Art. 34 Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR. 1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonche' per fornire supporto alla struttura di missione di cui all'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica e' assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unita', nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversita' o dello sviluppo dell'economia circolare, nonche' di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti. 2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa valutazione dei titoli, delle competenze e dell'esperienza professionale richiesta e mediante almeno un colloquio che puo' essere effettuato anche in modalita' telematica. Le predette valutazioni selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalita' telematiche anche automatizzate. 2-bis. Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, i nominativi degli esperti selezionati, i loro curricula e le loro retribuzioni, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, sono resi pubblici nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni medesime. 3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attivita' del contingente di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 17-sexies, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia): «Art. 17-sexies. (Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico). - 1. Per il Ministero della transizione ecologica l'unita' di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi. 2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed e' autorizzata la spesa di euro 222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e' prorogato al 31 luglio 2021, nonche', ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021. 4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 22 del 2021 e' prorogato al 31 luglio 2021.». - Il riferimento all'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 33.