Art. 30 sexies 
 
           Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati 
 
  1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  l'Agenzia  delle
entrate   e    l'Agenzia    delle    entrate-Riscossione    segnalano
all'imprenditore e, ove esistente,  all'organo  di  controllo,  nella
persona del presidente del  collegio  sindacale  in  caso  di  organo
collegiale, tramite posta elettronica  certificata  o,  in  mancanza,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo
risultante dall'anagrafe  tributaria:  a)  per  l'Istituto  nazionale
della previdenza sociale, il ritardo  di  oltre  novanta  giorni  nel
versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 
  1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati,  al
30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e  all'importo  di
euro 15.000; 
  2) per le imprese senza lavoratori subordinati  e  parasubordinati,
all'importo di euro 5.000; 
  b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto  e
non versato relativo  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  risultante
dalla comunicazione dei dati delle  liquidazioni  periodiche  di  cui
all'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
superiore all'importo di euro 5.000; 
  c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di  crediti
affidati  per  la  riscossione,  autodichiarati   o   definitivamente
accertati e scaduti  da  oltre  novanta  giorni,  superiori,  per  le
imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le societa'  di
persone, all'importo di  euro  200.000  e,  per  le  altre  societa',
all'importo di euro 500.000. 
  2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate: 
  a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di
presentazione delle comunicazioni  di  cui  all'articolo  21-bis  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e  dall'Agenzia
delle  entrate-Riscossione,  entro  sessanta  giorni  decorrenti  dal
verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati
nel medesimo comma 1. 
  3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere
la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge  24
agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano: 
  a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in  relazione
ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
  b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai  debiti  risultanti
dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre  dell'anno
2022; 
  c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi
affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   21-bis   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante
          misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria  e
          di competitivita' economica: 
                «Art.   21-bis   (Comunicazioni   dei   dati    delle
          liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1.  I  soggetti  passivi
          dell'imposta    sul     valore     aggiunto     trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro I  'ultimo
          giorno del secondo mese successivo a  ogni  trimestre,  una
          comunicazione  dei  dati  contabili   riepilogativi   delle
          liquidazioni periodiche dell'imposta  effettuate  ai  sensi
          dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
          100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e),  e
          74,  quarto  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  La  comunicazione  dei
          dati relativi al secondo trimestre e' effettuata  entro  il
          16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al  quarto
          trimestre puo', in alternativa, essere  effettuata  con  la
          dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che,
          in tal caso,  deve  essere  presentata  entro  il  mese  di
          febbraio dell'anno successivo  a  quello  di  chiusura  del
          periodo d'imposta. Restano fermi gli  ordinari  termini  di
          versamento dell'imposta dovuta in  base  alle  liquidazioni
          periodiche effettuate. 
                2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma
          2,  sono  stabilite  le  modalita'  e  le  informazioni  da
          trasmettere con la comunicazione di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo. 
                3. La comunicazione e' presentata anche  nell'ipotesi
          di liquidazione con eccedenza  a  credito.  Sono  esonerati
          dalla presentazione della comunicazione i soggetti  passivi
          non  obbligati  alla  presentazione   della   dichiarazione
          annuale  I.V.A.  o  all'effettuazione  delle   liquidazioni
          periodiche, sempre che, nel corso  dell'anno,  non  vengano
          meno le predette condizioni di esonero. 
                4. In caso di determinazione separata dell'imposta in
          presenza di piu' attivita', i soggetti  passivi  presentano
          una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. 
                5. L'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  del
          contribuente, ovvero  del  suo  intermediario,  secondo  le
          modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e  635  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190,  le  risultanze  dell'esame
          dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto  e  le
          valutazioni concernenti la coerenza tra i dati  medesimi  e
          le comunicazioni di cui al comma 1  del  presente  articolo
          nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto  a
          quanto indicato nella comunicazione  medesima.  Quando  dai
          controlli eseguiti emerge un risultato diverso  rispetto  a
          quello indicato nella  comunicazione,  il  contribuente  e'
          informato   dell'esito   con   modalita'    previste    con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Il
          contribuente  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari,   o
          segnalare eventuali dati  ed  elementi  non  considerati  o
          valutati  erroneamente,  ovvero   versare   quanto   dovuto
          avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso  di  cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 472. Si applica  l'articolo  54-bis,  comma  2-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          24 agosto 2021,  n.  118,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 ottobre 2021,  n.  147  (Misure  urgenti  in
          materia di crisi  d'impresa  e  di  risanamento  aziendale,
          nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia): 
                «Art. 2  (Composizione  negoziata  per  la  soluzione
          della crisi d'impresa). - 1. L'imprenditore  commerciale  e
          agricolo  che  si  trova  in   condizioni   di   squilibrio
          patrimoniale  o  economico-finanziario   che   ne   rendono
          probabile  la  crisi  o  l'insolvenza,  puo'  chiedere   al
          segretario generale della camera di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura nel cui  ambito  territoriale  si
          trova la sede legale dell'impresa la nomina di  un  esperto
          indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il
          risanamento  dell'impresa.  La  nomina   avviene   con   le
          modalita' di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8. 
                2.    L'esperto    agevola    le    trattative    tra
          l'imprenditore, i creditori  ed  eventuali  altri  soggetti
          interessati, al fine di individuare una  soluzione  per  il
          superamento delle condizioni  di  cui  al  comma  1,  anche
          mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.».