Art. 27 
 
        Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali 
 
  1. Al fine di  garantire  semplificazione,  maggiore  efficienza  e
celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione
digitale fissati dal Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3-bis, comma  1-ter,  secondo  periodo,  dopo  le
parole «di cui all'articolo 64-bis» sono aggiunte le seguenti: «,  di
quello  reso  disponibile  on-line  dall'Anagrafe   nazionale   della
popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi
presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza»; 
    b) all'articolo 5: 
      1) il comma 2-bis e' abrogato; 
      2) al comma 4 dopo le parole «linee guida per» sono inserite le
seguenti: «l'attuazione del presente articolo e per»; 
    c) all'articolo 6-quater, comma 3, le  parole  «Al  completamento
dell'ANPR di cui all'articolo 62,» sono soppresse e, dopo  le  parole
«al presente articolo nell'ANPR», sono aggiunte le  seguenti:  «e  il
Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e  al
trasferimento dei domicili digitali delle persone  fisiche  contenuti
nell'ANPR nell'elenco di cui al presente  articolo.  Le  funzioni  di
aggiornamento e trasferimento dei dati sono  svolte  con  le  risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica»; 
    d) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole «, sentito il Comitato
di indirizzo» sono soppresse; 
    e) articolo 62: 
      1) al comma 3, secondo periodo, dopo le  parole  «  svolgimento
delle proprie funzioni  »  sono  inserite  le  seguenti:  «  ,  anche
ampliando  l'offerta  dei  servizi  erogati  on-line  a  cittadini  e
imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari  dei  servizi  »;
dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: « I Comuni accedono
alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione  dei  dati  personali  e  delle
misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi del comma 6, lettera  a),  per  l'espletamento,
anche  con  modalita'   automatiche,   delle   verifiche   necessarie
all'erogazione dei propri servizi e allo  svolgimento  delle  proprie
funzioni. »; 
      2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
garantiscono   un   costante   allineamento   dei   propri    archivi
informatizzati con le anagrafiche contenute nell'ANPR». 
  2. All'articolo  21  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata; 
    2) al comma 4, il secondo e il terzo periodo  sono  soppressi  e,
all'ultimo  periodo,  le  parole  «le   modalita'   di   nomina,   le
attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato  di  indirizzo
e» sono soppresse. 
  2-bis. Al fine di garantire all'autorita' di vigilanza sui  mercati
finanziari maggiore celerita'  nella  realizzazione  degli  obiettivi
della transizione digitale, in coerenza con l'esigenza di  rafforzare
i servizi digitali anche in conformita' al Piano nazionale di ripresa
e   resilienza,   promuovendo   lo   sviluppo   del    processo    di
digitalizzazione  dell'attivita'  istituzionale   della   Commissione
nazionale per le societa' e la borsa a tutela dei risparmiatori e del
mercato finanziario, al Fondo istituito ai  sensi  dell'articolo  32-
ter.1, comma 1, del testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2021, 2022 e  2023.  Alle  spese  effettuate  mediante  le
risorse di cui al presente comma non si applica l'articolo  8,  comma
3,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  Nell'ambito  delle
risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando
la finalita' di assicurare la gratuita' dell'accesso  alla  procedura
ivi  prevista,  possono  essere   finanziati   progetti   finalizzati
all'ottimizzazione  e  all'evoluzione   dell'architettura   e   delle
infrastrutture  dei  sistemi  informativi  e  dei  servizi  digitali,
adeguando la capacita' dei sistemi alle nuove esigenze applicative  e
infrastrutturali,  anche  in  materia  di  sistemi  di   intelligenza
artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile. 
  2-ter. All'articolo 128-duodecies del testo unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  10
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 3-bis e' abrogato; 
  b) al comma 6, le parole: «e del comma 3-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «, e del comma 3». 
  2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  2-quinquies. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 2-bis  con
riguardo all'esigenza di  rafforzare  i  servizi  digitali  anche  in
conformita' al Piano nazionale di ripresa e  resilienza,  nonche'  al
fine di assicurare  la  trasformazione  digitale  dei  servizi  della
pubblica amministrazione in coerenza con  gli  obiettivi  e  i  tempi
previsti dalla linea di intervento M1C1-  riforma  1.3  del  medesimo
Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei  processi  di  spesa
nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
nonche' la Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa,  a
decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di  attuazione
del  predetto  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  possono
proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione  o  con  i
provvedimenti  di  assestamento  dei   bilanci   stessi,   variazioni
compensative,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,   tra   gli
stanziamenti   previsti,   nell'ambito   delle   proprie    dotazioni
finanziarie,  per   gli   investimenti   relativi   alle   tecnologie
dell'informazione e della  comunicazione  in  attrezzature,  quali  i
server   e   altri   impianti   informatici,   e   quelli    relativi
all'acquisizione di  servizi  cloud  infrastrutturali.  La  vigilanza
sulla  corretta  applicazione  del  presente  comma  da  parte  delle
amministrazioni centrali  dello  Stato  e'  assicurata  dagli  uffici
centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle
amministrazioni centrali dello Stato,  i  collegi  di  revisione  dei
conti e i collegi sindacali presso  gli  enti  e  organismi  pubblici
vigilano sulla corretta applicazione del presente  comma  nell'ambito
dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto  legislativo
30 giugno 2011, n. 123. 
  2-sexies. Il comma 1 dell'articolo  41  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  e'
abrogato. 
  2-septies. All'articolo 7, comma 2,  del  decreto  legislativo  del
Capo  provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n.  233,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' di organizzazione e
gestione di una rete unitaria di  connessione,  di  interoperabilita'
tra i sistemi informatici e di software alla quale i predetti  Ordini
e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente  concorrendo  ai
relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
pubblica». 
  2-octies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 341, la parola: «, 132» e' soppressa; 
  b) al comma 344, la parola: «, 132» e' soppressa. 
  2-novies. Dopo il comma 2 dell'articolo 4  della  legge  9  gennaio
2004, n. 4, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nelle more dell'adozione della  disciplina  di  recepimento
della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni  mobili  realizzati,
alla data di pubblicazione delle linee guida di cui  all'articolo  11
della presente legge, dai soggetti erogatori di cui  all'articolo  3,
comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge  in
materia di rispetto dei  requisiti  di  accessibilita'  entro  il  28
giugno 2022» 
  2-decies. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
608, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole:  «  di  associato  in
partecipazione con apporto lavorativo, » sono inserite le seguenti: «
nonche' di lavoro intermediato da piattaforma digitale,  comprese  le
attivita' di lavoro  autonomo  non  esercitate  abitualmente  di  cui
all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e dopo le parole: « data certa di trasmissione
» sono inserite le seguenti: « ,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
comma 2-quinquies »; 
  b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
  «2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si  presume
lavoro intermediato da piattaforma digitale la  prestazione  d'opera,
compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo  e'  erogato  dal
committente tramite una piattaforma digitale. 
  2-quinquies.  Nel  caso  di  lavoro  intermediato  da   piattaforma
digitale, la comunicazione di  cui  al  comma  2  e'  effettuata  dal
committente  entro  il   ventesimo   giorno   del   mese   successivo
all'instaurazione del rapporto di lavoro.  In  caso  di  stipulazione
contestuale di  due  o  piu'  contratti  di  lavoro  intermediato  da
piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 puo' essere assolto
mediante  un'unica  comunicazione  contenente  le   generalita'   del
committente e  dei  prestatori  d'opera,  la  data  di  inizio  e  di
cessazione della prestazione, la durata presunta, in termini di  ore,
della prestazione e l'inquadramento  contrattuale.  Le  modalita'  di
trasmissione della  comunicazione  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  da  adottare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione». 
  2-undecies. Il direttore dell'Agenzia delle  entrate,  con  proprio
provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  provvede
all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati  all'accesso  al
sistema telematico dell'Agenzia delle entrate  per  la  consultazione
delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del  provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia  del  territorio  16   settembre   2010,
pubblicato nel sito internet  della  medesima  Agenzia,  al  fine  di
inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle
notizie  economiche  e  amministrative,  tenuto   dalle   camere   di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti
immobiliari  che  siano  muniti   di   delega   espressa   da   parte
dell'intestatario catastale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  3-bis,   5,
          6-quater, 32-bis e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
          n.  82   (Codice   dell'amministrazione   digitale),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   3-bis   (Identita'   digitale   e   Domicilio
          digitale). - 01. Chiunque ha  il  diritto  di  accedere  ai
          servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2,
          comma 2, tramite la  propria  identita'  digitale  e  anche
          attraverso  il  punto  di   accesso   telematico   di   cui
          all'articolo 64-bis. 
