Art. 33 
 
              Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni 
 
  1. Al fine di assicurare il coordinamento delle  relazioni  tra  le
amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e gli  enti  territoriali  e'  istituito,
presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento
delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le  Regioni  e
le Province autonome di Trento e  Bolzano,  denominato  «Nucleo  PNRR
Stato-Regioni». 
  2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo  fino  al  31  dicembre
2026. 
  3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il
supporto tecnico per la realizzazione delle attivita'  di  competenza
volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal  PNRR  in
raccordo  con  le  altre  amministrazioni  dello  Stato  titolari  di
interventi PNRR e, in particolare, delle attivita' volte a: 
    a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali
con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e  gli  enti
locali; 
    b) prestare supporto alle Regioni e  alle  Province  Autonome  di
Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le  linee  del
PNRR, di un progetto  avente  particolare  rilevanza  strategica  per
ciascuna  Regione  e   Provincia   Autonoma,   denominato   «Progetto
bandiera»; 
    c) prestare attivita' di assistenza agli enti  territoriali,  con
particolare riferimento ai piccoli  comuni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni  insulari  e
delle zone montane, anche in raccordo  con  le  altre  iniziative  di
supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti; 
    d) condividere con le competenti strutture della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  le  informazioni  raccolte  e   comunicare,
d'intesa con  le  medesime  strutture,  le  attivita'  svolte,  anche
mediante la progettazione e gestione di uno spazio  web  informativo,
dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attivita' di assistenza di
cui alla lettera c). 
  4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'
per le attivita'  di  competenza,  il  Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei  ministri
si avvale di un contingente di ventitre unita' di personale,  di  cui
una  con  qualifica  dirigenziale  di  livello  generale  e  due  con
qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra
il  personale  delle   altre   amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche  e  del  personale
del Ministero dell'economia e delle  finanze,  che  e'  collocato  in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto  previsto
dai rispettivi ordinamenti. Il predetto  contingente  e'  comprensivo
delle unita' di per- sonale non dirigenziale di cui  alla  tabella  A
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021,
recante ripartizione  delle  unita'  di  personale  non  dirigenziale
previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, e sostituisce le  unita'  organizzative  di  cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 luglio 2021, che e' conseguentemente modificato  al  fine
di definire compiti e assetto organizzativo  della  nuova  struttura.
Alle  posizioni  dirigenziali  di  cui  al  predetto  contingente  si
applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  15,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.  Per  le  finalita'  del  presente
comma e' autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno  2021  e  di
euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il
finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma
1 si provvede nell'ambito delle risorse  disponibili  a  legislazione
vigente assegnate al predetto Dipartimento. 
  5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o  i  collocamenti  fuori
ruolo del personale di cui al comma 4 cessano di avere  efficacia  il
31 dicembre 2026. 
  6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate  le  risorse  di  cui
alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo
7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
  7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1°  gennaio
2022, puo' altresi' avvalersi del supporto di societa'  a  prevalente
partecipazione pubblica, nonche' di un contingente di esperti, fino a
un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per  singolo  incarico,
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, di comprovata qualificazione  professionale,  entro  il
limite  di  spesa  complessivo  di  euro  300.000.  A  tal  fine   e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026. 
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro  110.437
per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal  2022
al   2026,   si   provvede    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento al testo dell'articolo 1, della  legge
          6 ottobre 2017,  n.  158  (Misure  per  il  sostegno  e  la
          valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per
          la riqualificazione e il recupero dei  centri  storici  dei
          medesimi comuni) e'  riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 22. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 7, del decreto
          legislativo  30  marzo,  2001,  n.  165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione (art. 1
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998).  -  1.
          Le   disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
                  a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                  b) razionalizzare il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                  c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione   delle
          risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando
          la formazione e lo sviluppo professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.» 
