Art. 32 
 
                              FormezPA 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, il
comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Le  amministrazioni  dello
Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di  comuni  e  le
comunita' montane, le altre amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nonche'  gli
enti pubblici economici possono entrare a far parte dell'associazione
di cui al comma 1.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  del  decreto
          legislativo   25    gennaio    2010,    n.    6,    recante
          "Riorganizzazione del Centro di formazione studi  (FORMEZ),
          a norma dell'articolo 24 della legge  18  giugno  2009,  n.
          69", come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. 
                1.  Il  Formez  -   Centro   di   Formazione   studi,
          disciplinato dal decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          285,  assume  la  denominazione  di  «FORMEZ  PA  -  Centro
          servizi,    assistenza,    studi    e    formazione     per
          l'ammodernamento delle P.A.», di seguito denominato «FORMEZ
          PA». 
                2. Formez PA  e'  un'associazione  riconosciuta,  con
          personalita' giuridica di  diritto  privato  sottoposta  al
          controllo,  alla  vigilanza,  ai  poteri  ispettivi   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  rende  altresi'  parere  preventivo
          vincolante   in   ordine   alla   pianta   organica,   alla
          programmazione delle assunzioni, al bilancio  preventivo  e
          al bilancio consuntivo, ai regolamenti  di  contabilita'  e
          organizzazione, alla nomina del  Direttore  generale,  alla
          costituzione di nuove societa', agli atti di  straordinaria
          amministrazione. Il Dipartimento della funzione pubblica e'
          socio   fondatore   dell'associazione,   con   una    quota
          associativa non inferiore al 76 per cento;  il  diritto  di
          voto di ciascun associato e' commisurato all'entita'  della
          quota versata. 
              3. Le  amministrazioni  dello  Stato,  le  regioni,  le
          province, i comuni, le unioni  di  comuni  e  le  comunita'
          montane, le altre amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          nonche' gli enti pubblici economici possono entrare  a  far
          parte dell'associazione di cui al comma 1.».