Art. 29 
 
                  Fondo per la Repubblica Digitale 
 
  1.  Nell'ambito  dell'intervento  «Servizi  digitali  e  competenze
digitali» del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli  anni  2022,  2023,
2024, 2025 e 2026, e' istituito il « Fondo per la Repubblica Digitale
», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente
postale dalle fondazioni di cui  al  decreto  legislativo  17  maggio
1999, n. 153, nell'ambito della propria attivita'  istituzionale.  Le
modalita' di gestione  del  conto  di  cui  al  presente  comma  sono
definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3. 
  2. Il Fondo e' destinato esclusivamente  al  sostegno  di  progetti
rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con  la  finalita'
di accrescere le competenze digitali, anche allo scopo di  migliorare
i corrispondenti indicatori del Digital  Economy  and  Society  Index
(DESI) della Commissione europea. 
  3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni  di  cui  al
decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  il  Ministro   per
l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita'  di  inter-
vento  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  e   sono   individuate   le
caratteristiche,   le   modalita'   di   valutazione,   selezione   e
monitoraggio dei progetti da finanziare, al  fine  di  assicurare  la
trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e  l'efficacia  degli
interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono  altresi'
regolate le modalita' di organizzazione e governo del medesimo Fondo.
Nel definire le modalita' di intervento del Fondo si tiene conto  del
principio di omogeneita' territoriale nazionale. 
  4. Con il protocollo d'intesa di  cui  al  comma  3  sono  altresi'
definiti le modalita' di  costituzione  del  Comitato  strategico  di
indirizzo, il numero dei componenti  e  le  regole  di  funzionamento
dello stesso. Al predetto Comitato e' affidato il compito di definire
le linee strategiche e le priorita' d'azione per l'utilizzo del Fondo
di cui al comma 1, nonche' la verifica dei processi di selezione e di
valutazione dei progetti  in  considerazione  della  capacita'  degli
stessi  di  accrescere  il  livello  delle  competenze  digitali  dei
cittadini e della  coerenza  con  le  linee  strategiche.  Lo  stesso
protocollo  d'intesa  definisce  le  modalita'  di  costituzione  del
Comitato scientifico indipendente a cui e'  affidato  il  compito  di
monitorare  e  valutare  l'efficacia   ex   post   degli   interventi
finanziati. La partecipazione ai Comitati di cui  al  presente  comma
non da'  diritto  a  retribuzioni,  compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o emolumenti comunque  denominati.  Dall'attuazione
del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  4-bis. A decorrere  dal  31  gennaio  2022  e  fino  alla  completa
realizzazione dei progetti, il Comitato strategico di cui al comma  4
presenta annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  una
relazione sulla  ripartizione  territoriale  del  programma  e  degli
interventi finanziati ai sensi del comma 2. 
  5. Alle fondazioni di cui al comma 1 e' riconosciuto un contributo,
sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti
effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli  anni  2022  e
2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il  contributo
e'  assegnato  secondo  l'ordine  temporale  in  cui  le   fondazioni
comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati  secondo  il
protocollo d'intesa di cui al  comma  3,  fino  a  esaurimento  delle
risorse disponibili che vengono individuate con uno  o  piu'  decreti
del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica o la transizione digitale  a  valere  sulle
risorse del bilancio autonomo  della  Presidenza  del  consiglio  dei
ministri anche in relazione alle risorse di cui all'articolo 1, comma
2, lettera a), punto 2, del decreto  legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Il
credito e'  riconosciuto  dall'Agenzia  delle  entrate  con  apposita
comunicazione che da'  atto  della  trasmissione  della  delibera  di
impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme  da  ciascuna
stanziate, nei termini e secondo le modalita' previsti nel protocollo
d'intesa. Dell'eventuale mancato  versamento  al  Fondo  delle  somme
indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente  tutte  le
fondazioni  aderenti  allo  stesso.  Il  credito  e'  indicato  nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo   d'imposta   di
riconoscimento   e   puo'   essere   utilizzato   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel  quale  lo
stesso e' stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente
comma e' cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto  delle
disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e
previa  adeguata  dimostrazione  dell'effettivita'  del  diritto   al
credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e  assicurativi.
