Art. 31 ter 
 
Potenziamento amministrativo del Ministero dell'universita'  e  della
                               ricerca 
 
  1. Dopo il comma 6-ter.1  dell'articolo  64  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, e' inserito il seguente: 
    «6-ter.2.  In  ragione  del  processo  di  riorganizzazione   del
Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una  maggiore  flessibilita'
gestionale e una piu' efficace realizzazione degli obiettivi previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,  a  decorrere  dall'anno
2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6,
commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo  5,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  rideterminati
con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.  In  ragione
del  processo  di  riorganizzazione  di  cui  al  primo  periodo   e'
rideterminata, altresi', la consistenza del fondo per la retribuzione
della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima  e
di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'universita'  e
della ricerca.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  secondo
periodo, pari a 950.000 euro annui a  decorrere  dall'anno  2022,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1,  comma
1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:
"non dirigenziale" sono soppresse ». 
  2. Per le finalita' di cui al comma 6-ter.1  dell'articolo  64  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e  in  ragione  del  processo  di
riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca,  per
la   progettazione   e   la    gestione    dell'Anagrafe    nazionale
dell'istruzione   superiore,   istituita   ai   sensi   dell'articolo
62-quinquies del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  il  predetto  Ministero  si
avvale  della  societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma  15,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  sulla  base  di   specifica
convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al
primo periodo e' altresi'  disciplinato  l'avvalimento  della  citata
societa' anche ai fini  della  digitalizzazione  dei  servizi  e  dei
processi organizzativi  e  amministrativi  interni,  nonche'  per  la
gestione giuridica ed economica del personale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   64   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure) come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  64   (Semplificazione   delle   procedure   di
          valutazione dei progetti di  ricerca  ed  ulteriori  misure
          attuative  del  PNRR  nel  campo  della  ricerca).   -   1.
          All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  le
          parole "tramite appositi comitati, " e ", tenendo conto  in
          particolare dei principi della tecnica di  valutazione  tra
          pari" sono soppresse. 
                2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
          e' sostituito dal seguente: 
                «Art. 21.  (Comitato  nazionale  per  la  valutazione
          della ricerca). - 1. Al  fine  di  promuovere  la  qualita'
          della ricerca e  assicurare  il  buon  funzionamento  delle
          procedure  di  valutazione,  e'   istituito   il   Comitato
          nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il  CNVR
          e' composto da quindici studiosi, italiani o stranieri,  di
          elevata    qualificazione    scientifica    internazionale,
          appartenenti  a  una  pluralita'  di   aree   disciplinari,
          nominati con decreto del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca,  tra  i  quali  tre  componenti  sono  scelti  dal
          Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  e  gli  altri
          dodici sono designati, due  ciascuno  e  nel  rispetto  del
          principio  della   parita'   di   genere,   dal   Consiglio
          universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle
          universita' italiane, dalla Consulta dei  presidenti  degli
          enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council  e
          dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno,  dalla
          European Science Foundation e dal Consiglio  nazionale  dei
          ricercatori e dei tecnologi. Il  Comitato  e'  regolarmente
          costituito con almeno dieci componenti. 
                2. Il CNVR, in particolare: 
                  a) indica i criteri generali per  le  attivita'  di
          selezione  e  valutazione  dei  progetti  di  ricerca,  nel
          rispetto dei principi indicati  dal  decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca di  cui  all'articolo  20,
          tenendo  in  massima  considerazione   le   raccomandazioni
          approvate da organizzazioni internazionali di cui  l'Italia
          e' parte; 
                  b) nomina i componenti dei comitati di valutazione,
          ove previsti dal decreto del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca di cui all'articolo 20; 
                  c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle
          procedure di selezione dei progetti o programmi di  ricerca
          di  altri  enti,  pubblici  o  privati,  previo  accordo  o
          convenzione con essi; 
                  d) definisce i  criteri  per  la  individuazione  e
          l'aggiornamento di liste di esperti  tecnico-scientifici  e
          professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione
          tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite  con
          decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca; 
                  e)  predispone  rapporti  specifici  sull'attivita'
          svolta e una relazione annuale in  materia  di  valutazione
          della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura  la
          pubblicazione  e  la  diffusione  dei  rapporti   e   delle
          relazioni del CNVR. 
