Art. 30 
 
  Digitalizzazione dell'intermodalita' e della logistica integrata 
 
  1. Al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della
Piattaforma  per  la  gestione  della  rete  logistica  nazionale  in
coerenza con  il  cronoprogramma  previsto  dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono  trasferite  al
Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  le
funzioni  di  soggetto  attuatore  di  cui  all'articolo  61-bis  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
  2. Gli effetti delle convenzioni previste  dall'articolo  1,  comma
456, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  dall'articolo  61-bis,
comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  dall'articolo  1,
comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 4-bis,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,  n.  18,  dall'articolo
16-ter del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123,  dall'articolo  1,
comma 583, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  e  dall'articolo
11-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
ove non gia' scadute, cessano alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nei limiti  delle  risorse  previste  dai  relativi
stanziamenti o autorizzazioni di spesa: 
    a)  all'accertamento  e  all'erogazione  al  precedente  soggetto
attuatore dei contributi eventualmente  ancora  dovuti  in  relazione
alle attivita' specificamente previste dalle  convenzioni  stipulate,
in attuazione dell'articolo 1, comma 456,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, dell'articolo 61-bis, comma  5,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27, e dell'articolo  1,  comma  211,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228; 
    b)  in  relazione  alle  convenzioni  stipulate   in   attuazione
dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n.  243  del  2016  e
dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 91  del  2017,  nonche'  in
relazione alle attivita' previste dall'articolo 11-bis, comma 1,  del
decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi  i  pagamenti
gia' effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli
costi, derivanti da  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti,  dallo
stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore  della
presente  disposizione,  e  strettamente  afferenti  alle   attivita'
previste dalle citate disposizioni. 
  4. Entro il medesimo termine di  cui  al  comma  3,  il  precedente
soggetto attuatore provvede a mettere a  disposizione  del  Ministero
delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  tutto  quanto
realizzato  o  in  corso  di  realizzazione   in   attuazione   delle
convenzioni e delle  disposizioni  indicate  nello  stesso  comma  3,
nonche' quanto  necessario  per  assicurare  il  funzionamento  della
piattaforma per la gestione della rete  logistica  nazionale  di  cui
all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012. 
  5. Per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  puo'
avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di
cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre  2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,
n. 157, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000
annui a decorrere dall'anno  2022,  della  societa'  Rete  Autostrade
Mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i  trasporti
S.p.A. 5. Identico. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al
fine di far fronte alle ulteriori attivita' derivanti dall'attuazione
degli interventi finanziati in tutto o in parte con  le  risorse  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, la societa' Rete  Autostrade
Mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i  trasporti
S.p.A. e' autorizzata,  in  deroga  all'articolo  19,  comma  5,  del
decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato 19 unita' di personale non dirigenziale, con comprovata
competenza multidisciplinare in materia di logistica e  di  logistica
digitale, di cui  due  quadri,  da  inquadrare  in  base  al  vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro. La societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i  trasporti
S.p.A. provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo
mediante apposita selezione ai sensi dell'articolo 19, comma  2,  del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Agli oneri derivanti  dal
presente comma, pari a 119.000 euro per l'anno  2021  e  a  1.426.000
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile  2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55. 
  6-bis. Ai  fini  dell'autorizzazione  delle  opere  concernenti  la
realizzazione di centri intermodali ferroviari in aree  adiacenti  ai
porti, le  medesime  aree  sono  equiparate  alle  zone  territoriali
omogenee B previste dal decreto del Ministro dei  lavori  pubblici  2
aprile 1968, n. 1444, ai fini  dell'applicabilita'  della  disciplina
stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42." 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   61-bis   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   24   marzo   2012,   n.   27
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'): 
                «Art. 61-bis (Piattaforma per la gestione della  rete
          logistica nazionale). - 1. Sono ripristinati i fondi di cui
          all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, nella misura di 1 milione di euro per  ciascuno  degli
          anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione  al
          miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto
          e all'inserimento dei  porti  nella  sperimentazione  della
          piattaforma per la gestione della rete logistica  nazionale
          nell'ambito  del  progetto  UIRNet  del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
                2.  All'onere  derivante  dal  comma  1  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2012-2014,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2012,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
                3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto attuatore unico
          per la realizzazione e gestione della  piattaforma  per  la
          gestione della rete logistica nazionale, come definita  nel
          decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
          oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai  porti
          ed alle piastre logistiche. 