La cessione del credito d'imposta e' esente dall'imposta di registro.
Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  6. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
sono definite le procedure per la concessione del contributo  di  cui
al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito. 
  7.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale
comunica con cadenza semestrale al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, anche sulla base dei dati e  delle  informazioni  ricavabili
dai sistemi di monitoraggio di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge n. 59 del 2021, le  risorse  utilizzate,  lo  stato  di
attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento all'articolo 1,  del  decreto-legge  6
          maggio 2021, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101, e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 28. 
              - Il testo del decreto legislativo 17 maggio  1999,  n.
          153, e' riportato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio  1999,
          n. 125. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  17,  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis); 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  esclusa  la
          facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1260 e seguenti del
          codice civile: 
                «Art. 1260 (Cedibilita' dei crediti). - Il  creditore
          puo' trasferire a titolo oneroso [c.c. 1266] o gratuito  il
          suo  credito  [c.c.  1198,  1889,  2559],  anche  senza  il
          consenso  del  debitore  [c.c.  1264,  1375,  1379,  2015],
          purche'  il  credito  non  abbia   carattere   strettamente
          personale o il trasferimento non sia  vietato  dalla  legge
          [c.c.  323,  378,  447,  1261,  1471].  Le  parti   possono
          escludere la cedibilita' del credito  [c.c.  1823];  ma  il
          patto non e' opponibile al cessionario, se non si prova che
          egli lo conosceva al tempo della cessione.». 
                «Art. 1261 (Divieti  di  cessione).  -  I  magistrati
          dell'ordine giudiziario [c.c.  1471],  i  funzionari  delle
          cancellerie  e  segreterie   giudiziarie,   gli   ufficiali
          giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori  e
          i  notai  non  possono,  neppure  per  interposta  persona,
          rendersi cessionari [c.c. 1260] di  diritti  sui  quali  e'
          sorta contestazione davanti l'autorita' giudiziaria di  cui
          fanno parte o nella cui giurisdizione  esercitano  le  loro
          funzioni,  sotto  pena  di  nullita'  e   dei   danni.   La
          disposizione del  comma  precedente  non  si  applica  alle
          cessioni di azioni ereditarie tra  coeredi,  ne'  a  quelle
          fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti
          dal cessionario.». 
                «Art. 1262 (Documenti probatori del  credito).  -  Il
          cedente  deve  consegnare  al   cessionario   i   documenti
          probatori del credito che sono in suo possesso. Se e' stata
          ceduta solo una parte del credito, il cedente e'  tenuto  a
          dare al cessionario una copia autentica dei documenti.». 
                «Art. 1263 (Accessori del  credito).  -  Per  effetto
          della cessione, il credito e' trasferito al cessionario con
          i privilegi [c.c. 2745], con le  garanzie  personali  [c.c.
          1936] e reali e con gli altri accessori. 
                Il cedente non puo' trasferire al cessionario,  senza
          il  consenso  del  costituente,  il  possesso  della   cosa
          ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il  cedente  rimane
          custode del pegno. 
                Salvo patto contrario, la cessione  non  comprende  i
          frutti scaduti.». 
                «Art. 1264  (Efficacia  della  cessione  riguardo  al
          debitore ceduto). - La cessione ha  effetto  nei  confronti
          del debitore ceduto quando questi l'ha accettata  o  quando
          gli e' stata notificata. 
                Tuttavia,  anche  prima   della   notificazione,   il
          debitore che  paga  al  cedente  non  e'  liberato,  se  il
          cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza
          dell'avvenuta cessione.». 
                «Art. 1265  (Efficacia  della  cessione  riguardo  ai
          terzi). - Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu'
          cessioni a persone diverse, prevale la cessione  notificata
          per  prima  al  debitore,  o  quella  che  e'  stata  prima
          accettata dal debitore con atto di data certa [c.c.  2704],
          ancorche' essa sia di data posteriore. 
