Art. 30 Digitalizzazione dell'intermodalita' e della logistica integrata 1. Al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 2. Gli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dall'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non gia' scadute, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazioni di spesa: a) all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione alle attivita' specificamente previste dalle convenzioni stipulate, in attuazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; b) in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016 e dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, nonche' in relazione alle attivita' previste dall'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti gia' effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi, derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti, dallo stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e strettamente afferenti alle attivita' previste dalle citate disposizioni. 4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il precedente soggetto attuatore provvede a mettere a disposizione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle convenzioni e delle disposizioni indicate nello stesso comma 3, nonche' quanto necessario per assicurare il funzionamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012. 5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo' avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2022, della societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. 5. Identico. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al fine di far fronte alle ulteriori attivita' derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. e' autorizzata, in deroga all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad assumere a tempo indeterminato 19 unita' di personale non dirigenziale, con comprovata competenza multidisciplinare in materia di logistica e di logistica digitale, di cui due quadri, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. La societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante apposita selezione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 119.000 euro per l'anno 2021 e a 1.426.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 6-bis. Ai fini dell'autorizzazione delle opere concernenti la realizzazione di centri intermodali ferroviari in aree adiacenti ai porti, le medesime aree sono equiparate alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilita' della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'): «Art. 61-bis (Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale). - 1. Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche. 5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti e' autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo.». - Si riporta il testo vigente del comma 456, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): «Art. 1. - 1. - 455. Omissis. 456. Per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di intervento che possono fruire dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. 457. - 572. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 211, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013): «Art. 1. - 1. - 210. Omissis. 211. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprieta' o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di garantire il piu' efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorita' portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovra' essere detenuta da Interporti e Autorita' portuali. Considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale, la stessa e' inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilita' della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonche' dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facolta' di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 212. - 561. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno): «Art. 4-bis (Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno). - 1. Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal piano strategico nazionale della portualita' e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato ulteriormente di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati in conformita' alle disposizioni in materia di pareri di cui all'articolo 14-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». - Si riporta il testo dell'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno): «Art. 16-ter (Sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle citta' metropolitane). - 1. Al fine di incrementare la sicurezza nella citta' di Matera ed in generale nelle citta' metropolitane del Paese, e' autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di vehicle ramming-attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN). 2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il 2019 nonche' di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.». - Si riporta il testo del comma 583, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): «Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici). - 1. - 582. Omissis. 583. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4 del Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi. 584. - 1181. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 11-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili): «Art. 11-bis (Finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale). - 1. A decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' destinata al finanziamento delle attivita' strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' del sistema di mobilita' delle merci, nonche' per il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo. 2-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a ridefinire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in attuazione dell'articolo 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019. Le risorse, che si rendono disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto convenzionale, sono destinate al finanziamento delle attivita' di cui al comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica): «Art. 19 (Gestione del personale). - 1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi. 2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. 5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle societa' controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. 6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa' e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in societa', in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita' di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della societa' interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che: a) in corrispondenza del trasferimento alla societa' della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali; b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito; c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa; d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla societa'. 9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.». - Si riporta il testo dell'articolo 5-quinquies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici): «Art. 5-quinquies (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture). - 1. In considerazione della straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, e' istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la societa' per azioni denominata "Italia Infrastrutture Spa", con capitale sociale pari a 10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La societa', previa stipula di una o piu' convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a regioni ed enti locali e che siano sottoposti alle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse destinate alle convenzioni di cui al presente comma sono erogate alla societa' su un conto di tesoreria intestato alla medesima societa', appositamente istituito, con le modalita' previste dalle medesime convenzioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto della societa'. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, designa il consiglio di amministrazione. 2. La societa' puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della societa' stessa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e puo' stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalita' nelle materie oggetto d'intervento della societa' medesima. 3. Per le convenzioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. 4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", all'importo di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019 e all'importo di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020"; b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».