                5. Il Ministro delle infrastrutture  e  trasporti  e'
          autorizzato  a  firmare  apposito  atto  convenzionale  con
          UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui  al
          comma 1 del presente articolo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   456,
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311
          recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): 
                «Art. 1. - 1. - 455. Omissis. 
                456.  Per   la   concessione   di   contributi   alla
          realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e  a
          ridotto impatto ambientale di supporto a  nodi  di  scambio
          viario intermodali e' autorizzata la spesa di 10 milioni di
          euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  da
          emanare,  previo  parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  sono  individuate   le
          tipologie di intervento che possono fruire dei contributi e
          gli importi massimi erogabili per ciascun  intervento,  nel
          rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti
          di Stato. 
                457. - 572. Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma  211,  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (Legge di stabilita' 2013): 
                «Art. 1. - 1. - 210. Omissis. 
                211.  Il  soggetto  attuatore  di  cui   all'articolo
          61-bis,  del  decreto-legge  24   gennaio   2012,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27, deve provvedere al completamento  della  Piattaforma
          Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale
          Italiana, e alla relativa gestione  come  sistema  di  rete
          infrastrutturale aperto a cui si collegano  le  piattaforme
          ITS  locali,  autonomamente  sviluppate  e  all'uopo   rese
          compatibili, di proprieta' o  in  uso  ai  nodi  logistici,
          porti, centri  merci  e  piastre  logistiche.  Al  fine  di
          garantire il piu' efficace coordinamento  e  l'integrazione
          tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS
          locali,  le  Autorita'  portuali  possono   acquisire   una
          partecipazione diretta al capitale del  soggetto  attuatore
          di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza  del
          capitale  sociale  del  soggetto  attuatore  dovra'  essere
          detenuta da Interporti e Autorita' portuali. Considerata la
          portata strategica per il Paese della  Piattaforma  per  la
          gestione della  Rete  logistica  nazionale,  la  stessa  e'
          inserita nel programma delle infrastrutture strategiche  di
          cui alla legge n. 443 del 2001. Ai fini  del  perseguimento
          dell'interoperabilita'    della    piattaforma    logistica
          nazionale digitale con  altre  piattaforme  che  gestiscono
          sistemi  di  trasporto  e  logistici  settoriali,   nonche'
          dell'estensione  della  piattaforma   logistica   nazionale
          mediante  l'inserimento  di  nuove  aree  servite  e  nuovi
          servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la  cessione
          in comodato d'uso di apparati di bordo,  il  contributo  di
          cui all'articolo 2, comma  244,  della  legge  24  dicembre
          2007,  n.  244,   e'   incrementato,   senza   obbligo   di
          cofinanziamento da parte del soggetto  attuatore  unico  di
          cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio  2012,
          n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
          2012, n. 27, di 4 milioni di euro per l'anno 2014  e  di  3
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2015  e  2016.  Il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula  con
          il soggetto attuatore unico una specifica  convenzione  per
          disciplinare  l'utilizzo  dei  fondi.  Per  il   definitivo
          completamento   della   piattaforma   logistica   nazionale
          digitale e la sua gestione il soggetto attuatore  unico  ha
          facolta' di  avvalersi  della  concessione  di  servizi  in
          finanza  di  progetto,  ai  sensi  dell'articolo  278   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
                212. - 561. Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   4-bis,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,   n.   18
          (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
          con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
          aree del Mezzogiorno): 
                «Art. 4-bis (Diffusione della logistica digitale  nel
          Mezzogiorno).  -  1.  Ai  fini  del   completamento   degli
          investimenti, con particolare riferimento ai  nodi  (porti,
          interporti  e  piattaforme  logistiche)  del   Mezzogiorno,
          riducendo il divario digitale, anche in relazione a  quanto
          previsto dal piano strategico nazionale della portualita' e
          della logistica  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del  27  ottobre
          2015, e dall'ultimo periodo del comma 211  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il contributo di  cui
          all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, e' incrementato ulteriormente di 5 milioni di euro per
          ciascuno degli anni dal 2017  al  2022,  senza  obbligo  di
          cofinanziamento da parte del soggetto  attuatore  unico  di
          cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio  2012,
          n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
          2012, n.  27.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti stipula  con  il  soggetto  attuatore  unico  una
          specifica  convenzione  per  disciplinare  l'utilizzo   dei
          fondi. 
