Art. 35 bis Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari. 1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e per la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, dopo la parola: «sentiti,» sono inserite le seguenti: «per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso,» e dopo la parola: «civili,» e' inserita la seguente: «penali,»; b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) per il settore penale, i criteri di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), come modificato dalla presente legge: «Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie). - 1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina: a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso; b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonche' della natura e del valore della stessa. b-bis) per il settore penale, i criteri di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura. Omissis.».