Art. 34 ter 
 
Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo del Ministero
  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  l'attuazione  degli
  obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
 
  1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e  i  traguardi
in materia di lavoro e politiche  sociali  previsti  nell'ambito  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' di fornire  supporto
all'unita'  di  missione  di  cui  all'articolo  8,  comma   1,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero del lavoro  e  delle
politiche  sociali,  in  aggiunta  al   contingente   gia'   previsto
dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, e' autorizzato ad assumere un ulteriore contingente  di
dieci unita' di personale non dirigenziale con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato, con decorrenza  1°  gennaio  2022-31
dicembre 2024, da inquadrare nell'area III, posizione  economica  F1,
nel profilo professionale giuridico, da reclutare  tramite  selezione
pubblica o mediante  utilizzo  di  graduatorie  vigenti.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 409.622 euro per ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,  per  il  personale
assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al
2024 le risorse stanziate sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e  5,
e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello  stato  di  previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono  incrementate
rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541 euro e  di  36.016  euro.
Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma  si  provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento all'articolo 8  del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108, e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 24. 
              - Il riferimento all'articolo  7  del  decreto-legge  9
          giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2021, n. 113, e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 33. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   58-bis   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.   157
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili): 
                «Art. 58-bis. (Investimenti dei  fondi  pensione  nel
          capitale delle micro, piccole e medie  imprese).  -  1.  Ai
          fondi pensione  che,  nell'ambito  di  apposite  iniziative
          avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          investano, a partire dal 1° gennaio 2020,  risorse  per  la
          capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole
          e medie imprese, puo' essere  concessa,  nei  limiti  della
          dotazione della sezione speciale di cui al presente  comma,
          la garanzia del Fondo di cui  all'articolo  2,  comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A  fronte
          della  concessione  della   garanzia   e'   richiesta   una
          commissione di accesso a parziale copertura delle spese del
          Fondo. A tal fine e' istituita  una  sezione  speciale  del
          predetto Fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro per
          ciascuno degli anni dal 2020 al 2034. 
                2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri di cui al comma 3, nel  rispetto  della  normativa
          europea,  sono  definiti  i  criteri,  le  modalita'  e  le
          condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma
          1. La garanzia non afferisce all'entita' della  prestazione
          pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria. 
                3. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita  la
          Commissione  di  vigilanza   sui   fondi   pensione,   sono
          individuate le iniziative di cui al comma 1. 
                4. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  il
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  si  avvale
          anche delle analisi, degli studi, delle  ricerche  e  delle
          valutazioni del Comitato per la promozione  e  lo  sviluppo
          della  previdenza  complementare   denominato   "Previdenza
          Italia",  istituito  in  data   21   febbraio   2011,   cui
          partecipano anche i rappresentanti delle  associazioni  dei
          fondi pensione. Al predetto Comitato e' attribuito altresi'
          il compito di coadiuvare i  soggetti  interessati,  ove  da
          questi  richiesto,  con   analisi   e   valutazioni   delle
          operazioni  di  capitalizzazione  e  internazionalizzazione
          delle piccole  e  medie  imprese  meritevoli  di  sostegno,
          nonche' con l'attivazione e il coordinamento di  iniziative
          di promozione e informazione, anche allo scopo di  favorire
          la costituzione di consorzi volontari per gli  investimenti
          dei  fondi  pensione   che,   anche   per   organizzazione,
          dimensioni e patrimonio, non siano  in  grado  di  attivare
          autonomamente in modo efficace gli  investimenti  medesimi.
          Al Comitato e' altresi' attribuito il compito di realizzare
          e  promuovere  iniziative  di  informazione  e   formazione
          finanziaria, previdenziale,  assistenziale  e  di  welfare,
          destinate ai medesimi soggetti,  nonche'  alla  generalita'
          della  collettivita',  anche  in   eta'   scolare,   ovvero
          qualsiasi  altra  iniziativa  finalizzata  a  favorire   la
          crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle  forme
          complementari  di  previdenza,  assistenza  e  welfare   in
          genere. 
                5. Per il funzionamento del Comitato di cui al  comma
          4 e' stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per
          l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          dal 2021 al 2034. 
                6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e  dal  comma  5,
          pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14  milioni
          di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2034,  si
          provvede: 
                  a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a
          2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034,
          mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2019,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero; 
                  b) quanto a 12 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni dal 2020 al 2034,  mediante  corrispondente  riduzione
          delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
          conto capitale iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».