Art. 30 ter 
 
Interoperabilita' tra la  piattaforma  telematica  nazionale  per  la
composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre
                           banche di dati 
 
  1.  La  piattaforma  telematica  nazionale   istituita   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, e'  collegata
alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche  di  dati
dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della  previdenza
sociale e dell'agente della riscossione. 
  2. L'esperto nominato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  6,  del
decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche  di  dati  di
cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore  ai  sensi
del  regolamento  (UE)  2016/  679  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di  protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, ed estrae la documentazione  e  le  informazioni  necessari  per
l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e  con  le
parti interessate. 
  3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al
comma 1 non modifica la  disciplina  relativa  alla  titolarita'  del
trattamento, ferme restando le specifiche  responsabilita'  ai  sensi
dell'articolo 28 del citato regolamento (UE)  2016/679  spettanti  al
soggetto gestore della piattaforma  nonche'  le  responsabilita'  dei
soggetti che trattano i dati in qualita'  di  titolari  autonomi  del
trattamento. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          24 agosto 2021,  n.  118,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21  ottobre  2021,  n.  147(Misure  urgenti  in
          materia di crisi  d'impresa  e  di  risanamento  aziendale,
          nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia): 
                «Art. 3  (Istituzione  della  piattaforma  telematica
          nazionale e nomina dell'esperto). -  1.  E'  istituita  una
          piattaforma   telematica   nazionale    accessibile    agli
          imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso
          il  sito  internet  istituzionale  di  ciascuna  camera  di
          commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura.   La
          piattaforma  e'  gestita  dal  sistema  delle   camere   di
          commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,  per  il
          tramite di Unioncamere, sotto la  vigilanza  del  Ministero
          della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. 
                2. Sulla piattaforma sono disponibili  una  lista  di
          controllo particolareggiata, adeguata anche  alle  esigenze
          delle  micro,  piccole  e  medie  imprese,   che   contiene
          indicazioni  operative  per  la  redazione  del  piano   di
          risanamento,  un  test  pratico  per  la   verifica   della
          ragionevole perseguibilita' del risanamento, accessibile da
          parte dell'imprenditore e dei professionisti  dallo  stesso
          incaricati,   e   un   protocollo   di   conduzione   della
          composizione negoziata. La struttura della piattaforma,  la
          lista  di  controllo  particolareggiata,  le  modalita'  di
          esecuzione del test pratico e il contenuto  del  protocollo
          sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero  della
          giustizia da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
                3.  Presso  la  camera   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e
          delle Province autonome di Trento e di Bolzano e'  formato,
          con le modalita' di cui al comma 5, un  elenco  di  esperti
          nel quale possono essere inseriti: gli iscritti  da  almeno
          cinque anni all'albo dei  dottori  commercialisti  e  degli
          esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano
          di aver maturato  precedenti  esperienze  nel  campo  della
          ristrutturazione aziendale e  della  crisi  d'impresa;  gli
          iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti  del
          lavoro che documentano di avere  concorso,  almeno  in  tre
          casi, alla conclusione di accordi di  ristrutturazione  dei
          debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati
          o di avere concorso alla presentazione  di  concordati  con
          continuita' aziendale  omologati.  Possono  inoltre  essere
          inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti  in  albi
          professionali, documentano  di  avere  svolto  funzioni  di
          amministrazione,   direzione   e   controllo   in   imprese
          interessate da operazioni di ristrutturazione concluse  con
          piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione
          dei  debiti  e  concordati   preventivi   con   continuita'
          aziendale omologati, nei  confronti  delle  quali  non  sia
          stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa  di
          fallimento  o  sentenza  di  accertamento  dello  stato  di
          insolvenza. 
                4. L'iscrizione all'elenco  di  cui  al  comma  3  e'
          altresi' subordinata al possesso della specifica formazione
          prevista con il decreto dirigenziale  del  Ministero  della
          giustizia di cui al comma 2. 
                5. La domanda di iscrizione all'elenco e'  presentata
          agli   ordini    professionali    di    appartenenza    dei
          professionisti richiedenti e, per  i  soggetti  di  cui  al
          comma  3,  secondo  periodo,  alla  camera  di   commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura  del  capoluogo  di
          regione e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          competente  per  il  luogo  di  residenza.  La  domanda  e'
          corredata della documentazione comprovante il possesso  dei
          requisiti di cui ai commi 3 e 4,  di  un'autocertificazione
          attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di  un
          curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione
          ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, dal quale risulti ogni altra  esperienza  formativa
          in  materia,  anche  nelle  tecniche  di  facilitazione   e
          mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di
          preferenza.    La    domanda    contiene    il     consenso
          dell'interessato al  trattamento  dei  dati  comunicati  al
          momento della presentazione dell'istanza di iscrizione,  ai
          sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2016/679  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          anche ai fini  della  pubblicazione  di  cui  al  comma  9.