                La stessa norma  si  osserva  quando  il  credito  ha
          formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.». 
                «Art. 1266  (Obbligo  di  garanzia  del  cedente).  -
          Quando la cessione e'  a  titolo  oneroso,  il  cedente  e'
          tenuto a garantire l'esistenza del credito al  tempo  della
          cessione. La garanzia puo' essere esclusa per patto, ma  il
          cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio. 
                Se la cessione e' a titolo gratuito, la  garanzia  e'
          dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la  legge  pone  a
          carico del donante la garanzia per l'evizione.». 
                «Art. 1267 (Garanzia della solvenza del debitore).  -
          Il cedente non risponde della solvenza del debitore,  salvo
          che ne abbia assunto  la  garanzia.  In  questo  caso  egli
          risponde nei limiti di quanto  ha  ricevuto;  deve  inoltre
          corrispondere gli  interessi,  rimborsare  le  spese  della
          cessione e quelle che il cessionario abbia  sopportate  per
          escutere il debitore, e  risarcire  il  danno.  Ogni  patto
          diretto ad aggravare  la  responsabilita'  del  cedente  e'
          senza effetto. 
                Quando  il  cedente  ha  garantito  la  solvenza  del
          debitore, la garanzia cessa, se  la  mancata  realizzazione
          del credito  per  insolvenza  del  debitore  e'  dipesa  da
          negligenza del cessionario nell'iniziare o  nel  proseguire
          le istanze contro il debitore stesso.». 
              - Si riporta il testo del comma  53,  dell'articolo  1,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008): 
                «Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata,  nonche'
          disposizioni  concernenti  le  seguenti  Missioni:   Organi
          costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri;  Relazioni  finanziarie  con   le
          autonomie territoriali). - 1. - 52. Omissis. 
                53. (Limite annuale all'utilizzo della  compensazione
          dei crediti d'imposta.) A  partire  dal  1º  gennaio  2008,
          anche in deroga alle disposizioni  previste  dalle  singole
          leggi istitutive,  i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel
          quadro RU della dichiarazione dei  redditi  possono  essere
          utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare
          eccedente e' riportato in  avanti  anche  oltre  il  limite
          temporale  eventualmente  previsto  dalle   singole   leggi
          istitutive ed e' comunque compensabile per l'intero importo
          residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui
          si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma
          non si applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,
          comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º  gennaio
          2010. 
                54. - 387. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  recante  disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001). 
                «Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione  e
          versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
          il limite massimo dei crediti di imposta e  dei  contributi
          compensabili  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero  rimborsabili  ai
          soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
          miliardo per  ciascun  anno  solare.  Tenendo  conto  delle
          esigenze   di   bilancio,   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, il limite di cui al  periodo
          precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1°  gennaio
          2010, fino a 700.000 euro. 
                2. Le domande di rimborso presentate al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
                3. All'articolo 3, secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
                  "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici  di
          cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
          n. 720". 
                4. Se  le  ritenute  o  le  imposte  sostitutive  sui
          redditi  di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura
          finanziaria non sono state operate ovvero  non  sono  stati
          effettuati dai sostituti d'imposta o dagli  intermediari  i
          relativi versamenti nei termini ivi previsti, si  fa  luogo
          in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
          nella misura ridotta indicata nell'articolo  13,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472,  qualora  gli   stessi   sostituti   o   intermediari,
          anteriormente alla presentazione della dichiarazione  nella
          quale sono esposti i versamenti delle predette  ritenute  e
          imposte,  abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo
          dovuto, maggiorato  degli  interessi  legali.  La  presente
          disposizione si applica se la violazione non e' stata  gia'
          constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
          verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali  il
          sostituto d'imposta o l'intermediario hanno  avuto  formale
          conoscenza e sempre che il  pagamento  della  sanzione  sia
          contestuale al versamento dell'imposta. 
                5. All'articolo 37,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "entro il termine previsto dall'articolo  2946  del
          codice civile" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi". 
                6. All'articolo 38, secondo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".».