                1. I soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  i
          professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i
          soggetti tenuti all'iscrizione nel registro  delle  imprese
          hanno  l'obbligo  di  dotarsi  di  un  domicilio   digitale
          iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter. 
                1-bis. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  1,
          chiunque ha facolta' di eleggere o  modificare  il  proprio
          domicilio  digitale  da  iscrivere   nell'elenco   di   cui
          all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio  eletto
          risulti non  piu'  attivo  si  procede  alla  cancellazione
          d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater  secondo
          le modalita' fissate nelle Linee guida. 
                1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e
          4-quinquies sono eletti secondo le modalita' stabilite  con
          le  Linee  guida.  Le  persone  fisiche  possono   altresi'
          eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio  di
          cui all'articolo 64-bis, di quello reso disponibile on-line
          dall'Anagrafe nazionale della popolazione resi dente (ANPR)
          di cui all'articolo 62, ovvero recandosi  presso  l'ufficio
          anagrafe del proprio comune di residenza. 
                1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis  hanno
          l'obbligo di fare un uso diligente  del  proprio  domicilio
          digitale e di comunicare ogni  modifica  o  variazione  del
          medesimo secondo le modalita' fissate  nelle  Linee  guida.
          Con le stesse Linee guida, fermo restando  quanto  previsto
          ai commi 3-bis e  4-bis,  sono  definite  le  modalita'  di
          gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo
          6-quater  anche  nei  casi  di  decesso  del  titolare  del
          domicilio digitale eletto o di impossibilita'  sopravvenuta
          di avvalersi del domicilio. 
                2. - 3. 
                3-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro delegato per la  semplificazione  e
          la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID  e  il  Garante
          per la protezione dei dati personali e acquisito il  parere
          della  Conferenza  unificata,  e'  stabilita  la   data   a
          decorrere dalla quale le comunicazioni tra  i  soggetti  di
          cui all'articolo  2,  comma  2,  e  coloro  che  non  hanno
          provveduto a eleggere un domicilio digitale  ai  sensi  del
          comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.
          Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con  le
          quali ai  predetti  soggetti  e'  attribuito  un  domicilio
          digitale ovvero altre modalita' con  le  quali,  anche  per
          superare il divario digitale, i  documenti  possono  essere
          messi a disposizione e consegnati a coloro  che  non  hanno
          accesso ad un domicilio digitale. 
                4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i  casi  in
          cui  e'  prevista  dalla  normativa  vigente  una   diversa
          modalita'  di  comunicazione  o  di  pubblicazione  in  via
          telematica, le amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  o
          esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadino
          esclusivamente tramite il domicilio digitale  dallo  stesso
          dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge
          7 agosto 1990, n. 241, senza  oneri  di  spedizione  a  suo
          carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre
          effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo  di
          differenti  modalita'  di  comunicazione  rientra   tra   i
          parametri di valutazione della performance dirigenziale  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27
          ottobre 2009, n. 150. 
                4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di  cui  al
          comma 3-bis, i soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
          possono predisporre le comunicazioni ai  soggetti  che  non
          hanno un domicilio digitale ovvero nei  casi  di  domicilio
          digitale non attivo, non funzionante o  non  raggiungibile,
          come documenti informatici sottoscritti con firma  digitale
          o altra firma elettronica qualificata,  da  conservare  nei
          propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria
          o raccomandata con avviso di ricevimento,  copia  analogica
          di  tali  documenti  su  cui  e'  apposto   a   stampa   il
          contrassegno  di  cui  all'articolo  23,  comma   2-bis   o
          l'indicazione a mezzo stampa del responsabile  pro  tempore
          in   sostituzione   della   firma   autografa   ai    sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 12  febbraio  1993,
          n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni  delle  modalita'
          con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione
          e consegnati al destinatario. 
                4-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al   comma   4-bis
          soddisfano a tutti gli effetti di  legge  gli  obblighi  di
          conservazione e di esibizione dei documenti previsti  dalla
          legislazione vigente laddove la copia analogica inviata  al
          cittadino contenga  una  dicitura  che  specifichi  che  il
          documento informatico, da cui la copia e' tratta, e'  stato
          predisposto  come   documento   nativo   digitale   ed   e'
          disponibile presso l'amministrazione. 
                4-quater. La  copia  analogica  con  l'indicazione  a
          mezzo stampa del responsabile in sostituzione  della  firma
          autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          12 febbraio 1993, n. 39,  soddisfa  le  condizioni  di  cui
          all'articolo 23, comma  2-bis,  salvo  i  casi  in  cui  il
          documento   rappresenti,   per    propria    natura,    una
          certificazione    rilasciata    dall'amministrazione     da
          utilizzarsi nei rapporti tra privati. 
                4-quinquies. E' possibile eleggere anche un domicilio
          digitale speciale  per  determinati  atti,  procedimenti  o
          affari. In tal caso, ferma restando la  validita'  ai  fini
          delle  comunicazioni  elettroniche  aventi  valore  legale,
          colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni  relative
          alla forma e alla data della spedizione e  del  ricevimento
          delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate. 
                5.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.» 
                «Art. 5 (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
          2, sono obbligati ad accettare, tramite la  piattaforma  di
          cui al comma 2, i pagamenti spettanti  a  qualsiasi  titolo
          attraverso sistemi di pagamento elettronico,  ivi  inclusi,
          per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso  del  credito
          telefonico. Tramite la piattaforma elettronica  di  cui  al
          comma 2, resta ferma la  possibilita'  di  accettare  anche
          altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
          in  relazione  allo  schema  di  pagamento  abilitato   per
          ciascuna tipologia di strumento  di  pagamento  elettronico
          come definita ai sensi dell'articolo 2, punti  33),  34)  e
          35) del regolamento UE 2015/751 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle  commissioni
          interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate  su
          carta. 
                2.  Al  fine  di  dare  attuazione  al  comma  1,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
          attraverso  il  Sistema  pubblico  di  connettivita',   una
          piattaforma   tecnologica    per    l'interconnessione    e
          l'interoperabilita' tra le pubbliche  amministrazioni  e  i
          prestatori di servizi di pagamento abilitati,  al  fine  di
          assicurare, attraverso gli strumenti  di  cui  all'articolo
          64,    l'autenticazione    dei     soggetti     interessati
          all'operazione  in  tutta  la  gestione  del  processo   di
          pagamento. 
                2-bis. (abrogato). 
                2-ter. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
          consentono di effettuare pagamenti elettronici  tramite  la
          piattaforma di cui  al  comma  2  anche  per  il  pagamento
          spontaneo  di  tributi  di  cui  all'articolo   2-bis   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
                2-quater.  I  prestatori  di  servizi  di   pagamento
          abilitati  eseguono  pagamenti  a  favore  delle  pubbliche
          amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma  di
          cui al comma 2.  Resta  fermo  il  sistema  dei  versamenti
          unitari di cui  all'articolo  17  e  seguenti  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  Capo   III,   fino
          all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  l'Agenzia
          delle  entrate  e  l'AgID,  che  fissa,  anche  in  maniera
          progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione  dei
          pagamenti tributari e contributivi tramite  la  piattaforma
          di cui al comma 2. 
                2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui  al  comma
          2, le informazioni sui pagamenti sono messe a  disposizione
          anche  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. 
                2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al  comma
          2  puo'  essere   utilizzata   anche   per   facilitare   e
          automatizzare,  attraverso  i  pagamenti   elettronici,   i
          processi di certificazione fiscale  tra  soggetti  privati,
          tra cui la fatturazione elettronica e la  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di  cui
          agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,
          n. 127. 
                2-septies. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri o  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e  la  digitalizzazione,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definite  le
          regole  tecniche   di   funzionamento   della   piattaforma
          tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. 
                3. - 3-ter. 
                4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la  Banca
          d'Italia,  definisce  linee  guida  per  l'attuazione   del
          presente  articolo  e   per   la   specifica   dei   codici
          identificativi del  pagamento  di  cui  al  comma  1  e  le
          modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi  di
          pagamento mette a disposizione  dell'ente  le  informazioni
          relative al pagamento medesimo. 
              5. Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.» 
