Art. 3 
 
Fondo  rotativo  imprese  per  il  sostegno  alle   imprese   e   gli
                investimenti di sviluppo nel turismo 
 
  1. Per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese
(FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti  di  sviluppo»,
Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per
gli  interventi  di   riqualificazione   energetica,   sostenibilita'
ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a  500.000
euro e non superiore a 10 milioni di  euro  realizzati  entro  il  31
dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4. 
  2. Sono soggetti beneficiari le  imprese  di  cui  all'articolo  1,
comma 4, incluse quelle titolari  del  diritto  di  proprieta'  delle
strutture   immobiliari   in   cui   viene   esercitata   l'attivita'
imprenditoriale. 
  3.  Il  contributo  diretto  alla  spesa  di  cui  al  comma  1  e'
concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese  e  dei
costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva  del  50  per  cento
dedicata agli interventi volti  al  supporto  degli  investimenti  di
riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1  devono
risultare conformi alla comunicazione della  Commissione  UE  (2021/C
58/01)  e  non  arrecare  un  danno  significativo   agli   obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE  n.  2020/852
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 
  4. A copertura  della  quota  di  investimenti  non  assistita  dal
contributo diretto alla spesa di cui  al  comma  1  e  dall'eventuale
quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli  operatori
economici, e' prevista la concessione di finanziamenti agevolati  con
durata  fino  a  quindici  anni,  comprensivi  di   un   periodo   di
preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti  delle  risorse
disponibili, a valere sulla quota delle risorse  del  Fondo  rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti  in  ricerca  di  cui
all'articolo 1, comma 354, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
stabilita  con  delibera  del  Comitato  interministeriale   per   la
Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai  sensi
dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in  aggiunta
a finanziamenti  bancari,  di  pari  importo  e  durata,  concessi  a
condizioni di mercato. 
  5. Gli incentivi di cui al presente  articolo  sono  alternativi  a
quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili  con
altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni  pubblici  concessi  per
gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della  vigente
normativa sugli aiuti di  Stato  e  delle  deroghe  previste  per  il
periodo di applicazione del « Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID19 », di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C
91  I/01,  come  integrata  dalle  successive   comunicazioni   della
Commissione. 
  6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i
requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione
e l'erogazione delle agevolazioni  finanziarie  di  cui  al  presente
articolo, in conformita' alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5,
e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi
a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1  e  all'erogazione
del contributo diretto alla  spesa.  Tale  decreto  assolve  anche  a
quanto previsto ai sensi dell'articolo 1,  comma  357,  della  citata
legge n. 311 del 2004. 
  7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  anche
per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e  provinciali,
nonche'  l'Istituto  per  il  credito   sportivo,   possono   rendere
disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al
comma 1, previo accordo con  il  Ministero  del  turismo,  prevedendo
idonee  forme  di  collaborazione  per  l'istruttoria  relativa  alle
istanze di ammissione agli incentivi  di  cui  al  presente  articolo
presentate a valere sulle predette risorse addizionali. 
  8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli  investimenti  di
cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi  a  valere  sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  in
ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6,  comma
14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate dalla
societa' SACE S.p.a. nei limiti delle  disponibilita'  di  risorse  a
legislazione vigente. 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo
di rotazione per l'attuazione del Next  Generation  EUItalia  di  cui
all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
secondo le modalita' di cui ai commi da  1038  a  1050  del  medesimo
articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei  limiti  delle
risorse    finanziarie    disponibili    a    legislazione    vigente
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica. 
  9-bis. Al fine di rendere piu' efficienti gli investimenti  di  cui
al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati  a  sostenere
la crescita economica nazionale e la  competitivita'  delle  imprese,
all'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «  Tale
limite massimo e'  ridotto  al  50  per  cento  per  le  assegnazioni
effettuate  nel  periodo  2022-2024,  al  fine  di   promuovere   gli
investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.   77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento alla comunicazione  della  Commissione
          UE (2021/C 58/01) e' riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 2. 
              - Il riferimento al  regolamento  UE  n.  2020/852  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno  2020  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 2. 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  354,  355  e  361
          dell'articolo 1, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): 
              «Art. 1. - 1.-353. Omissis. 
              354. E' istituito, presso la  gestione  separata  della
          Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo  rotativo,
          denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e
          gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato  alla
          concessione  alle  imprese,  anche  associate  in  appositi
          organismi, anche cooperativi, costituiti o  promossi  dalle
          associazioni imprenditoriali e dalle Camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  di  finanziamenti
          agevolati  che  assumono   la   forma   dell'anticipazione,
          rimborsabile  con  un  piano  di  rientro  pluriennale.  La
          dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
          risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni  di  euro.
