Art. 28 bis 
 
Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici  concessi
                   dalle amministrazioni pubbliche 
 
  1. Nell'ambito dell'intervento  «Servizi  digitali  e  cittadinanza
digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari,  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del  decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la  digitalizzazione  dei
pagamenti della pubblica amministrazione, di uniformare i processi di
erogazione dei  benefici  economici  concessi  dalle  amministrazioni
pubbliche e di consentire un piu' efficiente  controllo  della  spesa
pubblica,  i  benefici  economici  concessi   da   un'amministrazione
pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30
marzo 2001,  n.  165,  a  favore  di  persone  fisiche  o  giuridiche
residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti
da effettuare  attraverso  terminali  di  pagamento  (POS)  fisici  o
virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili
a  legislazione  vigente,   mediante   utilizzo   della   piattaforma
tecnologica  prevista   all'articolo   5,   comma   2,   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
  2. I servizi di progettazione, di realizzazione e di  gestione  del
sistema informatico destinato all'erogazione dei  benefici  economici
di cui al comma 1 sono svolti dalla societa' di cui  all'articolo  8,
comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 
  3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o  del  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali  per  gli
aspetti di competenza, sono definiti  il  cronoprogramma  procedurale
per  la  progettazione   e   la   realizzazione   dell'infrastruttura
tecnologica  per  l'erogazione  dei  benefici  di  cui  al   presente
articolo, nonche' le modalita' di attuazione del  medesimo  articolo,
comprese le modalita' di funzionamento della piattaforma  di  cui  al
comma 1, stabilendo, in particolare, le modalita' di colloquio con  i
sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la
gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi
dei benefici, di verifica  del  rispetto  dei  limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione  vigente,  nonche'  di  remunerazione  del
servizio da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche  che  intendono
avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della  piattaforma
e di garantirne l'autosostenibilita'  a  regime.  Le  amministrazioni
pubbliche  di  cui  al  citato  articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 determinano  i  casi  di  utilizzo  della
piattaforma di cui al comma 1 del  presente  articolo,  nel  rispetto
delle modalita' di funzionamento stabilite  dal  decreto  di  cui  al
primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti  dall'utilizzo
della piattaforma di cui al comma  1,  le  amministrazioni  pubbliche
provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  4.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale
comunica, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e  delle
finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni rilevati  dai
sistemi  di  monitoraggio  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,   del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le risorse utilizzate,  lo  stato
di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula, a titolo non
oneroso, una o piu' convenzioni con la societa' di  cui  all'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,  al  fine  di
definire le modalita' e i tempi di comunicazione dei flussi contabili
relativi ai benefici di cui al comma 1 del presente articolo  nonche'
le modalita' di accreditamento dei medesimi benefici. 
  6. Agli oneri derivanti dalla progettazione e  dalla  realizzazione
dell'infrastruttura per l'erogazione dei benefici di cui al  presente
articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno  2022  e
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede  a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  a),  numero  1,  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Quanto alla copertura degli oneri
di gestione e funzionamento della piattaforma di cui al comma  1  del
presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e  a  3,5
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  ai
sensi del comma 3 del presente  articolo  e,  per  l'eventuale  parte
residua,  a  valere  sulle  risorse  del  bilancio   autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri  per  la  quota  riferibile  al
Fondo per l'innovazione tecnologica  e  la  digitalizzazione  di  cui
all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  riferimento  normativo   all'articolo   1,   del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 01 luglio 2021, n.  101  (Misure
          urgenti relative al Fondo complementare al Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza e  altre  misure  urgenti  per  gli
          investimenti)  e'  riportato  nei   riferimenti   normativi
          all'art. 20-bis. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo  30  marzo,  2001,  n.  165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998).  -  1.
          Le   disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
                  a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                  b) razionalizzare il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                  c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione   delle
          risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando
          la formazione e lo sviluppo professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5,  del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
                «Art. 5 (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
          2, sono obbligati ad accettare, tramite la  piattaforma  di
          cui al comma 2, i pagamenti spettanti  a  qualsiasi  titolo
          attraverso sistemi di pagamento elettronico,  ivi  inclusi,
          per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso  del  credito
          telefonico. Tramite la piattaforma elettronica  di  cui  al
          comma 2, resta ferma la  possibilita'  di  accettare  anche
          altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
          in  relazione  allo  schema  di  pagamento  abilitato   per
          ciascuna tipologia di strumento  di  pagamento  elettronico
          come definita ai sensi dell'articolo 2, punti  33),  34)  e
          35) del regolamento UE 2015/751 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle  commissioni
          interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate  su
          carta. 
