Art. 36 
 
          Potenziamento dell'unita' per la semplificazione 
 
  1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio  2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita l'Unita'  per  la
semplificazione.»; 
    b)  le  parole  «e  la  qualita'  della   regolazione»,   ovunque
ricorrano, sono soppresse; 
    c) al settimo periodo le parole «della segreteria  tecnica»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Unita'»; 
    d)  dopo  il  settimo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «La
dotazione organica dell'Unita' per la semplificazione  e'  costituita
da  una  figura  dirigenziale  di  prima  fascia  con   funzioni   di
coordinatore, individuata tra figure, anche  estranee  alla  pubblica
amministrazione,  di  comprovata   esperienza   nel   settore   della
legislazione  e  della  semplificazione  normativa,  da  tre   figure
dirigenziali di  seconda  fascia,  scelte  anche  tra  estranei  alla
pubblica amministrazione, e da un  contingente  di  sette  unita'  di
personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti
ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  del  comparto
Funzioni centrali o di altre pubbliche amministrazioni. Il  personale
non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai
Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e  continuativo  in
godimento con oneri a carico  dell'amministrazione  di  appartenenza.
Dell'Unita' fanno parte inoltre non piu' di cinque esperti di provata
competenza e quindici componenti scelti tra esperti  nei  settori  di
interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del  Ministro  per
la pubblica amministrazione.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), pari a euro 22.732
per l'anno 2021 e a euro 136.388  annui  a  decorrere  dal  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo, del comma 22-bis,  dell'art.  1,
          del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,  convertito,  con
          modifica-zioni,  dalla  legge  17  giugno  2006,   n.   233
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          dei Ministeri), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - 1. - 22. Omissis. 
                22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui
          all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies,  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  e
          successive  modificazioni,  sono   soppresse.   Presso   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   e'   costituita
          l'Unita'  per   la   semplificazione.   L'Unita'   per   la
          semplificazione opera in posizione di autonomia  funzionale
          e svolge, tra  l'altro,  compiti  di  supporto  tecnico  di
          elevata qualificazione per  il  Comitato  interministeriale
          per l'indirizzo e la guida strategica  delle  politiche  di
          semplificazione e di  qualita'  della  regolazione  di  cui
          all'articolo 1 del decreto-legge 10  gennaio  2006,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
          80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo  24,
          comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non
          si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre
          2005, n. 266, nonche' l'articolo  29  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il  vincolo  di
          spesa di  cui  al  presente  comma.  Della  Unita'  per  la
          semplificazione fa parte il capo del dipartimento  per  gli
          affari  giuridici  e  legislativi  della   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri  e  i  componenti  sono  scelti  tra
          professori   universitari,    magistrati    amministrativi,
          contabili ed ordinari,  avvocati  dello  Stato,  funzionari
          parlamentari, avvocati del libero foro con almeno  quindici
          anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti  delle
          amministrazioni   pubbliche   ed   esperti    di    elevata
          professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle  pubbliche
          amministrazioni, gli esperti  e  i  componenti  dell'Unita'
          possono essere collocati  in  aspettativa  o  fuori  ruolo,
          secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. La
          dotazione organica dell'Unita' per  la  semplificazione  e'
          costituita da una figura dirigenziale di prima  fascia  con
          funzioni di coordinatore,  individuata  tra  figure,  anche
          estranee  alla  pubblica  amministrazione,  di   comprovata
          esperienza  nel  settore   della   legislazione   e   della
          semplificazione normativa, da tre  figure  dirigenziali  di
          seconda fascia, scelte anche  tra  estranei  alla  pubblica
          amministrazione, e da un contingente  di  sette  unita'  di
          personale non dirigenziale che possono  essere  scelte  tra
          appartenenti ai ruoli della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri,  del  comparto  Funzioni  centrali  o  di   altre
          pubbliche amministrazioni. Il  personale  non  dirigenziale
          proveniente  dai  ruoli  di  amministrazioni  diverse   dai
          Ministeri  mantiene  il  trattamento  economico   fisso   e
          continuativo   in   godimento   con    oneri    a    carico
          dell'amministrazione  di  appartenenza.  Dell'Unita'  fanno
          parte  inoltre  non  piu'  di  cinque  esperti  di  provata
          competenza e quindici componenti  scelti  tra  esperti  nei
          settori  di  interesse  per  l'attuazione  delle   funzioni
          delegate del Ministro per la pubblica amministrazione.  Per
          il funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di
          cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge
          14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto  del  venticinque  per
          cento.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri si provvede, altresi', al riordino delle  funzioni
          e  delle  strutture  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri relative all'esercizio delle funzioni  di  cui  al
          presente comma e alla riallocazione delle relative risorse.
          A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  suddetto
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e'
          abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002,
          n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE,
          l'articolo 29 del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n.   248,   non   si    applica,    altresi',    all'Unita'
          tecnica-finanza di progetto di  cui  all'articolo  7  della
          legge 17 maggio 1999, n. 144,  e  alla  segreteria  tecnica
          della cabina di regia  nazionale  di  cui  all'articolo  5,
          comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
          all'articolo 6  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9  febbraio  1999,  n.  61.  La
          segreteria    tecnico-operativa    istituita    ai    sensi
          dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio  1991,  n.
          10,  e  successive  modificazioni,  costituisce  organo  di
          direzione ricadente tra  quelli  di  cui  all'articolo  29,
          comma  7,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248. 
                Omissis.». 
              - Il riferimento al testo del  citato  del  comma  200,
          dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 10-bis.