                3.  Il  CNVR   definisce   le   proprie   regole   di
          organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
          il  presidente,  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi
          componenti. I dipendenti pubblici possono essere  collocati
          in aspettativa per la durata  del  mandato.  L'incarico  di
          componente  del  CNVR  e'  di  durata   quinquennale,   non
          rinnovabile. In caso di cessazione di un  componente  prima
          della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
          nominato in sostituzione resta  in  carica  per  la  durata
          residua  del  mandato.  Il  compenso  dei  componenti   del
          Comitato e' stabilito nel decreto  di  nomina,  nel  limite
          previsto  dall'articolo  1,  comma  551,  della  legge   30
          dicembre 2020, n. 178. 
                4. Nell'esercizio  delle  sue  funzioni  il  CNVR  si
          avvale delle risorse umane, strumentali e  finanziarie  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca.". 
                3.  In  sede  di  prima  applicazione,  il   Comitato
          nazionale per la valutazione della ricerca di cui al  comma
          2 e' composto dai componenti  del  Comitato  nazionale  dei
          garanti per la ricerca in carica alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto ed e' integrato nella sua piena
          composizione dal Ministro dell'universita' e della  ricerca
          nel rispetto del principio della parita'  di  genere.  Sono
          fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del
          Comitato nazionale dei garanti per  la  ricerca  in  essere
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Le
          parole  "Comitato  nazionale  dei  garanti  della  ricerca"
          devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato
          nazionale per la valutazione della ricerca". 
                4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre
          2020, n. 178, le parole "Comitato nazionale dei garanti per
          la  ricerca"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Comitato
          nazionale per la valutazione della ricerca". 
                5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160, la lettera b) e' abrogata. 
                6. In relazione alle accresciute esigenze in tema  di
          selezione e valutazione dei programmi  e  dei  progetti  di
          ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo  per  la
          valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca  di
          cui all'articolo 1, comma  550,  della  legge  30  dicembre
          2020, n. 178, e' incrementato di  5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021 e di 20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e  le
          somme eventualmente non impiegate per  l'attivazione  delle
          convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1,  comma
          550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate
          a  promuovere  l'attivita'  di  valutazione  degli  esperti
          tecnico-scientifici e professionali,  anche  in  deroga  al
          limite massimo del 7 per cento di cui  al  secondo  periodo
          del citato articolo 1, comma 551, della legge  n.  178  del
          2020, nonche' alla stipula di  accordi  o  convenzioni  con
          enti  ed  istituzioni,  anche   esteri,   di   riconosciuto
          prestigio nell'ambito della valutazione della  ricerca,  in
          ordine  allo   svolgimento   di   attivita'   di   supporto
          specialistico e di  analisi,  di  valutazione  economica  e
          finanziaria ovvero di verifica,  monitoraggio  e  controllo
          sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare
          riferimento  a  quelli  previsti  dal  PNRR.   Agli   oneri
          derivanti dall'attuazione del  presente  comma,  pari  a  5
          milioni di euro per l'anno 2021 e  a  20  milioni  di  euro
          annui a  decorrere  dall'anno  2022  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  240,  della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti
          dell'Agenzia  Nazionale  della  ricerca   in   materia   di
          valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca. 