                «Art.  6-quater  (Indice   nazionale   dei   domicili
          digitali delle persone fisiche, dei professionisti e  degli
          altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in
          albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle
          imprese). - 1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili
          digitali delle persone fisiche, dei professionisti e  degli
          altri enti di diritto  privato  non  tenuti  all'iscrizione
          nell'indice di  cui  all'articolo  6-bis,  nel  quale  sono
          indicati i domicili eletti ai  sensi  dell'articolo  3-bis,
          comma 1-bis. La realizzazione e la  gestione  del  presente
          Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede  avvalendosi
          delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia'
          deputate alla  gestione  dell'elenco  di  cui  all'articolo
          6-bis. E' fatta salva la facolta' del  professionista,  non
          iscritto in albi, registri o elenchi professionali  di  cui
          all'articolo 6-bis, di eleggere presso il  presente  Indice
          un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale
          personale diverso dal primo. 
                2. Per i professionisti iscritti in albi  ed  elenchi
          il domicilio digitale e' l'indirizzo  inserito  nell'elenco
          di cui all'articolo 6-bis, fermo  restando  il  diritto  di
          eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo  3-bis,  comma
          1-bis.  Ai   fini   dell'inserimento   dei   domicili   dei
          professionisti  nel  predetto  elenco  il  Ministero  dello
          sviluppo  economico  rende  disponibili  all'AgID,  tramite
          servizi  informatici  individuati  nelle  Linee  guida,   i
          relativi  indirizzi  gia'  contenuti  nell'elenco  di   cui
          all'articolo 6-bis. 
              3. AgID provvede costantemente all'aggiornamento  e  al
          trasferimento dei domicili digitali delle  persone  fisiche
          contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR
          e  il  Ministero   dell'in-terno   provvede   costantemente
          all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili  digitali
          delle persone fisiche contenuti  nell'ANPR  nell'elenco  di
          cui al presente articolo. Le funzioni  di  aggiornamento  e
          trasferimento  dei  dati  sono  svolte   con   le   risorse
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.» 
                «Art. 32-bis (Sanzioni per i  prestatori  di  servizi
          fiduciari qualificati, per i gestori di  posta  elettronica
          certificata, per i gestori dell'identita' digitale e per  i
          conservatori). - 1. L'AgID puo' irrogare ai  prestatori  di
          servizi  fiduciari  qualificati,  ai   gestori   di   posta
          elettronica certificata, ai gestori dell'identita' digitale
          e ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis,  lettera
          b), che abbiano violato gli obblighi del Regolamento  eIDAS
          o  del  presente  Codice  relative  alla  prestazione   dei
          predetti servizi, sanzioni amministrative in relazione alla
          gravita' della violazione accertata e all'entita' del danno
          provocato all'utenza, per importi  da  un  minimo  di  euro
          40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00,  fermo  restando
          il diritto al risarcimento del maggior danno.  Le  sanzioni
          per le violazioni commesse dai soggetti di cui all'articolo
          34, comma 1-bis, lettera b), sono  fissate  nel  minimo  in
          euro  4.000,00  e  nel  massimo  in  euro   40.000,00.   Le
          violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i
          diritti e gli interessi  di  una  pluralita'  di  utenti  o
          relative a  significative  carenze  infrastrutturali  o  di
          processo del fornitore di servizio  si  considerano  gravi.
          AgID,  laddove  accerti  tali  gravi  violazioni,   dispone
          altresi'  la  cancellazione  del  fornitore  del   servizio
          dall'elenco  dei  soggetti  qualificati  e  il  divieto  di
          accreditamento o qualificazione per un periodo fino  ad  un
          massimo di due  anni.  Le  sanzioni  vengono  irrogate  dal
          direttore  generale  dell'AgID.  Si  applica,   in   quanto
          compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n.
          689. 
                1-bis. L'AgID irroga la  sanzione  amministrativa  di
          cui al comma 1 e diffida i soggetti a conformare la propria
          condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente. 
                2. Fatti salvi i casi di forza  maggiore  o  di  caso
          fortuito, qualora  si  verifichi  un  malfunzionamento  nei
          servizi  forniti  dai  soggetti  di  cui  al  comma  1  che
          determini l'interruzione del servizio, ovvero  in  caso  di
          mancata   o   intempestiva   comunicazione   dello   stesso
          disservizio a AgID o agli utenti,  ai  sensi  dell'articolo
          32,  comma  3,  lettera  m-bis),   AgID,   ferma   restando
          l'irrogazione  delle   sanzioni   amministrative,   diffida
          altresi' i soggetti di cui al comma  1  a  ripristinare  la
          regolarita' del servizio o ad effettuare  le  comunicazioni
          previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la  mancata
          o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un
          biennio, successivamente alla prima diffida si  applica  la
          sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico. 
                3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 2 puo'  essere
          applicata  la  sanzione  amministrativa  accessoria   della
          pubblicazione   dei   provvedimenti   di   diffida   o   di
          cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di
          pubblicita' legale. 
                4.» 
                «Art.  62  (Anagrafe  nazionale   della   popolazione
          residente - ANPR). - 1. E' istituita  presso  il  Ministero
          dell'interno  l'ANPR,  quale  base  di  dati  di  interesse
          nazionale,  ai  sensi  dell'articolo   60,   che   subentra
          all'Indice nazionale delle  anagrafi  (INA),  istituito  ai
          sensi del quinto  comma  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
          della   popolazione   residente»   e   all'Anagrafe   della
          popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
          ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante
          «Anagrafe e censimento  degli  italiani  all'estero».  Tale
          base di dati e' sottoposta ad un  audit  di  sicurezza  con
          cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di  cui
          all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
          relazione annuale del Garante per la  protezione  dei  dati
          personali. 
                2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di  cui
          all' articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
          altresi' alle anagrafi della popolazione  residente  e  dei
          cittadini italiani residenti all'estero tenute dai  comuni.
          Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un  piano  per
          il graduale subentro dell'ANPR  alle  citate  anagrafi,  da
          completare entro il 31 dicembre 2014.  Fino  alla  completa
          attuazione    di    detto    piano,    l'ANPR    acquisisce
          automaticamente in via telematica i  dati  contenuti  nelle
          anagrafi tenute dai  comuni  per  i  quali  non  e'  ancora
          avvenuto  il  subentro.  L'ANPR  e'   organizzata   secondo
          modalita'  funzionali  e  operative  che  garantiscono   la
          univocita' dei dati stessi. 
                2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio  nazionale
          informatizzato dei registri  di  stato  civile  tenuti  dai
          comuni garantendo agli stessi,  anche  progressivamente,  i
          servizi necessari all'utilizzo del medesimo  e  fornisce  i
          dati ai fini della tenuta delle liste di  cui  all'articolo
          1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
          legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  secondo  le  modalita'
          definite con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis. 
                2-ter. Con uno o piu' decreti di cui al  comma  6-bis
          sono definite le modalita' di integrazione nell'ANPR  delle
          liste elettorali e dei dati relativi  all'iscrizione  nelle
          liste di sezione di cui al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. 
                3. L'ANPR assicura ai comuni  la  disponibilita'  dei
          dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
          funzioni, anche ampliando  l'offerta  dei  servizi  erogati
          on-line a  cittadini  e  imprese,  direttamente  o  tramite
          soggetti  affidatari  dei  servizi  di  competenza  statale
          attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54,  comma  3,
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
          267, e mette  a  disposizione  dei  comuni  un  sistema  di
          controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo,  di
          dati, servizi e transazioni necessario  ai  sistemi  locali
          per  lo  svolgimento  delle   funzioni   istituzionali   di
          competenza  comunale.  Al  fine  dello  svolgimento   delle
          proprie funzioni, anche  ampliando  l'offerta  dei  servizi
          erogati on-line  a  cittadini  e  imprese,  direttamente  o
          tramite soggetti affidatari dei  servizi,  il  Comune  puo'
          utilizzare  i  dati   anagrafici   eventualmente   detenuti
          localmente e  costantemente  allineati  con  ANPR  al  fine
          esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita'
          non  fornite  da  ANPR.  L'ANPR  consente  ai   comuni   la
          certificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  anche  in  modalita'
          telematica. I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche
          contenute nell'ANPR, nel  rispetto  delle  disposizioni  in
          materia di protezione dei dati personali e delle misure  di
          sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri  ai  sensi  del  comma  6,  lettera  a),  per
          l'espletamento,  anche  con  modalita'  automatiche,  delle
          verifiche necessarie all'erogazione dei  propri  servizi  e
          allo svolgimento delle proprie funzioni. La  certificazione
          dei dati anagrafici in modalita' telematica  e'  assicurata
          dal  Ministero   dell'Interno   tramite   l'ANPR   mediante
          l'emissione  di  documenti  digitali  muniti   di   sigillo
          elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento  (UE)  n.