                2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni
          di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2017  al  2022,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2017,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
                3.  I  fondi  di  cui  al  presente   articolo   sono
          utilizzati in conformita' alle disposizioni in  materia  di
          pareri   di   cui   all'articolo    14-bis    del    codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   16-ter   del
          decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  del  3  agosto  2017,  n.  123
          (Disposizioni  urgenti  per  la  crescita   economica   nel
          Mezzogiorno): 
                «Art. 16-ter (Sistema automatico per la detezione dei
          flussi di merce in entrata nei centri storici delle  citta'
          metropolitane). - 1. Al fine di incrementare  la  sicurezza
          nella  citta'  di  Matera  ed  in  generale  nelle   citta'
          metropolitane del Paese, e' autorizzata la realizzazione di
          un sistema automatico per la detezione dei flussi di  merce
          in entrata nei centri storici, volto  alla  prevenzione  di
          fenomeni   di   vehicle   ramming-attack   attraverso    la
          realizzazione di  un  ulteriore  modulo  della  Piattaforma
          logistica nazionale digitale (PLN). 
                2. Per la realizzazione del sistema di cui  al  comma
          1, il contributo di cui all'articolo 2,  comma  244,  della
          legge  24  dicembre   2007,   n.   244,   e'   incrementato
          ulteriormente di 0,5 milioni di euro  per  il  2017,  di  2
          milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il
          2019 nonche' di 2 milioni di euro  rispettivamente  per  il
          2020 e per il 2021, senza  obbligo  di  cofinanziamento  da
          parte del soggetto  attuatore  unico  di  cui  all'articolo
          61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27.  Il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla
          convenzione con il soggetto attuatore  unico  le  modifiche
          necessarie. 
                3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il
          2018 e a 1,5 milioni di  euro  per  il  2019,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2017-2019,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero.». 
              - Si riporta il testo del comma  583,  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2018 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2018-2020): 
                «Art. 1 (Misure  quantitative  per  la  realizzazione
          degli obiettivi programmatici). - 1. - 582. Omissis. 
                583. Al fine di ottemperare al  disposto  dell'azione
          6.4 del Piano  strategico  nazionale  della  portualita'  e
          della logistica, recepito con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del  27  ottobre
          2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della
          legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e'  incrementato  di  0,5
          milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro  per
          l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a  carico  del
          soggetto attuatore unico di  cui  all'articolo  61-bis  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27.  Il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula  con
          il soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per
          disciplinare l'utilizzo dei fondi. 
                584. - 1181. Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  11-bis,   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.   157
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili): 
                «Art. 11-bis (Finanziamento degli interventi  per  la
          digitalizzazione  della  logistica  portuale).   -   1.   A
          decorrere dall'anno 2020, una quota pari  a  5  milioni  di
          euro annui delle risorse del  fondo  per  il  finanziamento
          degli  interventi  di  adeguamento  dei   porti,   di   cui
          all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio  1994,
          n.  84,  e'  destinata  al  finanziamento  delle  attivita'
          strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica
          del  Paese  con  particolare  riferimento  ai  porti,  agli
          interporti, alle ferrovie  e  all'autotrasporto  anche  per
          garantire   il   raggiungimento    degli    obiettivi    di
          sostenibilita'  del  sistema  di  mobilita'  delle   merci,
          nonche'  per  il  completamento  degli  investimenti,   con
          particolare  riferimento  ai  nodi  (porti,  interporti   e
          piattaforme logistiche) del Mezzogiorno. 
