Art. 35 bis 
 
Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato  e  la  riduzione  dei
  tempi di definizione dei procedimenti giudiziari. 
 
  1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per
l'abbattimento  dell'arretrato  e  per  la  riduzione  dei  tempi  di
definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni  assunti
con il Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  all'articolo  37,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea,  dopo  la  parola:  «sentiti,»  sono  inserite  le
seguenti: «per il settore penale,  il  procuratore  della  Repubblica
presso il tribunale e, in ogni caso,» e dopo la parola: «civili,»  e'
inserita la seguente: «penali,»; 
    b) dopo la lettera b) e' aggiunta la  seguente:  «b-bis)  per  il
settore  penale,  i  criteri  di  priorita'  nella  trattazione   dei
procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle
linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   37   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          dei Ministeri), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie).  -
          1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, per  il  settore
          penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale
          e, in ogni  caso,  i  presidenti  dei  rispettivi  consigli
          dell'ordine degli avvocati, entro il  31  gennaio  di  ogni
          anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti
          civili, penali, amministrativi e tributari pendenti. Con il
          programma il capo dell'ufficio giudiziario determina: 
                  a) gli obiettivi  di  riduzione  della  durata  dei
          procedimenti  concretamente  raggiungibili   nell'anno   in
          corso; 
                  b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto
          conto  dei  carichi  esigibili  di  lavoro  dei  magistrati
          individuati dai competenti organi di autogoverno,  l'ordine
          di priorita' nella trattazione dei  procedimenti  pendenti,
          individuati  secondo  criteri  oggettivi  ed  omogenei  che
          tengano  conto  della  durata  della   causa,   anche   con
          riferimento agli eventuali gradi  di  giudizio  precedenti,
          nonche' della natura e del valore della stessa. 
                  b-bis)  per  il  settore  penale,  i   criteri   di
          priorita'  nella  trattazione  dei  procedimenti  pendenti,
          sulla base delle disposizioni di legge e delle linee  guida
          elaborate dal Consiglio superiore della magistratura. 
                Omissis.».