Art. 35 ter 
 
Rafforzamento  degli  obblighi  di  formazione  e  aggiornamento  dei
  giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso  di
  trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli  impegni  assunti
  con il Piano nazionale di ripresa e resilienza  in  relazione  alla
  specializzazione dei magistrati che svolgono  funzioni  in  materia
  concorsuale. 
 
  1. Il magistrato che svolge, anche in  misura  non  prevalente,  le
funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da  non  piu'
di  otto  anni  assicura  la  propria   formazione   e   il   proprio
aggiornamento professionale e, a tale fine, e' tenuto a  frequentare,
in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni,
almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi  dalla  Scuola
superiore della magistratura nella materia concorsuale. 
  2. L'assolvimento degli obblighi di formazione e  di  aggiornamento
di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacita' di
cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti  ai
fini  dei  pareri  per  il   conseguimento   delle   valutazioni   di
professionalita'. 
  3. In caso di trasferimento  ad  altro  ufficio,  la  formazione  e
l'aggiornamento in conformita' a quanto previsto dal  comma  1  e  la
positiva esperienza maturata per non meno di tre anni  nella  materia
concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione  di
posti che comportano la trattazione di  procedimenti  nella  medesima
materia. 
  4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni  di
giudice delegato alle procedure  concorsuali  per  almeno  otto  anni
presso lo  stesso  ufficio  giudiziario  e'  assegnato  un  punteggio
aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso  or-  dinari
per il trasferimento ad altro ufficio. 
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto,  il  Consiglio  superiore  della
magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  2,  dell'articolo  11,
          del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 recante Nuova
          disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia
          di progressione economica e di funzioni dei  magistrati,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera  a),  della  L.  25
          luglio 2005, n. 150: 
                «Art. 11 (Valutazione della professionalita').  -  1.
          Omissis. 
                2. La valutazione  di  professionalita'  riguarda  la
          capacita', la laboriosita', la diligenza e l'impegno.  Essa
          e' operata secondo parametri oggettivi  che  sono  indicati
          dal Consiglio superiore della  magistratura  ai  sensi  del
          comma 3. La  valutazione  di  professionalita'  riferita  a
          periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni  giudicanti
          o requirenti non puo' riguardare in nessun caso l'attivita'
          di interpretazione di  norme  di  diritto,  ne'  quella  di
          valutazione del fatto e delle prove. In particolare: 
                  a)  la  capacita',  oltre  che  alla   preparazione
          giuridica  e  al  relativo  grado  di   aggiornamento,   e'
          riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle
          tecniche  di  argomentazione  e  di  indagine,   anche   in
          relazione all'esito degli affari nelle  successive  fasi  e
          nei gradi del  procedimento  e  del  giudizio  ovvero  alla
          conduzione dell'udienza da parte di  chi  la  dirige  o  la
          presiede,   all'idoneita'   a   utilizzare,   dirigere    e
          controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; 
                  b) la laboriosita' e' riferita alla  produttivita',
          intesa come numero e  qualita'  degli  affari  trattati  in
          rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione
          organizzativa e strutturale, ai tempi  di  smaltimento  del
          lavoro, nonche' all'eventuale attivita'  di  collaborazione
          svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche  conto  degli
          standard di rendimento individuati dal Consiglio  superiore
          della magistratura, in relazione agli specifici settori  di
          attivita' e alle specializzazioni; 
                  c)  la  diligenza  e'  riferita  all'assiduita'   e
          puntualita' nella presenza in ufficio, nelle udienze e  nei
          giorni stabiliti;  e'  riferita  inoltre  al  rispetto  dei
          termini per la redazione, il deposito  di  provvedimenti  o
          comunque  per  il  compimento  di  attivita'   giudiziarie,
          nonche'  alla   partecipazione   alle   riunioni   previste
          dall'ordinamento   giudiziario   per   la   discussione   e
          l'approfondimento delle  innovazioni  legislative,  nonche'
          per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza; 
                  d) l'impegno e' riferito  alla  disponibilita'  per
          sostituzioni di magistrati  assenti  e  alla  frequenza  di
          corsi di aggiornamento organizzati dalla  Scuola  superiore
          della magistratura; nella valutazione dell'impegno  rileva,
          inoltre, la collaborazione alla soluzione dei  problemi  di
          tipo organizzativo e giuridico. 
                Omissis.».