          Le successive  variazioni  della  dotazione  sono  disposte
          dalla Cassa depositi e  prestiti  Spa,  in  relazione  alle
          dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
          e comunque nel rispetto dei limiti  annuali  di  spesa  sul
          bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361. 
              355. Con apposite delibere del CIPE, da  sottoporre  al
          controllo preventivo della Corte dei  conti,  il  Fondo  e'
          ripartito per essere destinato  ad  interventi  agevolativi
          alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla  base
          degli interventi gia' disposti a legislazione  vigente.  Ai
          fini  dell'individuazione  degli  interventi   ammessi   al
          finanziamento sono considerati prioritariamente i  seguenti
          progetti di investimento: 
                a) interventi finalizzati ad innovazioni,  attraverso
          le tecnologie digitali, di  prodotti,  servizi  e  processi
          aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e  le
          tecnologie, di concerto con  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive; 
                b)   programmi    di    innovazione    ecocompatibile
          finalizzati al risparmio energetico secondo  le  specifiche
          previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di  Stato
          per la tutela ambientale, di cui alla  comunicazione  della
          Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37  del  3  febbraio
          2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
          produttive; 
                c)    realizzazione    dei    corridoi    multimodali
          transeuropei n. 5, n. 8 e n.  10  e  connesse  bretelle  di
          collegamento,   nonche'   delle    reti    infrastrutturali
          marittime,  logistiche  ed  energetiche  comunque  ad  essi
          collegate; 
                c-bis)  infrastrutture  strategiche   di   preminente
          interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
          443; 
                c-ter) infrastrutture nel settore  energetico  ed  in
          quello delle  reti  di  telecomunicazione,  sulla  base  di
          programmi  predisposti   dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico; 
                c-quater)  iniziative  e  programmi  di   ricerca   e
          sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione
          industriale di cui all' articolo 1, comma 842, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296. 
              356. Omissis. 
              357.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   il
          Ministro  competente,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione  ai
          singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei
          principi contenuti nei commi da  354  a  361  e  di  quanto
          disposto dal comma 356, i requisiti  e  le  condizioni  per
          l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi  da
          354 a 361. In particolare,  sono  stabilite  le  condizioni
          economiche e le modalita' di concessione dei  finanziamenti
          agevolati,  anche  per  quanto  concerne   i   criteri   di
          valutazione,  i  documenti  istruttori,  la  procedura,  le
          ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e  per
          la revoca delle agevolazioni, le modalita' di  controllo  e
          rendicontazione, la quota  minima  di  mezzi  propri  e  di
          finanziamento   bancario   a    copertura    delle    spese
          d'investimento, la decorrenza e le  modalita'  di  rimborso
          del finanziamento agevolato. Il decreto di cui al  presente
          comma, relativamente agli interventi di cui al  comma  355,
          lettera   c-bis),   e'   emanato   dal    Ministro    delle
          infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze. 
              358.-360. Omissis. 
              361. Per le finalita' previste dai commi da 354  a  360
          e' autorizzata la spesa di 80 milioni di  euro  per  l'anno
          2005 e di 150 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2006. Una quota dei predetti oneri, pari a  55  milioni  di
          euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico  del  Fondo
          per le aree sottoutilizzate per gli  interventi  finanziati
          dallo stesso. La restante quota relativa agli anni  2005  e
          2006, pari rispettivamente a 25 milioni  di  euro  e  a  50
          milioni di euro, e' posta a carico della  parte  del  Fondo
          unico per gli incentivi alle imprese  non  riguardante  gli
          interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota  relativa
          agli anni 2007 e 2008,  pari  a  50  milioni  di  euro  per
          ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a  150
          milioni di euro annui, si provvede con le maggiori  entrate
          derivanti dal comma 300. 
              Omissis.». 
              - La Comunicazione della Commissione europea 2020/C  91
          I/01 e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          Europea C 091 I del 20 marzo 2020. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici): 
              «Art. 6 (Trasformazione  della  SACE  in  societa'  per
          azioni). - 1. L'Istituto per  i  servizi  assicurativi  del
          commercio estero (SACE)  e'  trasformato  in  societa'  per
          azioni con  la  denominazione  di  SACE  S.p.A.  -  Servizi
          Assicurativi del Commercio Estero o  piu'  brevemente  SACE
          S.p.A. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La  SACE  S.p.A.
          succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei  diritti
          e  obblighi  della  SACE  in   essere   alla   data   della
          trasformazione. 
