Art. 28 
 
Servizio di collegamento  delle  imprese  alla  Piattaforma  Digitale
                           Nazionale Dati 
 
  1. Nell'ambito dell'intervento  «Servizi  digitali  e  cittadinanza
digitale» del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, per il  tramite  del  gestore  del  sistema  informativo
nazionale di cui all'articolo 8, comma 6,  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580,  mettono  a  disposizione  delle  imprese  il  servizio
dedicato di  collegamento  telematico  con  la  Piattaforma  Digitale
Nazionale  Dati  (PDND)  di  cui  all'articolo  50-ter  del   decreto
legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  che  consente  alle  imprese  di
effettuare  controlli  automatizzati  e  di   acquisire   certificati
relativi ai propri fatti, stati e qualita'. 
  2. Al fine di predisporre  sistemi  informativi  necessari  per  la
messa a disposizione del servizio  di  cui  al  comma  1,  consentire
l'erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la  manutenzione
fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' stipulata una convenzione tra la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, il  Ministero  dello  sviluppo
economico, Unioncamere  e  Infocamere  in  qualita'  di  gestore  del
servizio, sentite e l'AgID e la societa' di cui all'articolo 8, comma
2, del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il
cronoprogramma di attuazione, le regole  tecniche,  le  modalita'  di
funzionamento, nonche' la misura e le  modalita'  di  erogazione  del
finanziamento  del  progetto  sulla  base  dei  costi  sostenuti.  La
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per
l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale  comunica  con
cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze,  anche
sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili  dai  sistemi  di
monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n.  59
del 2021,  le  risorse  utilizzate,  lo  stato  di  attuazione  degli
interventi e gli  obiettivi  conseguiti.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma per la realizzazione  della  piattaforma,  nel  limite
massimo di 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di  euro  per
l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere
sulle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 1,  comma
2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021. 
  3. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, adottato di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri  a  carico
delle imprese che usufruiscono del servizio di cui  al  comma  1,  al
fine  di  assicurare  la  remunerazione  dei  costi  a   regime   per
l'erogazione  del  servizio  e  lo   sviluppo   e   la   manutenzione
dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore  informatico  del
servizio. 
  3-bis. Al fine di semplificare  e  di  agevolare  la  realizzazione
degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
nonche'  di  consentire  l'accelerazione   degli   investimenti   ivi
previsti, all'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «ad acta» sono soppresse; 
  b) dopo le  parole:  «delle  predette»  e'  inserita  la  seguente:
«nuove»; 
  c) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  scelto  tra  i
segretari generali delle camere  di  commercio  accorpate  o  tra  il
personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti
di comprovata esperienza professionale. Gli organi  delle  camere  di
commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono
a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  riferimento  normativo   all'articolo   1,   del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101  (Misure
          urgenti relative al Fondo complementare al Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza e  altre  misure  urgenti  per  gli
          investimenti)  e'  riportato  nei   riferimenti   normativi
          all'art. 20-bis. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, della  legge  29
          dicembre 1993,  n.  580,  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura): 
                «Art. 8 (Registro delle imprese). - 1.  E'  istituito
          presso la camera di commercio l'ufficio del registro  delle
          imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. 
                2. Al fine di  garantire  condizioni  di  uniformita'
          informativa su tutto il territorio nazionale e fatte  salve
          le disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia,
          nonche' gli atti amministrativi generali da esse  previsti,
          il Ministero dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
          Ministero della  giustizia,  sentita  l'Unioncamere,  emana
          direttive  sulla  tenuta  del  registro,  assicurandone  la
          relativa vigilanza. 
                3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro  delle
          imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti,  del
          codice civile, nonche'  alle  disposizioni  della  presente
          legge e al regolamento di cui al comma 6 bis  del  presente
          articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati
          scelti tra i giudici assegnati alle  sezioni  specializzate
          in materia  di  impresa,  e  nominati  dal  presidente  del
          Tribunale  competente  per  territorio  e  presso  cui   e'
          istituita la sezione specializzata in materia  di  impresa,
          su indicazione del presidente della medesima sezione. 
                4.  Gli  uffici  delle  Camere  di  commercio   della
          circoscrizione  territoriale  su  cui  ha   competenza   il
          tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore
          nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta
          dell'Unioncamere, sentiti  i  presidenti  delle  camere  di
          commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione,
          tra i dirigenti delle camere di commercio in  possesso  dei
          requisiti definiti  con  il  decreto  di  cui  al  comma  5
          dell'articolo 20. Il conservatore puo' delegare  parte  dei
          propri compiti a dirigenti delle altre camere di  commercio
          della circoscrizione territoriale.  L'atto  di  nomina  del
          conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di  tutte
          le camere di commercio interessate e  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce  o
          integra il contenuto dell'incarico  dirigenziale  conferito
          dalla camera di commercio di appartenenza. 
