Art. 26 
 
Sostegno  della  mobilita',   anche   internazionale,   dei   docenti
                            universitari 
 
  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre  2005,  n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito  delle
relative  disponibilita'  di  bilancio  e  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali  disponibili  a  legislazione  vigente,  le  universita'
possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di
professore associato e di ricercatore mediante  chiamata  diretta  di
studiosi  stabilmente  impegnati   all'estero   o   presso   istituti
universitari o di ricerca esteri, anche  se  ubicati  nel  territorio
italiano,  in  attivita'  di  ricerca  o   insegnamento   a   livello
universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni
universitarie  o  di  ricerca   estere   una   posizione   accademica
equipollente sulla base  di  tabelle  di  corrispondenza  definite  e
aggiornate ogni  tre  anni  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, sentito  il  Consiglio  universitario  nazionale  ovvero  di
studiosi che  siano  risultati  vincitori  nell'ambito  di  specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto
del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  sentiti  l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca  e
il  Consiglio  universitario  nazionale,  finanziati,  in   esito   a
procedure  competitive  finalizzate  al  finanziamento  di   progetti
condotti da singoli ricercatori, da  amministrazioni  centrali  dello
Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni  internazionali.
»; 
    b)  al  terzo  periodo  le  parole  «  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca » sono sostituite dalle  seguenti  «
Ministro dell'universita' e della ricerca » e dopo le parole « previo
parere » sono inserite le seguenti: « , in merito alla  coerenza  del
curriculum dello studioso  con  il  settore  concorsuale  in  cui  e'
ricompreso il settore scientifico disciplinare  per  il  quale  viene
effettuata la chiamata, nonche' in merito al possesso  dei  requisiti
per il riconoscimento della chiara fama, ». 
  2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e
a valere  sulle  facolta'  assunzionali  disponibili  a  legislazione
vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca
o di terza missione, le universita' possono procedere  alla  chiamata
di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque  anni
presso altre universita' nella fascia corrispondente a quella per  la
quale viene bandita la  selezione,  ovvero  di  studiosi  stabilmente
impegnati all'estero in attivita' di ricerca o di  insegnamento,  che
ricoprono da almeno cinque  anni  presso  universita'  straniere  una
posizione  accademica  equipollente  sulla   base   di   tabelle   di
corrispondenza definite e  aggiornate  ogni  tre  anni  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio  universitario
nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive  in  ordine
alla  corrispondenza  delle  proposte  progettuali   presentate   dal
candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o  di  terza  missione
espresse dalle universita'. Per le chiamate di professori ordinari ai
sensi del primo periodo, ai candidati e' richiesto  il  possesso  dei
requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  per   gli   aspiranti
commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di
cui all'articolo 16.  Le  universita'  pubblicano  nel  proprio  sito
internet istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle
manifestazioni di interesse per la copertura di  posti  di  personale
docente  di  cui  al  presente  articolo.  La   presentazione   della
candidatura  ai  fini  della  manifestazione  di  interesse  non  da'
diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure  d'accesso  alle
qualifiche del personale docente  dell'Universita'.  La  proposta  di
chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con  il  voto
favorevole della maggioranza assoluta dei  professori  ordinari,  nel
caso di chiamata di un professore ordinario,  ovvero  dei  professori
ordinari  e  associati,  nel  caso  di  chiamata  di  un   professore
associato, e viene sottoposta, previo parere del  Senato  accademico,
all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che  si  pronuncia
entro il termine di trenta  giorni.  La  proposta  di  chiamata  puo'
essere formulata anche  direttamente  dal  Senato  accademico,  ferma
restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione  secondo  le
modalita' di cui al secondo periodo. 
      5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma  5-bis  possono
partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli
enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti  inquadrati  nei  ruoli  a
tempo  indeterminato,   ovvero   a   tempo   determinato   ai   sensi
dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, degli istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico
(IRCCS), che svolgano attivita' di ricerca traslazionale,  preclinica
e clinica. Coloro che partecipano alle procedure di cui  al  presente
comma devono essere in ser- vizio da almeno cinque anni presso l'ente
di appartenenza ed essere in possesso  dell'abilitazione  scientifica
nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui  si  riferisce
la procedura. 
      5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.». 
    b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «universita'  stessa»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  ovvero  alla   chiamata   di   cui
all'articolo 7, comma 5-bis». 