              2. 
              3. I crediti  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  143,  e  successive
          modificazioni e integrazioni, esistenti alla  data  del  31
          dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di
          conferimento di capitale. I crediti medesimi sono  iscritti
          nel bilancio della SACE  S.p.A  al  valore  indicato  nella
          relativa  posta  del  Conto   patrimoniale   dello   Stato.
          Ulteriori  trasferimenti   e   conferimenti   di   beni   e
          partecipazioni societarie dello Stato a favore  della  SACE
          S.p.A possono essere disposti con decreto,  di  natura  non
          regolamentare, del Ministro dell'economia e delle  finanze,
          che determina anche il relativo valore di  trasferimento  o
          conferimento. Ai trasferimenti e  conferimenti  di  cui  al
          presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345
          del codice civile. 
              4. Le somme recuperate riferite ai crediti  di  cui  al
          comma  3,  detratta  la  quota  spettante  agli  assicurati
          indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente
          acceso presso la Tesoreria centrale dello  Stato  intestato
          alla SACE S.p.A., unitamente ai  proventi  delle  attivita'
          che beneficiano della garanzia dello Stato. 
              5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel
          comma  1  e'  pari  alla  somma  del   netto   patrimoniale
          risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31  dicembre
          2003 e del valore dei crediti di cui all'articolo 7,  comma
          2, del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  e
          successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi
          del comma 3. 
              6. Dalla data indicata nel  comma  1  e'  soppresso  il
          Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo  31  marzo
          1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai
          fini della  contabilita'  dello  Stato,  le  disponibilita'
          giacenti nel  relativo  conto  corrente  acceso  presso  la
          Tesoreria centrale dello Stato non  rientranti  nell'ambito
          di  applicazione  di  altre  disposizioni  normative   sono
          riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto  corrente
          medesimo e' intestato alla SACE S.p.A. 
              7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga
          agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio
          decreto  di   natura   non   regolamentare,   su   proposta
          dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da  formularsi
          entro il termine di approvazione del bilancio di  esercizio
          relativo  all'anno  2004,   puo'   rettificare   i   valori
          dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A.  A
          tale scopo, l'organo amministrativo si avvale  di  soggetti
          di adeguata esperienza e qualificazione  professionale  nel
          campo della revisione contabile. 
              8.  L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina   dei
          componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti
          dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea,
          che il presidente della SACE S.p.A.  convoca  entro  il  28
          febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi  sociali,
          la SACE S.p.A. e' amministrata  dagli  organi  di  SACE  in
          carica alla data del 31 dicembre 2003. 
              9.  La  SACE  S.p.A.  svolge   le   funzioni   di   cui
          all'articolo 2, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  143,   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
          2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  143,
          e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e   dalla
          disciplina dell'Unione Europea in materia di  assicurazione
          e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A. favorisce
          l'internazionalizzazione del settore  produttivo  italiano,
          privilegiando  gli  impegni  nei  settori  strategici   per
          l'economia italiana in termini di livelli  occupazionali  e
          ricadute per il sistema economico del  Paese,  nonche'  gli
          impegni per operazioni destinate  a  Paesi  strategici  per
          l'Italia.  Ai  fini  dell'internazionalizzazione  sono   da
          considerare strategici anche la filiera agricola nazionale,
          i settori del turismo e  dell'agroalimentare  italiano,  il
          settore tessile, della moda e degli accessori, lo  sviluppo
          di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made
          in Italy, le camere di commercio  italiane  all'estero,  le
          fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti  a
          sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il  made
          in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte,
          della cinematografia, della musica, della moda, del  design
          e  dell'agroalimentare.  Gli  impegni  assunti  dalla  SACE
          S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
          al presente comma sono garantiti  dallo  Stato  nei  limiti
          indicati dalla legge di  approvazione  del  bilancio  dello
          Stato distintamente per le garanzie di durata  inferiore  e
          superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia  e
          delle finanze puo', con uno o piu' decreti  di  natura  non
          regolamentare da emanare di concerto con il Ministro  degli
          affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
          nel rispetto della disciplina  dell'Unione  Europea  e  dei
          limiti fissati dalla legge  di  approvazione  del  bilancio
          dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
          natura, caratteristiche,  controparti,  rischi  connessi  o
          paesi  di  destinazione  non  beneficiano  della   garanzia
          statale. La garanzia dello Stato resta in ogni  caso  ferma
          per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
          in vigore dei  decreti  di  cui  sopra  in  relazione  alle
          operazioni ivi contemplate. 