                5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
          certificazione anagrafica  di  pubblicita'  notizia,  oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali. 
                6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione  e
          la gestione, secondo tecniche  informatiche,  del  registro
          delle  imprese  ed  il  funzionamento   dell'ufficio   sono
          realizzati   in   modo   da   assicurare   completezza   ed
          organicita', pubblicita' per tutte le imprese  soggette  ad
          iscrizione  attraverso   un   unico   sistema   informativo
          nazionale, garantendo la tempestivita' dell'informazione su
          tutto il territorio nazionale. 
                6-bis.   Con   regolamento    emanato,    ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro dello sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro della giustizia e con Ministro per
          la semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  sono
          disciplinate le norme di attuazione del presente articolo. 
                6-ter. Fino all'emanazione  del  decreto  di  cui  al
          comma  6-bis  continua  ad  applicarsi   il   decreto   del
          Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,  n.  581,  e
          successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 50-ter del  decreto
          legislativo    07    marzo    2005,    n.    82,    (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
                «Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). -
          1. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  promuove  la
          progettazione,  lo  sviluppo  e  la  realizzazione  di  una
          Piattaforma Digitale Nazionale Dati  (PDND)  finalizzata  a
          favorire  la  conoscenza  e   l'utilizzo   del   patrimonio
          informativo  detenuto,  per  finalita'  istituzionali,  dai
          soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  nonche'  la
          condivisione dei dati tra i soggetti che hanno  diritto  ad
          accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e  della
          semplificazione  degli   adempimenti   amministrativi   dei
          cittadini e delle imprese, in conformita'  alla  disciplina
          vigente. 
                2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e'  gestita
          dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   ed   e'
          costituita  da  un'infrastruttura  tecnologica  che   rende
          possibile l'interoperabilita'  dei  sistemi  informativi  e
          delle basi di dati delle pubbliche  amministrazioni  e  dei
          gestori di servizi pubblici per  le  finalita'  di  cui  al
          comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e  la
          gestione  dei  livelli  di  autorizzazione   dei   soggetti
          abilitati ad operare sulla stessa, nonche'  la  raccolta  e
          conservazione delle informazioni relative  agli  accessi  e
          alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di
          dati  e  informazioni  avviene  attraverso   la   messa   a
          disposizione  e   l'utilizzo,   da   parte   dei   soggetti
          accreditati,  di   interfacce   di   programmazione   delle
          applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai  soggetti
          abilitati con il supporto della  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri e in conformita'  alle  Linee  guida  AgID  in
          materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API"
          reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.
          I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono  tenuti  ad
          accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e
          a rendere disponibili le proprie basi dati  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. In  fase  di  prima
          applicazione,  la  Piattaforma  assicura   prioritariamente
          l'interoperabilita'  con  le  basi  di  dati  di  interesse
          nazionale di cui all'articolo 60,  comma  3-bis  e  con  le
          banche dati  dell'Agenzie  delle  entrate  individuate  dal
          Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il  Garante
          per la protezione dei dati personali e acquisito il  parere
          della Conferenza  unificata,  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  adotta  linee
          guida con cui definisce gli standard tecnologici e  criteri
          di sicurezza, di accessibilita',  di  disponibilita'  e  di
          interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche'
          il processo di accreditamento e di fruizione  del  catalogo
          API con i limiti  e  le  condizioni  di  accesso  volti  ad
          assicurare il corretto trattamento dei  dati  personali  ai
          sensi della normativa vigente. 
                2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o  il
          Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
          transizione digitale, ultimati i test e le  prove  tecniche
          di  corretto  funzionamento  della  piattaforma,  fissa  il
          termine entro il quale i soggetti di  cui  all'articolo  2,
          comma  2,  sono  tenuti  ad  accreditarsi  alla  stessa,  a
          sviluppare le interfacce di cui al  comma  2  e  a  rendere
          disponibili le proprie basi dati. 
                3. Nella  Piattaforma  Nazionale  Digitale  Dati  non
          confluiscono  i  dati  attinenti  a  ordine   e   sicurezza
          pubblici, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria
          e polizia economico-finanziaria. 
                4. Con decreto adottato dal Presidente del  Consiglio
          dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente  disposizione,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministero
          dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
          personali e acquisito il parere della Conferenza  Unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con
          la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie,
          i  limiti,  le  finalita'  e  le  modalita'  di   messa   a
          disposizione, su richiesta della Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
          titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  dando
          priorita' ai dati riguardanti gli studenti del  sistema  di
          istruzione e di istruzione e  formazione  professionale  ai
          fini della realizzazione del diritto-dovere  all'istruzione
          e  alla  formazione  e  del  contrasto   alla   dispersione
          scolastica e formativa. Il decreto di cui al presente comma
          e' comunicato alle Commissioni parlamentari competenti. 
