Art. 35 
 
         Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia 
 
  1. All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno  2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Il bando indica
in relazione alle  assunzioni  degli  uffici  giudiziari  siti  nella
Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo  di  lingua
tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina  e
prevede  come   requisito   per   la   partecipazione   il   possesso
dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo  equipollente,  delle
lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma,
numero 4), del decreto del  Presidente  dalla  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752. » 
  2. Al fine di incrementare il livello di  efficacia  ed  efficienza
dell'azione del  Ministero  della  giustizia  a  livello  di  singolo
ufficio giudiziario nell'attuazione del  processo  di  riforma  e  di
innovazione tecnologica dei servizi, nonche' al fine di garantire  un
monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della
giustizia attraverso una gestione piu' efficace di tutti gli elementi
conoscitivi di natura statistica, al decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 3: 
      1)  alla  lettera  b),  le  parole  «anche  informatici»   sono
soppresse; 
      2) alla lettera d) le parole «dei beni ad essi relativi.»  sono
sostituite dalle seguenti: « dei beni ad essi relativi;» 
      3) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: 
        « d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia,
l'analisi  statistica  e  le  politiche  di  coesione:  gestione  dei
processi e delle risorse connessi alle tecnologie  dell'informazione,
della comunicazione e della  innovazione;  gestione  della  raccolta,
organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi
all'amministrazione della giustizia; attuazione  delle  procedure  di
raccolta dei dati e della relativa  elaborazione  statistica  secondo
criteri di completezza,  affidabilita',  trasparenza  e  pubblicita';
monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia  con  particolare
riferimento alle nuove  iscrizioni,  alle  pendenze  e  ai  tempi  di
definizione dei procedimenti negli uffici  giudiziari;  coordinamento
della  programmazione  delle  attivita'  della  politica   regionale,
nazionale e comunitaria e di coesione. »; 
    b) all'articolo 16, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei  compiti  indicati
al  comma  3,  il  Ministero  della  giustizia,  fermo  il   disposto
dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.
24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti
i servizi connessi  all'amministrazione  della  giustizia,  anche  se
raccolti dagli uffici giudiziari.»; 
    c) all'articolo 17,  la  parola  «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente: «cinque». 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  2,  con
decorrenza   non   anteriore   al   1°   marzo   2022,    nell'ambito
dell'amministrazione  giudiziaria  e'  istituito  un  posto  di  Capo
dipartimento, un posto di  vice  Capo  dipartimento  e  un  posto  di
funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed e'  resa  stabile  la
struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle
politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12,  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  15  giugno  2015,  n.  84,
inclusi  i  due  uffici  dirigenziali  di   livello   non   generale.
Conseguentemente, la dotazione organica  del  personale  dirigenziale
dell'amministrazione giudiziaria e' incrementata di tre posizioni  di
livello generale e di tre posizioni di livello non generale. 
  4.  Per  il  compiuto  svolgimento  delle  specifiche  attribuzioni
demandate all'amministrazione penitenziaria e  per  il  potenziamento
dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non  anteriore  al
1° marzo  2022,  e'  istituita  una  apposita  struttura  di  livello
dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi  e  degli
interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la
dotazione organica del  per-  sonale  dirigenziale  penitenziario  e'
aumentata di una unita' di dirigente generale penitenziario. 
  4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate
all'amministrazione della giustizia  minorile  e  di  comunita',  con
decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, e'  istituito  presso  il
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'  del  Ministero
della giustizia un ufficio di livello dirigenziale  non  generale  di
seconda fascia  del  comparto  Funzioni  centrali,  per  la  gestione
dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi  e  di
lavori,  con  funzioni  di   programmazione   e   di   coordinamento.
Conseguentemente, la dotazione  organica  dei  dirigenti  di  seconda
fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di un'unita'. 
  5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e
4-bis, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e fino al 30 giugno 2022, il  regolamento  di  organizzazione
del Ministero della giustizia, ivi incluso  quello  degli  uffici  di
diretta collaborazione, e' adottato con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia,  di
concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
Consiglio di Stato. 
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l'anno  2022,  di  euro
1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli  anni
2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026  e  2027,
di euro 1.686.156 per ciascuno  degli  anni  2028  e  2029,  di  euro
1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031  e  di  euro  1.693.767
annui a decorrere dall'anno 2032, cui  si  provvede,  quanto  a  euro
1.351.521 per l'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e,  quanto  a
euro 1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per  ciascuno  degli
anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno  degli  anni  2026  e
2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e  2029,  a  euro
1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e  2031  e  a  euro  1.693.767
annui a decorrere dall'anno 2032, mediante  corrispondente  riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  7. Al fine di conseguire gli  obiettivi  di  complessiva  riduzione
dell'arretrato della Giustizia  amministrativa  stabiliti  dal  Piano
nazionale  per  la  ripresa  e  la  resilienza,  qualora  i  concorsi
espletati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i  posti
messi a concorso, l'Amministrazione  puo'  coprire  i  posti  rimasti
vacanti, a parita' di spesa, mediante scorrimento  delle  graduatorie
dei  candidati  risultati  idonei,  non  vincitori,  anche  di  altro
profilo,    tenuto    conto    dell'effettivo    fabbisogno     delle
professionalita' dei candidati  idonei  presenti  nelle  graduatorie,
oppure mediante una  nuova  procedura  concorsuale  alla  quale  sono
ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda  per
la  procedura  indetta  dal  Segretario  generale   della   Giustizia
amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi
a partecipare alla prova scritta del corrispondente  profilo  perche'
non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del  bando.