              9-bis.  SACE  S.p.A.  assume  gli   impegni   derivanti
          dall'attivita'  assicurativa  e  di  garanzia  dei   rischi
          definiti  non  di  mercato  dalla   normativa   dell'Unione
          Europea, di cui al comma 9,  nella  misura  del  dieci  per
          cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
          novanta per cento dei medesimi  impegni  e'  assunto  dallo
          Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
          solidarieta'. La  legge  di  bilancio  definisce  i  limiti
          cumulati di assunzione  degli  impegni  da  parte  di  SACE
          S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per
          conto dello  Stato,  sulla  base  del  piano  di  attivita'
          deliberato  dal  Comitato  di  cui  al  comma  9-sexies   e
          approvato   dal   Comitato   interministeriale    per    la
          programmazione economica. 
              9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le  coperture
          assicurative da cui derivano gli impegni di  cui  al  comma
          9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il  rilascio
          delle garanzie e delle coperture assicurative che  sono  in
          grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso
          singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi
          di destinazione, rispetto al  portafoglio  complessivamente
          assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, e' preventivamente autorizzato  con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
          Comitato  per   il   sostegno   pubblico   all'esportazione
          istituito ai sensi  del  comma  9-sexies.  Il  decreto  del
          Ministro  e'  sottoposto   al   controllo   preventivo   di
          legittimita' e alla registrazione della Corte dei conti. Le
          garanzie e  le  coperture  assicurative  prevedono  che  la
          richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza
          sono rivolte unicamente a SACE S.p.A. 
              9-quater. A decorrere dall'anno  2020  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un fondo a copertura degli impegni assunti  dallo
          Stato  ai  sensi  del  presente  articolo.  Tale  fondo  e'
          alimentato con i premi riscossi da SACE  S.p.A.  per  conto
          del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle
          commissioni trattenute da  SACE  S.p.A.,  come  determinate
          dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I  premi  di
          cui al periodo  precedente  sono  versati  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  in
          spesa al predetto fondo. La gestione del fondo e'  affidata
          a  SACE  S.p.A.  che  opera   secondo   adeguati   standard
          prudenziali  di  gestione   del   rischio.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi  a  SACE
          S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del  fondo
          e' autorizzata l'apertura di  apposito  conto  corrente  di
          tesoreria centrale. 
              9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze
          e SACE  S.p.A.  disciplinano  con  convenzione,  di  durata
          decennale,   approvata   con    delibera    del    Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione  economica,   su
          proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione    internazionale,    e    sottoposta     alla
          registrazione della Corte dei conti: 
                a)  lo  svolgimento   da   parte   di   SACE   S.p.A.
          dell'attivita' istruttoria delle operazioni da cui derivano
          gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis; 
                b) le procedure per  il  rilascio  delle  garanzie  e
          delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando
          non e' prevista l'autorizzazione  preventiva  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter; 
                c)  la  gestione,  anche  per  conto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi
          inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A.  e
          del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facolta'
          previste  nella  polizza  di  assicurazione,   nonche'   la
          gestione    delle    fasi    successive    al     pagamento
          dell'indennizzo, incluse  le  modalita'  di  esercizio  dei
          diritti  nei  confronti  del  debitore  e  l'attivita'   di
          recupero dei crediti; 
                d)  le  modalita'  con  le  quali  e'  richiesto   al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il   pagamento
          dell'indennizzo per la quota di pertinenza e  le  modalita'
          di escussione della  garanzia  dello  Stato  relativa  agli
          impegni assunti da SACE S.p.A.,  nonche'  la  remunerazione
          della garanzia stessa; 
                e)  le  modalita'  di  informazione   preventiva   al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  al  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale  in
          ordine alle deliberazioni dell'organo  competente  di  SACE
          S.p.A. relative agli impegni da assumere  o  assunti,  alle
          altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione
          di  impegni,  incluso  il  sistema  aziendale  di   deleghe
          decisionali, alla gestione degli impegni in essere e  delle
          richieste di indennizzo; 
                f)  la  trasmissione  periodica  e  a  richiesta   di
          informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui  al
          comma 9-sexies  e  al  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione  economica,  riguardo  all'andamento   delle
          operazioni a cui si riferiscono gli impegni  assunti  dallo
          Stato ai sensi del comma 9-bis; 
                g) ogni altra modalita' operativa rilevante  ai  fini
          dell'assunzione e gestione degli impegni di  cui  al  comma
          9-bis; 
                h) le modalita' di gestione da parte di  SACE  S.p.A.
          del fondo di cui al comma 9-quater e degli  attivi  in  cui
          sono  investite  le  riserve  tecniche,  sulla  base  delle
          indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze; 
                i)  le  modalita'  di  trasferimento   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze dei premi  riscossi  da  SACE
          S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater,  al
          netto delle commissioni trattenute da  SACE  S.p.A.,  e  la
          determinazione delle suddette commissioni; 
                l)  l'eventuale  definizione   di   un   livello   di
          patrimonializzazione minimo. 
