Art. 31 bis 
 
          Potenziamento amministrativo dei comuni e misure 
                a supporto dei comuni del Mezzogiorno 
 
  1. Al solo fine di consentire l'attuazione  dei  progetti  previsti
dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  i  comuni  che
provvedono  alla  realizzazione  degli  inter-  venti  previsti   dai
predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6,  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto  a
tempo  determinato  personale  con  qualifica  non  dirigenziale   in
possesso  di  specifiche  professionalita'  per  un   periodo   anche
superiore  a  trentasei  mesi,  ma  non  eccedente   la   durata   di
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,  nel
limite di una spesa aggiuntiva  non  superiore  al  valore  dato  dal
prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi  tre
rendiconti approvati, considerate  al  netto  del  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' stanziato nel  bilancio  di  previsione,  per  la
percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella  1
annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono  subordinate
all'asseverazione da parte  dell'organo  di  revisione  del  rispetto
pluriennale  dell'equilibrio  di  bilancio.  La  spesa  di  personale
derivante dall'applicazione del presente comma,  anche  nel  caso  di
applicazione  del  regime  di  «scavalco  condiviso»  previsto  dalle
vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai  fini  dell'articolo
33  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo  1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. In relazione alle esigenze di cui  al  comma  1,  con  specifico
riferimento alle attivita'  di  supporto  riferite  ai  progetti  ivi
indicati, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 9,  comma  10,
presso il Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti  un  posto  di
funzione dirigenziale di  livello  generale  per  lo  svolgimento  di
attivita' di consulenza, studio e ricerca  e  un  posto  di  funzione
dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di  attivita'
di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento  del  tesoro
del medesimo Ministero e' istituito un posto di funzione dirigenziale
di livello generale per lo svolgimento di  attivita'  di  consulenza,
studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma
5,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Le disposizioni del comma 1, per le finalita' e con le modalita'
ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari
o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in
dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243,
243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, previa verifica della Commissione per la stabilita'  finanziaria
degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto  testo  unico,
come  ridenominata  ai  sensi   dell'articolo   3,   comma   7,   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,  da  effettuare  entro  trenta
giorni  dal  ricevimento  della  richiesta   inoltrata   dai   comuni
interessati. 
  4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e  3  i
comuni possono applicare le disposizioni previste dagli  articoli  1,
comma 3, 3-bis e 3-ter  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
  5. Al fine del concorso alla  copertura  dell'onere  sostenuto  dai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per  le  assunzioni
previste dai commi 1 e 3, e' istituito un apposito fondo nello  stato
di previsione del Ministero dell'interno, con  una  dotazione  di  30
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026.  Le
predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori  dei  progetti
previsti dal PNRR  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, sulla base del  monitoraggio  delle
esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  le  esigenze  di
personale connesse alla carenza delle  professionalita'  strettamente
necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo  non  e'
sostenibile a valere sulle risorse  disponibili  nel  bilancio  degli
enti. Il comune  beneficiario  e'  tenuto  a  riversare  ad  apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo
non utilizzato nell'esercizio finanziario. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari  a  30  milioni  di  euro
annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  7. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche' al fine  di
accelerare la definizione e l'attuazione  degli  interventi  previsti
dalla politica di coesione dell'Unione  europea  e  nazionale  per  i
cicli di programmazione  2014-2020  e  2021-2027,  l'Agenzia  per  la
coesione territoriale puo' stipulare contratti di collaborazione,  di
durata non superiore a trentasei mesi e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2026, con professionisti e personale  in  possesso  di  alta
specializzazione, da destinare  a  supporto  degli  enti  locali  del
Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva  di  67  milioni  di
euro,  a  carico  delle  disponibilita'   del   Programma   operativo
complementare  al  Programma  operativo  nazionale  «  Governance   e
capacita' istituzionale 2014-2020 », di cui  alla  deliberazione  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  n.
47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del  16  febbraio  2017,  integrato  sul  piano   finanziario   dalla
deliberazione del CIPE n. 36/2020  del  28  luglio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti  di
cui al presente comma non danno in alcun  caso  luogo  a  diritti  in
ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia. 
  8. Il personale di cui al comma 7 e' selezionato  dall'Agenzia  per
la coesione territoriale con le  modalita'  e  le  procedure  di  cui
all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno  2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113.  L'Agenzia,  previa  ricognizione  dei  fabbisogni  degli   enti
beneficiari,  avuto  anche  riguardo  agli  esiti   della   procedura
concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della  legge
30 dicembre 2020, n. 178,  e  a  quanto  previsto  dal  comma  5  del
presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la  Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti
cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo  e
provvede alla relativa contrattualizzazione e  assegnazione  entro  i
successivi sessanta giorni. 
  9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza  tecnica  e
operativa qualificata presso gli enti di assegnazione  e  svolge,  in
particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi
di fattibilita' tecnico-economica  nonche'  degli  ulteriori  livelli
progettuali; analisi e  predisposizione  delle  attivita'  necessarie
alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che
prevedono iniziative per la  valorizzazione  della  cultura  e  della
tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi  nazionali  e
regionali a valere sui fondi strutturali,  nonche'  degli  interventi
finanziati dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione;  verifica,
controllo e monitoraggio  dell'esecuzione  dei  lavori  al  fine  del
rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di
finanziamento. 
  10. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno
deliberato il ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale prevista dall'articolo  243-bis  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere,  con  oneri  a
carico  dei  propri  bilanci,  all'assunzione  di  collaboratori  con
contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui  all'articolo
90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa
sostenuta per le medesime finalita' nell'ultimo rendiconto precedente
alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 28, dell'articolo 9 del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122(Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
                «Art. 9  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico). - 1.-27. Omissis. 