Alla nuova procedura e' ammesso un numero di candidati pari a  cinque
volte i posti messi a concorso  per  ciascun  profilo.  La  procedura
concorsuale  e'  unica  per   ogni   Ufficio   giudiziario   previsto
dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80  del  2021  ed  e'
costituita da una prova scritta. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 14, del decreto-legge 9
          giugno 2021, n. 80, convertito, con  modifica-zioni,  dalla
          legge  6  agosto  2021,  n.  113  (Misure  urgenti  per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza  della  giustizia),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 14. (Procedura straordinaria di  reclutamento).
          -  1.  Per   garantire   la   necessaria   speditezza   del
          reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi  del
          PNRR,  il   Ministero   della   giustizia   richiede   alla
          Commissione RIPAM, che puo'  avvalersi  di  Formez  PA,  di
          avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli
          articoli 11, comma 1, e 13 mediante concorso  pubblico  per
          titoli e  prova  scritta.  Ferme  restando,  a  parita'  di
          requisiti, le riserve previste dalla legge 12  marzo  1999,
          n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al
          decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  i   titoli
          valutabili ai sensi del presente  comma,  con  attribuzione
          dei punteggi fissi indicati nel  bando  di  concorso,  sono
          soltanto i seguenti: 
                  a) votazione relativa  al  solo  titolo  di  studio
          richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il
          Ministero  della  giustizia  possono   prevedere   che   il
          punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il
          titolo di studio in  questione  sia  stato  conseguito  non
          oltre  sette  anni  prima  del  termine   ultimo   per   la
          presentazione  della   domanda   di   partecipazione   alla
          procedura di reclutamento; 
                  b)  ulteriori   titoli   universitari   in   ambiti
          disciplinari attinenti al profilo messo a concorso,  per  i
          soli profili di cui  all'articolo  11  e  all'articolo  13,
          comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i); 
                  c)  eventuali  abilitazioni  professionali,  per  i
          profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma  2,
          lettere c), d), e), f) e h); 
                  d) il positivo espletamento  del  tirocinio  presso
          gli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'articolo  73   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  per  il
          profilo di cui all'articolo 11; 
                  e)  il  servizio  prestato  presso  la   Corte   di
          cassazione,  la  Procura  generale  presso  la   Corte   di
          cassazione nonche' le sezioni specializzate  dei  tribunali
          in materia di  immigrazione,  protezione  internazionale  e
          libera  circolazione  dei  cittadini  dell'Unione  europea,
          quali research officers, nell'ambito  del  Piano  operativo
          dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per  i
          profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma  2,
          lettera h). 
                2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione
          di tutti i profili professionali di  cui  all'articolo  11,
          comma 3, mediante concorso  pubblico  per  titoli  e  prova
          scritta, con possibilita' di  svolgimento  della  prova  da
          remoto. I titoli valutabili per i  concorsi  banditi  dalla
          Giustizia amministrativa,  con  attribuzione  dei  punteggi
          fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i
          seguenti: 
                  a) votazione relativa  al  solo  titolo  di  studio
          richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti  dalla
          Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio
          previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di
          studio in questione sia stato conseguito  non  oltre  sette
          anni prima del termine ultimo per  la  presentazione  della
          domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento; 
                  b) per i profili di cui all'articolo 11,  comma  3,
          lettere a), b) e c), eventuali ulteriori titoli  accademici
          universitari o  post-universitari  in  ambiti  disciplinari
          attinenti al profilo messo a concorso; 
                  c) per i profili di cui all'articolo 11,  comma  3,
          lettere a), b) e c), eventuali  abilitazioni  professionali
          coerenti con il profilo medesimo; 
                  d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma  3,
          lettera a), il positivo espletamento del  tirocinio  presso
          gli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'articolo  73   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
                3.    Per    le     procedure     di     reclutamento
          nell'amministrazione della giustizia  ordinaria,  il  bando
          indica i  posti  messi  a  concorso  per  ogni  profilo  e,
          nell'ambito di  ogni  profilo,  indica  i  posti  per  ogni
          singolo  distretto  di  corte  di  appello,  nonche',   ove
          previsto nel medesimo bando, per ogni  singolo  circondario
          di tribunale. Ai fini della procedura  di  reclutamento  di
          cui al presente comma, gli uffici  giudiziari  nazionali  e
          l'amministrazione centrale sono assimilati  a  un  autonomo
          distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla  Giustizia
          amministrativa indica i posti messi  a  concorso  per  ogni
          profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i  posti  destinati
          ad ogni Ufficio per il processo. 
