Art. 36 ter 
 
   Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, le parole: «partecipa anche il Presidente  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome»  sono  sostituite
dalle seguenti: «partecipano anche  il  Presidente  della  Conferenza
delle regioni e delle province autonome nonche'  i  Presidenti  delle
regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza
che  riguardano  la  loro  regione  o  provincia   autonoma   ».   2.
All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «nonche',  per  gli
interventi di interesse delle regioni e delle province autonome,  con
il Dipartimento per gli affari regionali e le  autonomie  sentita  la
Conferenza delle regioni e delle province autonome». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29  luglio  2021,  n.  108  (Governance  del   Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione   e   snellimento   delle   procedure)   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Cabina di regia). - 1. E'  istituita  presso
          la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia
          per il Piano nazionale di ripresa e resilienza,  presieduta
          dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  alla  quale
          partecipano i Ministri e i  Sottosegretari  di  Stato  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione
          delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione
          alle  specifiche  esigenze  connesse  alla  necessita'   di
          assicurare  la  continuita'   dell'azione   amministrativa,
          garantendo l'apporto  delle  professionalita'  adeguate  al
          raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui  al
          presente comma,  per  il  medesimo  periodo  in  cui  resta
          operativa la Cabina di regia di  cui  al  primo  periodo  e
          comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2026,  e'   sospesa
          l'applicazione  di  disposizioni  che,  con   riguardo   al
          personale  che  a  qualunque  titolo  presta   la   propria
          attivita'  lavorativa  presso  le  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto
          il  limite  di  eta'  per  il  collocamento  a  riposo  dei
          dipendenti pubblici, titolari di  interventi  previsti  nel
          PNRR, ovvero  nel  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
          complementari di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  6
          maggio 2021, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano  il  rientro  del
          medesimo  personale  presso  l'amministrazione  statale  di
          provenienza.  Resta  ferma  la   possibilita'   di   revoca
          dell'incarico, o di non  rinnovo  dello  stesso,  ai  sensi
          della vigente disciplina. 
                2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  2
          della legge 23 agosto 1988, n.  400,  la  Cabina  di  regia
          esercita  poteri  di  indirizzo,  impulso  e  coordinamento
          generale sull'attuazione  degli  interventi  del  PNRR.  Il
          Presidente del Consiglio dei ministri puo'  delegare  a  un
          Ministro o a un Sottosegretario di  Stato  alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri  lo  svolgimento  di  specifiche
          attivita'. La Cabina di regia in particolare: 
                  a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione
          degli  interventi  del  PNRR,  anche  con  riferimento   ai
          rapporti con i diversi livelli territoriali; 
                  b) effettua la ricognizione  periodica  e  puntuale
          sullo stato di attuazione degli interventi, anche  mediante
          la formulazione di indirizzi  specifici  sull'attivita'  di
          monitoraggio e controllo svolta dal Servizio  centrale  per
          il PNRR, di cui all'articolo 6; 
                  c) esamina,  previa  istruttoria  della  Segreteria
          tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici
          profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per
          materia e, con riferimento  alle  questioni  di  competenza
          regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e
          le autonomie e  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle
          province autonome; 
                  d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per  il
          programma di governo, il monitoraggio degli interventi  che
          richiedono adempimenti normativi e segnala  all'Unita'  per
          la razionalizzazione e il miglioramento  della  regolazione
          di cui all'articolo 5 l'eventuale necessita' di  interventi
          normativi idonei a  garantire  il  rispetto  dei  tempi  di
          attuazione; 
                  e) trasmette alle Camere  con  cadenza  semestrale,
          per  il  tramite  del  Ministro  per  i  rapporti  con   il
          Parlamento, una relazione sullo  stato  di  attuazione  del
          PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1,  comma
          1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche',  anche
          su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni  elemento
          utile a valutare lo stato di avanzamento degli  interventi,
          il loro  impatto  e  l'efficacia  rispetto  agli  obiettivi
          perseguiti,  con  specifico  riguardo  alle  politiche   di
          sostegno   per   l'occupazione   e    per    l'integrazione
          socio-economica dei giovani, alla parita' di genere e  alla
          partecipazione delle donne al mercato del lavoro; 
                  f)  riferisce  periodicamente  al   Consiglio   dei
          ministri sullo stato di avanzamento  degli  interventi  del
          PNRR; 
                  g) trasmette, per il tramite, rispettivamente,  del
          Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  e  della
          Segreteria tecnica  di  cui  all'articolo  4  del  presente
          decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e)  del
          presente   comma   alla   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e al Tavolo  permanente  di  cui  all'articolo  3  del
          presente decreto, i  quali  sono  costantemente  aggiornati
          dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi
          e le eventuali criticita' attuative; 
                  h) promuove il coordinamento tra i diversi  livelli
          di governo e  propone,  ove  ne  ricorrano  le  condizioni,
          l'attivazione dei poteri sostitutivi  di  cui  all'articolo
          12; 
                  i) assicura la  cooperazione  con  il  partenariato
          economico,  sociale  e  territoriale  mediante  il   Tavolo
          permanente di cui all'articolo 3; 
                  l)   promuove   attivita'   di    informazione    e
          comunicazione coerenti con l'articolo  34  del  Regolamento
          (UE) 2021/241. 
                3. Alle sedute della Cabina di  regia  partecipano  i
          Presidenti delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano  quando  sono  esaminate  questioni  di
          competenza di una singola  regione  o  provincia  autonoma,
          ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
          province autonome,  quando  sono  esaminate  questioni  che
          riguardano piu' regioni  o  province  autonome,  ovvero  il
          Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni  italiani
          e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia  quando
          sono esaminate questioni di interesse locale; in tali  casi
          alla seduta partecipa sempre il  Ministro  per  gli  affari
          regionali e le autonomie, che puo'  presiederla  su  delega
          del Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Alle  sedute
          della Cabina di regia possono essere inoltre  invitati,  in
          dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti  dei
          soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e
          i referenti o rappresentanti  del  partenariato  economico,
          sociale e territoriale. 