          910/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23
          luglio 2014,  esenti  da  imposta  di  bollo  limitatamente
          all'anno  2021.  I  comuni  inoltre   possono   consentire,
          mediante la piattaforma di cui all'articolo  50-ter  ovvero
          anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei  dati
          anagrafici da parte dei  soggetti  aventi  diritto.  L'ANPR
          assicura ai  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettere a) e b), l'accesso  ai  dati  contenuti  nell'ANPR.
          L'ANPR  attribuisce   a   ciascun   cittadino   un   codice
          identificativo univoco per garantire  la  circolarita'  dei
          dati anagrafici e l'interoperabilita' con le  altre  banche
          dati delle  pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori  di
          servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a)
          e b). 
                4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
          le  modalita'  di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati   dei
          cittadini  attualmente  registrati  in  anagrafi  istituite
          presso altre amministrazioni nonche' dei dati  relativi  al
          numero e alla data di emissione e di scadenza  della  carta
          di identita' della popolazione residente. 
                5.  Ai  fini  della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata di dati dei cittadini,  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettere  a)  e  b),  si  avvalgono
          esclusivamente  dell'ANPR,  che  viene  integrata  con  gli
          ulteriori dati a  tal  fine  necessari  e  garantiscono  un
          costante allineamento dei propri archivi informatizzati con
          le anagrafiche contenute nell'ANPR. 
                6.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'interno, del Ministro per la pubblica  amministrazione
          e   la   semplificazione   e    del    Ministro    delegato
          all'innovazione tecnologica, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  l'Agenzia  per
          l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  per  gli  aspetti  d'interesse  dei  comuni,  sentita
          l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
          dei dati personali, sono stabiliti i tempi e  le  modalita'
          di attuazione delle  disposizioni  del  presente  articolo,
          anche con riferimento: 
                  a) alle garanzie e  alle  misure  di  sicurezza  da
          adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
          e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai  dati
          da parte delle pubbliche  amministrazioni  per  le  proprie
          finalita'  istituzionali  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 50; 
                  b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con
          le altre banche dati di rilevanza  nazionale  e  regionale,
          secondo  le  regole  tecniche  del  sistema   pubblico   di
          connettivita' di cui al capo VIII del presente  Codice,  in
          modo che le informazioni di anagrafe, una  volta  rese  dai
          cittadini,   si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
          amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
          duplicazioni da parte degli stessi; 
                  c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
          dall'ANPR, tra i quali  il  servizio  di  invio  telematico
          delle attestazioni e  delle  dichiarazioni  di  nascita  ai
          sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   e   della
          dichiarazione di morte ai sensi  degli  articoli  72  e  74
          dello  stesso  decreto  nonche'  della  denuncia  di  morte
          prevista  dall'articolo  1  del  regolamento   di   polizia
          mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          10 settembre 1990, n. 285, compatibile con  il  sistema  di
          trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
          data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 65 del 19 marzo 2010. 
                6-bis.  Con  uno  o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'interno, adottati di  concerto  con  il  Ministro  per
          l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e  il
          Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  sentiti   il
          Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali   e   la
          Conferenza   Stato-citta'   ed   autonomie   locali,   sono
          assicurati l'aggiornamento  dei  servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR alle pubbliche  amministrazioni,  agli  organismi
          che  erogano  pubblici  servizi  e  ai   privati,   nonche'
          l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche
          della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   21   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  21  (Organi  e  statuto).  -  1.  Sono  organi
          dell'Agenzia: 
                  a) il Direttore generale; 
                  b) (abrogata); 
                  c) il Collegio dei revisori dei conti. 
                2. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  o  il
          Ministro   delegato,   nomina   il    direttore    generale
          dell'Agenzia, tramite procedura di  selezione  ad  evidenza
          pubblica,  tra  persone   di   particolare   e   comprovata
          qualificazione  professionale  in  materia  di  innovazione
          tecnologica e in possesso di una documentata esperienza  di
          elevato livello nella gestione di processi di innovazione. 
                3. Il Direttore generale e' il legale  rappresentante
          dell'Agenzia, la dirige e  ne  e'  responsabile.  Resta  in
          carica tre anni. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, o del Ministro delegato, sentito il  Dipartimento
          della   funzione   pubblica   e'   approvato   lo   statuto
          dell'Agenzia entro 45 giorni  dalla  nomina  del  Direttore
          generale, in conformita' ai principi  e  criteri  direttivi
          previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto  legislativo
          30 luglio 1999,  n.  300,  in  quanto  compatibili  con  il
          presente decreto. Con lo statuto sono altresi' disciplinate
          le modalita'  di  nomina  del  Collegio  dei  revisori  dei
          conti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32-ter, del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52): 
                «Art. 32-ter (Fondo per la tutela stragiudiziale  dei
          risparmiatori  e  degli  investitori).  -  1.  Al  fine  di
          agevolare l'accesso dei risparmiatori e  degli  investitori
          alla piu'  ampia  tutela  nell'ambito  delle  procedure  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   di   cui
          all'articolo 32-ter, la Consob istituisce presso il proprio
          bilancio  il  Fondo  per  la  tutela   stragiudiziale   dei
          risparmiatori e degli investitori,  di  seguito  denominato
          "Fondo". Il Fondo e' destinato a garantire ai risparmiatori
          e agli investitori, diversi dai  clienti  professionali  di
          cui all'articolo  6,  commi  2-quinquies  e  2-sexies,  del
          presente decreto, nei limiti delle disponibilita' del Fondo
          medesimo,  la  gratuita'  dell'accesso  alla  procedura  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   di   cui
          all'articolo 32-ter del presente decreto, mediante  esonero
          dal versamento della relativa quota  concernente  le  spese
          amministrative per l'avvio della  procedura,  nonche',  per
          l'eventuale  parte  residua,  a  consentire  l'adozione  di
          ulteriori  misure  a  favore  dei  risparmiatori  e   degli
          investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla
          tematica dell'educazione finanziaria. 
                2. Il Fondo e' finanziato  con  il  versamento  della
          meta'   degli   importi   delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie riscosse  per  la  violazione  delle  norme  che
          disciplinano le attivita' di cui alla parte II del presente
          decreto, nonche',  nel  limite  di  250.000  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016, con le  risorse  iscritte  in  un
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze in  relazione  ai  versamenti
          effettuati all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  il
          pagamento della tassa sulle concessioni governative di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo  31,
          comma  4,  del  presente  decreto.  L'impiego  delle  somme
          affluite al Fondo, con  riguardo  a  quelle  relative  alla
          violazione delle norme che disciplinano le attivita' di cui
          alla  parte  II  del  presente  decreto,  e'   condizionato
          all'accertamento, con sentenza passata in giudicato  o  con
          lodo  arbitrale  non  piu'  impugnabile,  della  violazione
          sanzionata. Nel caso di incapienza del  Fondo  resta  fermo
          quanto  previsto  dal  comma  3  dell'articolo  32-ter  del
          presente decreto. La Consob  adotta  le  occorrenti  misure
          affinche'  gli  importi   delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie di  cui  al  primo  periodo  affluiscano,  nella
          misura spettante, contestualmente al  versamento  da  parte
          del soggetto  obbligato,  direttamente  al  bilancio  della
          Consob, per essere destinate al Fondo.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   8,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135  (Misure
          urgenti relative al Fondo complementare al Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza e  altre  misure  urgenti  per  gli
          investimenti): 
                «Art. 8 (Riduzione della spesa  degli  enti  pubblici
          non territoriali). - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi
          di  razionalizzazione  e  contenimento  della   spesa   per
          l'acquisto di beni e servizi, e di  riduzione  della  spesa
          pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano  ogni
          iniziativa affinche': 
                  a) in ottemperanza a quanto disposto  dall'articolo
          4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  siano
          utilizzate  le  carte   elettroniche   istituzionali,   per
          favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei  rimborsi
          a cittadini e utenti; 
                  b)  nel  caso  di  incorporazione  di   enti,   sia
          realizzato  un  unico  sistema  informatico  per  tutte  le
          attivita'  anche  degli  enti  soppressi,  in  termini   di
          infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la
          responsabilita'  organizzativa  e  funzionale  di  un'unica
          struttura; 
                  c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le
          comunicazioni   cartacee   verso    gli    utenti    legate
          all'espletamento    dell'attivita'    istituzionale,    con
          conseguente riduzione, entro l'anno  2013,  delle  relative
          spese per un importo pari almeno  al  50  per  cento  delle
          spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove  modalita'
          operative connesse  allo  sviluppo  della  telematizzazione
          della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione  di
          servizi online; 
                  d) siano ridotte le spese  di  telefonia  mobile  e
          fissa attraverso una  razionalizzazione  dei  contratti  in
          essere  ed  una  diminuzione  del  numero  degli   apparati
          telefonici; 
                  e)  siano  razionalizzati  nel   settore   pubblico
          allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo
          tale che lo scambio dati avvenga  esclusivamente  a  titolo
          gratuito e non oneroso; 
                  f)  sia  razionalizzato   il   proprio   patrimonio
          immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di
          iniziative  di  ottimizzazione  degli  spazi   da   avviare
          sull'intero    territorio    nazionale    che     prevedano
          l'accorpamento del  personale  in  forza  nei  vari  uffici
          territoriali ubicati nel medesimo  comune  e  la  riduzione
          degli uffici stessi, in relazione ai criteri della  domanda
          potenziale, della prossimita' all'utenza e  delle  innovate
          modalita'       operative       connesse        all'aumento
          dell'informatizzazione dei servizi; 
                  g)     si     proceda     progressivamente     alla
          dematerializzazione degli atti, riducendo la  produzione  e
          conservazione dei documenti cartacei al  fine  di  generare
          risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno  al
          30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011. 