                4. Ogni candidato, per le procedure  di  reclutamento
          nell'amministrazione della giustizia  ordinaria,  non  puo'
          presentare domanda per piu' di un profilo e, nell'ambito di
          tale profilo, per piu' di un distretto  e,  nell'ambito  di
          tale distretto, qualora il bando lo preveda, per piu' di un
          circondario. Ogni candidato per i  concorsi  banditi  dalla
          Giustizia amministrativa puo' presentare domanda  solo  per
          un profilo ed esclusivamente  per  un  ufficio  giudiziario
          della Giustizia amministrativa. 
                5. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  11,
          comma 2, per i titoli di  studi  accademici  richiesti  per
          l'accesso ai profili  di  cui  all'articolo  11  e  di  cui
          all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e  i),
          si applicano i criteri di equipollenza e  di  equiparazione
          previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,
          dal decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e dai decreti  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  233
          del 7 ottobre 2009, e 15 febbraio  2011,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011.  I  candidati
          che partecipano  alla  selezione  bandita  dalla  Giustizia
          amministrativa devono essere  in  possesso  del  titolo  di
          accesso al profilo per il quale concorrono,  come  indicato
          nell'Allegato III. 
                6.  Le  commissioni  esaminatrici,  per  i   concorsi
          richiesti dal Ministero della Giustizia, sono  composte  da
          un magistrato ordinario  che  abbia  conseguito  almeno  la
          quinta valutazione di professionalita' o  da  un  dirigente
          generale di una  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici  anni  di
          iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie
          giuridiche, tutti anche  in  quiescenza  da  non  oltre  un
          triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni
          di  presidente,  e  da  non  piu'  di  quattro  componenti,
          individuati tra magistrati ordinari che abbiano  conseguito
          almeno  la   seconda   valutazione   di   professionalita',
          dirigenti  di   livello   non   generale   di   una   delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvocati con
          almeno dieci  anni  di  iscrizione  all'Albo  e  professori
          ordinari,  associati,  ricercatori  confermati  o  a  tempo
          determinato di cui all'articolo 24, comma  3,  lettera  b),
          della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  tutti  anche  in
          quiescenza  da  non  oltre  un  triennio   alla   data   di
          pubblicazione del bando, con funzioni  di  commissari.  Per
          quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487. 
                7.   Per   i   concorsi   banditi   dalla   Giustizia
          amministrativa la procedura concorsuale e'  decentrata  per
          ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale e' nominata
          una  sola  commissione  che  procede  alla  selezione   dei
          candidati  per  tutti  i  profili  professionali,  formando
          distinte graduatorie. La prova scritta puo'  essere  svolta
          presso un'unica sede per tutte  le  procedure  concorsuali.
          Per  la  selezione  dei  candidati  per  l'ufficio  per  il
          processo  del  Consiglio   di   Stato   e   del   Tribunale
          amministrativo regionale per il Lazio,  sede  di  Roma,  e'
          nominata,  per  i  funzionari   informatici,   per   quelli
          statistici e  per  gli  assistenti  informatici,  una  sola
          commissione,  che  forma  un'unica  graduatoria  per   ogni
          profilo. 
                8.   Per   i   concorsi   banditi   dalla   Giustizia
          amministrativa la commissione esaminatrice e'  composta  da
          un magistrato dell'ufficio giudiziario e da  due  dirigenti
          di  seconda  fascia  dell'area   amministrativa.   Per   la
          selezione degli assistenti informatici la commissione  puo'
          avvalersi  di  personale  esperto  dell'Ufficio   o   della
          consulenza   del   Servizio   per   l'informatica.    Nella
          commissione competente alla  selezione  dei  candidati  per
          l'Ufficio per il processo del  Consiglio  di  Stato  e  del
          Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio,  sede  di
          Roma, un  dirigente  amministrativo  e'  sostituito  da  un
          dirigente  tecnico  per   la   selezione   dei   funzionari
          informatici  e  statistici,  nonche'   per   quella   degli
          assistenti informatici.  Le  funzioni  di  segretario  sono
          svolte da un  dipendente  appartenente  all'Area  III.  Per
          quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487. I lavori  delle  commissioni  devono
          concludersi  entro  il  15  dicembre  2021.  Il  Segretario
          generale  della  Giustizia   amministrativa   monitora   il
          rispetto  della  tempistica  e   fornisce   supporto,   ove
          necessario. 
                9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487, costituiranno altresi' titoli di preferenza a  parita'
          di merito per  le  procedure  di  reclutamento  di  cui  al
          presente articolo: 
                  a) l'avere svolto, con esito positivo, il tirocinio
          presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
                  b) l'avere svolto, con esito positivo,  l'ulteriore
          periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai
          sensi  dell'articolo  50,  commi  1-bis  e  1-quater,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche',
          per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa,  ai
          sensi dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile  1982,  n.
          186; 
                  c)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il
          tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari  ai  sensi
          dell'articolo 37, comma  11,  del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per
          il processo, cosi' come indicato  dall'articolo  50,  commi
          1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
          90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
          2014, n.  114,  nonche',  per  il  concorso  indetto  dalla
          Giustizia amministrativa,  ai  sensi  dell'articolo  53-ter
          della legge 27 aprile 1982, n. 186; 
                  c-bis) l'aver conseguito il diploma della scuola di
          specializzazione per le professioni legali. 
