Art. 38 ter 
 
Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione
dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale
                       di ripresa e resilienza 
 
  1. All'articolo  56  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «2-bis. Per l'attuazione  di  quanto  previsto  al  comma  2,  il
Ministro  della  salute  promuove  e   stipula   appositi   contratti
istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   56   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   29   luglio    2021,    n.
          108(Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
          e   prime   misure   di   rafforzamento   delle   strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 56 (Disposizioni in materia di  semplificazione
          per l'attuazione dei programmi del Ministero  della  salute
          ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza).  -
          1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel  PNRR
          di competenza del Ministero della  salute  e  riconducibili
          alle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
          nonche' per  il  programma  pluriennale  di  interventi  in
          materia di ristrutturazione edilizia  e  di  ammodernamento
          tecnologico, di cui all'articolo 20 della  legge  11  marzo
          1988, n. 67, limitatamente al  periodo  di  attuazione  del
          PNRR, il permesso di costruire puo'  essere  rilasciato  in
          deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni  di
          legge statali e  regionali  in  materia  di  localizzazione
          delle  opere   pubbliche;   i   medesimi   programmi,   ove
          riconducibili alle  ipotesi  di  cui  all'articolo  22  del
          medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
          2001, possono essere eseguiti in deroga  alle  disposizioni
          di cui al citato decreto del Presidente  della  Repubblica,
          delle  leggi  regionali,  dei  piani   regolatori   e   dei
          regolamenti edilizi  locali,  fermo  restando  il  rispetto
          delle  disposizioni,  nazionali   o   regionali,   igienico
          sanitarie,  antisismiche,  di  prevenzione  incendi  e   di
          statica degli edifici, di tutela del paesaggio e  dei  beni
          culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici  nonche'  di
          quelle sul risparmio energetico. 
                2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui
          all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, nonche' la disciplina del contratto  istituzionale  di
          sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo
          31 maggio 2011, n. 88 e all'articolo 7 del decreto-legge 20
          giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2017, n.  123,  si  applicano  ai  programmi
          indicati nel PNRR di competenza del Ministero della  salute
          e al programma pluriennale  di  interventi  in  materia  di
          ristrutturazione edilizia e di ammodernamento  tecnologico,
          di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
              2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma  2,
          il  Ministro  della  salute  promuove  e  stipula  appositi
          contratti  istituzionali  di  sviluppo  e  ne  coordina  la
          successiva attuazione.».