                2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1,
          dovra' provvedere: 
                  a)  alla  creazione,  entro   il   2014,   di   una
          piattaforma  unica  degli  incassi  e  dei  pagamenti   che
          consenta di minimizzare il costo dei servizi finanziari  di
          incasso e pagamento; 
                  b) ad  una  revisione  qualitativa  e  quantitativa
          dell'attivita' in convenzione con i  centri  di  assistenza
          fiscale, nell'ambito dei processi  di  razionalizzazione  e
          riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al
          fine di indirizzare tali attivita' alla realizzazione degli
          obiettivi definiti dallo stesso Ministero e  contenuti  nel
          piano   di   sviluppo   dell'Istituto   e   di   conseguire
          complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per
          cento dei costi sostenuti nel 2011; 
                  c) alla completa dismissione del proprio patrimonio
          immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli  di  legge
          ad esso applicabili,  ivi  compresi  quelli  derivanti  dal
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  anche
          attraverso il conferimento di parte del patrimonio a  fondi
          di investimento immobiliare costituiti  dalla  societa'  di
          gestione  del  risparmio  di  cui   all'articolo   33   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  con
          l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia  operativa
          ed una maggiore efficienza economica. 
                3. Ferme restando le  misure  di  contenimento  della
          spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, al fine  di
          assicurare la riduzione delle spese per consumi  intermedi,
          i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti  e  agli
          organismi anche costituiti in forma societaria,  dotati  di
          autonomia  finanziaria,  inseriti   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuati dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31  dicembre
          2009, n.  196,  nonche'  alle  autorita'  indipendenti  ivi
          inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
          (Consob)  con  esclusione  delle  regioni,  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, degli enti  locali,  degli
          enti del servizio sanitario nazionale, e delle  universita'
          e degli enti di ricerca di  cui  all'allegato  n.  3,  sono
          ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012  e  al
          10  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2013  della  spesa
          sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in
          cui per effetto delle operazioni di  gestione  la  predetta
          riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati  si
          applica la disposizione di cui ai periodi  successivi.  Gli
          enti e gli organismi anche costituiti in forma  societaria,
          dotati  di  autonomia   finanziaria,   che   non   ricevono
          trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano  interventi
          di razionalizzazione  per  la  riduzione  della  spesa  per
          consumi  intermedi   in   modo   da   assicurare   risparmi
          corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente;
          le  somme  derivanti  da  tale   riduzione   sono   versate
          annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per  l'anno
          2012 il  versamento  avviene  entro  il  30  settembre.  Il
          presente  comma  non  si  applica  agli  enti  e  organismi
          vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
          di Bolzano e dagli enti locali. 
                3-bis. Alla  legge  12  giugno  1990,  n.  146,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
                  a) all'articolo 4, comma  2,  le  parole:  "a  lire
          5.000.000  e  non  superiore  a   lire   50.000.000"   sono
          sostituite dalle seguenti: "a euro 5.000 e non superiore  a
          euro 50.000"; 
                  b) all'articolo 4, comma 4,  le  parole:  "da  lire
          5.000.000  a  lire  50.000.000"   sono   sostituite   dalle
          seguenti: "da euro 5.000 a euro 50.000"; 
                  c) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole:  "da  un
          minimo di lire 5.000.000 a un massimo di  lire  50.000.000»
          sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di euro 5.000
          a un massimo di euro 50.000"; 
                  d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le  parole:  "da
          lire  400.000  a  lire  1.000.000"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "da euro 400 a euro 1.000"; 
                  e) all'articolo  9,  comma  1,  primo  periodo,  le
          parole: "da un minimo di lire 500.000 a un massimo di  lire
          1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di
          euro 500 a un massimo di euro 1.000"; 
                  f) all'articolo 9, comma  1,  secondo  periodo,  le
          parole:  "da  lire  5.000.000  a  lire   50.000.000"   sono
          sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000 a euro 50.000". 
                4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato  n.
          3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio
          dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle
          operazioni di gestione  la  predetta  riduzione  non  fosse
          possibile, per  gli  enti  interessati  si  applica  quanto
          previsto dal precedente comma 3. 
                4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,   a
          eccezione  dell'Invalsi,  di   cui   all'allegato   3,   la
          razionalizzazione della  spesa  per  consumi  intermedi  e'
          assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione  del
          Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo
          7  del  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  e
          successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a
          decorrere dal 2013. 
                4-ter.  Nel  rispetto  dei  principi   di   autonomia
          previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30  giugno
          1994, n. 509, l'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
          della professione infermieristica provvede all'approvazione
          di apposite delibere intese a coordinare  il  regime  della
          propria gestione separata previdenziale  con  quello  della
          Gestione separata INPS di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della  legge   8   agosto   1995,   n.   335,   modificando
          conformemente la struttura della contribuzione, il  riparto
          della  stessa  tra  lavoratore   e   committente,   nonche'
          l'entita'  della  medesima  applicando,  a  decorrere   dal
          1°(gradi) gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei
          collaboratori iscritti  alla  predetta  gestione  separata,
          fermi  restando  gli  obblighi  contributivi  eventualmente
          previsti  dalla  vigente  normativa  nei  confronti   della
          medesima gestione separata.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 128-duodecies,  del
          decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (Testo  unico
          delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). -  1.
          Per il mancato  pagamento  dei  contributi  o  altre  somme
          dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi  di  cui  agli
          articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies,  comma  2,  per
          l'inosservanza    degli    obblighi    di     aggiornamento
          professionale,  la  violazione  di  norme   legislative   o
          amministrative  che  regolano  l'attivita'  di  agenzia  in
          attivita'  finanziaria  o  di  mediazione  creditizia,   la
          mancata comunicazione  o  trasmissione  di  informazioni  o
          documenti  richiesti,  l'Organismo  applica  nei  confronti
          degli iscritti: 
                  a) il richiamo scritto; 
                    a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento
          a euro cinquemila  nei  confronti  degli  iscritti  persone
          fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino  al  10
          per  cento  del  fatturato  nei  confronti  degli  iscritti
          persone giuridiche. Se il  vantaggio  ottenuto  dall'autore
          della violazione come conseguenza della  violazione  stessa
          e' superiore ai massimali indicati alla  presente  lettera,
          le  sanzioni  pecuniarie  sono  elevate  fino   al   doppio
          dell'ammontare  del  vantaggio   ottenuto,   purche'   tale
          ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione
          viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della
          stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
          violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi
          derivanti dalle sanzioni previste  dalla  presente  lettera
          affluiscono al bilancio dello Stato; 
                  b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per
          un periodo non inferiore a dieci giorni e non  superiore  a
          un anno; 
                  c) la cancellazione dagli  elenchi  previsti  dagli
          articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2. 