                «Art. 7. (Gestione delle risorse umane  (art.  7  del
          decreto legislativo n. 29 del 1993, come  sostituito  prima
          dall'art. 5 del decreto legislativo n. 546 del 1993  e  poi
          modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n.  387  del
          1998).  -  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  garantiscono
          parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e  l'assenza
          di ogni forma  di  discriminazione,  diretta  e  indiretta,
          relativa al genere,  all'eta',  all'orientamento  sessuale,
          alla razza,  all'origine  etnica,  alla  disabilita',  alla
          religione  o  alla  lingua,  nell'accesso  al  lavoro,  nel
          trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella  formazione
          professionale,  nelle  promozioni  e  nella  sicurezza  sul
          lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  altresi'
          un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
          e si impegnano a rilevare, contrastare  ed  eliminare  ogni
          forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 
                2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
                3. Le amministrazioni pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
                4. Le amministrazioni pubbliche curano la  formazione
          e l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
                5. Le amministrazioni pubbliche non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
                5-bis.  E'   fatto   divieto   alle   amministrazioni
          pubbliche di stipulare contratti di collaborazione  che  si
          concretano  in   prestazioni   di   lavoro   esclusivamente
          personali, continuative e le cui  modalita'  di  esecuzione
          siano organizzate dal committente anche con riferimento  ai
          tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad  essi
          non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
          fermo che la disposizione di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  non  si
          applica alle pubbliche amministrazioni. 6.  Fermo  restando
          quanto previsto dal comma 5-bis,  per  specifiche  esigenze
          cui non possono far fronte con personale  in  servizio,  le
          amministrazioni pubbliche possono conferire  esclusivamente
          incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad
          esperti di particolare e comprovata specializzazione  anche
          universitaria, in  presenza  dei  seguenti  presupposti  di
          legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
              -  Si  prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
                Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso.   Si   applicano   le   disposizioni    previste
          dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in  caso
          di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          fermo restando il divieto di costituzione  di  rapporti  di
          lavoro a tempo indeterminato, si  applica  quanto  previsto
          dal citato articolo 36, comma 5-quater. 
                6-bis. Le amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
                6-ter. I regolamenti di cui all'articolo  110,  comma
          6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
                6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis  e
          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi
          indipendenti di valutazione  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le
          finalita' di cui all'articolo 1, comma 5,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144. 
                6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo  14
          del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.». 
              - Si riporta il testo del comma 15, dell'articolo  1  e
          dell'articolo 7, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,
          n. 113 recante Misure urgenti per  il  rafforzamento  della
          capacita' amministrativa  delle  pubbliche  amministrazioni
          funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa  e
          resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia: 
                «Art. 1. (Modalita' speciali per il reclutamento  del
          personale e il conferimento di incarichi professionali  per
          l'attuazione  del  PNRR  da  parte  delle   amministrazioni
          pubbliche). - 1. - 14-ter. Omissis. 
                15. Le amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma
          2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,  impegnate
          nell'attuazione  del  PNRR   possono   derogare,   fino   a
          raddoppiarle, alle  percentuali  di  cui  all'articolo  19,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai
          fini della copertura delle posizioni  dirigenziali  vacanti
          relative a compiti strettamente e  direttamente  funzionali
          all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di
          cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse
          finanziarie  disponibili  e  nei  limiti   delle   facolta'
          assunzionali previste a legislazione vigente  per  ciascuna
          amministrazione  interessata.  In  alternativa   a   quanto
          previsto  al  primo  periodo,  le  stesse   amministrazioni
          possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
          dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165,   gli   incarichi   dirigenziali   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,
          n.  77.  Gli  incarichi  di  cui  al  presente  comma  sono
          conferiti per la durata espressamente prevista per  ciascun
          incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.  Le
          amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
          ai  laureati  in  discipline  scientifiche,   tecnologiche,
          ingegneristiche e matematiche. 
                Omissis.» 
