Art. 38 bis 
 
     Disposizioni in materia di formazione continua in medicina 
 
  1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento  e  allo
sviluppo  delle  competenze  tecniche,  digitali  e  manageriali  del
personale del sistema sanitario, a decorrere dal  triennio  formativo
2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo
10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e' condizionata  all'assolvimento
in misura non  inferiore  al  70  per  cento  dell'obbligo  formativo
individuale dell'ultimo  triennio  utile  in  materia  di  formazione
continua in medicina. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 10, della legge 8 marzo
          2017, n. 24 (Disposizioni in  materia  di  sicurezza  delle
          cure e della  persona  assistita,  nonche'  in  materia  di
          responsabilita'   professionale    degli    esercenti    le
          professioni sanitarie): 
                «Art.  10  (Obbligo  di  assicurazione).  -   1.   Le
          strutture sanitarie e sociosanitarie  pubbliche  e  private
          devono essere provviste  di  copertura  assicurativa  o  di
          altre analoghe misure per la responsabilita'  civile  verso
          terzi e per  la  responsabilita'  civile  verso  prestatori
          d'opera,  ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  1-bis,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.  114,  anche
          per  danni  cagionati  dal  personale  a  qualunque  titolo
          operante presso le  strutture  sanitarie  o  sociosanitarie
          pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attivita'
          di formazione, aggiornamento nonche' di  sperimentazione  e
          di ricerca clinica. La disposizione del  primo  periodo  si
          applica anche alle prestazioni sanitarie svolte  in  regime
          di libera professione  intramuraria  ovvero  in  regime  di
          convenzione con il  Servizio  sanitario  nazionale  nonche'
          attraverso la telemedicina. Le strutture di  cui  al  primo
          periodo  stipulano,  altresi',   polizze   assicurative   o
          adottano altre  analoghe  misure  per  la  copertura  della
          responsabilita'  civile  verso  terzi  degli  esercenti  le
          professioni sanitarie anche ai  sensi  e  per  gli  effetti
          delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 9.  Le  disposizioni
          di cui al periodo precedente non si applicano in  relazione
          agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2. 
                2.  Per  l'esercente  la  professione  sanitaria  che
          svolga la propria  attivita'  al  di  fuori  di  una  delle
          strutture di cui al comma 1 del  presente  articolo  o  che
          presti la sua opera  all'interno  della  stessa  in  regime
          libero-professionale ovvero che  si  avvalga  della  stessa
          nell'adempimento della  propria  obbligazione  contrattuale
          assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma  3,
          resta fermo l'obbligo  di  cui  all'articolo  3,  comma  5,
          lettera e), del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, all'articolo 5  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2012,  n.
          137, e  all'articolo  3,  comma  2,  del  decreto-legge  13
          settembre 2012,  n.  158,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 
                3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di  cui
          all'articolo  9  e  all'articolo  12,  comma   3,   ciascun
          esercente la professione  sanitaria  operante  a  qualunque
          titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche  o
          private provvede alla stipula, con oneri a proprio  carico,
          di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave. 
                4. Le strutture di  cui  al  comma  1  rendono  nota,
          mediante  pubblicazione  nel  proprio  sito  internet,   la
          denominazione  dell'impresa   che   presta   la   copertura
          assicurativa della responsabilita' civile verso i  terzi  e
          verso i prestatori d'opera di cui al comma 1, indicando per
          esteso i contratti,  le  clausole  assicurative  ovvero  le
          altre  analoghe  misure  che   determinano   la   copertura
          assicurativa. 
                5. Con decreto da emanare entro novanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
          dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
          salute,  definisce  i  criteri  e  le  modalita'   per   lo
          svolgimento  delle  funzioni  di  vigilanza   e   controllo
          esercitate dall'IVASS sulle imprese  di  assicurazione  che
          intendano stipulare polizze con  le  strutture  di  cui  al
          comma 1 e con gli esercenti la professione sanitaria. 
                6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, di concerto  con  il  Ministro
          della salute  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di  Bolzano,  sentiti  l'IVASS,  l'Associazione
          nazionale  fra  le   imprese   assicuratrici   (ANIA),   le
          Associazioni  nazionali  rappresentative  delle   strutture
          private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie,
          la Federazione nazionale degli ordini dei medici  chirurghi
          e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli  ordini
          e  dei   collegi   delle   professioni   sanitarie   e   le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
          categorie    professionali    interessate,    nonche'    le
          associazioni di tutela dei cittadini e dei  pazienti,  sono
          determinati i requisiti minimi delle  polizze  assicurative
          per le strutture sanitarie  e  sociosanitarie  pubbliche  e
          private e  per  gli  esercenti  le  professioni  sanitarie,
          prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui  far
          corrispondere massimali differenziati. Il medesimo  decreto
          stabilisce i requisiti minimi di garanzia e  le  condizioni
          generali di operativita' delle altre analoghe misure, anche
          di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma  1;
          disciplina altresi' le  regole  per  il  trasferimento  del
          rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa  di
          assicurazione nonche'  la  previsione  nel  bilancio  delle
          strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla
          messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai
          sinistri  denunciati.  A  tali  fondi   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5  e  5-bis,  del
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. 
                7. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          da emanare, di concerto con  il  Ministro  della  salute  e
          sentito l'IVASS, entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono individuati  i
          dati relativi alle polizze di  assicurazione  stipulate  ai
          sensi dei commi  1  e  2,  e  alle  altre  analoghe  misure
          adottate ai sensi  dei  commi  1  e  6  e  sono  stabiliti,
          altresi', le modalita' e i termini per la comunicazione  di
          tali  dati   da   parte   delle   strutture   sanitarie   e
          sociosanitarie pubbliche e private  e  degli  esercenti  le
          professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto
          stabilisce le modalita' e i termini per  l'accesso  a  tali
          dati.».