Art. 38 
 
Proroga  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  e   del
  Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia  italiana  del
  farmaco. 
 
  1. Nelle more  della  riorganizzazione  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere  gli  investimenti  in
ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui  farmaci  in  attuazione
della missione n. 6 del PNRR, e comunque fino al  28  febbraio  2022,
restano  in  carica  i  componenti   della   Commissione   consultiva
tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR),  di
cui  all'articolo  19  del  decreto  del  Ministro  della  salute  20
settembre 2004, n. 245,  nominati  con  decreto  del  Ministro  della
salute del 20 settembre 2018. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto del
          Ministro  della  salute   20   settembre   2004,   n.   245
          (Regolamento  recante  norme  sull'organizzazione   ed   il
          funzionamento dell'Agenzia Italiana del  Farmaco,  a  norma
          dell'articolo 48, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003,  n.
          269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326): 
                «Art. 19 (Commissione consultiva  tecnico-scientifica
          e  Comitato  prezzi   e   rimborso).   -   1.   Nell'ambito
          dell'Agenzia operano anche a  supporto  dell'attivita'  del
          Consiglio di amministrazione e  comunque  in  raccordo  tra
          loro, la «Commissione consultiva tecnico-scientifica per la
          valutazione dei farmaci» e il «Comitato prezzi e rimborso». 
                2.  La  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica
          svolge le funzioni gia' attribuite alla  Commissione  unica
          del farmaco, nonche' i compiti  attribuitile  dall'articolo
          48,  comma  5,  lettere  d),  e)  ed  l)  della  legge   di
          riferimento; essa svolge, altresi', attivita' di consulenza
          tecnico-scientifica su richiesta del Direttore  generale  o
          del Consiglio di amministrazione. 
                3. La Commissione di cui al precedente  comma  adotta
          le proprie determinazioni con autonomia sul  piano  tecnico
          scientifico e sanitario, anche  sulla  base  dell'attivita'
          istruttoria svolta dal Comitato prezzi e rimborso. 
                4. Il Comitato prezzi e rimborso svolge  funzioni  di
          supporto  tecnico-consultivo  all'Agenzia  ai  fini   della
          contrattazione prevista dall'articolo  48,  comma  33,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
                5. La Commissione consultiva tecnico-scientifica e il
          Comitato prezzi e rimborso sono nominati  con  decreto  del
          Ministro della salute, e sono composti  ciascuno  da  dieci
          membri di cui tre designati dal Ministro della salute,  uno
          dei quali con funzioni  di  presidente,  uno  dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze e  quattro  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano.  Sono  componenti
          di  diritto  il  direttore  generale  dell'Agenzia   e   il
          presidente dell'Istituto superiore di sanita'. I componenti
          non di diritto  durano  in  carica  tre  anni,  rinnovabili
          consecutivamente per una sola volta. I  componenti  non  di
          diritto della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
          sono  scelti  tra  persone  di  comprovata  e   documentata
          competenza  tecnico-scientifica  almeno  quinquennale   nel
          settore della valutazione dei farmaci. I componenti non  di
          diritto del Comitato prezzi  e  rimborso  sono  scelti  tra
          persone di comprovata professionalita' ed esperienza almeno
          quinquennale   nel    settore    della    metodologia    di
          determinazione  del  prezzo  dei   farmaci,   dell'economia
          sanitaria e di farmacoeconomia nonche'  dell'organizzazione
          sanitaria e tra esperti in diritto sanitario. 
                6.  L'organizzazione   e   il   funzionamento   della
          Commissione consultiva tecnico-scientifica e  del  Comitato
          prezzi  e  rimborso  sono  disciplinati  con  delibera  del
          Consiglio di amministrazione,  su  proposta  del  direttore
          generale. 
                7.  A  ciascun  componente  non  di   diritto   della
          Commissione consultiva tecnico-scientifica e  del  Comitato
          prezzi e rimborso spetta un'indennita' annua lorda di  euro
          25.000. 
                8. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  di  quanto
          disposto dal precedente comma  e  a  quelli  derivanti  dal
          funzionamento dei medesimi organi  collegiali  si  provvede
          mediante le  risorse  di  cui  all'articolo  48,  comma  8,
          lettere b), c) e  c-bis)  del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n.  326,  integrato  dal  comma  5-quinquies
          dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222. 
                9.».