                28. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano alle regioni  e  agli  enti
          locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese  di
          personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva  non
          puo' essere superiore alla spesa sostenuta  per  le  stesse
          finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso  escluse  dalle
          limitazioni previste dal presente comma le spese  sostenute
          per  le   assunzioni   a   tempo   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  188,  della  legge   23
          dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
          altresi', quanto previsto dal  comma  187  dell'articolo  1
          della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e   successive
          modificazioni.  Alla  copertura  del  relativo   onere   si
          provvede  mediante  l'attivazione   della   procedura   per
          l'individuazione delle  risorse  di  cui  all'articolo  25,
          comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. Alle minori economie pari a 27  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  259  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art.   259   (Ipotesi   di   bilancio    stabilmente
          riequilibrato). - 1. Il consiglio dell'ente locale presenta
          al Ministro dell'interno, entro il  termine  perentorio  di
          tre mesi dalla  data  di  emanazione  del  decreto  di  cui
          all'articolo 252,  un'ipotesi  di  bilancio  di  previsione
          stabilmente riequilibrato. 
                1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione  di  dissesto
          sia adottata nel corso del secondo semestre  dell'esercizio
          finanziario per il quale risulta non  essere  stato  ancora
          validamente deliberato il  bilancio  di  previsione  o  sia
          adottata nell'esercizio successivo, il consiglio  dell'ente
          presenta  per  l'approvazione  del  Ministro  dell'interno,
          entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di  bilancio
          che garantisca l'effettivo riequilibrio  entro  il  secondo
          esercizio. 
                  1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio
          sia significativamente condizionato dall'esito delle misure
          di riduzione di almeno  il  20  per  cento  dei  costi  dei
          servizi,  nonche'  dalla  razionalizzazione  di  tutti  gli
          organismi e societa' partecipati, laddove presenti,  i  cui
          costi  incidono  sul  bilancio   dell'ente,   l'ente   puo'
          raggiungere l'equilibrio, in  deroga  alle  norme  vigenti,
          entro l'esercizio in cui si completano la  riorganizzazione
          dei servizi comunali e la razionalizzazione  di  tutti  gli
          organismi partecipati, e comunque entro cinque anni (1102),
          compreso quello in cui e'  stato  deliberato  il  dissesto.
          Fino al  raggiungimento  dell'equilibrio  e  per  i  cinque
          esercizi     successivi,     l'organo     di      revisione
          economico-finanziaria  dell'ente  trasmette  al   Ministero
          dell'interno, entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun
          esercizio,  una  relazione  sull'efficacia   delle   misure
          adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio. 
                  2. L'ipotesi di bilancio realizza  il  riequilibrio
          mediante l'attivazione di entrate proprie  e  la  riduzione
          delle spese correnti. 
                  3. Per l'attivazione delle entrate proprie,  l'ente
          provvede  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   251,
          riorganizzando anche i  servizi  relativi  all'acquisizione
          delle entrate ed attivando ogni altro cespite. 
                  4. Le province ed i comuni per i quali  le  risorse
          di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al
          fondo ordinario ed al fondo consolidato e da  quella  parte
          di tributi locali calcolata in detrazione ai  trasferimenti
          erariali,   sono   disponibili   in    misura    inferiore,
          rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella
          media  della  fascia  demografica  di  appartenenza,   come
          definita con il decreto di cui all'articolo 263,  comma  1,
          richiedono,   con   la   presentazione   dell'ipotesi,    e
          compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi
          a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla
          media   predetta,   quale   fattore   del    consolidamento
          finanziario della gestione. 
                  5. Per la riduzione  delle  spese  correnti  l'ente
          locale  riorganizza  con  criteri  di  efficienza  tutti  i
          servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed  eliminando,
          o quanto meno riducendo ogni previsione di  spesa  che  non
          abbia   per   fine   l'esercizio   di   servizi    pubblici
          indispensabili.  L'ente  locale   emana   i   provvedimenti
          necessari per il  risanamento  economico-finanziario  degli
          enti  od  organismi  dipendenti   nonche'   delle   aziende
          speciali,  nel  rispetto  della  normativa   specifica   in
          materia. 
                  6.  L'ente  locale,  ugualmente   ai   fini   della
          riduzione delle spese, ridetermina  la  dotazione  organica
          dichiarando eccedente il personale comunque in servizio  in
          sovrannumero      rispetto      ai      rapporti       medi
          dipendenti-popolazione di cui all'articolo  263,  comma  2,
          fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilita'  di
          bilancio. La spesa per il  personale  a  tempo  determinato
          deve altresi' essere ridotta a non oltre il  50  per  cento
          della spesa media sostenuta  a  tale  titolo  per  l'ultimo
          triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce. 
                  7. La rideterminazione della dotazione organica  e'
          sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli
          organici degli enti locali per l'approvazione. 
                  8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui  al
          comma  6  comporta  la  denuncia  dei  fatti  alla  Procura
          regionale presso la Corte dei conti da parte del  Ministero
          dell'interno. L'ente locale  e'  autorizzato  ad  iscrivere
          nella parte entrata dell'ipotesi  di  bilancio  un  importo
          pari alla quantificazione del danno subito.  E'  consentito
          all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui  attivi
          sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'. 
                  9.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e  gli  altri
          istituti  di  credito  sono   autorizzati,   su   richiesta
          dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria  dell'ente
          locale, al 31 dicembre precedente, in  un  ulteriore  mutuo
          decennale, con esclusione delle rate di  ammortamento  gia'
          scadute.  Conservano  validita'  i  contributi  statali   e
          regionali gia' concessi in relazione ai mutui preesistenti. 
                  10. Le regioni a statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, possono  porre  a  proprio
          carico oneri per la copertura di posti  negli  enti  locali
          dissestati in aggiunta  a  quelli  di  cui  alla  dotazione
          organica  rideterminata,  ove  gli  oneri  predetti   siano
          previsti per tutti  gli  enti  operanti  nell'ambito  della
          medesima regione o provincia autonoma. 