                1-bis.  L'organismo,  quando  applica  al  punto   di
          contatto centrale di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera
          ii) del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,  e
          successive modificazioni, la  sanzione  per  le  violazioni
          gravi,  ripetute  o  sistematiche  ovvero   plurime   degli
          obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero
          per  la  violazione  dell'obbligo   di   cui   all'articolo
          128-quater, comma 7-bis ne  da'  comunicazione  alla  Banca
          d'Italia per l'adozione dei  provvedimenti  di  competenza,
          ivi compresi quelli adottati  ai  sensi  dell'articolo  48,
          paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849. 
                1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui  al
          comma 1, l'Organismo considera ogni  circostanza  rilevante
          e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti: 
                  a) la gravita' e la durata della violazione; 
                  b) il grado di responsabilita'; 
                  c) la capacita' finanziaria del responsabile  della
          violazione; 
                  d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
          evitate attraverso la violazione, nella misura in  cui  sia
          determinabile; 
                  e) i pregiudizi cagionati  a  terzi  attraverso  la
          violazione; 
                  f) il  livello  di  cooperazione  del  responsabile
          della violazione con l'Organismo; 
                  g) le precedenti violazioni delle disposizioni  che
          regolano l'attivita' di agenzia in  attivita'  finanziaria,
          di mediazione creditizia e di consulenza del credito. 
                  h)  le  potenziali  conseguenze  sistemiche   della
          violazione; 
                  i)  le  misure  adottate  dal  responsabile   della
          violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
          di evitare, in futuro, il suo ripetersi. 
                2. 
                3.  E'  disposta  altresi'  la  cancellazione   dagli
          elenchi  di  cui  agli  articoli  128-quater,  comma  2,  e
          128-sexies, comma 2, nei seguenti casi: 
                  a) perdita  di  uno  dei  requisiti  richiesti  per
          l'esercizio dell'attivita'; 
                  b) inattivita' protrattasi per oltre un anno  salvo
          comprovati motivi; 
                  c) cessazione dell'attivita'. 
                3-bis. (abrogato). 
                4. L'agente in attivita' finanziaria e  il  mediatore
          creditizio  cancellati  ai  sensi  del  comma   1   possono
          richiedere  una  nuova  iscrizione  purche'  siano  decorsi
          cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. 
                5. In caso  di  necessita'  e  urgenza,  puo'  essere
          disposta in via  cautelare  la  sospensione  dagli  elenchi
          previsti dagli articoli  128-quater  e  128-sexies  per  un
          periodo massimo di otto mesi,  qualora  sussistano  precisi
          elementi che facciano presumere gravi violazioni  di  norme
          legislative o amministrative che  regolano  l'attivita'  di
          agenzia  in   attivita'   finanziaria   o   di   mediazione
          creditizia. 
                6. L'Organismo annota negli elenchi  i  provvedimenti
          adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c) e del  comma
          3.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2,  dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica): 
                «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e  ambito  di
          riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche  concorrono
          al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica
          definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
          i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
                2. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
                3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
                4. Le disposizioni recate dalla presente legge e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi  dell'articolo  117   della   Costituzione   e   sono
          finalizzate  alla  tutela   dell'unita'   economica   della
          Repubblica italiana, ai sensi  dell'articolo  120,  secondo
          comma, della Costituzione. 
                5. Le disposizioni della presente legge si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  20,  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma  dei  controlli
          di regolarita' amministrativa e contabile  e  potenziamento
          dell'attivita' di analisi  e  valutazione  della  spesa,  a
          norma dell'articolo 49 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196): 
                «Art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei  conti
          e sindacali). - 1. I  collegi  dei  revisori  dei  conti  e
          sindacali presso gli enti ed  organismi  pubblici,  di  cui
          all'articolo    19,    vigilano    sull'osservanza    delle
          disposizioni  di   legge,   regolamentari   e   statutarie;
          provvedono agli  altri  compiti  ad  essi  demandati  dalla
          normativa vigente, compreso  il  monitoraggio  della  spesa
          pubblica. 
                2. I collegi dei revisori dei conti e  sindacali,  in
          particolare, devono: 
                  a) verificare la corrispondenza dei dati  riportati
          nel conto consuntivo  o  bilancio  d'esercizio  con  quelli
          analitici desunti dalla contabilita'  generale  tenuta  nel
          corso della gestione; 
                  b)  verificare  la  loro  corretta  esposizione  in
          bilancio,  l'esistenza  delle  attivita'  e  passivita'   e
          l'attendibilita'  delle   valutazioni   di   bilancio,   la
          correttezza   dei   risultati   finanziari,   economici   e
          patrimoniali della gestione e l'esattezza  e  la  chiarezza
          dei dati contabili presentati nei prospetti di  bilancio  e
          nei relativi allegati; 
                  c) effettuare le  analisi  necessarie  e  acquisire
          informazioni in ordine alla stabilita'  dell'equilibrio  di
          bilancio e, in caso di  disavanzo,  acquisire  informazioni
          circa  la  struttura  dello  stesso  e  le  prospettive  di
          riassorbimento affinche' venga,  nel  tempo,  salvaguardato
          l'equilibrio; 
                  d)  vigilare   sull'adeguatezza   della   struttura
          organizzativa dell'ente  e  il  rispetto  dei  principi  di
          corretta amministrazione; 
                  e)  verificare   l'osservanza   delle   norme   che
          presiedono la  formazione  e  l'impostazione  del  bilancio
          preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio; 
                  f) esprimere il parere in  ordine  all'approvazione
          del bilancio preventivo e del conto consuntivo  o  bilancio
          d'esercizio da parte degli organi  a  cio'  deputati  sulla
          base degli specifici ordinamenti dei singoli enti; 
                  g) effettuare almeno  ogni  trimestre  controlli  e
          riscontri sulla consistenza della cassa e  sulla  esistenza
          dei valori, dei titoli di proprieta' e  sui  depositi  e  i
          titoli a custodia; 
                  h) effettuare il controllo sulla compatibilita' dei
          costi della contrattazione  collettiva  integrativa  con  i
          vincoli di bilancio e  quelli  derivanti  dall'applicazione
          delle norme di  legge,  con  particolare  riferimento  alle
          disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
          corresponsione dei trattamenti accessori. 
                3.  Gli  schemi   dei   bilanci   preventivi,   delle
          variazioni  ai  bilanci  preventivi,  delle   delibere   di
          accertamento dei residui, del conto consuntivo  o  bilancio
          d'esercizio  sono  sottoposti,  corredati  dalla  relazione
          illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni
          prima della data della  relativa  delibera,  all'esame  del
          collegio dei revisori dei conti o  sindacale.  Il  collegio
          redige apposita relazione da allegare ai  predetti  schemi,
          nella  quale  sono  sintetizzati  anche  i  risultati   del
          controllo svolto durante l'esercizio. 
                4. L'attivita' dei collegi dei revisori  e  sindacali
          si   conforma   ai   principi   della   continuita',    del
          campionamento e della programmazione dei controlli. 
                5. I collegi dei revisori dei conti e  sindacali  non
          intervengono nella gestione e  nell'amministrazione  attiva
          degli enti e organismi pubblici. 
                6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva
          assiste almeno un componente del collegio  dei  revisori  e
          sindacale. 
                7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale
          possono procedere ad atti di ispezione e  controllo,  anche
          individualmente. 
                8. Di ogni verifica,  ispezione  e  controllo,  anche
          individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale
          dei bilanci preventivi e relative variazioni  e  dei  conti
          consuntivi  o  bilanci  d'esercizio  e'  redatto   apposito
          verbale.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  41,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 41 (Misure di semplificazione  delle  procedure
          di  gara  svolte  da  centrali  di   committenza).   -   1.
          (abrogato). 
                2. L'individuazione delle misure di cui al comma 1 e'
          effettuata,    tenendo    conto    delle    finalita'    di
          razionalizzazione   della   spesa    pubblica    perseguite
          attraverso   l'attivita'   di   CONSIP   e   dei   soggetti
          aggregatori,   sulla    base    dei    seguenti    criteri:
          standardizzazione  di  soluzioni  di  acquisto   in   forma
          aggregata in  grado  di  rispondere  all'esigenza  pubblica
          nella misura piu' ampia possibile,  lasciando  a  soluzioni
          specifiche il soddisfacimento  di  esigenze  peculiari  non
          standardizzabili;  aumento  progressivo  del  ricorso  agli
          strumenti   telematici,   anche   attraverso    forme    di
          collaborazione  tra  soggetti   aggregatori;   monitoraggio
          dell'effettivo  avanzamento  delle  fasi  delle  procedure,
          anche  in  relazione  a  forme   di   coordinamento   della
          programmazione  tra  soggetti  aggregatori;  riduzione  dei
          costi di  partecipazione  degli  operatori  economici  alle
          procedure. 