                10. A parita' dei  titoli  preferenziali  di  cui  al
          comma 9 del presente articolo e di cui all'articolo  5  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487, e' preferito il candidato piu'  giovane  di  eta',  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
          n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di
          attribuzione del  punteggio  e  dei  titoli  di  preferenza
          dovra' essere documentato esclusivamente con  le  modalita'
          indicate dal bando di concorso. 
                11. Per ogni profilo, per i  concorsi  richiesti  dal
          Ministero  della  giustizia,  la  commissione  esaminatrice
          forma una singola graduatoria relativa  ai  posti  messi  a
          concorso in ogni distretto ovvero,  quando  lo  preveda  il
          bando  di  concorso,  in  ogni  circondario.  Qualora   una
          graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a
          concorso per un profilo in un singolo  distretto  o  in  un
          singolo circondario,  l'amministrazione  potra'  coprire  i
          posti non assegnati mediante scorrimento delle  graduatorie
          degli  idonei  non  vincitori  del  medesimo  profilo   nel
          distretto,    ovvero,    nell'ipotesi    di     graduatoria
          circondariale, nei circondari  confinanti  con  il  maggior
          numero di idonei ovvero, in  subordine,  delle  graduatorie
          con il maggior numero di  idonei  non  vincitori  di  altri
          profili aventi i medesimi titoli richiesti per l'accesso  e
          relative al medesimo distretto o al  medesimo  circondario;
          in  caso  di  pari  numero  di  idonei  non  vincitori,  la
          graduatoria e' individuata sulla base della minore distanza
          chilometrica tra i capoluoghi  dei  distretti  interessati.
          Per  quanto  attiene  al  secondo  scaglione   di   addetti
          all'ufficio per il processo di cui all'articolo  11,  comma
          1, primo periodo, in caso di incapienza  delle  graduatorie
          distrettuali  formate  nell'ambito  della  nuova  procedura
          assunzionale,  il  reclutamento  potra'  avvenire  mediante
          scorrimento delle  graduatorie  formate  nell'ambito  della
          procedura relativa al primo  scaglione.  Per  la  Giustizia
          amministrativa,   qualora   una   graduatoria    risultasse
          incapiente rispetto  ai  posti  messi  a  concorso  per  un
          profilo in un Ufficio giudiziario, il  Segretario  generale
          della Giustizia amministrativa potra' coprire i  posti  non
          assegnati  mediante  scorrimento  delle  graduatorie  degli
          idonei non vincitori del medesimo profilo in altro  ufficio
          giudiziario e,  nella  seconda  tornata  delle  assunzioni,
          chiamare gli idonei del  primo  scaglione,  con  i  criteri
          indicati  nel  bando  di  concorso;  lo  scorrimento  delle
          graduatorie avviene a partire da quelle con maggior  numero
          di idonei e, in caso di  pari  numero  di  idonei,  secondo
          l'ordine degli Uffici giudiziari indicato nell'articolo 12,
          comma 1, secondo periodo. 
                12. Per i  concorsi  richiesti  dal  Ministero  della
          giustizia, e' ammesso a sostenere  la  prova  scritta,  per
          ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo,
          non inferiore al  doppio,  del  numero  di  posti  messi  a
          concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal  bando
          e sulla base delle graduatorie risultanti  all'esito  della
          valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1,  9  e  10.  La
          prova  scritta  potra'  essere  svolta  mediante  l'uso  di
          tecnologie digitali. Fermo  restando  quanto  previsto  dal
          comma 1, il  bando  di  concorso  specifica  i  criteri  di
          attribuzione dei punteggi, le modalita' di formazione della
          graduatoria   finale   per   ogni   singolo   distretto   o
          circondario, le sedi di corte di appello presso cui  potra'
          essere svolta la suddetta prova  scritta  e  i  criteri  di
          assegnazione alle predette  sedi  di  esame  dei  candidati
          ammessi a  sostenere  la  prova  scritta.  Potranno  essere
          costituite sottocommissioni, ognuna delle  quali  valutera'
          non meno di duecento candidati. La prova  scritta  consiste
          nella somministrazione di quesiti a risposta  multipla.  Il
          bando  puo'   prevedere,   in   ragione   del   numero   di
          partecipanti,  l'utilizzo  di  sedi   decentrate   e,   ove
          necessario,   la   non   contestualita'   delle   sessioni,
          garantendo in ogni  caso  la  trasparenza  e  l'omogeneita'
          delle prove. Le materie oggetto  della  prova  scritta,  le
          modalita' di nomina della commissione  esaminatrice  e  dei
          comitati di vigilanza e le ulteriori  misure  organizzative
          sono determinate con decreto del Ministro  della  giustizia
          da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto. 