                «Art.   7.   (Reclutamento   di    personale    nelle
          amministrazioni assegnatarie di  progetti).  -  1.  Per  la
          realizzazione    delle    attivita'    di     coordinamento
          istituzionale,   gestione,   attuazione,   monitoraggio   e
          controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio  2021,
          n. 77, entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Dipartimento della  funzione  pubblica
          della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  indice  un
          concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il
          reclutamento di un contingente complessivo  di  cinquecento
          unita' di personale non dirigenziale  a  tempo  determinato
          per un periodo anche superiore a  trentasei  mesi,  ma  non
          eccedente la durata di completamento del  PNRR  e  comunque
          non eccedente il 31 dicembre 2026, da inquadrare  nell'Area
          III, posizione  economica  F1,  nei  profili  professionali
          economico, giuridico,  informatico,  statistico-matematico,
          ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle  quali  80
          unita' da assegnare, per i profili indicati  nella  tabella
          1, di cui all'Allegato IV al presente decreto, al Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          ragioneria generale dello Stato, e le restanti da ripartire
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adottato su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, tra  le  amministrazioni  centrali  deputate  allo
          svolgimento  delle  predette  attivita',  individuate   dal
          medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
          Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si
          provvede alla individuazione delle amministrazioni  di  cui
          all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,
          n. 77. 
                2.  Le  graduatorie  del  concorso  di  cui  comma  1
          rimangono efficaci per la durata di attuazione del  PNRR  e
          sono oggetto di scorrimento in ragione di motivate esigenze
          fino a ulteriori 300 unita' a valere sulle vigenti facolta'
          assunzionali. 
                3. Le assunzioni di personale di cui al comma  1,  da
          selezionare  anche  avvalendosi   della   Commissione   per
          l'attuazione  del  Progetto   di   Riqualificazione   delle
          Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui  all'articolo  35,
          comma 5, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          sono effettuate  in  deroga  ai  limiti  di  spesa  di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122 e non sono computate ai fini della consistenza
          della dotazione organica. 
                3-bis. Le amministrazioni di cui al  comma  1,  nelle
          successive procedure di selezione per il personale a  tempo
          indeterminato,  possono  prevedere,   nei   soli   concorsi
          pubblici per l'accesso alle qualifiche dell'Area funzionale
          III, una riserva di posti in favore del  personale  assunto
          ai sensi del medesimo comma 1, in misura non  superiore  al
          50 per cento. 
                4. Per le attivita' di monitoraggio e rendicontazione
          del PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31  maggio
          2021, n. 77,  il  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
          dello Stato puo' avvalersi di un contingente di esperti  di
          comprovata qualificazione professionale fino a  un  importo
          massimo di euro 50.000 lordi annui  per  singolo  incarico,
          entro il limite di spesa complessivo di  euro  167.000  per
          l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022,
          2023, 2024, 2025 e 2026. Al  fine  di  assicurare  la  piu'
          efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR,
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con
          una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e  di  euro
          8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025  e
          2026, tra le restanti amministrazioni di cui  al  comma  1,
          che possono avvalersi  di  un  contingente  di  esperti  di
          comprovata  qualificazione  professionale   nelle   materie
          oggetto degli interventi per un importo massimo  di  50.000
          euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui
          al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  1  del  presente
          decreto, per la durata massima di trentasei  mesi.  Con  le
          medesime modalita'  di  cui  all'articolo  1  del  presente
          decreto sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2,
          comma 13-bis, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77. 
                5. Il Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello
          Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi
          del comma 1. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di  euro
          865.000 per l'anno 2021. 
                6. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo  e'  autorizzata  la   spesa   di   euro
          12.600.000  per  l'anno  2021  e  di  euro  35.198.000  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del
          programma «Fondi di riserva  e  speciali»,  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
                6-bis. La facolta' di cui all'articolo  5-bis,  comma
          2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, puo'
          essere esercitata  anche  dai  dirigenti  medici  di  ruolo
          presso i presidi  sanitari  delle  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165.». 
              - Si riporta il testo del comma  200,  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015): 
                «Art. 1. 
                1. - 199. Omissis. 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                Omissis.».