                6-bis. Anche al fine di  supportare  l'attivita'  del
          Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di  cui
          all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  il
          Ministero dell'universita' e della ricerca  e'  autorizzato
          ad assumere, nei  limiti  della  dotazione  organica  e  in
          aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza
          non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso  le  procedure
          concorsuali  pubbliche  e   con   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178,  sessantanove  unita'  di  personale   da   inquadrare
          nell'Area  III,  posizione  F1,   del   comparto   Funzioni
          centrali, con  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato in esito alla prova scritta di cui al  quarto
          periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178  del
          2020.  Per  l'espletamento  delle   procedure   concorsuali
          previste dal presente  comma  e'  autorizzata,  per  l'anno
          2021, la  spesa  di  euro  100.000.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per
          l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere  dall'anno
          2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. 
                6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche  alle
          misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
          del contingente previsto  dall'articolo  9,  comma  1,  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 30 settembre 2020, n.  165,  e'  incrementata,
          nei  limiti  della   dotazione   organica   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca,  di  quindici  unita'  di
          personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.  Per  i
          medesimi anni di cui  al  primo  periodo,  in  aggiunta  al
          contingente di cui al  citato  articolo  9,  comma  1,  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca e'  istituito
          un posto di  funzione  di  livello  dirigenziale  generale,
          assegnato alle dirette dipendenze del  Capo  di  Gabinetto.
          Per le finalita' di cui  al  presente  comma  la  dotazione
          finanziaria  inerente  alle  risorse  disponibili  per  gli
          uffici   di   diretta    collaborazione    del    Ministero
          dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'articolo  1,
          comma  3,  del  decreto-legge  9  gennaio   2020,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          12, e' incrementata di 30.000 euro per  l'anno  2021  e  di
          90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
          Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma,
          pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12  euro
          per ciascuno degli anni  dal  2022  al  2027,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'universita' e della ricerca. 
                6-ter. 1. Al fine  di  garantire  l'attuazione  degli
          interventi del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  e
          assolvere ai connessi adempimenti in tema di  monitoraggio,
          rendicontazione  e   controllo   degli   investimenti,   il
          Ministero dell'universita' e della ricerca e'  autorizzato,
          entro il limite di spesa di 10 milioni di euro  per  l'anno
          2021,  ad   acquisire,   attraverso   l'attivazione   delle
          convenzioni previste dal Programma di gare strategiche  ICT
          di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica  per
          la  trasformazione  digitale,  il   data   management,   la
          definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per  la
          cybersicurezza. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno  2021,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di
          euro,    l'accantonamento     relativo     al     Ministero
          dell'universita' e della ricerca. 
                6-ter. 2. In ragione del processo di riorganizzazione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  di  cui  al
          decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine  di
          consentire una maggiore flessibilita' gestionale e una piu'
          efficace realizzazione degli obiettivi previsti  dal  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza,  a  decorrere  dall'anno
          2022 i limiti,  relativi  al  medesimo  Ministero,  di  cui
          all'articolo 6, commi 7 e 8, del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010,  n.  122,  e  all'articolo  5,  comma  2,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  sono
          rideterminati con decreto del Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze. In ragione del processo di  riorganizzazione
          di cui al primo  periodo  e'  rideterminata,  altresi',  la
          consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e
          di risultato del personale dirigenziale di prima di seconda
          fascia in servizio presso il Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          secondo periodo, pari a  950.000  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2022,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  al  comma  6
          del presente articolo. All'articolo 1,  comma  1050,  terzo
          periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  le  parole:
          "non dirigenziale" sono soppresse. 