                12-bis.  In  relazione  ai  soli   profili   di   cui
          all'articolo 11, in deroga a quanto previsto  dall'articolo
          1  del  decreto  legislativo  7  febbraio  2017,   n.   16,
          nell'ambito dei concorsi di cui al  comma  1  del  presente
          articolo  richiesti  dal  Ministero  della  giustizia,   si
          procede  al  reclutamento  e   alla   successiva   gestione
          giuridica ed economica del personale  amministrativo  anche
          per gli addetti all'ufficio per il  processo  da  assegnare
          agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di
          Trento. Il bando indica in relazione alle assunzioni  degli
          uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di  Bolzano
          i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di
          lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come
          requisito per la partecipazione il possesso  dell'attestato
          di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue
          italiana e tedesca, di cui agli articoli  3  e  4,  secondo
          comma,  numero  4),  del  decreto  del   Presidente   dalla
          Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752.  Il  bando  prevede
          altresi', per le procedure di cui al presente comma, che la
          commissione esaminatrice di cui al comma  6  sia  integrata
          con  componenti  indicati   dalla   Regione   Trentino-Alto
          Adige/Südtirol, sulla base di  un'apposita  convenzione  da
          stipulare tra il Ministero della giustizia  e  la  suddetta
          regione. 
                12-ter.  Coerentemente  con  le  misure  assunzionali
          introdotte con il presente decreto,  fino  al  31  dicembre
          2022 al personale del  Ministero  della  giustizia  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7. 
                13. Per l'espletamento  delle  procedure  concorsuali
          relative alle assunzioni di tutti i  profili  professionali
          di  cui   agli   articoli   11   e   13   e'   autorizzata,
          subordinatamente all'approvazione del PNRR da  parte  della
          Commissione europea, per l'amministrazione della  giustizia
          ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e  di
          euro  341.112  per  l'anno  2023  e,   per   la   Giustizia
          amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021  e
          di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a  valere
          sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
          EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
          dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
          da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 16, e dell'art. 17, del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 16. (Attribuzioni). - 1. Il ministro di  grazia
          e giustizia e il ministero di grazia e  giustizia  assumono
          rispettivamente  la   denominazione   di   ministro   della
          giustizia e ministero della giustizia. 
                2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni  e
          i compiti ad  esso  attribuiti  dalla  Costituzione,  dalle
          leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita'
          giudiziaria ed  esecuzione  delle  pene,  rapporti  con  il
          consiglio  superiore   della   magistratura,   attribuzioni
          concernenti i magistrati ordinari, vigilanza  sugli  ordini
          professionali,     archivi      notarili,      cooperazione
          internazionale in materia civile e penale. 
                3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e
          i compiti concernenti le seguenti aree funzionali: 
                  a) servizi  relativi  alla  attivita'  giudiziaria:
          gestione  amministrativa  dell'attivita'   giudiziaria   in
          ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
          da parte del  ministro  delle  sue  competenze  in  materia
          processuale;    casellario     giudiziale;     cooperazione
          internazionale  in  materia  civile  e  penale;  studio   e
          proposta di interventi normativi nel settore di competenza; 
                  b)  organizzazione  e  servizi   della   giustizia:
          organizzazione e funzionamento dei  servizi  relativi  alla
          giustizia;   gestione    amministrativa    del    personale
          amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attivita'
          relative  alle  competenze  del  ministro  in   ordine   ai
          magistrati; studio e proposta di interventi  normativi  nel
          settore di competenza; 
                  c)  servizi   dell'amministrazione   penitenziaria:
          gestione amministrativa del  personale  e  dei  beni  della
          amministrazione  penitenziaria;  svolgimento  dei   compiti
          relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
          e delle misure  di  sicurezza  detentive;  svolgimento  dei
          compiti  previsti  dalle  leggi  per  il  trattamento   dei
          detenuti e degli internati; 
                  d)  servizi  relativi  alla   giustizia   minorile:
          svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al  ministero
          della  giustizia  in   materia   di   minori   e   gestione
          amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi; 
                  d-bis) servizi per la  transizione  digitale  della
          giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione:
          gestione  dei  processi  e  delle  risorse  connessi   alle
          tecnologie dell'informazione, della comunicazione  e  della
          innovazione;  gestione  della  raccolta,  organizzazione  e
          analisi dei  dati  relativi  a  tutti  i  servizi  connessi
          all'amministrazione della giustizia; implementazione  delle
          procedure  di  raccolta   dei   dati   e   della   relativa
          elaborazione statistica  secondo  criteri  di  completezza,
          affidabilita',  trasparenza  e  pubblicita';   monitoraggio
          dell'efficienza  del  servizio  giustizia  con  particolare
          riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi
          di definizione dei procedimenti  negli  uffici  giudiziari;
          coordinamento della programmazione  delle  attivita'  della
          politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. 
                3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e  dei  compiti
          indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il
          disposto dell'articolo 4, comma 10,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 febbraio  2010,  n.  24,  provvede  ad  effettuare
          l'accesso diretto  ai  dati  relativi  a  tutti  i  servizi
          connessi  all'amministrazione  della  giustizia,  anche  se
          raccolti dagli uffici giudiziari. 
                4.  Relativamente  all'ispettorato  generale  restano
          salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e
          successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo
          8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.» 
                «Art.  17.  (Ordinamento).  -  1.  Il  ministero   si
          articola  in  dipartimenti,  disciplinati  ai  sensi  degli
          articoli  4  e  5  del  presente  decreto.  Il  numero  dei
          dipartimenti  non  puo'  essere  superiore  a  cinque,   in
          riferimento alle aree funzionali  definite  nel  precedente
          articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  16,  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84
          (Regolamento  di  riorganizzazione  del   Ministero   della
          giustizia e riduzione degli  uffici  dirigenziali  e  delle
          dotazioni organiche): 
                «Art. 16. (Disposizioni transitorie e finali).  -  1.