                5.   L'inadempimento    dell'obbligo    di    rendere
          disponibili e accessibili le proprie  basi  dati  ovvero  i
          dati   aggregati   e   anonimizzati   costituisce   mancato
          raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
          obiettivo  da  parte  dei  dirigenti   responsabili   delle
          strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore
          al 30 per cento, della  retribuzione  di  risultato  e  del
          trattamento   accessorio   collegato    alla    performance
          individuale dei dirigenti competenti, oltre al  divieto  di
          attribuire premi o  incentivi  nell'ambito  delle  medesime
          strutture. 
                6.  L'accesso  ai  dati  attraverso  la   Piattaforma
          Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa
          alla  titolarita'  del  trattamento,  ferme   restando   le
          specifiche responsabilita' ai sensi  dell'articolo  28  del
          Regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del
          Consiglio del 27 aprile 2016 in capo  al  soggetto  gestore
          della Piattaforma nonche' le responsabilita'  dei  soggetti
          accreditati che trattano i dati  in  qualita'  di  titolari
          autonomi del trattamento. 
                7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo  2,
          comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di
          interoperabilita' gia' previsti dalla legislazione vigente. 
                8. Le attivita' previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 8, del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,   n.   12
          (Disposizioni   urgenti   in   materia   di   sostegno    e
          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica
          amministrazione): 
                «Art.  8  (Piattaforme  digitali).  -  1.   Ai   fini
          dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda  digitale
          italiana anche in coerenza con  gli  obiettivi  dell'Agenda
          digitale europea, la  gestione  della  piattaforma  di  cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto  legislativo  7  marzo
          2005,  n.  82,  nonche'  i   compiti,   relativi   a   tale
          piattaforma, svolti  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale,
          sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
          che a tal fine si  avvale,  se  nominato,  del  Commissario
          straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del  decreto
          legislativo 26 agosto 2016, n. 179. 
                1-bis. Il mandato del Commissario  straordinario  per
          l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre  2018,  ai
          sensi dell'articolo 63 del decreto  legislativo  26  agosto
          2016,  n.  179,  nonche'  l'operativita'   della   relativa
          struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019. 
                1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020,  al  fine  di
          garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale
          italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale  europea,
          le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al  Commissario
          straordinario   per   l'attuazione   dell'Agenda   digitale
          dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
          179,  sono  attribuiti  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o al Ministro delegato  che  li  esercita  per  il
          tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri dallo  stesso  individuate,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze per le  materie  di
          sua competenza. Allo stesso fine e per  lo  sviluppo  e  la
          diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese
          e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei
          ministri, o il Ministro  delegato,  individua,  promuove  e
          gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  progetti  di
          innovazione tecnologica e  di  trasformazione  digitale  di
          rilevanza strategica e di interesse nazionale. 
                1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera  un
          contingente di personale formato da esperti in possesso  di
          specifica ed elevata competenza nello sviluppo  e  gestione
          di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle
          correlate iniziative  di  comunicazione  e  disseminazione,
          nonche'  di  significativa  esperienza   in   progetti   di
          trasformazione  digitale,  ivi  compreso  lo  sviluppo   di
          programmi e piattaforme digitali con  diffusione  su  larga
          scala. Il contingente opera alle dirette  dipendenze  delle
          strutture di cui al comma 1-ter ed e' composto da personale
          in posizione  di  fuori  ruolo,  comando  o  altra  analoga
          posizione,  prevista  dagli  ordinamenti  di  appartenenza,
          proveniente  da  ministeri,  ad  esclusione  dei  ministeri
          dell'interno, della difesa, della giustizia,  dell'economia
          e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo,
          tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero
          da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi  dell'articolo
          9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
          e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15  maggio  1997,
          n. 127. All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo,  laddove
          disposto,  e'  reso  indisponibile  un  numero   di   posti
          equivalente  dal   punto   di   vista   finanziario   nelle
          amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico e'
          corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          303. Il contingente di  esperti  e'  altresi'  composto  da
          personale di societa' pubbliche partecipate  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze, in base a rapporto  regolato
          su base convenzionale, su parere favorevole  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  ovvero  da  personale  non
          appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e   nei   limiti
          complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies,
          sono definiti la consistenza numerica  e  le  modalita'  di
          formazione del contingente, la tipologia  del  rapporto  di
          lavoro e le modalita' di chiamata, la durata  e  il  regime
          giuridico del rapporto intercorrente con i  componenti  del
          contingente, le specifiche professionalita' richieste e  il
          compenso  spettante  per  ciascuna  professionalita'.   Gli
          incarichi conferiti ad esperti con  provvedimento  adottato
          anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla
          scadenza  prevista   nell'atto   di   conferimento   ovvero
          nell'eventuale atto di rinnovo. 