                  11. Per le province ed i comuni il termine  di  cui
          al comma 1 e' sospeso a seguito di  indizione  di  elezioni
          amministrative per l'ente,  dalla  data  di  indizione  dei
          comizi  elettorali  e  sino  all'insediamento   dell'organo
          esecutivo.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   33   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi): 
                  «Art. 33. (Assunzione di personale nelle regioni  a
          statuto ordinario e nei comuni in base alla  sostenibilita'
          finanziaria). - 1. A decorrere dalla data  individuata  dal
          decreto  di  cui  al  presente  comma,  anche  al  fine  di
          consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
          particolare riferimento a quelli in materia di  mitigazione
          del  rischio  idrogeologico,  ambientale,  manutenzione  di
          scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
          e agli altri programmi previsti  dalla  legge  30  dicembre
          2018, n.  145,  le  regioni  a  statuto  ordinario  possono
          procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
          in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
          personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
          dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
          revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
          personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
          definito come percentuale, anche differenziata  per  fascia
          demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
          agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
          di quelle la cui destinazione e'  vincolata,  ivi  incluse,
          per le finalita' di cui al presente comma, quelle  relative
          al servizio sanitario  nazionale  ed  al  netto  del  fondo
          crediti di dubbia esigibilita'  stanziato  in  bilancio  di
          previsione.  Con  decreto  del  Ministro   della   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province  autonome
          di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per le regioni che si collocano al  di  sotto  del
          predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
          adottano un percorso  di  graduale  riduzione  annuale  del
          suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del
          predetto  valore  soglia  anche  applicando  un  turn  over
          inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn  over  pari  al  30  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento accessorio del personale  di  cui  all'articolo
          23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
          e' adeguato, in aumento o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
          2018, del fondo per la contrattazione  integrativa  nonche'
          delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione
          organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
          il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
                  1-bis.  A  decorrere  dalla  data  individuata  dal
          decreto di cui al presente comma, anche  per  le  finalita'
          di' cui al comma 1, le province e le  citta'  metropolitane
          possono  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
          indeterminato  in  coerenza  con  i  piani  triennali   dei
          fabbisogni  di  personale  e  fermo  restando  il  rispetto
          pluriennale   dell'equilibrio   di   bilancio    asseverato
          dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
          tutto  il  personale  dipendente,  al  lordo  degli   oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione,  non  superiore  al
          valore soglia definito come percentuale, differenziata  per
          fascia demografica,  della  media  delle  entrate  correnti
          relative agli ultimi tre rendiconti approvati,  considerate
          al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato
          nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   presente   disposizione   sono
          individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
          prossimi al  valore  medio  per  fascia  demografica  e  le
          relative percentuali  massime  annuali  di  incremento  del
          personale  in  servizio  per  le  province  e   le   citta'
          metropolitane che si collocano al  di  sotto  del  predetto
          valore  soglia.  I  predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. Le province e le citta' metropolitane  in  cui
          il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione, e  la  media  delle
          predette  entrate  correnti  relative   agli   ultimi   tre
          rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia  di
          cui al primo periodo,  adottano  un  percorso  di  graduale
          riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al
          conseguimento nell'anno 2025  del  predetto  valore  soglia
          anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
          A decorrere dal 2025 le province e le citta'  metropolitane
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn over pari al trenta  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento accessorio del personale  di  cui  all'articolo
          23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
          e' adeguato, in aumento o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
          2018, del fondo per la contrattazione  integrativa  nonche'
          delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione
          organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
          il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
                  1-ter. L'articolo 1,  comma  421,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, e' abrogato. Fermo  restando  quanto
          previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi  di
          personale a tempo determinato nel limite del 50  per  cento
          della spesa sostenuta per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. 
                2. A decorrere dalla data individuata dal decreto  di
          cui al presente comma, anche per le  finalita'  di  cui  al
          comma 1,  i  comuni  possono  procedere  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato in  coerenza  con  i  piani
          triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il
          rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
          dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
          tutto  il  personale  dipendente,  al  lordo  degli   oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione,  non  superiore  al
          valore soglia definito come percentuale, differenziata  per
          fascia demografica,  della  media  delle  entrate  correnti
          relative agli ultimi tre rendiconti approvati,  considerate
          al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
          bilancio di previsione.  Con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sono individuate  le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per i comuni che si  collocano  al  di  sotto  del
          valore soglia prossimo al valore medio, nonche'  un  valore
          soglia superiore cui convergono i comuni con una  spesa  di
          personale eccedente la predetta soglia superiore. I  comuni
          che registrano un rapporto  compreso  tra  i  due  predetti
          valori  soglia  non  possono  incrementare  il  valore  del
          predetto  rapporto   rispetto   a   quello   corrispondente
          registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
          I comuni con popolazione  fino  a  5.000  abitanti  che  si
          collocano al di sotto del valore soglia  di  cui  al  primo
          periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
          dell'articolo  32  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  al  solo  fine  di
          consentire  l'assunzione  di  almeno  una  unita'   possono
          incrementare la spesa di personale  a  tempo  indeterminato
          oltre la predetta soglia  di  un  valore  non  superiore  a
          quello stabilito con decreto di  cui  al  secondo  periodo,
          collocando tali unita' in comando presso le  corrispondenti
          unioni con oneri a carico delle medesime,  in  deroga  alle
          vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
          di  personale.  I   predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra  la  spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia  superiore  adottano  un
          percorso  di  graduale  riduzione  annuale   del   suddetto
          rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del  predetto
          valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al
          100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
          un rapporto superiore al valore soglia superiore  applicano
          un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
          predetto valore soglia superiore. Il limite al  trattamento
          accessorio del personale di cui all'articolo 23,  comma  2,
          del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
          in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
          valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del  fondo
          per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
          remunerare  gli  incarichi  di   posizione   organizzativa,
          prendendo a riferimento come base di calcolo  il  personale
          in servizio al 31 dicembre 2018. 