          All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
          generale nonche' alla definizione dei  relativi  compiti  e
          alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello
          dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4,  comma  4,
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi
          entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Non possono essere individuati uffici dirigenziali
          non generali in numero superiore  a  quello  dei  posti  di
          dirigente  di  seconda   fascia   previsti,   per   ciascun
          dipartimento, nelle tabelle D), E), F)  e  G)  allegate  al
          presente decreto. 
                2. Con uno o piu' decreti del Ministro,  da  emanarsi
          entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in   vigore   del
          presente decreto,  e'  stabilita  la  data  di  entrata  in
          funzione degli  uffici  dirigenziali  generali  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e  si  provvede
          alla razionalizzazione e all'utilizzo degli uffici e  delle
          strutture esistenti anche con  riferimento  ai  compiti  di
          prevenzione della corruzione e di tutela della trasparenza.
          Con uno o piu' decreti del Ministro si  provvede  altresi',
          in attesa dell'istituzione delle strutture di cui al  primo
          periodo,  alla  adozione   delle   misure   necessarie   al
          coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni
          interessate.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  si
          provvede  alla  razionalizzazione  e  all'informatizzazione
          delle   strutture   degli    uffici    dell'Amministrazione
          giudiziaria,    del    Dipartimento    dell'amministrazione
          penitenziaria, nonche' dell'Amministrazione  degli  archivi
          notarili; con i medesimi decreti possono  essere  istituiti
          presidi territoriali in luogo dei soppressi  provveditorati
          regionali  dell'amministrazione  penitenziaria  e  ne  sono
          definiti competenze e compiti. Con uno o piu'  decreti  del
          Ministro   si   provvede    alla    razionalizzazione    ed
          all'informatizzazione  delle  strutture  degli  uffici  del
          Dipartimento per  la  giustizia  minorile  e  di  comunita'
          nonche' alla definizione di linee  operative  omogenee  per
          l'attivita' di gestione trattamentale. 
                3. Con uno o piu' decreti del  Ministro,  nell'ambito
          delle dotazioni organiche del Ministero,  sono  determinate
          le piante  organiche  del  personale  amministrativo  degli
          uffici giudiziari e delle strutture centrali e  periferiche
          in cui si articola l'Amministrazione. 
                4. Le strutture organizzative esistenti,  interessate
          dal  processo  di  riorganizzazione  di  cui  al   presente
          decreto, e i corrispondenti  incarichi  dirigenziali,  sono
          fatti  salvi  fino  alla  definizione  delle  procedure  di
          conferimento degli incarichi dirigenziali di  prima  fascia
          relativi  alla  nuova  organizzazione  del   Ministero   da
          concludersi  entro  il  termine   di   centottanta   giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto. 
                5.  Alle  necessita'  di   riduzione   degli   uffici
          dirigenziali di livello generale previste dall'articolo  1,
          comma  404,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,
          dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, si provvede anche  mediante  la  soppressione
          dei corrispondenti posti recati in aumento dall'articolo  5
          del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. 
                6. La tabella A) allegata al decreto  legislativo  25
          luglio  2006,  n.  240,  e'  sostituita  dalla  tabella  A)
          allegata al presente decreto e  che  ne  costituisce  parte
          integrante. 
                7. 
                8. La tabella E)  allegata  alla  legge  15  dicembre
          1990, n. 395, e' sostituita dalla tabella  B)  allegata  al
          presente decreto e che ne costituisce parte integrante. 
                9. Le dotazioni organiche del personale  dirigenziale
          e non dirigenziale  dell'Amministrazione  giudiziaria,  del
          Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria,    del
          Dipartimento per la giustizia minorile  e  di  comunita'  e
          dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono  previste
          dalle tabelle C), D), E), F)  e  G)  allegate  al  presente
          decreto  e  che  ne  costituiscono  parte  integrante.  Con
          successivi decreti del Ministro della giustizia  ripartisce
          i contingenti di personale come sopra  rideterminati  nelle
          fasce retributive e nei profili professionali. 
                10. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto
          legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e la riduzione  di  cui
          all'articolo  5  del  medesimo  decreto   legislativo,   il
          Ministro  provvede  con  proprio  decreto  all'attribuzione
          delle risorse ai dipartimenti. 
                11. Con successivo decreto  del  Ministro  di  natura
          regolamentare e' definito il  nuovo  modello  organizzativo
          della Direzione generale della formazione. 
