Art. 37 
 
               Integrazione della Commissione tecnica 
                      per i fabbisogni standard 
 
  1. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «la Commissione e'  formata  da  undici  componenti»
sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione e' formata da  dodici
componenti»; b) dopo le parole  «Ministro  delegato  per  gli  affari
regionali e le autonomie,» sono aggiunte le seguenti: «uno  designato
dall'Autorita'   politica   delegata   in   materia    di    coesione
territoriale,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 29, dell'art. 1,  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016)), come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 1. - 1. - 28. Omissis. 
                29. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  istituita,
          presso il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la
          Commissione tecnica per i fabbisogni  standard  di  cui  al
          decreto  legislativo  26  novembre   2010,   n.   216.   la
          Commissione e' formata da dodici componenti,  di  cui  uno,
          con funzioni di presidente, designato  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  tre   designati   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, uno designato  dal  Ministro
          dell'interno, uno designato dal Ministro delegato  per  gli
          affari   regionali   e   le   autonomie,   uno    designato
          dall'Autorita' politica delegata  in  materia  di  coesione
          territoriale,  uno  designato  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica, tre designati dall'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani, di cui uno in  rappresentanza  delle  aree
          vaste, e uno designato dalle regioni. 
                Omissis.».