                2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1  della  legge  30
          dicembre  2018,  n.  145,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) le  parole:  «ed  educativo,  anche  degli  enti
          locali» sono soppresse; 
                  b) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I
          commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle  assunzioni
          del personale educativo degli enti locali». 
                2-ter. Gli enti locali procedono alle  assunzioni  di
          cui all'articolo 1, comma  366,  della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145,  anche  utilizzando  le  graduatorie  la  cui
          validita' sia stata prorogata ai sensi del  comma  362  del
          medesimo articolo 1. 
                2-quater.  Il  comma  2  dell'articolo   14-ter   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e'
          abrogato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 557 e 562,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007): 
                «Art. 1. - 1.-556. Omissis. 
                557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
                  a) 
                  b) razionalizzazione e snellimento delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
                  c) contenimento delle dinamiche di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali. 
                558. - 561. Omissis. 
                562. Per gli enti  non  sottoposti  alle  regole  del
          patto di stabilita' interno,  le  spese  di  personale,  al
          lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali,  non  devono   superare   il   corrispondente
          ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo  periodo
          possono procedere all'assunzione di  personale  nel  limite
          delle  cessazioni   di   rapporti   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente
          anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. 
                Omissis.». 
              - Il riferimento all'articolo 7  del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108, e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 9. 
              - Si riporta il testo degli articoli 242, 243, 243-bis,
          243-ter e 244 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267 (testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali): 
                «Art.   242   (Individuazione   degli   enti   locali
          strutturalmente deficitari e relativi controlli). - 1. Sono
          da considerarsi in condizioni  strutturalmente  deficitarie
          gli enti locali che presentano gravi  ed  incontrovertibili
          condizioni  di  squilibrio,   rilevabili   da   un'apposita
          tabella,  da  allegare  al   rendiconto   della   gestione,
          contenente parametri obiettivi dei quali  almeno  la  meta'
          presentino valori deficitari. Il rendiconto della  gestione
          e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello
          di riferimento 
                2. Con decreto del Ministro  dell'interno  di  natura
          non   regolamentare,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sono  fissati  i  parametri
          obiettivi, nonche' le modalita' per la  compilazione  della
          tabella di cui al comma 1. Fino alla  fissazione  di  nuovi
          parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente. 
                3. Le norme di cui al presente capo  si  applicano  a
          comuni, province e comunita' montane.» 
                «Articolo  243  (Controlli  per   gli   enti   locali
          strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
          enti). - 1. Gli  enti  locali  strutturalmente  deficitari,
          individuati ai sensi dell'articolo 242,  sono  soggetti  al
          controllo  centrale  sulle  dotazioni  organiche  e   sulle
          assunzioni di personale da parte della Commissione  per  la
          finanza e gli organici degli enti locali. Il  controllo  e'
          esercitato  prioritariamente  in  relazione  alla  verifica
          sulla compatibilita' finanziaria. 
                2. Gli enti locali  strutturalmente  deficitari  sono
          soggetti ai controlli centrali in materia di copertura  del
          costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
          un'apposita certificazione che: 
                  a) il costo complessivo della gestione dei  servizi
          a domanda individuale, riferito ai dati  della  competenza,
          sia stato coperto  con  i  relativi  proventi  tariffari  e
          contributi finalizzati in misura non inferiore  al  36  per
          cento; a tale fine i costi di  gestione  degli  asili  nido
          sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare; 
                  b) il costo complessivo della gestione del servizio
          di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato
          coperto con la relativa tariffa  in  misura  non  inferiore
          all'80 per cento; 
                  c) il costo complessivo della gestione del servizio
          di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  interni   ed
          equiparati, riferito ai dati della  competenza,  sia  stato
          coperto  con  la  relativa  tariffa  almeno  nella   misura
          prevista dalla legislazione vigente. 
                3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui
          al comma 2, lettere a) e b),  devono  comunque  comprendere
          gli oneri diretti e indiretti di personale,  le  spese  per
          l'acquisto di beni e servizi, le spese per i  trasferimenti
          e per gli oneri di  ammortamento  degli  impianti  e  delle
          attrezzature. Per le quote di ammortamento si  applicano  i
          coefficienti  indicati  nel  decreto  del  Ministro   delle
          finanze in data 31 dicembre 1988 e successive  modifiche  o
          integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per
          cento per i  beni  ammortizzabili  acquisiti  nell'anno  di
          riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti  da
          organismi  di  gestione  degli  enti  locali,   nei   costi
          complessivi  di  gestione  sono   considerati   gli   oneri
          finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo
          44 del decreto del Presidente della  Repubblica  4  ottobre
          1986, n. 902, da versare dagli organismi di  gestione  agli
          enti proprietari  entro  l'esercizio  successivo  a  quello
          della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto
          esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio  di
          cui al comma  2,  lettera  c),  sono  rilevati  secondo  le
          disposizioni vigenti in materia. 
                3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli  enti
          locali con  le  societa'  controllate,  con  esclusione  di
          quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole
          volte  a  prevedere,  ove  si  verifichino  condizioni   di
          deficitarieta' strutturale, la  riduzione  delle  spese  di
          personale delle societa' medesime, anche in applicazione di
          quanto  previsto  dall'articolo  18,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge   n.   112   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. 
                4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita  la
          Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati  i  tempi  e  le
          modalita'  per  la  presentazione  e  il  controllo   della
          certificazione di cui al comma 2. 
                5.  Alle  province  ed  ai   comuni   in   condizioni
          strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti,
          non rispettano i livelli minimi di copertura dei  costi  di
          gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
          tale rispetto trasmettendo la prevista  certificazione,  e'
          applicata una sanzione pari all'1 per cento  delle  entrate
          correnti  risultanti  dal  rendiconto  della  gestione  del
          penultimo esercizio finanziario precedente a quello in  cui
          viene rilevato il  mancato  rispetto  dei  predetti  limiti
          minimi di copertura. Ove non  risulti  inviato  alla  banca
          dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  rendiconto  della
          gestione del penultimo anno precedente, si  fa  riferimento
          all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca  dati  o,
          in caso di ulteriore indisponibilita', nella banca dati dei
          certificati di  bilancio  del  Ministero  dell'interno.  La
          sanzione si applica sulle risorse attribuite dal  Ministero
          dell'interno  a  titolo  di  trasferimenti  erariali  e  di
          federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e'
          tenuto a versare all'entrata del bilancio  dello  Stato  le
          somme residue. 