              9-sexies.   E'   istituito    presso    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze il Comitato per  il  sostegno
          finanziario  pubblico  all'esportazione.  Il  Comitato   e'
          copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un  suo
          delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale  ed
          e'  composto  da  sei  membri,  oltre  i  copresidenti.   I
          componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che,  in
          caso di impedimento, li sostituiscono,  sono  nominati  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle designazioni  effettuate,  rispettivamente,  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dal  Ministero
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          dal Ministero dell'interno, dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle
          politiche  agricole   alimentari   e   forestali.   Ciascun
          componente partecipa alla riunione con diritto di voto. 
              Il presidente del Comitato puo' invitare a  partecipare
          alle riunioni, senza diritto  di  voto,  rappresentanti  di
          altri enti o istituzioni, pubblici e  privati,  secondo  le
          materie all'ordine del giorno.  Per  lo  svolgimento  delle
          proprie attivita', il Comitato puo' avvalersi  dell'ausilio
          delle  amministrazioni  componenti  il  Comitato   e   puo'
          richiedere pareri  all'IVASS  su  specifiche  questioni  ed
          operazioni. Il funzionamento del Comitato  e'  disciplinato
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite  le  amministrazioni  componenti  il  Comitato.  Il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro,  Direzione  VI  -  assicura  lo  svolgimento  delle
          funzioni di segreteria  del  Comitato.  Ai  componenti  del
          Comitato non spettano  compensi,  indennita'  o  emolumenti
          comunque    denominati,    ne'    rimborsi    di     spese.
          Dall'istituzione del Comitato non devono derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza   pubblica   e   al   suo
          funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie
          e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              9-septies. Il Comitato di cui  al  comma  9-sexies,  su
          proposta di SACE  S.p.A.,  delibera  il  piano  annuale  di
          attivita' di cui al comma 9-bis, che definisce  l'ammontare
          progettato di operazioni da assicurare, suddivise per  aree
          geografiche e macro-settori, evidenziando  l'importo  delle
          operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva  del
          Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi  del  comma
          9-ter, nonche' il  sistema  dei  limiti  di  rischio  (Risk
          Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea con le
          migliori pratiche del settore bancario e  assicurativo,  la
          propensione  al  rischio,  le  soglie  di  tolleranza,  con
          particolare   riguardo   alle   operazioni   che    possono
          determinare elevati rischi di concentrazione verso  singole
          controparti, gruppi di  controparti  connesse  o  paesi  di
          destinazione, le politiche di governo dei rischi nonche'  i
          processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
          Il piano annuale di attivita' e il sistema  dei  limiti  di
          rischio  sono   approvati,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          con  delibera  del  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE). 
              9-octies.  Il  Comitato  per  il  sostegno  finanziario
          pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui
          al comma 9-septies, esprime il  parere  di  competenza  per
          l'autorizzazione da rilasciarsi con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, nei casi  di  cui  al  comma
          9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificati la conformita'
          dell'operazione deliberata da SACE S.p.A.  e  del  relativo
          impegno assicurativo al piano di attivita', al RAF  e  alla
          convenzione  di  cui  al  comma  9-quinquies,  nonche'   il
          rispetto dei limiti indicati al comma  9-bis.  Il  Comitato
          esamina ogni elemento rilevante ai fini  del  funzionamento
          del  sistema  di  sostegno  pubblico   all'esportazione   e
          all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e
          formulando proposte. 
              10. Le garanzie gia' concesse, alla data  indicata  nel
          comma 1, in base alle leggi  22  dicembre  1953,  n.  955,5
          luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n.  131,  24  maggio
          1977, n. 227, e al decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          143, restano regolate dalle medesime leggi e  dal  medesimo
          decreto legislativo. 
              11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello
          Stato si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  2,
          comma 3, all'articolo 8, comma 1,  e  all'articolo  24  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  143,  e  successive
          modificazioni e integrazioni. 
