Art. 36 Potenziamento dell'unita' per la semplificazione 1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita l'Unita' per la semplificazione.»; b) le parole «e la qualita' della regolazione», ovunque ricorrano, sono soppresse; c) al settimo periodo le parole «della segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unita'»; d) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: «La dotazione organica dell'Unita' per la semplificazione e' costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione e della semplificazione normativa, da tre figure dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente di sette unita' di personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Dell'Unita' fanno parte inoltre non piu' di cinque esperti di provata competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione.». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), pari a euro 22.732 per l'anno 2021 e a euro 136.388 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo, del comma 22-bis, dell'art. 1, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 17 giugno 2006, n. 233 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 22. Omissis. 22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita l'Unita' per la semplificazione. L'Unita' per la semplificazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Della Unita' per la semplificazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti dell'Unita' possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. La dotazione organica dell'Unita' per la semplificazione e' costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione e della semplificazione normativa, da tre figure dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente di sette unita' di personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Dell'Unita' fanno parte inoltre non piu' di cinque esperti di provata competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione. Per il funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresi', al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresi', all'Unita' tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Omissis.». - Il riferimento al testo del citato del comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 10-bis.