                2.  Al  fine  di  dare  attuazione  al  comma  1,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
          attraverso  il  Sistema  pubblico  di  connettivita',   una
          piattaforma   tecnologica    per    l'interconnessione    e
          l'interoperabilita' tra le pubbliche  amministrazioni  e  i
          prestatori di servizi di pagamento abilitati,  al  fine  di
          assicurare, attraverso gli strumenti  di  cui  all'articolo
          64,    l'autenticazione    dei     soggetti     interessati
          all'operazione  in  tutta  la  gestione  del  processo   di
          pagamento. 
                2-bis. 
                2-ter. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
          consentono di effettuare pagamenti elettronici  tramite  la
          piattaforma di cui  al  comma  2  anche  per  il  pagamento
          spontaneo  di  tributi  di  cui  all'articolo   2-bis   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
                2-quater.  I  prestatori  di  servizi  di   pagamento
          abilitati  eseguono  pagamenti  a  favore  delle  pubbliche
          amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma  di
          cui al comma 2.  Resta  fermo  il  sistema  dei  versamenti
          unitari di cui  all'articolo  17  e  seguenti  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  Capo   III,   fino
          all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  l'Agenzia
          delle  entrate  e  l'AgID,  che  fissa,  anche  in  maniera
          progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione  dei
          pagamenti tributari e contributivi tramite  la  piattaforma
          di cui al comma 2. 
                2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui  al  comma
          2, le informazioni sui pagamenti sono messe a  disposizione
          anche  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. 
                2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al  comma
          2  puo'  essere   utilizzata   anche   per   facilitare   e
          automatizzare,  attraverso  i  pagamenti   elettronici,   i
          processi di certificazione fiscale  tra  soggetti  privati,
          tra cui la fatturazione elettronica e la  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di  cui
          agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,
          n. 127. 
                2-septies. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri o  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e  la  digitalizzazione,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definite  le
          regole  tecniche   di   funzionamento   della   piattaforma
          tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. 
                3. - 3-ter. 
                4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la  Banca
          d'Italia,  definisce  linee  guida  per  l'attuazione   del
          presente  articolo  e   per   la   specifica   dei   codici
          identificativi del  pagamento  di  cui  al  comma  1  e  le
          modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi  di
          pagamento mette a disposizione  dell'ente  le  informazioni
          relative al pagamento medesimo. 
                5. Le attivita' previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
              - Il riferimento all'articolo 8  del  decreto-legge  14
          dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 febbraio 2019, n. 12, e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art.28. 
              - Il riferimento all'articolo  1  del  decreto-legge  6
          maggio 2021, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  1°  luglio  2021,  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 28. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   239   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 239 (Fondo per l'innovazione tecnologica  e  la
          digitalizzazione). -  1.  Nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un
          Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro  per  l'anno
          2020, per l'innovazione tecnologica e la  digitalizzazione,
          destinato  alla  copertura  delle  spese  per   interventi,
          acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia  di
          condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico
          a  fini  istituzionali,  della  diffusione   dell'identita'
          digitale,   del   domicilio   digitale   e   delle    firme
          elettroniche,  della  realizzazione  e  dell'erogazione  di
          servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le
          piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64  e
          64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'
          per   i   servizi   e   le    attivita'    di    assistenza
          tecnico-amministrativa  necessarie.  Le  suddette  risorse,
          sono trasferite al bilancio autonomo della  Presidenza  del
          consiglio dei ministri per  essere  assegnate  al  Ministro
          delegato    per    l'innovazione    tecnologica    e     la
          digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative
          risorse. 
                2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro   delegato   per
          l'innovazione  tecnologica  e  la   digitalizzazione   sono
          individuati gli interventi a cui sono destinate le  risorse
          di cui al comma 1, tenendo conto  degli  aspetti  correlati
          alla sicurezza cibernetica.  Con  i  predetti  decreti,  le
          risorse di cui al comma 1  possono  essere  trasferite,  in
          tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai
          soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  lettera  a),  del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per  la  realizzazione  di
          progetti  di  trasformazione  digitale  coerenti   con   le
          finalita' di cui al comma 1. 
                3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
          articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si
          provvede ai sensi dell'articolo 265.».