Art. 3 Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo 1. Per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilita' ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4. 2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all'articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprieta' delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attivita' imprenditoriale. 3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e' concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 4. A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, e' prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato. 5. Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19 », di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. 6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo, in conformita' alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004. 7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonche' l'Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali. 8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate dalla societa' SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilita' di risorse a legislazione vigente. 9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EUItalia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 9-bis. Al fine di rendere piu' efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la competitivita' delle imprese, all'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Tale limite massimo e' ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ».
Riferimenti normativi - Il riferimento alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 2. - Il riferimento al regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 2. - Si riporta il testo dei commi 354, 355 e 361 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): «Art. 1. - 1.-353. Omissis. 354. E' istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361. 355. Con apposite delibere del CIPE, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo e' ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi gia' disposti a legislazione vigente. Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento: a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive; b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37 del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive; c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonche' delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate; c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico; c-quater) iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione industriale di cui all' articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 356. Omissis. 357. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei principi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da 354 a 361. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalita' di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalita' di rimborso del finanziamento agevolato. Il decreto di cui al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera c-bis), e' emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 358.-360. Omissis. 361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360 e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300. Omissis.». - La Comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 091 I del 20 marzo 2020. - Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici): «Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per azioni). - 1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero o piu' brevemente SACE S.p.A. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.A. succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione. 2. 3. I crediti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31 dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti nel bilancio della SACE S.p.A al valore indicato nella relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato. Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE S.p.A possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, che determina anche il relativo valore di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345 del codice civile. 4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla SACE S.p.A., unitamente ai proventi delle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato. 5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del comma 3. 6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilita' dello Stato, le disponibilita' giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito di applicazione di altre disposizioni normative sono riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente medesimo e' intestato alla SACE S.p.A. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da formularsi entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2004, puo' rettificare i valori dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A. A tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel campo della revisione contabile. 8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.A. convoca entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali, la SACE S.p.A. e' amministrata dagli organi di SACE in carica alla data del 31 dicembre 2003. 9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non regolamentare da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate. 9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di solidarieta'. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attivita' deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. 9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e' preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del comma 9-sexies. Il decreto del Ministro e' sottoposto al controllo preventivo di legittimita' e alla registrazione della Corte dei conti. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A. 9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo e' alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La gestione del fondo e' affidata a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. 9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei conti: a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attivita' istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis; b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non e' prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter; c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facolta' previste nella polizza di assicurazione, nonche' la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di recupero dei crediti; d) le modalita' con le quali e' richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalita' di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la remunerazione della garanzia stessa; e) le modalita' di informazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo; f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al comma 9-sexies e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardo all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-bis; g) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-bis; h) le modalita' di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze; i) le modalita' di trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni; l) l'eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo. 9-sexies. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato e' copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed e' composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato puo' invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati, secondo le materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attivita', il Comitato puo' avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e puo' richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato e' disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI - assicura lo svolgimento delle funzioni di segreteria del Comitato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque denominati, ne' rimborsi di spese. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e al suo funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attivita' di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter, nonche' il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonche' i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). 9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma 9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificati la conformita' dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attivita', al RAF e alla convenzione di cui al comma 9-quinquies, nonche' il rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte. 10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel comma 1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955,5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio 1977, n. 227, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo decreto legislativo. 11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. 12. La SACE S.p.A. puo' svolgere l'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina dell'Unione Europea. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta con contabilita' separata rispetto alle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa' per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta dalla SACE S.p.A. non puo' essere inferiore al 30% e non puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non beneficia della garanzia dello Stato. 13. Le attivita' della SACE S.p.A. che non beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576. 14. La SACE S.p.A. puo' acquisire partecipazioni in societa' estere in casi direttamente e strettamente collegati all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di garanzia ovvero per consentire un piu' efficace recupero degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A. concorda con la Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, l'esercizio coordinato dell'attivita' di cui al presente comma. 14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. e' abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformita' alla normativa dell'Unione Europea per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all' esercizio del credito in Italia nonche' di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per finanziamenti sotto qualsiasi forma , ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Per le medesime finalita' ed entro tale importo massimo complessivo, la SACE S.p.A. e' altresi' abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformita' alla normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta con contabilita' separata rispetto alle attivita' di cui al comma 9. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente comma, e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non e' ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri, modalita' e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al presente comma e dell'operativita' della garanzia dello Stato, in conformita' alla normativa dell'Unione europea, e sono altresi' individuate le attivita' che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze. 15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato, la SACE S.p.A. puo' avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell' Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni. 16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 17. Sulla base di una apposita relazione predisposta dalla SACE S.p.A., il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta dalla medesima. 18. 19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle operazioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal consiglio di amministrazione della SACE, con particolare riferimento ad ogni effetto giuridico, finanziario e contabile discendente dalle operazioni medesime per i soggetti menzionati nel presente comma. I crediti trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse, costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o insolvenza della SACE S.p.A. 20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene altresi' luogo della pubblicita' prevista dall'articolo 2362 del codice civile, nel testo introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e di successione di quest'ultima alla prima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in via definitiva, del capitale della SACE S.p.A. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attivita' produttive. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A. 21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.A., per quanto pertinenti. Nell'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, le parole: "vantati dallo Stato italiano" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2 della presente legge". 22. Alla SACE S.p.A. si applica il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione. 23. L'articolo 7, comma 2 bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1° gennaio 2004: "2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi delle disponibilita' di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con l'attivita' nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro". 24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4,8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A. La titolarita' e le disponibilita' del conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla SACE S.p.A., con funzioni di riserva, a fronte degli impegni assunti che beneficiano della garanzia dello Stato. 24-bis. La SACE Spa puo' destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla SACE Spa ai sensi del presente comma non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni delle operazioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla presente legge: «Art. 30 (Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI). - 1. All'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311». 2. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23, comma 2 del presente decreto-legge, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito anche FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse di cui al comma 354 del medesimo articolo 1 non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalita' di cui al comma 2, nel limite massimo del 70 per cento. Tale limite massimo e' ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La ricognizione delle risorse non utilizzate puo' essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante: a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per le risorse gia' destinate a interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalita' per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni; b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino, entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo' procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione; c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento. 3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata ai sensi del citato comma 3 e' comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a., le modalita' di utilizzo e il riparto delle risorse di cui al comma 3 tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2 del presente decreto-legge. 5. Sono abrogati i commi 361-bis, 361-ter e 361-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".