  2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo  25
novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio  e  a
valere  sulle  facolta'  assunzionali  disponibili   a   legislazione
vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di  primo
ricercatore,  primo  tecnologo,  dirigente  di  ricerca  e  dirigente
tecnologo mediante chiamata diretta di per- sonale in servizio con la
medesima qualifica da  almeno  cinque  anni  presso  altro  Ente.  Le
chiamate  sono  effettuate  mediante  lo  svolgimento  di   procedure
selettive in ordine alla corrispondenza  delle  proposte  progettuali
presentate  dal  candidato  alle  esigenze  del  piano  triennale  di
attivita'. Gli Enti pubblicano nel proprio sito inter-  net  l'avviso
pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per
la copertura dei posti di cui al presente comma. 
  3-ter. Alle procedure selettive  di  cui  al  comma  3-bis  possono
partecipare   anche   professori    universitari    associati,    per
l'inquadramento  come  primo  ricercatore  o   primo   tecnologo,   e
professori universitari ordinari, per l'inquadramento come  dirigente
di ricerca o dirigente tecnologo, pur- che'  in  servizio  da  almeno
cinque anni presso l'universita'». 
  2-ter. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo sono stabilite con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della ricerca, sentito il Ministro della salute. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  della  legge  4
          novembre 2005, n. 230, (Nuove  disposizioni  concernenti  i
          professori e i ricercatori universitari e delega al Governo
          per   il   riordino   del   reclutamento   dei   professori
          universitari), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - 1. L'universita', sede della formazione  e
          della trasmissione critica  del  sapere,  coniuga  in  modo
          organico ricerca  e  didattica,  garantendone  la  completa
          liberta'.  La  gestione  delle  universita'  si  ispira  ai
          principi di autonomia e di responsabilita' nel quadro degli
          indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
                2. I professori universitari hanno il  diritto  e  il
          dovere di svolgere attivita' di ricerca e di didattica, con
          piena liberta' di  scelta  dei  temi  e  dei  metodi  delle
          ricerche  nonche',  nel   rispetto   della   programmazione
          universitaria di cui all'articolo 1-ter  del  decreto-legge
          31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   31   marzo   2005,   n.   43,   dei   contenuti   e
          dell'impostazione   culturale   dei   propri    corsi    di
          insegnamento; i professori di materie  cliniche  esercitano
          altresi', senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  e  ferme  restando  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
          517,  funzioni  assistenziali  inscindibili  da  quelle  di
          insegnamento e  ricerca;  i  professori  esercitano  infine
          liberamente  attivita'  di  diffusione  culturale  mediante
          conferenze,   seminari,   attivita'    pubblicistiche    ed
          editoriali  nel  rispetto  del  mantenimento   dei   propri
          obblighi istituzionali. 
                3.   Ai   professori    universitari    compete    la
          partecipazione  agli  organi  accademici  e   agli   organi
          collegiali    ufficiali    riguardanti    la     didattica,
          l'organizzazione  e  il   coordinamento   delle   strutture
          didattiche e di ricerca esistenti nella sede  universitaria
          di appartenenza. 
                4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel
          periodo   dell'anno   sabbatico,    concesso    ai    sensi
          dell'articolo  17  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382,  e'  abilitato  senza
          restrizione  alcuna  alla  presentazione  di  richieste   e
          all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attivita'. 
                5. 
                6. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge sono bandite per la copertura dei  posti  di
          professore ordinario e professore associato  esclusivamente
          le procedure di cui al comma  5,  lettera  a).  Sono  fatte
          salve le procedure di valutazione comparativa per posti  di
          professore e ricercatore gia' bandite alla data di  entrata
          in vigore  del  decreto  legislativo  di  attuazione  della
          delega di cui al comma 5  e,  comunque,  non  oltre  il  30
          giugno 2006, nel rispetto dei limiti  di  cui  all'articolo
          51, comma 4, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
          all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito
          di  procedure  gia'  espletate,  ovvero  i  cui  atti  sono
          approvati, conservano l'idoneita' per un periodo di  cinque
          anni dal suo  conseguimento.  La  copertura  dei  posti  di
          professore ordinario e di  professore  associato  da  parte
          delle singole universita', mediante  chiamata  dei  docenti
          risultati  idonei,  tenuto  conto  anche   di   tutti   gli
          incrementi dei contingenti e di tutte le  riserve  previste
          dalle lettere a), b), c), d) ed e) del  comma  5,  deve  in
          ogni  caso  avvenire  nel  rispetto  dei  limiti  e   delle
          procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma  105,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
                7. - 8. 