                2-bis.  E'  fatto  divieto  di  porre  a  carico  dei
          concorrenti, nonche' dell'aggiudicatario,  eventuali  costi
          connessi   alla   gestione   delle   piattaforme   di   cui
          all'articolo 58. 
                3. Entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti di
          revisione, i soggetti di cui al comma  1  trasmettono  alla
          Cabina di regia di cui  all'articolo  212  e  all'ANAC  una
          relazione sull'attivita' di revisione svolta  evidenziando,
          anche in termini percentuali, l'incremento del ricorso alle
          gare e agli affidamenti di  tipo  telematico,  nonche'  gli
          accorgimenti    adottati    per    garantire    l'effettiva
          partecipazione  delle  micro  imprese,  piccole   e   medie
          imprese.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  7,  del  decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13  settembre
          1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni
          sanitarie  e  per  la   disciplina   dell'esercizio   delle
          professioni stesse), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Federazioni  nazionali).  -  1.  Gli  Ordini
          territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede
          in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale  delle
          rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali,
          europei e internazionali. 
                2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti
          di indirizzo e coordinamento e di  supporto  amministrativo
          agli Ordini e alle Federazioni regionali,  ove  costituite,
          nell'espletamento   dei   compiti    e    delle    funzioni
          istituzionali, nonche' di organizzazione e gestione di  una
          rete unitaria di connessione,  di  inteoperabilita'  tra  i
          sistemi informatici e di software  alla  quale  i  predetti
          Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente
          concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica. 
                3.  Le  Federazioni  nazionali  emanano   il   codice
          deontologico, approvato nei rispettivi  Consigli  nazionali
          da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e
          rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali,  che
          lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.». 
              - Si riporta il testo dei commi 341 e 344 dell'art.  1,
          della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2021-2023),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 340. Omissis. 
              341. Al fine di contribuire a  rimuovere  gli  ostacoli
          che impediscono la piena inclusione sociale  delle  persone
          con  disabilita'  e  di  garantire  loro  il  diritto  alla
          partecipazione democratica, nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un
          apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio
          dei  ministri,  destinato   alla   realizzazione   di   una
          piattaforma per la  raccolta  delle  firme  degli  elettori
          necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75e 138
          della Costituzionenonche' per i progetti di legge  previsti
          dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione,  anche
          mediante la modalita' prevista dall'articolo 65,  comma  1,
          lettera b), del codice  dell'amministrazione  digitale,  di
          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  La
          piattaforma mette  a  disposizione  del  sottoscrittore,  a
          seconda delle finalita'  della  raccolta  delle  firme,  le
          specifiche indicazioni prescritte,  rispettivamente,  dagli
          articoli 4, 27e 49 della legge 25 maggio 1970, n.  352.  La
          piattaforma acquisisce, inoltre, il nome,  il  cognome,  il
          luogo e la data di nascita del sottoscrittore e  il  comune
          nelle cui  liste  elettorali  e'  iscritto  ovvero,  per  i
          cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione
          nelle  liste  elettorali   dell'Anagrafe   degli   italiani
          residenti all'estero. Gli obblighi  previsti  dall'articolo
          7, commi terzo e quarto, della legge n.  352  del  1970sono
          assolti mediante il caricamento nella piattaforma, da parte
          dei  promotori   della   raccolta,   successivamente   alla
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui
          all'articolo 7, secondo comma, della stessa  legge  n.  352
          del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalita'
          della  raccolta  delle  firme,  le  specifiche  indicazioni
          previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27e  49  della
          citata legge n. 352 del 1970. La piattaforma, acquisita  la
          proposta, le attribuisce data certa mediante uno  strumento
          di validazione temporale  elettronica  qualificata  di  cui
          all'articolo  42  del  regolamento  (UE)  n.  910/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,  e,
          entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione  la
          proposta di  referendum  anche  ai  fini  del  decorso  del
          termine di cui all'articolo 28 della legge n. 352 del 1970. 
                342. - 343. Omissis. 
                344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla  data
          di operativita' della piattaforma di cui al comma  341,  le
          firme degli elettori necessarie per i  referendum  previsti
          dagli articoli 75 e 138 della Costituzione  nonche'  per  i
          progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma,
          della Costituzione possono essere raccolte  anche  mediante
          documento informatico, sottoscritto con  firma  elettronica
          qualificata, a cui e' associato  un  riferimento  temporale
          validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta
          predispongono un documento informatico che, a seconda delle
          finalita' della raccolta, reca  le  specifiche  indicazioni
          previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49  della
          legge 25 maggio 1970, n. 352, e consente l'acquisizione del
          nome, del cognome, del luogo e della data  di  nascita  del
          sottoscrittore e il comune nelle cui  liste  elettorali  e'
          iscritto  ovvero,  per  i  cittadini   italiani   residenti
          all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle  liste  elettorali
          dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme
          elettroniche  qualificate  raccolte   non   sono   soggette
          all'autenticazione prevista dalla legge n.  352  del  1970.
          Gli  obblighi  previsti  dall'articolo  7,  commi  terzo  e
          quarto, della legge n. 352 del 1970 sono  assolti  mediante
          la  messa  a   disposizione   da   parte   dei   promotori,
          successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo  comma,  della
          stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico  di
          cui  al  secondo  periodo,  da  sottoscrivere   con   firma
          elettronica  qualificata.  I   promotori   del   referendum
          depositano le firme raccolte elettronicamente nella  stessa
          data in cui  effettuano  il  deposito  di  eventuali  firme
          autografe raccolte per il  medesimo  referendum.  Le  firme
          raccolte elettronicamente possono essere depositate  presso
          l'Ufficio centrale per il referendum  presso  la  Corte  di
          cassazione,   come   duplicato   informatico    ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  ovvero  come   copia
          analogica  di   documento   informatico   se   dotate   del
          contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma  2-bis,
          del medesimo codice. 
                Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4,  della  legge  9
          gennaio  2004,  n.   4   (Disposizioni   per   favorire   e
          semplificare l'accesso  degli  utenti  e,  in  particolare,
          delle persone con disabilita' agli strumenti  informatici),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Obblighi per l'accessibilita'). -  1.  Nelle
          procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3,  comma
          1, per l'acquisto di beni e per  la  fornitura  di  servizi
          informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con le
          linee guida di  cui  all'articolo  11  sono  necessari.  La
          mancata considerazione dei requisiti  di  accessibilita'  o
          l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non
          accessibili e' consentita nei casi di cui  all'articolo  3,
          comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato  nei
          casi  di  cui  all'articolo  3-ter  ed   e'   adeguatamente
          motivata. La  previsione  di  cui  al  secondo  periodo  si
          applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura  di
          servizi effettuata dai  soggetti  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1-bis. 
                2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis,
          non possono stipulare, a pena di nullita', contratti per la
          realizzazione e la modifica  di  siti  web  e  applicazioni
          mobili  quando  non  e'  previsto  che  essi  rispettino  i
          requisiti di accessibilita' stabiliti dalle linee guida  di
          cui  all'articolo   11,   fatto   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 3-ter. I contratti in  essere  alla  data  di
          pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11,  in
          caso di rinnovo, modifica o  novazione,  sono  adeguati,  a
          pena di nullita', alle disposizioni  della  presente  legge
          circa il rispetto  dei  requisiti  di  accessibilita',  con
          l'obiettivo di realizzare  tale  adeguamento  entro  dodici
          mesi dalla medesima data di adozione delle  predette  linee
          guida. 
                2-bis. Nelle more dell'adozione della  disciplina  di
          recepimento della direttiva (UE)  2019/882  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti  web  e
          le   applicazioni   mobili   realizzati,   alla   data   di
          pubblicazione delle linee  guida  di  cui  all'articolo  11
          della  presente  legge,  dai  soggetti  erogatori  di   cui
          all'articolo   3,   comma   1-bis,   sono   adeguati   alle
          disposizioni della presente legge in  materia  di  rispetto
          dei requisiti di accessibilita' entro il 28 giugno 2022. 
                3. La concessione di contributi pubblici  a  soggetti
          privati  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  informatici
          destinati  all'utilizzo  da   parte   di   lavoratori   con
          disabilita' o del pubblico, anche per la predisposizione di
          postazioni di telelavoro, e' subordinata  alla  rispondenza
          di tali beni  e  servizi  ai  requisiti  di  accessibilita'
          stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 11. 
