  delle  competenze
digitali, anche  favorendo  gli  apprendimenti  della  programmazione
informatica (coding), nell'ambito degli insegnamenti  esistenti,  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 124 e 125  della  legge
          13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni legislative vigenti): 
                «Art. 1. - 1.-123. Omissis. 
                124.  Nell'ambito  degli  adempimenti  connessi  alla
          funzione docente, la formazione in servizio dei docenti  di
          ruolo  e'  obbligatoria,  permanente  e   strutturale.   Le
          attivita'  di  formazione  sono  definite   dalle   singole
          istituzioni scolastiche in coerenza con il piano  triennale
          dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani
          di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita'
          nazionali  indicate  nel  Piano  nazionale  di  formazione,
          adottato  ogni  tre   anni   con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentite
          le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 
                125.  Per  l'attuazione  del   Piano   nazionale   di
          formazione e per la realizzazione delle attivita' formative
          di cui ai commi da 121 a 124 e'  autorizzata  la  spesa  di
          euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. 
                Omissis.».