                12. E' istituita una struttura temporanea, di livello
          dirigenziale generale, per il coordinamento delle attivita'
          nell'ambito   della   politica   regionale,   nazionale   e
          comunitaria, che ha la responsabilita'  del  coordinamento,
          gestione e  controllo  dei  programmi  e  degli  interventi
          volti,  nell'ambito  della   politica   di   coesione,   al
          perseguimento  degli  obiettivi  del   Ministero   inerenti
          all'organizzazione del sistema giustizia. La conferenza dei
          capi dipartimento di cui all'articolo 3,  comma  6,  svolge
          altresi' funzione di programmazione, indirizzo e  controllo
          relativamente alle competenze della  direzione  di  cui  al
          primo  periodo.  Ai  fini  dell'invarianza  della  spesa  e
          nell'ambito delle dotazioni organiche  del  Ministero  sono
          resi  indisponibili  in  misura  corrispondente  posti   di
          funzione dirigenziale, di livello generale o non  generale,
          equivalenti dal punto di vista finanziario. 
                13.  Le  dotazioni  organiche  del   Ministero   sono
          definite dal presente decreto ad ogni effetto di legge.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 96,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
                «Art. 1. 
                1.-95. Omissis. 
                96. E' istituito presso il Ministero della  giustizia
          un fondo, con una dotazione  di  50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2017,  per  il
          recupero  di  efficienza  del  sistema  giudiziario  e   il
          potenziamento  dei  relativi  servizi,   nonche'   per   il
          completamento del processo telematico. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 e dell'art. 12,  del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113  (Misure
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle pubbliche amministrazioni  funzionale  all'attuazione
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia: 
                «Art. 11. (Addetti all'ufficio per il processo). - 1.
          Al fine di supportare le linee di progetto  ricomprese  nel
          PNRR e, in particolare, per favorire la piena  operativita'
          delle strutture organizzative  denominate  ufficio  per  il
          processo, costituite ai sensi dell'articolo  16-octies  del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e
          assicurare   la   celere   definizione   dei   procedimenti
          giudiziari, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  36
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
          della giustizia richiede alla Commissione RIPAM,  che  puo'
          avvalersi  di  Formez   PA,   di   avviare   procedure   di
          reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un
          contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio
          per  il  processo,  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
          determinato della durata massima di due anni e  sette  mesi
          per il primo scaglione  e  di  due  anni  per  il  secondo.
          Nell'ambito di tale contingente, alla corte  di  cassazione
          sono destinati  addetti  all'ufficio  per  il  processo  in
          numero non superiore a 400,  da  assegnarsi  in  virtu'  di
          specifico progetto organizzativo del primo presidente della
          corte  di  cassazione,  con  l'obiettivo  prioritario   del
          contenimento  della  pendenza  nel  settore  civile  e  del
          contenzioso tributario. Al fine di supportare le  linee  di
          progetto di competenza della Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare per favorire
          la  piena  operativita'   delle   strutture   organizzative
          denominate ufficio per  il  processo  costituite  ai  sensi
          dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, il
          Segretariato generale della  Giustizia  amministrativa,  di
          seguito    indicato    con     l'espressione     "Giustizia
          amministrativa", per assicurare la celere  definizione  dei
          processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga
          a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165,  e'  autorizzato  ad  avviare  le
          procedure  di  reclutamento,  in  due  scaglioni,   di   un
          contingente massimo di 326 unita'  di  addetti  all'ufficio
          per  il  processo,  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
          determinato, non rinnovabile, della durata massima  di  due
          anni e sei mesi, cosi' ripartito:  250  unita'  complessive
          per i profili di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e  76
          unita' per il profilo di cui al  comma  3,  lettera  d).  I
          contingenti di personale di cui al presente comma non  sono
          computati  ai  fini  della  consistenza   della   dotazione
          organica rispettivamente del Ministero  della  giustizia  e
          della Giustizia amministrativa. L'assunzione del  personale
          di cui al presente comma  e'  autorizzata  subordinatamente
          all'approvazione  del   PNRR   da   parte   del   Consiglio
          dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1,
          del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 12 febbraio 2021. 
                2.  Il  personale  da  assumere  nell'amministrazione
          della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 deve  essere
          in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero,
          per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel  bando,
          del diploma di laurea in economia e commercio o in  scienze
          politiche o titoli equipollenti o equiparati. In  deroga  a
          quanto previsto dagli articoli 2, comma  2,  40  e  45  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la  declaratoria
          del profilo professionale degli addetti all'ufficio per  il
          processo,   comprensiva   di   specifiche    e    contenuti
          professionali,  e'  determinata  secondo  quanto   previsto
          dall'Allegato  II,  numero  1.  Per   quanto   attiene   al
          trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad  ogni
          istituto contrattuale, in quanto applicabile,  gli  addetti
          all'ufficio per il  processo  sono  equiparati  ai  profili
          dell'area III, posizione economica F1. Il  Ministero  della
          giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga  a  quanto
          previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme
          di  organizzazione  e  di  svolgimento  della   prestazione
          lavorativa,  con  riferimento  al  lavoro  agile   e   alla
          distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. 
                3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura
          di assunzione e' gestita dalla Giustizia amministrativa, e'
          composto dai seguenti profili professionali: 
                  a) funzionari amministrativi - area III - posizione
          economica F1; 
                  b) funzionari informatici - area  III  -  posizione
          economica F1; 
                  c) funzionari statistici -  area  III  -  posizione
          economica F1; 
                  d) assistenti informatici -  area  II  -  posizione
          economica F2. 