                9.  Nell'ambito  delle  relative  disponibilita'   di
          bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
          a legislazione vigente, le  universita'  possono  procedere
          alla  copertura  di  posti  di  professore  ordinario,   di
          professore associato e  di  ricercatore  mediante  chiamata
          diretta di  studiosi  stabilmente  impegnati  all'estero  o
          presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche  se
          ubicati nel territorio italiano, in attivita' di ricerca  o
          insegnamento a  livello  universitario,  che  ricoprono  da
          almeno un triennio presso istituzioni  universitarie  o  di
          ricerca estere una posizione accademica equipollente  sulla
          base di tabelle di  corrispondenza  definite  e  aggiornate
          ogni  tre  anni  dal  Ministro  dell'universita'  e   della
          ricerca,  sentito  il  Consiglio  universitario  nazionale,
          ovvero  di   studiosi   che   siano   risultati   vincitori
          nell'ambito di  specifici  programmi  di  ricerca  di  alta
          qualificazione,  identificati  con  decreto  del   Ministro
          dell'universita'  e  della   ricerca,   sentiti   l'Agenzia
          nazionale di valutazione del sistema universitario e  della
          ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati,
          in   esito   a   procedure   competitive   finalizzate   al
          finanziamento di progetti condotti da singoli  ricercatori,
          da  amministrazioni  centrali  dello   Stato,   dall'Unione
          europea   o   da   altre   organizzazioni   internazionali.
          Nell'ambito delle relative disponibilita' di  bilancio,  le
          universita' possono altresi' procedere alla  copertura  dei
          posti di professore ordinario mediante chiamata diretta  di
          studiosi  di  chiara  fama.  A  tali  fini  le  universita'
          formulano specifiche proposte al Ministro  dell'universita'
          e della ricerca il quale concede o rifiuta  il  nulla  osta
          alla nomina, previo parere, in  merito  alla  coerenza  del
          curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui
          e' ricompreso il settore scientifico  disciplinare  per  il
          quale viene effettuata la chiamata, nonche'  in  merito  al
          possesso dei requisiti per il riconoscimento  della  chiara
          fama della commissione nominata  per  l'espletamento  delle
          procedure di abilitazione  scientifica  nazionale,  di  cui
          all'articolo 16,  comma  3,  lettera  f),  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni,  per  il
          settore per il quale e' proposta la chiamata, da  esprimere
          entro trenta giorni dalla richiesta  del  medesimo  parere.
          Non e' richiesto il parere  della  commissione  di  cui  al
          terzo periodo nel caso di chiamate di  studiosi  che  siano
          risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
          qualificazione di cui al primo  periodo,  effettuate  entro
          tre anni dalla  vincita  del  programma.  Il  rettore,  con
          proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa
          classe di stipendio sulla base della  eventuale  anzianita'
          di servizio e di valutazioni di merito. 
                9-bis. Dalle disposizioni  di  cui  al  comma  9  non
          devono  derivare  nuovi  oneri  a  carico   della   finanza
          pubblica. 
                10. - 11. 
                12.  Le  universita'  possono  realizzare   specifici
          programmi di ricerca sulla base di convenzioni con  imprese
          o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati,  che
          prevedano anche l'istituzione temporanea, per  periodi  non
          superiori a sei anni, con oneri  finanziari  a  carico  dei
          medesimi soggetti, di posti di professore straordinario  da
          coprire mediante conferimento  di  incarichi  della  durata
          massima di tre anni, rinnovabili sulla base  di  una  nuova
          convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneita'  per
          la fascia dei professori ordinari,  ovvero  a  soggetti  in
          possesso   di   elevata   qualificazione   scientifica    e
          professionale. Ai titolari degli incarichi e' riconosciuto,
          per il periodo  di  durata  del  rapporto,  il  trattamento
          giuridico  ed  economico  dei   professori   ordinari   con
          eventuali  integrazioni  economiche,  ove  previste   dalla
          convenzione.  I  soggetti  non  possessori   dell'idoneita'
          nazionale non possono partecipare al processo di formazione
          delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3),
          ne' farne parte, e sono esclusi  dall'elettorato  attivo  e
          passivo per l'accesso alle cariche di preside di facolta' e
          di rettore. Le  convenzioni  definiscono  il  programma  di
          ricerca,  le  relative  risorse  e  la  destinazione  degli
          eventuali utili  netti  anche  a  titolo  di  compenso  dei
          soggetti che hanno partecipato al programma. 