              12.  La   SACE   S.p.A.   puo'   svolgere   l'attivita'
          assicurativa e di  garanzia  dei  rischi  di  mercato  come
          definiti dalla disciplina dell'Unione Europea.  L'attivita'
          di  cui  al  presente  comma  e'  svolta  con  contabilita'
          separata rispetto  alle  attivita'  che  beneficiano  della
          garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una  societa'
          per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta
          dalla SACE S.p.A. non puo' essere inferiore al  30%  e  non
          puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei  crediti
          di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non
          beneficia della garanzia dello Stato. 
              13. Le attivita' della SACE S.p.A. che non  beneficiano
          della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa  in
          materia di assicurazioni private, incluse  le  disposizioni
          di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576. 
              14. La SACE S.p.A.  puo'  acquisire  partecipazioni  in
          societa'  estere  in  casi  direttamente   e   strettamente
          collegati all'esercizio dell'attivita'  assicurativa  e  di
          garanzia ovvero per consentire un  piu'  efficace  recupero
          degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A.  concorda  con  la
          Societa'  italiana  per  le  imprese   all'estero   (SIMEST
          S.p.A.),  di  cui  alla  legge  24  aprile  1990,  n.  100,
          l'esercizio coordinato dell'attivita' di  cui  al  presente
          comma. 
              14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio  dell'economia,
          SACE S.p.A. e' abilitata  a  rilasciare,  a  condizioni  di
          mercato e in conformita' alla normativa dell'Unione Europea
          per una percentuale massima di copertura, salvo  specifiche
          deroghe previste dalla legge, del 70  per  cento,  garanzie
          sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie  verso  i
          confidi, in favore di banche,  di  istituzioni  finanziarie
          nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati
          all' esercizio del credito in Italia nonche' di imprese  di
          assicurazione,  nazionali  e  internazionali,   autorizzate
          all'esercizio   del   ramo   credito   e   cauzioni,    per
          finanziamenti  sotto  qualsiasi   forma   ,   ivi   inclusi
          portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese con sede
          in Italia,  entro  l'importo  complessivo  massimo  di  200
          miliardi di euro. Per le medesime finalita' ed  entro  tale
          importo massimo complessivo, la  SACE  S.p.A.  e'  altresi'
          abilitata a  rilasciare,  a  condizioni  di  mercato  e  in
          conformita' alla normativa  dell'Unione  europea,  garanzie
          sotto  qualsiasi  forma  in  favore  di  sottoscrittori  di
          prestiti obbligazionari, cambiali  finanziarie,  titoli  di
          debito e altri strumenti finanziari emessi da  imprese  con
          sede in Italia. L'attivita' di cui  al  presente  comma  e'
          svolta con contabilita' separata rispetto alle attivita' di
          cui al  comma  9.  Sulle  obbligazioni  della  SACE  S.p.A.
          derivanti dalle garanzie disciplinate dal  presente  comma,
          e' accordata di diritto la garanzia  dello  Stato  a  prima
          richiesta a favore di SACE S.p.A. Non e' ammesso il ricorso
          diretto  dei  soggetti  finanziatori  alla  garanzia  dello
          Stato. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di concerto con il Ministro degli affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale e con il  Ministro  dello
          sviluppo economico,  sono  definiti  criteri,  modalita'  e
          condizioni del rilascio  da  parte  di  SACE  S.p.A.  delle
          garanzie di cui al presente comma e dell'operativita' della
          garanzia  dello  Stato,  in  conformita'   alla   normativa
          dell'Unione  europea,  e  sono  altresi'   individuate   le
          attivita' che SACE S.p.A. svolge per  conto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              15. Per le attivita'  che  beneficiano  della  garanzia
          dello Stato, la SACE S.p.A. puo' avvalersi  dell'Avvocatura
          dello Stato, ai sensi  dell'articolo  43  del  testo  unico
          delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
          difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'
          Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30  ottobre
          1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni. 
              16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
          modalita' previste dall'articolo 12 della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. 
              17. Sulla base di una  apposita  relazione  predisposta
          dalla  SACE  S.p.A.,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze riferisce annualmente al Parlamento  sull'attivita'
          svolta dalla medesima. 
              18. 