                4. I datori di lavoro pubblici e  privati  pongono  a
          disposizione   del   dipendente    con    disabilita'    la
          strumentazione  hardware  e  software   e   la   tecnologia
          assistiva adeguata alla  specifica  disabilita',  anche  in
          caso   di   telelavoro,   in   relazione   alle    mansioni
          effettivamente svolte.  Ai  datori  di  lavoro  privati  si
          applica la disposizione di cui all'articolo  13,  comma  1,
          lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. L'Agenzia per
          l'Italia Digitale stabilisce le specifiche  tecniche  delle
          suddette   postazioni,   nel   rispetto   della   normativa
          internazionale. 
                5.   I   datori   di   lavoro   pubblici   provvedono
          all'attuazione del comma  4  nell'ambito  delle  specifiche
          dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione  e  allo
          sviluppo del sistema informatico.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   9-bis,   del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.   608
          (Disposizioni urgenti  in  materia  di  lavori  socialmente
          utili, di interventi a sostegno del reddito e  nel  settore
          previdenziale), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   9-bis    (Disposizioni    in    materia    di
          collocamento). - 1. 
                2. In caso di instaurazione del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, nonche' di lavoro  intermediato  da
          piattaforma  digitale,  comprese  le  attivita'  di  lavoro
          autonomo non esercitate abitualmente  di  cui  all'articolo
          67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, i datori di lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
          certa di trasmissione,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
          comma 2-quinquies. La comunicazione deve  indicare  i  dati
          anagrafici del lavoratore, la data di assunzione,  la  data
          di  cessazione  qualora  il  rapporto  non  sia   a   tempo
          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
          applicato. Nei settori agricolo, turistico e  dei  pubblici
          esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
          o  piu'  dati  anagrafici  inerenti  al   lavoratore   puo'
          integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
          a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
          dalla  comunicazione  preventiva   risultino   in   maniera
          inequivocabile     la     tipologia     contrattuale      e
          l'identificazione del prestatore  di  lavoro.  La  medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa
          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro  autorizzate  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
          a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
          alla data di assunzione, al  Servizio  competente  nel  cui
          ambito territoriale e'  ubicata  la  loro  sede  operativa,
          l'assunzione, la proroga e  la  cessazione  dei  lavoratori
          temporanei  assunti  nel  mese  precedente.  Le   pubbliche
          amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare,   entro   il
          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di
          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
          relativi  al  mese  precedente.  Tali  comunicazioni   sono
          effettuate  anche  nel  caso  di  lavoratori   detenuti   o
          internati che prestano la loro attivita' all'interno  degli
          istituti penitenziari alle dipendenze  dell'amministrazione
          penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati. 
                2-bis.  In  caso  di  urgenza  connessa  ad  esigenze
          produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo'  essere
          effettuata  entro  cinque  giorni  dall'instaurazione   del
          rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di  comunicare
          entro  il  giorno  antecedente  al   Servizio   competente,
          mediante comunicazione avente data certa  di  trasmissione,
          la data di inizio della  prestazione,  le  generalita'  del
          lavoratore e del datore di lavoro. 
                2-ter. In caso di assunzione  contestuale  di  due  o
          piu' operai agricoli  a  tempo  determinato  da  parte  del
          medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma  2  e'
          assolto  mediante  un'unica  comunicazione  contenente   le
          generalita' del datore di lavoro e dei lavoratori, la  data
          di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di
          lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale. 
                2-quarter. Ai fini degli adempimenti di cui al  comma
          2, si presume lavoro intermediato da  piattaforma  digitale
          la prestazione d'opera, compresa quella  intellettuale,  il
          cui corrispettivo e' erogato dal  committente  tramite  una
          piattaforma digitale. 
                2-quinquies.  Nel  caso  di  lavoro  intermediato  da
          piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 e'
          effettuata dal committente entro il  ventesimo  giorno  del
          mese successivo all'instaurazione del rapporto  di  lavoro.
          In caso di stipulazione contestuale di due o piu' contratti
          di lavoro intermediato da piattaforma  digitale,  l'obbligo
          di cui al comma 2 puo'  essere  assolto  mediante  un'unica
          comunicazione contenente le generalita' del  committente  e
          dei prestatori d'opera, la data di inizio e  di  cessazione
          della prestazione, la durata presunta, in termini  di  ore,
          della  prestazione  e  l'inquadramento   contrattuale.   Le
          modalita'  di   trasmissione   della   comunicazione   sono
          stabilite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
                3. - 5. 
                6. Il datore di lavoro ha facolta' di  effettuare  le
          dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
          per il tramite dei soggetti di  cui  all'articolo  1  della
          legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  e  degli  altri  soggetti
          abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
          e all'amministrazione del personale dipendente del  settore
          agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei  datori  di
          lavoro alla quale egli aderisca o conferisca  mandato.  Nei
          confronti di quest'ultima  puo'  altresi'  esercitare,  con
          riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
          facolta' di cui  all'articolo  5,  comma  1,  della  citata
          legge.    Nei    confronti    del    soggetto    incaricato
          dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
          applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5. 
                7. - 8. 
                9. Per far fronte ai maggiori impegni in  materia  di
          ispezione e di servizi all'impiego derivanti  dal  presente
          decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          organizza corsi di riqualificazione  professionale  per  il
          personale interessato, finalizzati allo  svolgimento  della
          attivita' di vigilanza e di ispezione. Per  tali  finalita'
          e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
          e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996,  1997  e
          1998.  Al  relativo  onere,  comprensivo  delle  spese   di
          missione per  tutto  il  personale,  di  qualsiasi  livello
          coinvolto nell'attivita' formativa, si  provvede  a  carico
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
                10.  Le  convenzioni  gia'  stipulate  ai  sensi,  da
          ultimo, dell'articolo 1,  comma  13,  del  decreto-legge  1
          ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia. 
                11. Salvo diversa  determinazione  della  commissione
          regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
          singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
          presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche  sono
          individuati tra i soggetti  che  si  presentano  presso  le
          sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego   nel   giorno
          prefissato per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli  uffici,
          attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
          diffusione alle richieste pervenute, da  evadere  entro  15
          giorni. All'individuazione dei  lavoratori  da  avviare  si
          perviene secondo l'ordine di punteggio con  precedenza  per
          coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui
          all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 
                12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
          al comma 11 si tiene conto  dell'anzianita'  di  iscrizione
          nelle liste nel limite  massimo  di  sessanta  mesi,  salvo
          diversa  deliberazione  delle  commissioni  regionali   per
          l'impiego le quali possono anche  rideterminare,  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
          56, l'incidenza,  sulle  graduatorie,  degli  elementi  che
          concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti  generali
          assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
          valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
          modificative del decreto del Presidente della Repubblica  9
          maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13. 
                13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  2,
          comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al  fine  di
          realizzare una piu'  efficiente  azione  amministrativa  in
          materia  di   collocamento,   sono   dettate   disposizioni
          modificative delle norme del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare  e
          razionalizzare i  procedimenti  amministrativi  concernenti
          gli esoneri parziali, le compensazioni  territoriali  e  le
          denunce dei datori di lavoro, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III  e  IV,  e
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
          e' emanato, entro 180  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e,  per  la  materia
          disciplinata  dal  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 346 del  1994,  anche  con  il  concerto  del
          Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata  in
          vigore del decreto e comunque per un periodo non  superiore
          a 180 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme  recate  dai
          citati decreti n. 345 del 1994, n. 346 del 1994  e  n.  487
          del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri  per  la
          formazione delle graduatorie. 
                14. 
                15. Contro  i  provvedimenti  adottati  dagli  uffici
          provinciali del  lavoro  e  della  massima  occupazione  in
          materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
          in favore dei cittadini extracomunitari, nonche'  contro  i
          provvedimenti adottati dagli  ispettorati  provinciali  del
          lavoro in materia di rilascio dei  libretti  di  lavoro  in
          favore della medesima categoria di lavoratori,  e'  ammesso
          ricorso, entro il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
          ricevimento del provvedimento  impugnato,  rispettivamente,
          al direttore dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  e   al   direttore   dell'ispettorato
          regionale  del  lavoro,  competenti  per  territorio,   che
          decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso  i
          predetti provvedimenti, pendenti alla data  del  14  giugno
          1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale.».