                13. Le universita' possono stipulare convenzioni  con
          imprese o fondazioni,  o  con  altri  soggetti  pubblici  o
          privati, con oneri finanziari posti a carico dei  medesimi,
          per realizzare programmi di ricerca affidati  a  professori
          universitari, con definizione del loro compenso  aggiuntivo
          a  valere  sulle  medesime  risorse  finanziarie  e   senza
          pregiudizio per il loro status giuridico ed economico,  nel
          rispetto degli impegni di istituto. 
                14. 
                15. Il conseguimento  dell'idoneita'  scientifica  di
          cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante
          la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla  dirigenza
          pubblica secondo i criteri e  le  modalita'  stabiliti  con
          decreto del Ministro per la funzione pubblica,  sentito  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          ed e' titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano
          la valutazione dei titoli. 
                16.  Resta   fermo,   secondo   l'attuale   struttura
          retributiva,  il  trattamento  economico   dei   professori
          universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo
          pieno  ovvero  a  tempo  definito.  Tale   trattamento   e'
          correlato all'espletamento delle attivita'  scientifiche  e
          all'impegno per le altre attivita', fissato per il rapporto
          a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di
          cui 120 di didattica frontale, e per il  rapporto  a  tempo
          definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di  cui
          80 di didattica frontale.  Le  ore  di  didattica  frontale
          possono variare sulla base dell'organizzazione didattica  e
          della  specificita'  e   della   diversita'   dei   settori
          scientifico-disciplinari e del  rapporto  docenti-studenti,
          sulla base di parametri definiti con decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.   Ai
          professori  a  tempo  pieno  e'  attribuita  una  eventuale
          retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilita'  di
          bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di  attivita'
          di ricerca, didattica e gestionale,  oggetto  di  specifico
          incarico, nonche' in  relazione  ai  risultati  conseguiti,
          secondo i criteri e le modalita' definiti con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentiti il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il
          Ministro per la funzione pubblica. Per il personale  medico
          universitario,  in  caso  di  svolgimento  delle  attivita'
          assistenziali per conto del Servizio  sanitario  nazionale,
          resta fermo lo  speciale  trattamento  aggiuntivo  previsto
          dalle vigenti disposizioni. 
                17. Per i professori ordinari  e  associati  nominati
          secondo le disposizioni  della  presente  legge  il  limite
          massimo di eta' per il collocamento a riposo e' determinato
          al termine dell'anno accademico nel quale si e' compiuto il
          settantesimo anno di eta', ivi compreso il biennio  di  cui
          all'articolo 16 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 503,  e  successive  modificazioni,  ed  e'  abolito  il
          collocamento fuori ruolo per limiti di eta'. 
                18. I professori di materie cliniche in servizio alla
          data di entrata in vigore della presente  legge  mantengono
          le   proprie   funzioni   assistenziali    e    primariali,
          inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad  esse
          complementari, fino al  termine  dell'anno  accademico  nel
          quale si e' compiuto il settantesimo anno  di  eta',  ferma
          restando  l'applicazione  dell'articolo  16   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,   e   successive
          modificazioni. 
                19. I professori, i ricercatori  universitari  e  gli
          assistenti ordinari del ruolo ad  esaurimento  in  servizio
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in
          godimento,  ivi  compreso  l'assegno  aggiuntivo  di  tempo
          pieno. I professori possono optare per il regime di cui  al
          presente  articolo  e  con   salvaguardia   dell'anzianita'
          acquisita. 
                20. Per tutto il periodo di durata dei  contratti  di
          diritto privato di cui al  comma  14,  i  dipendenti  delle
          amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza
          assegni  ne'   contribuzioni   previdenziali,   ovvero   in
          posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione  e'
          prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza
          assegni ne' contributi previdenziali. 
                21.  Con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto  con
          i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e
          delle politiche sociali, sono definite specifiche modalita'
          per favorire l'ingresso in Italia dei  cittadini  stranieri
          non appartenenti all'Unione europea  chiamati  a  ricoprire
          posti di professore ordinario  e  associato  ai  sensi  dei
          commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli  incarichi  di
          cui ai commi 10 e 12. 
                22. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti  legislativi  di  cui  al  comma  5  sono  abrogati
          l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341,  e  gli
          articoli  1  e  2  della  legge  3  luglio  1998,  n.  210.
          Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione
          degli articoli 1 e 2 della legge n. 210  del  1998  decorre
          dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate  a  compimento
          le procedure in atto alla predetta data. 
                23. I decreti legislativi di  cui  al  comma  5  sono
          adottati  su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo
          parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per le conseguenze di carattere  finanziario,  da
          rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione  dei
          relativi  schemi.   Decorso   tale   termine,   i   decreti
          legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli
          schemi di decreto  legislativo  deve  essere  corredato  da
          relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter,  comma  2,
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. 
                24. Ulteriori disposizioni correttive ed  integrative
          dei decreti legislativi di cui al comma  5  possono  essere
          adottate, con il rispetto degli stessi principi  e  criteri
          direttivi e con le stesse procedure,  entro  diciotto  mesi
          dalla data della loro entrata in vigore. 
                25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente
          legge non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  5-bis,  5-ter  e
          5-quater, dell'articolo 7, e del comma 4, dell'articolo 18,
          della legge 30 dicembre 2010, n. 240, (Norme in materia  di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita' e l'efficienza del  sistema  universitario),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Norme in materia di mobilita' dei professori
          e dei ricercatori). -  1.  I  professori  e  i  ricercatori
          universitari possono, a domanda, essere  collocati  per  un
          periodo massimo  di  cinque  anni,  anche  consecutivi,  in
          aspettativa senza assegni per lo svolgimento  di  attivita'
          presso soggetti e  organismi,  pubblici  o  privati,  anche
          operanti in sede internazionale, i quali  provvedono  anche
          al relativo trattamento economico e previdenziale. 
                2. Il collocamento in aspettativa di cui al  comma  1
          e' disposto dal rettore, sentite le strutture di  afferenza
          del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di  cui
          all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.  E'
          ammessa  la  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi   a
          domanda dell'interessato, ai sensi della legge  7  febbraio
          1979,  n.  29.  Quando  l'incarico  e'   espletato   presso
          organismi   operanti    in    sede    internazionale,    la
          ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  e'   a   carico
          dell'interessato,       salvo       che       l'ordinamento
          dell'amministrazione   di   destinazione    non    disponga
          altrimenti. 
                3.   Al   fine   di    incentivare    la    mobilita'
          interuniversitaria del personale accademico, ai  professori
          e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
          sede in altra regione  rispetto  a  quella  della  sede  di
          provenienza, o nella  stessa  regione  se  previsto  da  un
          accordo di programma  approvato  dal  Ministero  ovvero,  a
          seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una  sede
          diversa  da  quella   di   appartenenza,   possono   essere
          attribuiti incentivi finanziari,  a  carico  del  fondo  di
          finanziamento ordinario. La mobilita' interuniversitaria e'
          altresi' favorita prevedendo la possibilita' di  effettuare
          trasferimenti  di  professori  e  ricercatori  consenzienti
          attraverso lo scambio contestuale di  docenti  in  possesso
          della stessa qualifica  tra  due  sedi  universitarie,  con
          l'assenso delle universita' interessate. I trasferimenti di
          cui al secondo periodo possono avvenire anche  tra  docenti
          di   qualifica   diversa,   nei   limiti   delle   facolta'
          assunzionali  delle  universita'   interessate   che   sono
          conseguentemente  adeguate  a  seguito  dei   trasferimenti
          medesimi. I trasferimenti di cui  al  presente  comma  sono
          computati nella quota del quinto dei posti disponibili,  di
          cui all'articolo 18, comma 4. 
                4. In caso di cambiamento di sede,  i  professori,  i
          ricercatori di ruolo e i ricercatori  a  tempo  determinato
          responsabili di progetti di ricerca finanziati da  soggetti
          diversi  dall'universita'  di  appartenenza  conservano  la
          titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti,  ove
          scientificamente possibile e con l'accordo del  committente
          di ricerca. 
                5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri  e
          modalita' per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza   pubblica,   la   mobilita'   interregionale   dei
          professori universitari che hanno prestato servizio  presso
          sedi soppresse a seguito di procedure di  razionalizzazione
          dell'offerta didattica. 