                2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          stipula con  il  soggetto  attuatore  di  cui  all'articolo
          61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n.  27,  apposito  atto  convenzionale   per   disciplinare
          l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo. 
                2-bis.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e' autorizzato a ridefinire, entro trenta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione,  il  rapporto  convenzionale   stipulato   in
          attuazione  dell'articolo  4-bis  del  decreto   legge   29
          dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017, n. 18, con il soggetto attuatore di
          cui all'articolo 61-bis,  comma  4,  del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24  marzo  2012,  n.  27,  riconoscendo,  nei  limiti
          dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dal  comma  2   del
          medesimo  articolo  4-bis,  i  soli  costi  documentati   e
          sostenuti alla data del 31 dicembre 2019. Le  risorse,  che
          si rendono disponibili a seguito  della  ridefinizione  del
          rapporto convenzionale,  sono  destinate  al  finanziamento
          delle attivita' di cui al comma 1.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  19,  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
          di societa' a partecipazione pubblica): 
                «Art. 19 (Gestione del personale). - 1. Salvo  quanto
          previsto dal presente decreto, ai rapporti  di  lavoro  dei
          dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano
          le disposizioni del capo I, titolo  II,  del  libro  V  del
          codice  civile,  dalle  leggi  sui   rapporti   di   lavoro
          subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia  di
          ammortizzatori  sociali,  secondo  quanto  previsto   dalla
          normativa vigente, e dai contratti collettivi. 
                2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con
          propri  provvedimenti,   criteri   e   modalita'   per   il
          reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
          di  derivazione  europea,  di  trasparenza,  pubblicita'  e
          imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35,  comma
          3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  In  caso
          di  mancata  adozione  dei  suddetti  provvedimenti,  trova
          diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001. 
                3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono  pubblicati
          sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
          incompleta pubblicazione  si  applicano  gli  articoli  22,
          comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
          2013, n. 33. 
                4.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  2126  del
          codice civile, ai fini retributivi, i contratti  di  lavoro
          stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
          cui al comma 2, sono nulli. Resta  ferma  la  giurisdizione
          ordinaria  sulla  validita'  dei  provvedimenti   e   delle
          procedure di reclutamento del personale. 
                5. Le amministrazioni pubbliche  socie  fissano,  con
          propri  provvedimenti,  obiettivi  specifici,   annuali   e
          pluriennali, sul complesso delle  spese  di  funzionamento,
          ivi  comprese  quelle  per  il  personale,  delle  societa'
          controllate, anche attraverso il contenimento  degli  oneri
          contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
          di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali
          disposizioni che stabiliscono, a  loro  carico,  divieti  o
          limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
          settore in cui ciascun soggetto opera. 
                6. Le societa' a controllo pubblico  garantiscono  il
          concreto perseguimento degli obiettivi di cui  al  comma  5
          tramite propri provvedimenti da  recepire,  ove  possibile,
          nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
          di contrattazione di secondo livello. 
                7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5  e
          6 sono pubblicati sul sito istituzionale della  societa'  e
          delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
          incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22,  comma
          4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
          n. 33. 
                8.   Le   pubbliche   amministrazioni   titolari   di
          partecipazioni  di  controllo  in  societa',  in  caso   di
          reinternalizzazione di funzioni o  servizi  esternalizzati,
          affidati alle societa' stesse, procedono,  prima  di  poter
          effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
          di personale  gia'  dipendenti  a  tempo  indeterminato  da
          amministrazioni  pubbliche  e  transitate  alle  dipendenze
          della    societa'    interessata    dal     processo     di
          reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
          mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
          165 del 2001 e nel  rispetto  dei  vincoli  in  materia  di
          finanza pubblica e contenimento delle spese  di  personale.
          Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti  dei
          posti      vacanti      nelle      dotazioni      organiche
          dell'amministrazione  interessata   e   nell'ambito   delle
          facolta'  assunzionali  disponibili.  La   spesa   per   il
          riassorbimento del personale gia' in precedenza  dipendente
          dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato  non  rileva   nell'ambito   delle   facolta'
          assunzionali disponibili  e,  per  gli  enti  territoriali,
          anche  del  parametro  di   cui   all'articolo   1,   comma
          557-quater, della legge n. 296 del 2006, a  condizione  che
          venga  fornita  dimostrazione,   certificata   dal   parere
          dell'organo  di  revisione  economico-finanziaria,  che  le
          esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
          adempimenti  previsti  dall'articolo  6-bis   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e,  in  particolare,  a
          condizione che: 
                  a)  in  corrispondenza   del   trasferimento   alla
          societa' della  funzione  sia  stato  trasferito  anche  il
          personale corrispondente alla  funzione  medesima,  con  le
          correlate risorse stipendiali; 
                  b)  la  dotazione  organica  dell'ente  sia   stata
          corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
          non sia stato sostituito; 
                  c) siano state adottate  le  necessarie  misure  di
          riduzione   dei   fondi   destinati   alla   contrattazione
          integrativa; 
                  d) l'aggregato di spesa complessiva  del  personale
          soggetto ai vincoli di contenimento sia  stato  ridotto  in
          misura corrispondente alla spesa del  personale  trasferito
          alla societa'. 
                9. Le disposizioni di cui all'articolo  1,  commi  da
          565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  continuano
          ad applicarsi fino alla data di pubblicazione  del  decreto
          di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31
          dicembre 2017.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  5-quinquies,  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici): 
                «Art. 5-quinquies (Disposizioni urgenti in materia di
          infrastrutture). - 1. In considerazione della straordinaria
          necessita'   ed   urgenza   di   assicurare    la    celere
          cantierizzazione delle opere  pubbliche,  e'  istituita,  a
          decorrere dal 1° settembre 2019,  la  societa'  per  azioni
          denominata  "Italia  Infrastrutture  Spa",   con   capitale
          sociale pari a 10 milioni di euro interamente detenuto  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  su   cui   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita  il
          controllo di cui all'articolo 16 del testo unico di cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175.  La  societa',
          previa stipula di una o piu' convenzioni con  le  strutture
          interessate  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti,     ha     per     oggetto      il      supporto
          tecnico-amministrativo alle direzioni generali  in  materia
          di programmi di spesa che  prevedano  il  trasferimento  di
          fondi a regioni ed enti locali e che siano sottoposti  alle
          Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281. Le  risorse  destinate  alle  convenzioni  di  cui  al
          presente comma sono erogate alla societa' su  un  conto  di
          tesoreria intestato alla medesima  societa',  appositamente
          istituito,  con  le  modalita'  previste   dalle   medesime
          convenzioni. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, e' adottato lo statuto  della  societa'.  Il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  designa  il
          consiglio di amministrazione. 
                2. La societa' puo' avvalersi, sulla base di apposite
          convenzioni e con oneri  a  carico  della  societa'  stessa
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,   di   personale   proveniente   dalle   pubbliche
          amministrazioni, anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  puo'
          stipulare contratti di  lavoro  a  tempo  determinato,  nel
          rispetto  della  disciplina  applicabile,  con  esperti  di
          elevata professionalita' nelle materie oggetto d'intervento
          della societa' medesima. 
                3.  Per  le  convenzioni  di  cui  al  comma   1   e'
          autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e
          5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. 
                4. All'onere derivante dal presente articolo, pari  a
          12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
                  a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          recata dall'articolo 1, comma 238, della legge 30  dicembre
          2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1,
          comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:
          "e  all'importo  di  euro  9.309.900  annui   a   decorrere
          dall'anno  2020"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   ",
          all'importo di 11,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e
          all'importo di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020"; 
                  b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a
          3  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307; 
                  c) quanto a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante  corrispondente  utilizzo  dell'autorizzazione  di
          spesa recata dall'articolo 1,  comma  95,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla  quota  parte  del
          fondo attribuita al Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti.».