                5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
          a decorrere dalle sanzioni  da  applicare  per  il  mancato
          rispetto dei limiti di  copertura  dei  costi  di  gestione
          dell'esercizio 2011. 
                6. Sono soggetti, in via  provvisoria,  ai  controlli
          centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento: 
                  a) gli enti locali per i quali non sia  intervenuta
          nei termini di legge la deliberazione del rendiconto  della
          gestione; 
                  b) gli enti locali che non  inviino  il  rendiconto
          della  gestione  alla  banca  dati  delle   amministrazioni
          pubbliche entro 30  giorni  dal  termine  previsto  per  la
          deliberazione. 
                7. Gli enti locali che hanno deliberato lo  stato  di
          dissesto finanziario  sono  soggetti,  per  la  durata  del
          risanamento, ai controlli di cui al comma  1,  sono  tenuti
          alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e
          sono  tenuti  per  i  servizi  a  domanda  individuale   al
          rispetto, per il medesimo periodo, del  livello  minimo  di
          copertura dei costi di gestione di cui al comma 2,  lettera
          a).» 
                «Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio  finanziario
          pluriennale). - 1. I comuni e  le  province  per  i  quali,
          anche in considerazione  delle  pronunce  delle  competenti
          sezioni regionali della Corte dei conti sui  bilanci  degli
          enti, sussistano  squilibri  strutturali  del  bilancio  in
          grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
          le misure  di  cui  agli  articoli  193  e  194  non  siano
          sufficienti  a  superare  le   condizioni   di   squilibrio
          rilevate, possono ricorrere, con  deliberazione  consiliare
          alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          prevista dal presente articolo. La predetta  procedura  non
          puo'  essere  iniziata  qualora  sia  decorso  il   termine
          assegnato dal prefetto, con lettera notificata  ai  singoli
          consiglieri, per la  deliberazione  del  dissesto,  di  cui
          all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 149. 
                2. La deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
                3. Il ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare,  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
          il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
                4. Le procedure esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
                5. Il consiglio dell'ente locale,  entro  il  termine
          perentorio  di  novanta  giorni   (983)   dalla   data   di
          esecutivita' della delibera di cui al comma 1, delibera  un
          piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale  di  durata
          compresa tra quattro  e  venti  anni,  compreso  quello  in
          corso,  corredato  del  parere  dell'organo  di   revisione
          economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio  mandato,
          la  delibera  di  cui  al  presente  comma   risulti   gia'
          presentata dalla precedente  amministrazione,  ordinaria  o
          commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera
          della Corte dei conti di approvazione o di diniego  di  cui
          all'articolo  243-quater,  comma  3,  l'amministrazione  in
          carica ha facolta' di rimodulare il piano di  riequilibrio,
          presentando  la  relativa  delibera  nei  sessanta   giorni
          successivi  alla  sottoscrizione  della  relazione  di  cui
          all'articolo 4-bis, comma  2,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 149. 
                5-bis. La durata massima del  piano  di  riequilibrio
          finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del  comma
          5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
          da ripianare nel medesimo e l'ammontare  degli  impegni  di
          cui al  titolo  I  della  spesa  del  rendiconto  dell'anno
          precedente a  quello  di  deliberazione  del  ricorso  alla
          procedura  di   riequilibrio   o   dell'ultimo   rendiconto
          approvato, secondo la seguente tabella: 
                6. Il piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
                  a)  le   eventuali   misure   correttive   adottate
          dall'ente  locale  in  considerazione   dei   comportamenti
          difformi dalla sana  gestione  finanziaria  e  del  mancato
          rispetto degli obiettivi posti con il patto  di  stabilita'
          interno accertati dalla competente sezione regionale  della
          Corte dei conti; 
                  b)   la   puntuale   ricognizione,   con   relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
                  c) l'individuazione, con relative quantificazione e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
                  d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
          di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
          di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
          da prevedere nei  bilanci  annuali  e  pluriennali  per  il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
                7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell'articolo  194.
          Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente  puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
                7-bis. Al fine di pianificare  la  rateizzazione  dei
          pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
          richiedere all'agente della riscossione una  dilazione  dei
          carichi affidati dalle  agenzie  fiscali  e  relativi  alle
          annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
          dell'ente.  Le  rateizzazioni  possono  avere  una   durata
          temporale massima  di  dieci  anni  con  pagamenti  rateali
          mensili.  Alle  rateizzazioni  concesse   si   applica   la
          disciplina di cui all'articolo  19,  commi  1-quater,  3  e
          3-bis, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  602.  Sono  dovuti  gli  interessi  di
          dilazione di cui all'articolo 21  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 
                7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis  si  applicano
          anche ai carichi affidati dagli enti gestori  di  forme  di
          previdenza e assistenza obbligatoria. 
                7-quater.  Le   modalita'   di   applicazione   delle
          disposizioni dei commi 7-bis  e  7-ter  sono  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                7-quinquies. L'ente locale  e'  tenuto  a  rilasciare
          apposita delegazione di pagamento  ai  sensi  dell'articolo
          206 quale garanzia del pagamento  delle  rate  relative  ai
          carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
          di previdenza e assistenza obbligatoria  di  cui  ai  commi
          7-bis e 7-ter. 