              1-quinquies. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  dei
          commi 1-ter e 1-quater, anche per spese di missione  e  per
          l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai  progetti
          di cui al comma 1-ter, pari a 6 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
                  a) quanto a 4 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'economia e delle finanze; 
                  b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6
          milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma  200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
          relativa al Fondo per esigenze indifferibili. 
                2. Entro 120 giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di
          cui al comma 1, sulla base  degli  obiettivi  indicati  con
          direttiva  adottata  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, e' costituita una societa' per azioni interamente
          partecipata dallo  Stato,  ai  sensi  dell'articolo  9  del
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri
          e modalita' individuati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,   utilizzando   ai   fini   della
          sottoscrizione del capitale sociale  iniziale  quota  parte
          delle risorse finanziarie gia' destinate  dall'Agenzia  per
          l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di  cui
          al comma 1, secondo  procedure  definite  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette  risorse
          finanziarie sono versate, nell'anno 2019,  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate allo  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
          destinate  al  bilancio  autonomo  della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri. Nello statuto della  societa'  sono
          previste  modalita'  di  vigilanza,  anche  ai  fini  della
          verifica degli obiettivi di cui al comma 1,  da  parte  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          delegato. 
                3. Al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
          attribuite  le  funzioni  di  indirizzo,  coordinamento   e
          supporto tecnico delle pubbliche  amministrazioni,  che  le
          esercita avvalendosi della societa' di cui al comma 2,  per
          assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento
          elettronico attraverso la piattaforma di  cui  all'articolo
          5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Per  la
          progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione
          del punto di accesso telematico di cui all'articolo  64-bis
          del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della  piattaforma
          di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo
          n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si
          avvale della societa' di cui al comma 2.  Le  attivita'  di
          sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti delle
          risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del
          Consiglio dei ministri  e  destinate  ai  progetti  e  alle
          iniziative  per  l'attuazione  dell'Agenda  digitale.  Alla
          compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini   di
          fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dal  primo
          periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          2019,  2020,  2021,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
                4. All'articolo 65, comma 2, del decreto  legislativo
          13 dicembre 2017, n. 217, le parole "1° gennaio 2019"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019". 
                5.  All'articolo  65  del  decreto   legislativo   13
          dicembre 2017,  n.  217,  il  comma  7  e'  sostituito  dal
          seguente: "7. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, sentiti l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e  il
          Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate
          le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi
          di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29  e
          48 del decreto legislativo del 7  marzo  2005,  n.  82,  al
          regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,   del   23   luglio   2014,   in   materia    di
          identificazione elettronica  e  servizi  fiduciari  per  le
          transazioni elettroniche nel mercato interno e  che  abroga
          la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in  vigore
          del decreto di cui al  primo  periodo,  l'articolo  48  del
          decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato".». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   54-ter   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali)
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 54-ter (Riorganizzazione del  sistema  camerale
          della Regione siciliana). - 1.  La  Regione  siciliana,  in
          considerazione delle competenze e  dell'autonomia  ad  essa
          attribuite, puo' provvedere, entro il 31 dicembre  2021,  a
          riorganizzare il proprio sistema camerale, anche  revocando
          gli accorpamenti gia' effettuati o in corso  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza  e  di
          equilibrio economico nonche' del numero massimo  di  camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto
          dall'articolo  3,  comma  1,  del  decreto  legislativo  25
          novembre  2016,  n.  219,  e  assicurando  alle  camere  di
          commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria  e
          patrimoniale detenuta da quelle  precedentemente  esistenti
          nella medesima circoscrizione territoriale. 
                2. Nelle more dell'attuazione della  disposizione  di
          cui al comma 1, sono istituite, entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente   decreto,   anche   mediante    accorpamento    e
          ridefinizione  delle  circoscrizioni   territoriali   delle
          camere di commercio esistenti e comunque nel  rispetto  del
          limite numerico previsto  dall'articolo  3,  comma  1,  del
          citato  decreto   legislativo   n.   219   del   2016,   le
          circoscrizioni  territoriali  della  camera  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  di  Catania  e  della
          camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta,  Agrigento  e  Trapani;
          con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa
          con il presidente della Regione siciliana, e'  nominato  un
          commissario per ciascuna delle  predette  nuove  camere  di
          commercio, scelto tra i segretari generali delle camere  di
          commercio accorpate o tra il personale  dirigenziale  delle
          amministrazioni pubbliche  o  tra  soggetti  di  comprovata
          esperienza  professionale.  Gli  organi  delle  camere   di
          commercio accorpate e  ridefinite  ai  sensi  del  presente
          comma decadono a decorrere dalla nomina dei  commissari  di
          cui al primo periodo. 
                3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».