Art. 37 Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard 1. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «la Commissione e' formata da undici componenti» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione e' formata da dodici componenti»; b) dopo le parole «Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie,» sono aggiunte le seguenti: «uno designato dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione territoriale,».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 29, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 28. Omissis. 29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. la Commissione e' formata da dodici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione territoriale, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle regioni. Omissis.».