              19.  La  trasformazione  prevista  dal  comma  1  e  il
          trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i  diritti
          e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e  ai
          terzi in relazione alle operazioni di cui  all'articolo  7,
          commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
          e alle operazioni di cartolarizzazione e  di  emissione  di
          obbligazioni, contrattualmente  definite  o  approvate  dal
          consiglio di amministrazione della  SACE,  con  particolare
          riferimento  ad  ogni  effetto  giuridico,  finanziario   e
          contabile  discendente  dalle  operazioni  medesime  per  i
          soggetti  menzionati  nel   presente   comma.   I   crediti
          trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui  abbiano
          formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e  di
          emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche'  gli  altri
          rapporti giuridici instaurati  in  relazione  alle  stesse,
          costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della
          SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio
          delle  operazioni  sopra  indicate.  Su   tale   patrimonio
          separato non sono ammesse azioni  da  parte  dei  creditori
          della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli
          emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione  e
          di emissione di obbligazioni di cui sopra.  La  separazione
          patrimoniale si applica anche in  caso  di  liquidazione  o
          insolvenza della SACE S.p.A. 
              20.  La  pubblicazione  del  presente  articolo   nella
          Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti  in
          materia  di  costituzione  delle  societa'  previsti  dalla
          normativa vigente. La pubblicazione  tiene  altresi'  luogo
          della pubblicita' prevista dall'articolo  2362  del  codice
          civile, nel testo introdotto  dal  decreto  legislativo  17
          gennaio 2003, n.  6.  Sono  esenti  da  imposte  dirette  e
          indirette, da tasse  e  da  obblighi  di  registrazione  le
          operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e
          di successione  di  quest'ultima  alla  prima,  incluse  le
          operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in
          via  definitiva,  del  capitale  della  SACE   S.p.A.   Non
          concorrono  alla  formazione  del  reddito   imponibile   i
          maggiori valori iscritti nel bilancio della  medesima  SACE
          S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti  maggiori
          valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui  redditi
          e della imposta regionale sulle  attivita'  produttive.  Il
          rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE
          al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A. 
              21. Dalla data di cui al comma  1  i  riferimenti  alla
          SACE  contenuti  in  leggi,  regolamenti  e   provvedimenti
          vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE  S.p.A.,  per
          quanto pertinenti. Nell'articolo 1, comma 2, della legge 25
          luglio 2000,  n.  209,  le  parole:  "vantati  dallo  Stato
          italiano"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "di   cui
          all'articolo 2 della presente legge". 
              22. Alla SACE S.p.A. si applica il decreto  legislativo
          26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni  in
          materia di conti annuali e  consolidati  delle  imprese  di
          assicurazione. 
              23. L'articolo 7, comma 2 bis del  decreto  legislativo
          31  marzo  1998,  n.  143,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, e' sostituito dal  seguente,  con  decorrenza
          dal 1° gennaio 2004: "2-bis. Le somme recuperate,  riferite
          ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti  negli  accordi
          bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito,
          stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il
          Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla
          data  di  trasformazione  della  SACE  nella  SACE   S.p.A.
          nell'apposito conto corrente  acceso  presso  la  Tesoreria
          centrale dello Stato, intestato al Ministero  dell'economia
          e  delle  finanze,  Dipartimento  del  tesoro,  restano  di
          titolarita' del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi
          delle disponibilita' di tale conto corrente per  finanziare
          la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE  S.p.A.
          e per onorare la garanzia  statale  degli  impegni  assunti
          dalla SACE S.p.A., ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,
          nonche' per ogni  altro  scopo  e  finalita'  connesso  con
          l'esercizio dell'attivita' della SACE  S.p.A.  nonche'  con
          l'attivita' nazionale sull'estero, anche in  collaborazione
          o   coordinamento   con    le    istituzioni    finanziarie
          internazionali, nel  rispetto  delle  esigenze  di  finanza
          pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
          del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
          e  iscritti  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro". 
              24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4,  5,
          6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4,8, commi 2, 3 e
          4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto  legislativo
          31 marzo  1998,  n.  143,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  sono  abrogati,  ma  continuano  ad   essere
          applicati sino alla  data  di  approvazione  dello  statuto
          della SACE S.p.A. La titolarita' e  le  disponibilita'  del
          conto corrente acceso presso la  Tesoreria  centrale  dello
          Stato ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  143,  sono  trasferite  alla
          SACE S.p.A.,  con  funzioni  di  riserva,  a  fronte  degli
          impegni assunti che beneficiano della garanzia dello Stato. 