          Ciascun ordine  professionale,  verificata  la  completezza
          della domanda e della documentazione, comunica i nominativi
          dei professionisti in possesso  dei  requisiti  di  cui  ai
          commi  3  e  4  alla  camera   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura del capoluogo  della  regione  in
          cui  si  trova  o  alla  camera  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura delle Province autonome di Trento
          e di Bolzano per il loro inserimento  nell'elenco  previsto
          dal comma 3. Gli ordini professionali, con  riferimento  ai
          dati dei rispettivi iscritti, e  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura,  con  riferimento  ai
          soggetti di cui al comma 3, secondo  periodo,  designano  i
          responsabili   della    formazione,    della    tenuta    e
          dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico
          e del  trattamento  dei  dati  medesimi  nel  rispetto  del
          regolamento (UE) n. 2016/679 e del  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.   I   responsabili
          accertano  la  veridicita'  delle  dichiarazioni  rese  dai
          richiedenti secondo quanto previsto  dall'articolo  71  del
          citato testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 445 del 2000. La domanda e' respinta  se  non
          e' corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo
          e puo' essere  ripresentata.  I  consigli  nazionali  degli
          ordini  professionali  disciplinano  con   regolamento   le
          modalita' di formazione, tenuta e  aggiornamento  dei  dati
          raccolti  dagli  ordini  professionali  e  comunicati  alle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          per la formazione dell'elenco di cui al comma  3.  Ai  fini
          del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio  2022,
          l'aggiornamento   dei   dati   comunicati   dagli    ordini
          professionali e' continuo e, a partire dal 17 maggio  2022,
          avviene  con  cadenza  annuale.  Gli  ordini  professionali
          comunicano  tempestivamente  alle  camere   di   commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura   l'adozione,   nei
          confronti dei propri  iscritti,  di  sanzioni  disciplinari
          piu'  gravi  di  quella   minima   prevista   dai   singoli
          ordinamenti   nonche'   l'intervenuta   cancellazione   dei
          professionisti dagli  albi  professionali  di  appartenenza
          perche'  vengano  cancellati  dall'elenco.  Le  camere   di
          commercio, industria, artigianato e  agricoltura,  ricevute
          le comunicazioni di competenza degli ordini  professionali,
          provvedono  senza  indugio  all'aggiornamento   dell'elenco
          unico; esse curano direttamente  l'aggiornamento  dei  dati
          dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le
          tempistiche stabilite nel nono periodo  e  provvedono  alla
          loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa
          di ineleggibilita' ai sensi dell'articolo 2382  del  codice
          civile. 
                6. La nomina dell'esperto avviene  ad  opera  di  una
          commissione  che  resta  in  carica  per   due   anni.   La
          commissione e' costituita presso le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura  dei  capoluoghi  di
          regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed
          e' composta da: 
                  a) un magistrato  designato  dal  presidente  della
          sezione specializzata in materia di impresa  del  tribunale
          del capoluogo di regione  o  della  Provincia  autonoma  di
          Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova  la  camera
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura  che  ha
          ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1; 
                  b) un membro designato dal presidente della  camera
          di commercio, industria, artigianato e  agricoltura  presso
          la quale e' costituita la commissione; 
                  c) un membro designato dal prefetto  del  capoluogo
          di regione o  della  Provincia  autonoma  di  Trento  o  di
          Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura  che  ha   ricevuto
          l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. 
                7. Il segretario generale della camera di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura  nel   cui   ambito
          territoriale  si  trova  la  sede  dell'impresa,   ricevuta
          l'istanza di cui all'articolo 2, comma  1,  nei  successivi
          due  giorni  lavorativi,  la  comunica   alla   commissione
          costituita ai sensi del comma  6,  unitamente  a  una  nota
          sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del
          numero dei dipendenti e del settore in cui opera  l'impresa
          istante. Entro i cinque  giorni  lavorativi  successivi  la
          commissione    nomina    l'esperto    nel    campo    della
          ristrutturazione tra gli iscritti  nell'elenco  di  cui  al
          comma 3 secondo criteri che assicurano la  rotazione  e  la
          trasparenza e avendo cura che ciascun  esperto  non  riceva
          piu' di due incarichi contemporaneamente.  La  nomina  puo'
          avvenire  anche  al  di  fuori  dell'ambito  regionale.  La
          commissione  tiene  conto  della   complessiva   esperienza
          formativa risultante dal curriculum vitae di cui  al  comma
          5. 
                8.  La  commissione,  coordinata  dal   membro   piu'
          anziano, decide a maggioranza. Ai suoi membri non  spettano
          compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese  o  altri
          emolumenti comunque denominati. 
                9. Gli incarichi  conferiti  e  il  curriculum  vitae
          dell'esperto nominato  sono  pubblicati  senza  indugio  in
          apposita sezione  del  sito  internet  istituzionale  della
          camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          del luogo di nomina e del luogo  dove  e'  tenuto  l'elenco
          presso il quale l'esperto e'  iscritto,  nel  rispetto  del
          regolamento (UE) n. 2016/679 e del citato codice di cui  al
          decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  omesso  ogni
          riferimento all'imprenditore richiedente. 
                10. Per la realizzazione ed  il  funzionamento  della
          piattaforma telematica nazionale  di  cui  al  comma  1  e'
          autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022  e  di
          euro 200.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  cui  si
          provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2021,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia  per
          euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al
          Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a
          decorrere dall'anno 2023. 
                11. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Il  riferimento  al  regolamento  (UE)  2016/679  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 9. 
              - Il testo del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
          196 (Codice in materia di protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE) e' riportato nella Gazzetta Ufficiale  29  luglio
          2003, n. 174, S.O.