                5-bis. Nell'ambito delle relative  disponibilita'  di
          bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
          a  legislazione  vigente,  per  fare  fronte  a  specifiche
          esigenze didattiche, di ricerca o  di  terza  missione,  le
          universita' possono procedere alla chiamata  di  professori
          ordinari e associati in  servizio  da  almeno  cinque  anni
          presso altre  universita'  nella  fascia  corrispondente  a
          quella per la quale viene bandita la selezione,  ovvero  di
          studiosi stabilmente impegnati all'estero in  attivita'  di
          ricerca o di insegnamento, che ricoprono da  almeno  cinque
          anni presso universita' straniere una posizione  accademica
          equipollente  sulla  base  di  tabelle  di   corrispondenza
          definite  e  aggiornate  ogni   tre   anni   dal   Ministro
          dell'universita' e  della  ricerca,  sentito  il  Consiglio
          universitario  nazionale,  mediante   lo   svolgimento   di
          procedure selettive in  ordine  alla  corrispondenza  delle
          proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze
          didattiche, di ricerca o di terza missione  espresse  dalle
          universita'. Per le  chiamate  di  professori  ordinari  ai
          sensi del primo  periodo,  ai  candidati  e'  richiesto  il
          possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per
          gli aspiranti commissari per le procedure  di  Abilitazione
          scientifica  nazionale,  di   cui   all'articolo   16.   Le
          universita'   pubblicano   nel   proprio   sito    internet
          istituzionale l'avviso  pubblico  ai  fini  della  raccolta
          delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti
          di personale  docente  di  cui  al  presente  articolo.  La
          presentazione   della    candidatura    ai    fini    della
          manifestazione di interesse non da' diritto, in ogni  caso,
          all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del
          personale docente dell'Universita'. La proposta di chiamata
          viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il  voto
          favorevole  della  maggioranza  assoluta   dei   professori
          ordinari, nel caso di chiamata di un professore  ordinario,
          ovvero dei professori ordinari e  associati,  nel  caso  di
          chiamata di un professore associato,  e  viene  sottoposta,
          previo parere del Senato accademico,  all'approvazione  del
          Consiglio di Amministrazione, che  si  pronuncia  entro  il
          termine di trenta giorni.  La  proposta  di  chiamata  puo'
          essere formulata anche direttamente dal Senato  accademico,
          ferma   restando   l'approvazione    del    Consiglio    di
          Amministrazione secondo le  modalita'  di  cui  al  secondo
          periodo. 
                5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis
          possono partecipare anche  dirigenti  di  ricerca  e  primi
          ricercatori presso gli enti pubblici di  ricerca  ovvero  i
          soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero
          a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi  422  e
          seguenti della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  degli
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico
          (IRCCS), che svolgano attivita' di  ricerca  traslazionale,
          preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure
          di cui al presente  comma  devono  essere  in  servizio  da
          almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed  essere
          in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per  il
          settore concorsuale e la  fascia  a  cui  si  riferisce  la
          procedura. 
              5-quater. Dalle disposizioni di cui ai  commi  5-bis  e
          5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica.» 
                «Art.  18  (Chiamata  dei  professori).   -   1.   Le
          universita', con  proprio  regolamento  adottato  ai  sensi
          della legge  9  maggio  1989,  n.  168,  disciplinano,  nel
          rispetto del codice etico, la chiamata  dei  professori  di
          prima  e  di  seconda  fascia  nel  rispetto  dei  principi
          enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui  alla
          raccomandazione della Commissione delle  Comunita'  europee
          n. 251 dell'11 marzo 2005, e  specificamente  dei  seguenti
          criteri: 
                  a) pubblicita' del procedimento di  chiamata  sulla
          Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e  su  quelli  del
          Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
          concorsuale  e  di  un  eventuale  profilo   esclusivamente
          tramite    indicazione    di    uno    o    piu'    settori
          scientifico-disciplinari;  informazioni  dettagliate  sulle
          specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul  relativo
          trattamento economico e previdenziale; 
                  b) ammissione al procedimento, fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
          dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
          dei   settori   concorsuali   ricompresi    nel    medesimo
          macrosettore e per le funzioni  oggetto  del  procedimento,
          ovvero per funzioni superiori  purche'  non  gia'  titolari
          delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti  per  la
          chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
          partecipare  altresi'  i  professori,  rispettivamente,  di
          prima e di seconda fascia gia'  in  servizio,  nonche'  gli
          studiosi stabilmente impegnati all'estero in  attivita'  di
          ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
          di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla  base  di
          tabelle  di  corrispondenza,  aggiornate  ogni  tre   anni,
          definite dal Ministro, sentito il CUN.  In  ogni  caso,  ai
          procedimenti per la chiamata, di cui al presente  articolo,
          non possono partecipare coloro  che  abbiano  un  grado  di
          parentela o di affinita', fino al  quarto  grado  compreso,
          con un  professore  appartenente  al  dipartimento  o  alla
          struttura che effettua la chiamata ovvero con  il  rettore,
          il direttore generale o  un  componente  del  consiglio  di
          amministrazione dell'ateneo; 
                  c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
          ultimo periodo, in relazione al conferimento degli  assegni
          di ricerca di cui all'articolo 22 e alla  stipulazione  dei
          contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
          titolo erogati dall'ateneo; 
                  d) valutazione  delle  pubblicazioni  scientifiche,
          del curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di
          cui alla lettera b). Le universita'  possono  stabilire  il
          numero massimo delle pubblicazioni in conformita' a  quanto
          prescritto dal decreto di cui  all'articolo  16,  comma  3,
          lettera  b),  e  accertare,   oltre   alla   qualificazione
          scientifica    dell'aspirante,    anche    le    competenze
          linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche  dei  corsi  di
          studio in lingua estera; 
                  e) formulazione della proposta di chiamata da parte
          del dipartimento  con  voto  favorevole  della  maggioranza
          assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata  di
          professori di prima fascia, e dei professori di prima e  di
          seconda fascia per la chiamata dei  professori  di  seconda
          fascia,  e  approvazione  della  stessa  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione. 