                4. Il Comitato interministeriale per  la  transizione
          digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge  1°  marzo
          2021 n. 22, convertito con  modificazioni  dalla  legge  22
          aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale  per  la
          transizione  ecologica  di  cui  all'articolo  57-bis   del
          decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  svolgono,
          sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di
          rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso  e
          coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia
          che ha la facolta' di partecipare attraverso  un  delegato.
          Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
          nel PNRR possono sottoporre alla Cabina  di  regia  l'esame
          delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno
          del Comitato interministeriale. 
                5.  Negli  ambiti  in  cui  le  funzioni  statali  di
          programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel
          PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano
          il   coordinamento   con   l'esercizio   delle   competenze
          costituzionalmente attribuite alle regioni,  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano e agli enti  locali,  e  al
          fine di  assicurarne  l'armonizzazione  con  gli  indirizzi
          della Cabina di regia di  cui  al  comma  2,  del  Comitato
          interministeriale  per  la  transizione  ecologica  di  cui
          all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152 e del Comitato interministeriale per la  transizione
          digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge
          1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 aprile 2021, n. 55, e con  la  programmazione  dei
          fondi strutturali e di investimento europei  per  gli  anni
          2021-2027, il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei
          Comitati predetti e, su  impulso  di  questi,  promuove  le
          conseguenti  iniziative  anche  in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza
          unificata. Nei casi di cui  al  primo  periodo,  quando  si
          tratta di materie nelle quali  le  regioni  e  le  province
          autonome  vantano  uno  specifico  interesse,  ai  predetti
          Comitati partecipano anche il Presidente  della  Conferenza
          delle  regioni  e  delle  province   autonome   nonche'   i
          Presidenti delle regioni e delle province autonome  per  le
          questioni di loro competenza che riguardano la loro regione
          o provincia autonoma. 
                6.  All'articolo  57-bis,  comma   7,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole "composto da un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri"
          sono  sostituite   dalle   seguenti:   "composto   da   due
          rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
          di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e
          le autonomie,". 
                6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri  puo'
          deferire  singole  questioni  al  Consiglio  dei   ministri
          perche' stabilisca le direttive alle  quali  la  Cabina  di
          regia deve attenersi, nell'ambito delle norme  vigenti.  Le
          amministrazioni  di  cui  al  comma   1   dell'articolo   8
          assicurano che, in sede di definizione delle  procedure  di
          attuazione degli interventi del  PNRR,  almeno  il  40  per
          cento  delle  risorse  allocabili  territorialmente,  anche
          attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria
          di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,
          salve le specifiche allocazioni territoriali gia'  previste
          nel PNRR. Il Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione
          della Presidenza del Consiglio dei ministri,  attraverso  i
          dati rilevati dal  sistema  di  monitoraggio  attivato  dal
          Servizio centrale  per  il  PNRR  di  cui  all'articolo  6,
          verifica  il  rispetto  del  predetto  obiettivo   e,   ove
          necessario, sottopone gli  eventuali  casi  di  scostamento
          alla Cabina di  regia,  che  adotta  le  occorrenti  misure
          correttive e propone eventuali misure compensative.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29  luglio  2021,  n.  108,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 4 (Segreteria tecnica presso la Presidenza  del
          Consiglio dei ministri). - 1. Con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7,  comma
          4, del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303  e'
          costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica
          per il supporto alle attivita' della Cabina di regia e  del
          Tavolo permanente, la cui durata temporanea e' superiore  a
          quella del Governo che la istituisce e si protrae  fino  al
          completamento del PNRR e comunque non oltre il 31  dicembre
          2026. La  Segreteria  tecnica  opera  in  raccordo  con  il
          Dipartimento  per  il  coordinamento   amministrativo,   il
          Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
          politica economica e l'Ufficio per il programma di  governo
          nonche', per gli interventi di interesse  delle  regioni  e
          delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari
          regionali  e  le  autonomie  sentita  la  Conferenza  delle
          regioni e delle province autonome. 
                2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo: 
                  a)  supporta  la  Cabina  di  regia  e  il   Tavolo
          permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni; 
                  b)  elabora  periodici  rapporti  informativi  alla
          Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli  esiti  del
          monitoraggio  sull'attuazione  del  PNRR   comunicati   dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria Generale dello Stato; 
                  c) individua e segnala al Presidente del  Consiglio
          dei  ministri  le  azioni  utili   al   superamento   delle
          criticita' segnalate dai Ministri competenti per materia; 
                  d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR  di
          cui all'articolo 6 le informazioni e i dati  di  attuazione
          del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli
          relativi al rispetto dei tempi programmati ed  a  eventuali
          criticita'  rilevate  nella  fase   di   attuazione   degli
          interventi; 
                  e)  ove  ne  ricorrano  le   condizioni   all'esito
          dell'istruttoria  svolta,   segnala   al   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  i  casi  da  valutare   ai   fini
          dell'eventuale esercizio  dei  poteri  sostitutivi  di  cui
          all'articolo 12; 
                  f) istruisce i procedimenti  relativi  all'adozione
          di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui
          all'articolo 13 e all'articolo 44. 
                3. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021  e  di
          euro 400.000 per ciascuno degli  anni  dal  2022  al  2026,
          aggiuntivi rispetto agli eventuali  ulteriori  stanziamenti
          che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai  sensi  dell'art.
          7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
          Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.».