Art. 34 bis 
 
Disposizioni in materia  di  personale  del  Ministero  degli  affari
  esteri e della cooperazione internazionale per  l'attuazione  degli
  obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 152, primo  comma,
primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
1967,  n.  18,  le  parole:  «3.000  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «3.100 unita'». Ai fini dell'incremento del contingente  di
personale assunto  a  contratto  dalle  rappresentanze  diplomatiche,
dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di  cultura  e  dalle
delegazioni diplomatiche speciali  determinato  ai  sensi  del  primo
periodo, e' autorizzata la spesa di 2.178.050 euro per  l'anno  2022,
di 4.486.800 euro per l'anno 2023, di 4.621.400 euro per l'anno 2024,
di 4.760.000 euro per l'anno 2025, di 4.902.800 euro per l'anno 2026,
di 5.049.900 euro per l'anno 2027, di 5.201.400 euro per l'anno 2028,
di 5.357.400 euro per l'anno 2029, di 5.518.100 euro per l'anno  2030
e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1,  pari  a  2.178.050  euro  per
l'anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno  2023,  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni,  per  i
medesimi  anni,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 152 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
          (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) come
          modificato dalla presente legge: 
                «152. Contingente e durata del contratto. 
                Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici  consolari
          di prima categoria, gli istituti italiani di cultura  e  le
          delegazioni   diplomatiche   speciali   possono    assumere
          personale a contratto per le proprie esigenze di  servizio,
          previa autorizzazione  dell'Amministrazione  centrale,  nel
          limite di un contingente complessivo pari a  3.100  unita'.
          Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
          contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
          lavoro esistente negli uffici all'estero. 
                Il contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a  tempo
          indeterminato, con un periodo di prova di nove  mesi,  alla
          scadenza del quale, sulla base di una  relazione  del  capo
          dell'ufficio, si provvede  a  disporre  la  conferma  o  la
          risoluzione del contratto. 
                Il contingente di cui al primo comma  e'  comprensivo
          di  quello  di  cui   all'articolo   14,   comma   1,   del
          decreto-legge 17 febbraio  2017,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.».