                2. Nell'ambito delle disponibilita'  di  bilancio  di
          ciascun  ateneo  i  procedimenti  per   la   chiamata   dei
          professori di prima e di seconda fascia di cui al comma  1,
          nonche'   per   l'attribuzione   dei   contratti   di   cui
          all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono  effettuati
          sulla  base   della   programmazione   triennale   di   cui
          all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e di  cui  all'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 5, comma 4,  lettera  d),  della  presente
          legge. La programmazione  assicura  la  sostenibilita'  nel
          tempo degli oneri stipendiali, compresi  i  maggiori  oneri
          derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
          incrementi annuali e  dalla  dinamica  di  progressione  di
          carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
          la copertura finanziaria degli oneri  derivanti  da  quanto
          previsto dall'articolo 24, comma 5. 
                3. Gli oneri derivanti dalla chiamata  di  professori
          di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di  cui
          all'articolo 24 possono essere a  carico  totale  di  altri
          soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula  di
          convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
          per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di  cui
          all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di  importo  e
          durata non inferiore a quella del contratto per i posti  di
          ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a). 
                4. Ciascuna universita'  statale,  nell'ambito  della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio  non
          hanno  prestato  servizio  quale  professore  ordinario  di
          ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore  a  tempo
          indeterminato,  ricercatore  a  tempo  determinato  di  cui
          all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
          titolari di assegni di  ricerca  ovvero  iscritti  a  corsi
          universitari nell'universita' stessa, ovvero alla  chiamata
          di cui all'articolo 7, comma 5-bis. 
                4-bis. Le universita' con indicatore delle  spese  di
          personale inferiore all'80 per cento possono attivare,  nel
          limite della predetta  percentuale,  per  la  chiamata  nel
          ruolo di professore di prima  o  di  seconda  fascia  o  di
          ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di  cui  al
          comma 1, riservate a  personale  gia'  in  servizio  presso
          altre  universita',  aventi  indicatore  delle   spese   di
          personale pari o superiore all'80 per cento e  che  versano
          in una situazione di significativa  e  conclamata  tensione
          finanziaria,  deliberata  dagli  organi   competenti.   Con
          decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, sono individuati i  criteri,  i  parametri  e  le
          modalita' di attestazione della situazione di significativa
          e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
          di  cui  al  presente  comma,  le   facolta'   assunzionali
          derivanti dalla cessazione  del  personale  sono  assegnate
          all'universita' che dispone la chiamata.  Nei  dodici  mesi
          successivi alla deliberazione di cui al primo periodo  sono
          sospese le assunzioni di personale, a eccezione  di  quelle
          conseguenti  all'attuazione  del  piano  straordinario  dei
          ricercatori, di cui all'articolo  6,  comma  5-sexies,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  e
          all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette. 