                8. Al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
                  a)  puo'  deliberare  le  aliquote  o  tariffe  dei
          tributi locali nella misura massima  consentita,  anche  in
          deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
          vigente; 
                  b) e' soggetto ai controlli centrali in materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all'articolo
          243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
          costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
          prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
          2; 
                  c) e' tenuto ad assicurare, con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
                  d)  e'  soggetto  al  controllo   sulle   dotazioni
          organiche  e  sulle  assunzioni   di   personale   previsto
          dall'articolo 243, comma 1; 
                  e)  e'   tenuto   ad   effettuare   una   revisione
          straordinaria  di  tutti  i  residui   attivi   e   passivi
          conservati  in  bilancio,  stralciando  i  residui   attivi
          inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel  conto
          del  patrimonio  fino  al   compimento   dei   termini   di
          prescrizione,  nonche'   una   sistematica   attivita'   di
          accertamento  delle  posizioni  debitorie  aperte  con   il
          sistema creditizio  e  dei  procedimenti  di  realizzazione
          delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed  una  verifica
          della consistenza ed integrale ripristino dei  fondi  delle
          entrate con vincolo di destinazione; 
                  f) e' tenuto ad effettuare una  rigorosa  revisione
          della  spesa  con  indicazione  di  precisi  obiettivi   di
          riduzione della stessa, nonche'  una  verifica  e  relativa
          valutazione dei costi di tutti i servizi erogati  dall'ente
          e della situazione di tutti gli organismi e delle  societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
                  g) puo' procedere all'assunzione di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
          alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
          per i fini istituzionali dell'ente e che  abbia  provveduto
          alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
          dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
          non puo' essere variata in aumento per la durata del  piano
          di riequilibrio. 
                9. In caso di accesso al Fondo di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
                  a)   a   decorrere    dall'esercizio    finanziario
          successivo,  riduzione  delle  spese   di   personale,   da
          realizzare in  particolare  attraverso  l'eliminazione  dai
          fondi per il finanziamento  della  retribuzione  accessoria
          del personale dirigente e di  quello  del  comparto,  delle
          risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e  26,  comma  3,
          dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1°  aprile
          1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per  la
          quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
          organiche; 
                  b) entro il termine di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni  e
          prestazioni di servizi di cui al  macroaggregato  03  della
          spesa corrente, finanziate attraverso risorse  proprie.  Ai
          fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
          di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 
                    1) alla  copertura  dei  costi  di  gestione  del
          servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
                    2) alla  copertura  dei  costi  di  gestione  del
          servizio di acquedotto; 
                    3) al servizio di trasporto pubblico locale; 
                    4) al servizio di illuminazione pubblica; 
                    5)  al   finanziamento   delle   spese   relative
          all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
          giudiziaria, di minori in strutture protette in  regime  di
          convitto e semiconvitto; 
                  c) entro il termine di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 25 per cento delle spese  per  trasferimenti  di
          cui al macroaggregato 04 della spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse  proprie.  Ai  fini  del  computo  della
          percentuale  di  riduzione,  dalla  base  di  calcolo  sono
          escluse le somme  relative  a  trasferimenti  destinati  ad
          altri livelli istituzionali, a enti, agenzie  o  fondazioni
          lirico-sinfoniche; 
                  c-bis)  ferma  restando   l'obbligatorieta'   delle
          riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale  ha
          facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
          mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
          spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
          ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime  lettere
          b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni  sono
          puntualmente  evidenziate   nel   piano   di   riequilibrio
          approvato; 
                  d) blocco dell'indebitamento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
                9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e  al  comma
          9,  lettera  d),  del  presente  articolo  e   all'articolo
          243-ter, i comuni  che  fanno  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal  presente
          articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui  al
          comma 1 dell'articolo  204,  necessari  alla  copertura  di
          spese di investimento relative a progetti e interventi  che
          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche'  alla
          copertura, anche a titolo di  anticipazione,  di  spese  di
          investimento    strettamente    funzionali     all'ordinato
          svolgimento  di  progetti  e   interventi   finanziati   in
          prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
          amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.» 
                «Art. 243-ter (Fondo di rotazione per  assicurare  la
          stabilita' finanziaria degli enti  locali).  -  1.  Per  il
          risanamento  finanziario  degli  enti  locali   che   hanno
          deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di  cui
          all'articolo 243-bis lo Stato  prevede  un'anticipazione  a
          valere  sul  Fondo  di  rotazione,  denominato:  "Fondo  di
          rotazione per assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli
          enti locali". 
                2.  Con  decreto  del  Ministero   dell'interno,   di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da
          emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri
          per     la     determinazione     dell'importo      massimo
          dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun
          ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e  per
          la restituzione della stessa in un periodo  massimo  di  10
          anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui  viene
          erogata l'anticipazione di cui al comma 1. 
                3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
          attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
          massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e  in
          euro 20 per abitante  per  le  province  o  per  le  citta'
          metropolitane, per abitante e  della  disponibilita'  annua
          del Fondo, devono tenere anche conto: 
                  a)  dell'incremento   percentuale   delle   entrate
          tributarie  ed  extratributarie  previsto  nell'ambito  del
          piano di riequilibrio pluriennale; 
                  b) della riduzione percentuale delle spese correnti
          previste   nell'ambito   del    piano    di    riequilibrio
          pluriennale.» 
                «Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
          dissesto  finanziario  se   l'ente   non   puo'   garantire
          l'assolvimento delle funzioni e dei servizi  indispensabili
          ovvero esistono  nei  confronti  dell'ente  locale  crediti
          liquidi ed  esigibili  di  terzi  cui  non  si  possa  fare
          validamente fronte con le  modalita'  di  cui  all'articolo
          193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo  194  per
          le fattispecie ivi previste. 
                2.  Le  norme  sul  risanamento  degli  enti   locali
          dissestati si applicano solo a province e comuni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  7,  del
          decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  2012,  n.   213,
          (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
          degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in
          favore delle zone terremotate nel maggio 2012): 
                «Art. 3 (Rafforzamento dei controlli  in  materia  di
          enti locali). - 1.-6. Omissis. 