                6-quater.   Per    le    finalita'    di    sviluppo,
          sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle  nuove
          funzionalita'  strumentali  di  gestione  amministrativa  e
          contabile finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace
          l'azione amministrativa e per  potenziare  le  attivita'  a
          supporto degli uffici scolastici regionali e  degli  uffici
          centrali, nonche' al fine  di  avviare  tempestivamente  le
          procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del
          PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione  degli
          interventi   di   edilizia   scolastica,    il    Ministero
          dell'istruzione e' autorizzato  ad  assumere,  nel  biennio
          2021-2022, in aggiunta alle vigenti facolta'  assunzionali,
          un contingente di alta professionalita'  pari  a  cinquanta
          unita', da inquadrare nell'Area  III,  posizione  economica
          F3.  Per  il  reclutamento  del  suddetto  contingente   di
          personale, il Ministero dell'istruzione  e'  autorizzato  a
          bandire,  senza  il  previo  svolgimento   delle   previste
          procedure  di  mobilita',  apposite  procedure  concorsuali
          pubbliche per titoli ed  esame  orale  per  l'accesso  alle
          quali e' richiesto il possesso, oltre  che  del  titolo  di
          studio   previsto   per   il   profilo   professionale   di
          inquadramento e  della  conoscenza  della  lingua  inglese,
          anche  di  dottorato  di  ricerca  pertinente  al   profilo
          professionale richiesto. I bandi di selezione  stabiliscono
          i  titoli  da  valutare  e  i  punteggi  attribuibili,   lo
          svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche
          finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese
          nonche' dell'eventuale altra lingua  straniera  tra  quelle
          ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un
          grado non inferiore al livello di competenza B2 di  cui  al
          "Quadro comune europeo di  riferimento  per  la  conoscenza
          delle lingue  (CEFR)",  svolto  nelle  sedi  e  secondo  le
          modalita'   indicate   dall'amministrazione    anche    con
          l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e   digitali,   nel
          rispetto  dei  principi  inerenti   allo   svolgimento   in
          modalita'   decentrata   e   telematica   delle   procedure
          concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti,
          la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita' e
          le   modalita'   di    composizione    delle    commissioni
          esaminatrici.   Per    l'espletamento    delle    procedure
          concorsuali previste dal presente comma e' autorizzata, per
          l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. 
                6-quinquies.  Ai  fini  dell'attuazione   del   comma
          6-quater e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno
          2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno  2022.
          Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
                6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici
          del Ministero dell'istruzione, con regolamento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto
          1988, n. 400, si provvede all'adeguamento  della  struttura
          organizzativa del medesimo Ministero, apportando  modifiche
          ai  regolamenti  di  organizzazione  vigenti  e  prevedendo
          l'istituzione di  tre  posizioni  dirigenziali  di  livello
          generale.  Conseguentemente,  la  dotazione  organica   dei
          dirigenti   di   prima   fascia   e'    corrispondentemente
          incrementata. Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre
          posizioni   dirigenziali   di   livello    generale    sono
          temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio  di
          gabinetto e due ai rispettivi  dipartimenti  del  Ministero
          dell'istruzione, per  lo  svolgimento  di  un  incarico  di
          studio, consulenza  e  ricerca  per  le  esigenze  connesse
          all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
          Per le medesime finalita' la dotazione finanziaria per  gli
          uffici di diretta collaborazione e' incrementata di 300.000
          euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
          e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro  547.400
          per l'anno 2021 e  di  euro  1.542.200  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022, cui  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
                6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma
          385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  in
          favore della Fondazione "I Lincei  per  la  scuola"  presso
          l'Accademia nazionale dei Lincei e'  prorogato  per  l'anno
          2021. Ai relativi oneri, pari a  250.000  euro  per  l'anno
          2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al   Ministero   dell'istruzione.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                7. Al fine di realizzare interventi  di  investimento
          finalizzati  alla  rigenerazione  delle  periferie   urbane
          disagiate attraverso la realizzazione di nuove  sedi  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica  musicale   e
          coreutica, ovvero alla tutela di strutture  di  particolare
          rilievo   storico   ed   architettonico   delle    medesime
          istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni  di  euro
          per l'anno 2021 da  assegnare  alle  istituzioni  dell'alta
          formazione artistica  musicale  e  coreutica  a  titolo  di
          cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma. 
                7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7,  pari  a  12
          milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
                  a)  quanto   a   8   milioni   di   euro   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  131,  della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma  14,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
                  b) quanto a 4 milioni  di  euro  mediante  utilizzo
          delle somme, conservate  nel  conto  dei  residui,  di  cui
          all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, come rifinanziata dall'articolo  1,  comma  14,  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze e' autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti
          variazioni di bilancio anche in conto residui. 