                5. La partecipazione  ai  gruppi  e  ai  progetti  di
          ricerca  delle  universita',  qualunque   ne   sia   l'ente
          finanziatore, e lo svolgimento delle attivita'  di  ricerca
          presso le universita' sono riservati esclusivamente: 
                  a) ai professori  e  ai  ricercatori  universitari,
          anche a tempo determinato; 
                  b) ai titolari degli  assegni  di  ricerca  di  cui
          all'articolo 22; 
                  c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
          nonche'  a  studenti  di   corsi   di   laurea   magistrale
          nell'ambito di specifiche attivita' formative; 
                  d) ai professori a contratto  di  cui  all'articolo
          23; 
                  e) al personale tecnico-amministrativo in  servizio
          presso le universita'  e  a  soggetti  esterni  purche'  in
          possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; 
                  f)   ai   dipendenti   di   altre   amministrazioni
          pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a
          titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base
          di specifiche convenzioni  e  senza  oneri  finanziari  per
          l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi  allo
          svolgimento dell'attivita' di  ricerca  e  degli  eventuali
          costi assicurativi. 
                6.  Alla  partecipazione  ai  progetti   di   ricerca
          finanziati  dall'Unione  europea  o  da  altre  istituzioni
          straniere,  internazionali   o   sovranazionali,   e   allo
          svolgimento delle relative attivita' si applicano le  norme
          previste dai relativi bandi.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 25  novembre  2016,  n.  218,  (Semplificazione
          delle attivita' degli enti pubblici  di  ricerca  ai  sensi
          dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015,  n.  124)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 11 (Mobilita', prima  destinazione,  congedi  e
          portabilita' dei progetti di ricerca). - 1. L'articolo  30,
          comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          non si applica ai ricercatori e tecnologi degli Enti. 
                2.  In  deroga  all'articolo  35,  comma  5-bis,  del
          decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  durata
          temporale dell'obbligo di permanenza nella  sede  di  prima
          destinazione, per il personale in servizio di ruolo  e'  di
          tre anni. 
                3. Ai ricercatori e tecnologi possono essere concessi
          congedi per motivi di studio o  di  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  allo  scopo  di  recarsi  presso  Istituti  o
          Laboratori    esteri,    nonche'     presso     Istituzioni
          internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di  cinque
          anni ogni dieci anni di servizio. Il  congedo  e'  concesso
          dal presidente dell'ente  di  appartenenza,  s  u  motivata
          richiesta dell'interessato. Il ricercatore e  il  tecnologo
          in congedo mantiene la retribuzione fissa  mensile  qualora
          l'istituzione ricevente gli  corrisponda  una  retribuzione
          inferiore al 75 per cento del  trattamento  forfettario  di
          missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano
          a  carico  del  personale  in  congedo   e   dell'ente   di
          appartenenza   le   rispettive   quote    dei    contributi
          previdenziali  previsti  dalle  vigenti   disposizioni   in
          materia. 
                3-bis Nell'ambito delle  relative  disponibilita'  di
          bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
          a legislazione vigente, gli  Enti  possono  procedere  alla
          copertura di posti di primo ricercatore,  primo  tecnologo,
          dirigente  di  ricerca  e  dirigente   tecnologo   mediante
          chiamata diretta di personale in servizio con  la  medesima
          qualifica da almeno  cinque  anni  presso  altro  Ente.  Le
          chiamate  sono  effettuate  mediante  lo   svolgimento   di
          procedure selettive in  ordine  alla  corrispondenza  delle
          proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze
          del piano triennale di attivita'. Gli Enti  pubblicano  nel
          proprio sito  internet  l'avviso  pubblico  ai  fini  della
          raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura
          dei posti di cui al presente comma. 
                3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis
          possono   partecipare   anche    professori    universitari
          associati, per l'inquadramento  come  primo  ricercatore  o
          primo tecnologo, e professori  universitari  ordinari,  per
          l'inquadramento  come  dirigente  di  ricerca  o  dirigente
          tecnologo, purche' in servizio da almeno cinque anni presso
          l'universita'. 
                4.  I  congedi  di  cui  al  comma  3  sono  concessi
          dall'Ente  interessato  tenuto  conto  delle  esigenze   di
          funzionalita' e di  collaborazione  internazionale  nonche'
          dell'attinenza della richiesta al  Programma  nazionale  di
          ricerca  e  al  Piano  triennale  di  attivita'   dell'ente
          medesimo. 
                5. In caso di cambiamento di Ente e sede,  temporaneo
          o definitivo, i ricercatori e  tecnologi,  responsabili  di
          progetti  finanziati  da  soggetti  diversi  dall'Ente   di
          appartenenza, conservano la titolarita' dei progetti e  dei
          relativi  finanziamenti,  ove  scientificamente  possibile,
          previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente
          di ricerca.».