                7.  La  Commissione  di  cui  all'articolo  155   del
          predetto Testo unico  n.  267  del  2000,  ovunque  citata,
          assume la denominazione di Commissione  per  la  stabilita'
          finanziaria degli enti locali. 
                Omissis.». 
              - Il riferimento all'articolo  1  del  decreto-legge  9
          giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2021, n. 113, e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 9. 
              - Si riporta il testo degli articoli 3-bis e 3-ter  del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113  (Misure
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle pubbliche amministrazioni  funzionale  all'attuazione
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia): 
                «Art. 3-bis. (Selezioni uniche per la  formazione  di
          elenchi    di    idonei    all'assunzione     nei     ruoli
          dell'amministrazione degli enti  locali).  -  1.  Gli  enti
          locali possono organizzare e gestire  in  forma  aggregata,
          anche in assenza di un fabbisogno di  personale,  selezioni
          uniche   per   la   formazione   di   elenchi   di   idonei
          all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a  tempo
          indeterminato sia a tempo  determinato,  per  vari  profili
          professionali e categorie, compresa la dirigenza. 
                2. I rapporti tra gli enti locali e le  modalita'  di
          gestione delle  selezioni  sono  disciplinati  in  appositi
          accordi. 
                3. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di
          idonei di cui al comma 1 per la copertura  delle  posizioni
          programmate  nei  rispettivi  piani   dei   fabbisogni   di
          personale, in assenza di proprie graduatorie  in  corso  di
          validita'.  Gli  enti  locali  interessati  procedono  alle
          assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli
          elenchi,  ogniqualvolta  si  verifichi  la  necessita'   di
          procedere all'assunzione di personale in base ai  documenti
          programmatori definiti dal singolo ente. 
                4.  In  presenza   di   piu'   soggetti   interessati
          all'assunzione,  l'ente  locale  procede  a  valutarne   le
          candidature  con   le   modalita'   semplificate   di   cui
          all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  2021,
          n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla
          quale attingere per la copertura dei posti disponibili.  Il
          singolo   ente   interessato   all'assunzione,   prima   di
          procedere,  deve  avviare  un  interpello  tra  i  soggetti
          inseriti negli elenchi per  verificarne  la  disponibilita'
          all'assunzione. In presenza di  piu'  soggetti  interessati
          all'assunzione  l'ente  procede  ad  effettuare  una  prova
          selettiva  scritta  o  orale  diretta   a   formulare   una
          graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del
          posto disponibile. 
                5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1, una volta
          costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno
          una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli
          enti locali aderenti un numero adeguato  di  candidati  per
          l'assunzione in servizio. I  soggetti  selezionati  restano
          iscritti negli elenchi degli idonei sino  alla  data  della
          loro assunzione a tempo indeterminato, e  comunque  per  un
          massimo di tre anni. 
                6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per
          la  formazione  degli  elenchi  di  idonei  possono  essere
          gestiti   congiuntamente   dagli   enti    attraverso    il
          coordinamento  dei  rispettivi  uffici,  o  avvalendosi  di
          societa' esterne specializzate  nel  reclutamento  e  nella
          selezione del personale,  costituendo  a  tal  fine  uffici
          dedicati alla gestione delle procedure,  o  possono  essere
          esternalizzati. 
                7. Gli elenchi di  cui  al  comma  1  possono  essere
          utilizzati  per  la  copertura,  con  assunzioni  a   tempo
          indeterminato o a  tempo  determinato,  dei  posti  che  si
          rendono vacanti in organico a causa del  passaggio  diretto
          di propri dipendenti presso altre amministrazioni. 
                8. Ferma restando la  priorita'  nell'utilizzo  delle
          proprie graduatorie, per le finalita' di cui  al  comma  7,
          gli enti locali possono  procedere  anche  in  deroga  alla
          previsione di cui al comma 3 e,  in  caso  di  contratti  a
          tempo determinato, ai limiti finanziari di cui all'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
                9.  Le  procedure  selettive  bandite  ai  sensi  del
          presente articolo sono soggette alle forme  di  pubblicita'
          previste a legislazione vigente.» 
                «Art. 3-ter. (Semplificazioni in materia  di  vincoli
          assunzionali per gli enti locali).  -  1.  All'articolo  9,
          comma 1-quinquies, del decreto-legge  24  giugno  2016,  n.
          113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto
          2016, n. 160, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «Gli enti di cui ai  precedenti  periodi  possono  comunque
          procedere alle assunzioni di personale a tempo  determinato
          necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale  di
          ripresa e resilienza, nonche' l'esercizio delle funzioni di
          protezione  civile,  di  polizia  locale,   di   istruzione
          pubblica, inclusi i servizi, e  del  settore  sociale,  nel
          rispetto dei  limiti  di  spesa  previsti  dalla  normativa
          vigente in materia».». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art. 10. 
                1.  Al  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti ulteriori modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  «30
          giugno 2005» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  ottobre
          2005». 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1,  commi  179  e
          seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 
                Art. 1. - 1.-178. Omissis. 
                179. A decorrere dal 1°  gennaio  2021,  al  fine  di
          garantire la definizione e  l'attuazione  degli  interventi
          previsti dalla politica di coesione dell'Unione  europea  e
          nazionale  per  i  cicli  di  programmazione  2014-2020   e
          2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla
          disciplina   vigente   e   con   oneri   a   carico   delle
          disponibilita' del  Programma  operativo  complementare  al
          Programma  operativo  nazionale  Governance   e   capacita'
          istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE
          n. 46/2016 del 10 agosto 2016,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul  piano
          finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del  28
          luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
          2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242,  commi
          2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che,
          nell'ambito  di  tali  interventi,   rivestono   ruoli   di
          coordinamento nazionale e le  autorita'  di  gestione,  gli
          organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle  regioni
          Abruzzo, Basilicata, Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
          Sardegna e  Sicilia  possono  assumere,  con  contratto  di
          lavoro a tempo  determinato  di  durata  corrispondente  ai
          programmi operativi complementari e comunque non  superiore
          a trentasei mesi, personale non  dirigenziale  in  possesso
          delle correlate professionalita' o di  adeguato  titolo  di
          studio coerente con i profili da  selezionare,  nel  limite
          massimo di 2.800 unita' ed entro la spesa  massima  di  126
          milioni  di  euro  annui  per  il  triennio  2021-2023.  Al
          personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia  per
          la  coesione  territoriale  e  nei  limiti  delle   risorse
          disponibili  di  cui  al  presente  comma,  una  formazione
          specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni
          da svolgere. 