                4. Il servizio  prestato  con  merito  e  debitamente
          attestato  al  termine  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          determinato  di  cui  al  comma  1,  e,  per  la  Giustizia
          amministrativa, limitatamente al personale di cui al  comma
          3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia  stata
          svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di  prima
          assegnazione: 
                  a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per
          magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2  del  decreto
          legislativo 5 aprile 2006, n. 160; 
                  b) equivale ad un anno di  tirocinio  professionale
          per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio; 
                  c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della
          scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo
          il superamento delle verifiche  intermedie  e  delle  prove
          finali  d'esame  di  cui  all'articolo   16   del   decreto
          legislativo 17 novembre 1997, n. 398; 
                  d) costituisce titolo di preferenza  per  l'accesso
          alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 4,  comma
          3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 
                5. L'amministrazione  giudiziaria,  nelle  successive
          procedure  di  selezione   per   il   personale   a   tempo
          indeterminato,  puo'   prevedere   l'attribuzione   di   un
          punteggio aggiuntivo in favore dei  candidati  in  possesso
          dell'attestazione   di   cui    al    comma    4    ovvero,
          alternativamente,  nei  soli  concorsi  pubblici   per   le
          qualifiche della terza area  professionale,  prevedere  una
          riserva in  favore  del  personale  assunto  ai  sensi  del
          presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per
          cento. L'amministrazione  della  Giustizia  amministrativa,
          nelle successive procedure di selezione per il personale  a
          tempo indeterminato, puo' prevedere  l'attribuzione  di  un
          punteggio  aggiuntivo  in  favore  del  personale  che,  al
          termine  del  rapporto  di  lavoro,  abbia  ricevuto,   dal
          presidente  dell'Ufficio  giudiziario  dove   ha   prestato
          servizio, un attestato di servizio prestato con merito. 
                6. 
                7.  Per  le  finalita'  del  presente   articolo   e'
          autorizzata: 
                  a) per la Giustizia ordinaria,  la  spesa  di  euro
          360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e  2023,  di  euro
          390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno
          2025 e di euro  180.071.098  per  l'anno  2026,  a  cui  si
          provvede  mediante  versamento   di   pari   importo,   nei
          corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo
          1, comma 1038,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
          all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  la  successiva
          riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello  stato
          di previsione del Ministero della giustizia; 
                  b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro
          8.458.696 per ciascuno degli anni  2022  e  2023,  di  euro
          8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920  per  ciascuno
          degli anni 2025 e 2026, a cui  si  provvede  a  valere  sul
          Fondo di rotazione per  l'attuazione  del  Next  Generation
          EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
          dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
          da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.» 
                «Art.  12.  (Modalita'  di  impiego   degli   addetti
          all'ufficio per il processo). - 1.  Fermo  restando  quanto
          previsto  dall'articolo  11,  comma  1,  in   merito   alla
          necessaria approvazione del PNRR  da  parte  del  Consiglio
          dell'Unione europea, con uno o piu'  decreti  del  Ministro
          della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di
          appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio
          per il processo sono  assegnati  gli  addetti,  nonche'  il
          numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio.  Le
          unita' di personale di cui all'articolo 11, comma 3 assunte
          per  gli   uffici   per   il   processo   della   Giustizia
          amministrativa sono distribuite  esclusivamente  presso  le
          seguenti  sedi:  Consiglio  di  Stato,  in   ogni   sezione
          giurisdizionale; Tribunale amministrativo regionale per  il
          Lazio, sede di Roma; Tribunale amministrativo regionale per
          la Lombardia,  sede  di  Milano;  Tribunale  amministrativo
          regionale per il Veneto; Tribunale amministrativo regionale
          per la Campania, sede di Napoli;  Tribunale  amministrativo
          regionale per la Campania,  sezione  staccata  di  Salerno;
          Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede  di
          Palermo; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
          sezione staccata di Catania. Fanno eccezione  7  funzionari
          informatici e 3 funzionari statistici che  sono  assegnati,
          rispettivamente,  al  Servizio  per  l'informatica   e   al
          Segretariato generale  della  Giustizia  amministrativa  al
          fine  di  coadiuvare  l'ufficio   per   il   processo   con
          riferimento   agli   aspetti   informatici   del   progetto
          ricompreso nel PNRR e allo scopo di monitorare  l'andamento
          della riduzione dell'arretrato. La decorrenza  della  presa
          di servizio delle unita' di personale di  cui  all'articolo
          11, comma 3, e' la stessa  per  tutti  gli  Uffici  per  il
          processo. 
                2. Le modalita' di impiego degli addetti  all'ufficio
          per  il  processo  presso  gli  Uffici   giudiziari   della
          Giustizia  ordinaria  sono  individuate  all'Allegato   II,
          numero 1. 
                3.   All'esito   dell'assegnazione   degli    addetti
          all'ufficio per il processo di cui  al  comma  2,  il  Capo
          dell'ufficio giudiziario entro  il  31  dicembre  2021,  di
          concerto con il  dirigente  amministrativo,  predispone  un
          progetto organizzativo che preveda l'utilizzo,  all'interno
          delle strutture organizzative  denominate  ufficio  per  il
          processo, degli addetti selezionati in modo da  valorizzare
          il loro apporto all'attivita' giudiziaria.».