Art. 34 
 
Reclutamento  di  personale  per  il  Ministero   della   transizione
  ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica
  del PNRR. 
 
  1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e  i  traguardi
della transizione ecologica  previsti  nell'ambito  del  PNRR,  anche
fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per
il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di  cui  al
medesimo Piano,  nonche'  per  fornire  supporto  alla  struttura  di
missione di cui all'articolo 17-sexies  del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica e'  assegnato,
con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2023, un apposito contingente massimo  di  centocinquantadue  unita',
nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso  di  specifica
ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi
nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della  tutela
del territorio o della biodiversita' o dello  sviluppo  dell'economia
circolare, nonche' di significativa esperienza  almeno  triennale  in
tali materie, ovvero anche da personale di livello non  dirigenziale,
collocato fuori ruolo o in  posizione  di  comando  o  altra  analoga
posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  esclusione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche, nonche' del personale  delle  Forze  armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco.
Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  definiti   la
composizione del contingente ed i compensi degli esperti. 
  2.  Gli  esperti  di  cui  al  comma  1  sono  individuati   previa
valutazione  dei   titoli,   delle   competenze   e   dell'esperienza
professionale richiesta e  mediante  almeno  un  colloquio  che  puo'
essere  effettuato  anche  in  modalita'  telematica.   Le   predette
valutazioni  selettive  ovvero  loro  singole  fasi  possono   essere
effettuate con modalita' telematiche anche automatizzate. 
  2-bis. Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma  2,  i
nominativi degli esperti selezionati, i  loro  curricula  e  le  loro
retribuzioni, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a
legislazione vigente e delle disposizioni in materia  di  trattamento
dei  dati  personali,  sono   resi   pubblici   nel   sito   internet
istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro  trenta
giorni dalla conclusione delle valutazioni medesime. 
  3. Per le esigenze  di  funzionamento  connesse  all'attivita'  del
contingente di cui al comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  complessiva
massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2022  e  2023,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di  riserva  e
speciali » della missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7  milioni  di  euro
per  l'anno  2022  e  1,6  milioni   di   euro   per   l'anno   2023,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e, per 4,3 milioni di euro per l'anno  2022
e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   17-sexies,   del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113  (Misure
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle pubbliche amministrazioni  funzionale  all'attuazione
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia): 
                «Art.   17-sexies.   (Struttura   di   missione   per
          l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione
          ecologica e organizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico).  -  1.  Per  il  Ministero  della   transizione
          ecologica l'unita' di missione di cui all'articolo 8, comma
          1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la  cui  durata
          e' limitata fino al completamento del PNRR e comunque  fino
          al 31 dicembre 2026, e'  articolata  in  una  struttura  di
          coordinamento  ai  sensi  dell'articolo   5   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  in  due  uffici  di
          livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo
          di  sei  uffici  di  livello  dirigenziale   non   generale
          complessivi. 
                2.  Per  l'attuazione  del   comma   1,   sono   resi
          indisponibili, nell'ambito  della  dotazione  organica  del
          Ministero  della  transizione  ecologica,  tre   posti   di
          funzione dirigenziale di livello non  generale  equivalenti
          sul piano finanziario ed e' autorizzata la  spesa  di  euro
          222.210 per l'anno 2021 e  di  euro  577.744  per  ciascuno
          degli anni dal 2022  al  2026  a  copertura  dei  posti  di
          livello  dirigenziale  generale.  Ai  relativi   oneri   si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare. 
                3. Per il Ministero della  transizione  ecologica  il
          termine di cui all'articolo 10, comma 1, del  decreto-legge
          1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 aprile 2021, n. 55,  e'  prorogato  al  31  luglio
          2021,    nonche',    ai    soli    fini    dell'adeguamento
          dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al
          31 dicembre 2021. 
                4. Per  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  il
          termine  di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge n. 22 del 2021  e'  prorogato  al  31  luglio
          2021.». 
              -  Il   riferimento   all'articolo   1,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 33.