                180. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud
          e la coesione territoriale di concerto con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia
          e delle finanze, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  sulla  base  della  ricognizione  del  fabbisogno  di
          personale   operato   dall'Agenzia    per    la    coesione
          territoriale,  sono  ripartiti   tra   le   amministrazioni
          interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al
          comma 179, individuandone  i  profili  professionali  e  le
          categorie. 
                181. 
                182. L'Agenzia per la coesione territoriale svolge il
          monitoraggio sulla corrispondenza  delle  attivita'  svolte
          dai soggetti  di  cui  al  comma  179  agli  scopi  e  agli
          obiettivi dei relativi programmi operativi complementari. 
                183. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          nel rispetto della programmazione triennale del  fabbisogno
          nonche' del limite massimo complessivo  del  50  per  cento
          delle  risorse  finanziarie  disponibili  ai  sensi   della
          normativa  vigente  in  materia  di  assunzioni   a   tempo
          indeterminato, previo espletamento della procedura  di  cui
          all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n.
          165 del 2001, possono  avviare  procedure  di  reclutamento
          mediante concorso pubblico per  l'assunzione  di  personale
          non  dirigenziale  con  contratto   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato, relativamente  a  figure  professionali  con
          competenze coerenti con le finalita' di cui ai commi 179  e
          180: 
                  a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50
          per cento  di  quelli  messi  a  concorso,  in  favore  dei
          titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di  cui
          al comma 179 che, alla data  di  pubblicazione  dei  bandi,
          abbiano  maturato  ventiquattro  mesi  di   servizio   alle
          dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; 
                  b)  per  titoli,  finalizzati  a  valorizzare,  con
          apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
          personale di cui alla lettera a), ed esami. 
                184. L'Agenzia per la coesione territoriale  provvede
          all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179  a
          183  nell'ambito  delle  risorse   umane,   finanziarie   e
          strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                185.  Al  fine  di  incentivare  piu'   efficacemente
          l'avanzamento tecnologico dei  processi  produttivi  e  gli
          investimenti in ricerca e sviluppo delle  imprese  operanti
          nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
          Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,  il  credito  d'imposta
          per gli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo  di
          cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160, compresi i progetti di ricerca e sviluppo  in
          materia di COVID-19,  direttamente  afferenti  a  strutture
          produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta, per  gli
          anni 2021 e 2022, alle seguenti categorie di imprese,  come
          definite   dalla    raccomandazione    2003/361/CE    della
          Commissione, del 6 maggio 2003: nella  misura  del  25  per
          cento  per  le  grandi   imprese,   che   occupano   almeno
          duecentocinquanta persone  e  il  cui  fatturato  annuo  e'
          almeno pari a 50 milioni di euro oppure il  cui  totale  di
          bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro; nella  misura
          del 35 per cento per le medie imprese, che occupano  almeno
          cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno
          10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per  le
          piccole imprese, che occupano meno di cinquanta  persone  e
          realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo
          non superiori a 10 milioni di euro. 
                186.  La  maggiorazione  dell'aliquota  del   credito
          d'imposta prevista dal comma 185 si  applica  nel  rispetto
          dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE)
          n. 651/2014 della Commissione,  del  17  giugno  2014,  che
          dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
          mercato interno in applicazione degli articoli  107  e  108
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  e,  in
          particolare, dall'articolo 25 del medesimo regolamento,  in
          materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo. 
                187.  Il  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la   coesione,
          programmazione 2021-2027, e' ridotto di 52 milioni di  euro
          per l'anno 2022, di 104 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025. 
                188. Al fine di favorire,  nell'ambito  dell'economia
          della  conoscenza,  il  perseguimento   di   obiettivi   di
          sviluppo, coesione e  competitivita'  dei  territori  nelle
          regioni Abruzzo, Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,
          Puglia, Sardegna e Sicilia, e' promossa la costituzione  di
          Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione
          o la creazione di infrastrutture  materiali  e  immateriali
          per lo svolgimento  di  attivita'  di  formazione,  ricerca
          multidisciplinare  e   creazione   di   impresa,   con   la
          collaborazione di universita', enti  di  ricerca,  imprese,
          pubbliche  amministrazioni  e  organizzazioni   del   Terzo
          settore. 
                189. Per la costituzione delle strutture  di  cui  al
          comma 188, con deliberazione  del  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale,  sono
          assegnate al Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,
          nell'ambito del Piano sviluppo e  coesione  di  competenza,
          risorse nel limite  massimo  di  50  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere  sul  Fondo
          per  lo  sviluppo  e  la   coesione   per   il   ciclo   di
          programmazione 2021-2027. Al finanziamento degli interventi
          di cui al presente comma possono  contribuire  altresi'  le
          risorse relative ai fondi strutturali europei per il  ciclo
          di  programmazione  2021-2027  nonche'  ulteriori   risorse
          assegnate all'Italia nel contesto delle  decisioni  assunte
          dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021. 
                190. Per le finalita' di  cui  al  comma  188,  entro
          sessanta giorni dalla deliberazione  del  CIPE  di  cui  al
          comma 189 il Ministro dell'universita' e della ricerca,  di
          concerto  con  il  Ministro  per  il  Sud  e  la   coesione
          territoriale, stabilisce, con proprio  decreto,  i  criteri
          per la ripartizione delle risorse, le modalita' di  accesso
          al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile. 
                Omissis.».