Art. 25 
 
          Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  all'articolo  238,
comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «  In  attuazione
degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
presentato alla Commissione europea ai  sensi  degli  articoli  18  e
seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il  dispositivo
per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo,
limitatamente all'anno 2021, possono essere  utilizzate  al  fine  di
consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti
di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020.  Con  decreto
del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  possono   essere
stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima  per
ciascun settore European  Research  Council  (ERC),  nell'ambito  dei
progetti eleggibili, ai fini  dell'ammissione  al  finanziamento  dei
PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da  quelle  di  cui  al
presente comma.» 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   238   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  238  (Piano  straordinario   di   investimenti
          nell'attivita' di ricerca).  -  1.  Al  fine  di  sostenere
          l'accesso   dei   giovani   alla    ricerca,    l'autonomia
          responsabile delle  universita'  e  la  competitivita'  del
          sistema universitario e della ricerca  italiano  a  livello
          internazionale, e' autorizzata nell'anno  2021,  in  deroga
          alle vigenti facolta' assunzionali e, comunque, in aggiunta
          alle assunzioni previste dall'articolo  6,  comma  5-sexies
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,
          l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo  24,  comma
          3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  nel
          limite di spesa di 200 milioni di euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. Ai fini  del  riparto  tra  le  universita'
          delle risorse di cui al presente  comma,  si  applicano  le
          disposizioni di cui  all'articolo  6,  comma  5-sexies  del
          decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di  cui  al
          presente comma il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario
          delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera
          a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e'  incrementato
          di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. 
                2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  il
          fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di  ricerca,
          di cui all'articolo 7  del  decreto  legislativo  5  giugno
          1998, n. 204, e' incrementato di 50 milioni di euro annui a
          decorrere dall'anno 2021 per  l'assunzione  di  ricercatori
          negli enti pubblici  di  ricerca.  Le  risorse  di  cui  al
          presente comma, nella misura di 45 milioni di  euro  annui,
          sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca  secondo  i
          criteri di riparto del fondo ordinario per gli  enti  e  le
          istituzioni di ricerca di cui all'articolo  7  del  decreto
          legislativo  5  giugno  1998,  n.  204.  Per  le   medesime
          finalita' di cui al comma 1,  e'  altresi'  autorizzata  la
          spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a  decorrere
          dall'anno 2021, in favore dell'Istituto  superiore  per  la
          protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),   di   cui
          all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. 
                3. La quota parte  delle  risorse  eventualmente  non
          utilizzata per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 rimane  a
          disposizione, nel medesimo esercizio  finanziario,  per  le
          altre finalita' del fondo per  il  finanziamento  ordinario
          delle universita' e del fondo ordinario per gli enti  e  le
          istituzioni di ricerca. 
                4. Al fine di promuovere il sistema  nazionale  della
          ricerca, di rafforzare le  interazioni  tra  universita'  e
          enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana  alle
          iniziative  relative  ai   programmi   quadro   dell'Unione
          Europea, il Ministro dell'Universita' e della Ricerca,  con
          proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto, definisce un  nuovo
          programma  per  lo  sviluppo  di  Progetti   di   Rilevante
          Interesse Nazionale (PRIN)  i  quali,  per  complessita'  e
          natura, richiedano la collaborazione di piu' atenei o  enti
          di ricerca. Per le finalita' di cui al presente  comma,  il
          Fondo per gli  investimenti  nella  ricerca  scientifica  e
          tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' incrementato, per  l'anno
          2021 di 250 milioni e per l'anno 2022  di  300  milioni  di
          euro. In attuazione  degli  obiettivi  previsti  dal  Piano
          nazionale  di  ripresa  e   resilienza,   presentato   alla
          Commissione europea ai sensi degli articoli 18  e  seguenti
          del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo
          per la ripresa e  la  resilienza,  le  risorse  di  cui  al
          secondo  periodo,  limitatamente  all'anno  2021,   possono
          essere utilizzate al  fine  di  consentire  lo  scorrimento
          delle graduatorie del programma di  Progetti  di  Rilevante
          Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca  possono  essere
          stabiliti l'importo massimo finanziabile e  la  valutazione
          minima per ciascun settore European Researce Council (ERC),
          nell'ambito    dei    progetti    eleggibili,    ai    fini
          dell'ammissione  al  finanziamento  dei  PRIN,   anche   se
          finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente
          comma. 
                5. Al  fine  di  promuovere  l'attivita'  di  ricerca
          svolta dalle universita' e valorizzare  il  contributo  del
          sistema universitario alla  competitivita'  del  paese,  il
          Fondo per il finanziamento ordinario delle universita',  di
          cui all'articolo 5, comma 1, lettera  a),  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno 2021, di
          100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022,  di  200
          milioni di euro. Con Decreto del Ministro  dell'universita'
          e della ricerca, sentita la Conferenza  dei  Rettori  delle
          Universita' Italiane,  da  adottarsi  entro  il  31  luglio
          dell'anno  precedente  a  quello   di   riferimento,   sono
          stabiliti i criteri di riparto  tra  le  universita'  delle
          risorse di cui al presente comma. 
                6.  Per  l'anno  2020,   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n.
          160, non si applicano alle universita', alle istituzioni di
          alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti
          pubblici di ricerca  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
          legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione  di
          cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326. 
                7. Nelle more di una revisione  dei  decreti  di  cui
          all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno  2012,  n.  83,
          convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
          134, il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  puo'
          disporre l'ammissione al  finanziamento,  anche  in  deroga
          alle  procedure   definite   dai   decreti   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio
          2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n.
          999,  dei  soggetti  risultati  ammissibili  in  base  alle
          graduatorie  adottate  in  sede  internazionale,   per   la
          realizzazione   dei   progetti   internazionali   di    cui
          all'articolo 18 del decreto del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593. 
                8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre
          2018, n. 145, dopo le parole "di  cui  all'articolo  10-bis
          della legge 31 dicembre 2009,  n.  196"  sono  aggiunte  le
          seguenti "e delle maggiori risorse  assegnate,  in  ciascun
          anno  di  riferimento,  al  Fondo  per   il   finanziamento
          ordinario delle universita', di cui all'articolo  5,  comma
          1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537". 
                9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a
          euro 600 milioni per l'anno 2021, a euro  750  milioni  per
          l'anno 2022 e a euro  450  milioni  a  decorrere  dall'anno
          2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.».