              24-bis. La  SACE  Spa  puo'  destinare  propri  beni  e
          rapporti  giuridici  al  soddisfacimento  dei  diritti  dei
          portatori dei titoli  da  essa  emessi.  Si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo  5,
          commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla
          SACE Spa ai sensi del presente comma non si  applicano  gli
          articoli da 2410 a 2420 del  codice  civile.  Per  ciascuna
          emissione di titoli puo' essere nominato un  rappresentante
          comune dei portatori dei  titoli,  il  quale  ne  cura  gli
          interessi e in loro  rappresentanza  esclusiva  esercita  i
          poteri  stabiliti  in  sede  di   nomina   e   approva   le
          modificazioni delle condizioni delle operazioni.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   30   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 30 (Disposizioni relative al Fondo  rotativo  per
          il sostegno alle imprese e gli investimenti  in  ricerca  -
          FRI). - 1.  All'articolo  1,  comma  855,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
          periodo: «Gli interventi di cui al presente  comma  possono
          assumere anche la forma di contributi  in  conto  interessi
          concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di  Trento
          e Bolzano a  valere  sulle  proprie  risorse  a  fronte  di
          finanziamenti  deliberati  da  Cassa  depositi  e  prestiti
          S.p.a.  al  tasso  di  interesse   vigente   pro   tempore,
          determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 358
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311». 
              2.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'   di   cui
          all'articolo 23, comma  2  del  presente  decreto-legge,  i
          programmi e gli interventi destinatari  del  Fondo  per  la
          crescita  sostenibile  possono  essere  agevolati  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo  rotativo  per  il  sostegno
          alle imprese e gli  investimenti  in  ricerca  (di  seguito
          anche FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge  30
          dicembre 2004, n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a
          valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie. 
              3. Fermo restando quanto previsto dai commi  358,  359,
          360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311, le risorse di cui al comma 354 del medesimo articolo 1
          non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e,  a  decorrere
          dal 2013, al 31 dicembre di ciascun  anno,  sono  destinate
          alle finalita' di cui al comma 2, nel limite massimo del 70
          per cento. Tale limite massimo e' ridotto al 50  per  cento
          per le assegnazioni effettuate nel  periodo  2022-2024,  al
          fine di promuovere  gli  investimenti  previsti  dal  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza, di  cui  all'articolo  1
          del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108.  La
          ricognizione  delle  risorse  non  utilizzate  puo'  essere
          effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire
          dall'anno  2019,  con  cadenza  almeno   biennale   e   con
          riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante: 
                a) la verifica degli atti pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale per le risorse gia'  destinate  a  interventi  in
          relazione ai quali non  siano  ancora  stati  pubblicati  i
          decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni
          per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalita' per
          la   presentazione   delle   istanze   di   accesso    alle
          agevolazioni; 
                b)  i  dati  a  essa  forniti  dalle  amministrazioni
          pubbliche  titolari  degli   interventi   agevolativi   che
          accedono  al  FRI  per  le  risorse   eccedenti   l'importo
          necessario  alla  copertura   finanziaria   delle   istanze
          presentate a valere sui bandi per i quali, al  31  dicembre
          dell'anno a cui si riferisce ciascuna  ricognizione,  siano
          chiusi i termini di presentazione  delle  istanze,  per  le
          risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle
          agevolazioni concedibili e per  le  risorse  rivenienti  da
          atti di ritiro delle  agevolazioni  comunque  denominati  e
          formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per  la
          parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in
          cui le predette amministrazioni pubbliche non  comunichino,
          entro  due  mesi  dalla  relativa  istanza,  le  necessarie
          informazioni, la Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  puo'
          procedere alla  ricognizione  sulla  base  delle  eventuali
          evidenze a sua disposizione; 
                c) le proprie  scritture  contabili  per  le  risorse
          provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti  gia'
          erogati,  rivenienti   dai   pagamenti   delle   rate   dei
          finanziamenti  ovvero  dalle  estinzioni   anticipate   dei
          finanziamenti,  non  costituenti  causa  di  revoca   delle
          agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento. 
              3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3 del  presente
          articolo e  all'articolo  1,  comma  355,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, la ricognizione  delle  risorse  non
          utilizzate effettuata  ai  sensi  del  citato  comma  3  e'
          comunicata dalla Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              4.   Con   decreti   interministeriali   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
          economico sono determinate, sentita  la  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.a., le modalita'  di  utilizzo  e  il  riparto
          delle  risorse  di  cui  al  comma  3  tra  gli  interventi
          destinatari del Fondo per la crescita  sostenibile  di  cui
          all'articolo 23, comma 2 del presente decreto-legge. 
              5. Sono abrogati i commi 361-bis, 361-ter e  361-quater
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              6. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.".