                8. All'articolo 1 della legge 14  novembre  2000,  n.
          338, al  comma  2,  la  parola  "50"  e'  sostituita  dalla
          seguente "75". 
                9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i  cui
          oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione
          di progetti  compresi  nel  PNRR,  resta  subordinata  alla
          definitiva approvazione del PNRR  da  parte  del  Consiglio
          dell'Unione europea.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  62-quinquies  del
          decreto  legislativo  07  marzo  2005,   n.   82,   (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
                «Art. 62-quinquies 
                1.  Per  rafforzare  gli   interventi   nel   settore
          dell'universita' e della ricerca, accelerare il processo di
          automazione amministrativa e migliorare  i  servizi  per  i
          cittadini e le pubbliche amministrazioni, e'  istituita,  a
          cura  del  Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca,
          l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS). 
                2. L'ANIS e' alimentata, con le modalita' individuate
          con il decreto di cui al comma 5, dalle  istituzioni  della
          formazione superiore, che  mantengono  la  titolarita'  dei
          dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento,
          nonche' tramite l'Anagrafe nazionale  degli  studenti,  dei
          diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e
          delle  istituzioni  della  formazione  superiore,  di   cui
          all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio  2003,
          n.  170.  L'ANIS  assicura  alla  singola  istituzione   la
          disponibilita'  dei  dati  e   degli   strumenti   per   lo
          svolgimento  delle  funzioni  di   propria   competenza   e
          garantisce l'accesso ai dati in  essa  contenuti  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni per le  relative  finalita'
          istituzionali. L'ANIS rende disponibili  i  dati  necessari
          per automatizzare le procedure di iscrizione on  line  alle
          istituzioni   della   formazione   superiore   e   assicura
          l'interoperabilita'  con  le  altre  banche  di   dati   di
          rilevanza nazionale che sono  di  interesse  del  Ministero
          dell'universita' e della ricerca per le relative  finalita'
          istituzionali. 
                3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente
          codice, l'ANIS e' costantemente allineata  con  l'ANPR  per
          quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati. 
                4. I  cittadini,  per  consultare  i  propri  dati  e
          ottenere il rilascio di  certificazioni,  possono  accedere
          all'ANIS mediante le modalita' di  cui  al  comma  2-quater
          dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di  cui
          all'articolo 64-bis. 
                5. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca, di concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per
          la  pubblica  amministrazione,  da  adottare  entro  il  31
          dicembre 2021, acquisito  il  parere  del  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, sono stabiliti: 
                  a) i  contenuti  dell'ANIS,  tra  i  quali  i  dati
          relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di
          appartenenza  e  al  relativo  corso  di  studi,  i  titoli
          conseguiti e gli ulteriori  dati  relativi  presenti  nelle
          altre banche di dati di rilevanza  nazionale  di  interesse
          del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  cui  lo
          stesso   puo'   accedere   per   le   relative    finalita'
          istituzionali; 
                  b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare
          nonche'  le  modalita'  di  alimentazione  da  parte  delle
          istituzioni  della  formazione  superiore  nonche'  tramite
          l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei  diplomati  e  dei
          laureati  degli  istituti   tecnici   superiori   e   delle
          istituzioni della formazione superiore, nel rispetto  della
          normativa in materia di protezione  dei  dati  personali  e
          delle   regole   tecniche   del   sistema    pubblico    di
          connettivita'.  L'allineamento  dell'ANIS  con   l'Anagrafe
          nazionale degli studenti,  dei  diplomati  e  dei  laureati
          degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni  della
          formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di
          interesse del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
          per  le  relative  finalita'   istituzionali   avviene   in
          conformita' alle linee guida adottate dall'AgID in  materia
          di interoperabilita'.». 
              - Il riferimento al testo del  comma  15  dell'articolo
          83, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la  perequazione  tributaria),  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 7.