Art. 38 quater 
 
Riduzione dei termini per l'accesso alle  terapie  per  pazienti  con
                            malattie rare 
 
  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza relative alla missione 6 -  salute  e  politiche  sociali,
volte  a  rafforzare  le  prestazioni  erogate  sul  territorio   con
interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio nazionale  e
a garantire un piu' elevato livello di salute,  nonche'  al  fine  di
accelerare  il  procedimento  per   l'aggiornamento   dei   prontuari
terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori  in  tutte
le regioni, all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13  settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012,  n.  189,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   «
L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro
due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare.
Contestualmente  all'aggiornamento,  ciascuna  regione  e'  tenuta  a
indicare, con deliberazione  della  giunta  regionale,  i  centri  di
prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189
          (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese
          mediante un piu' alto livello di tutela della salute)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10 (Modificazioni  al  decreto  legislativo  24
          aprile   2006,   n.   219,   e   norme   sull'innovativita'
          terapeutica). - 1. Al decreto legislativo 24  aprile  2006,
          n. 219,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
                  a) all'articolo 54, dopo il comma 4 e' aggiunto  il
          seguente: 
                    «4-bis. La produzione di  una  specifica  materia
          prima farmacologicamente  attiva  destinata  esclusivamente
          alla produzione di medicinali sperimentali da utilizzare in
          sperimentazioni  cliniche  di  fase  I  non  necessita   di
          specifica autorizzazione, se, previa notifica  all'AIFA  da
          parte  del  titolare  dell'officina,  e'   effettuata   nel
          rispetto delle norme di buona fabbricazione in  un'officina
          autorizzata    alla    produzione    di    materie    prime
          farmacologicamente attive. Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA
          trasmette al Ministro della salute e pubblica nel suo  sito
          internet   una   relazione    sugli    effetti    derivanti
          dall'applicazione della disposizione  di  cui  al  presente
          comma e sui possibili  effetti  della  estensione  di  tale
          disciplina  ai  medicinali  sperimentali  impiegati   nelle
          sperimentazioni cliniche di fase  II.  La  relazione  tiene
          adeguatamente  conto  anche  degli   interventi   ispettivi
          effettuati dall'AIFA presso le officine di produzione delle
          materie prime farmacologicamente attive.»; 
                  b) al comma 3  dell'articolo  73  e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente periodo: «In  considerazione  delle  loro
          caratteristiche  tecniche,  i  radiofarmaci  sono  esentati
          dall'obbligo  di  apposizione  del  bollino   farmaceutico,
          disciplinato dal decreto del Ministro della sanita' in data
          2 agosto 2001, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001.»; 
                  c) il comma 11 dell'articolo 130 e' sostituito  dal
          seguente: 
                    «11. Le aziende titolari  di  AIC  e  le  aziende
          responsabili della commercializzazione dei medicinali  sono
          tenute alla trasmissione dei dati  di  vendita  secondo  le
          modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 15
          luglio 2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 2 del 4  gennaio  2005,  concernente
          l'istituzione di una  banca  dati  centrale  finalizzata  a
          monitorare le confezioni  dei  medicinali  all'interno  del
          sistema distributivo.»; 
                  d) il comma 12 dell'articolo 130 e' abrogato; 
                  e) il comma 23 dell'articolo 148 e' abrogato; 
                  f) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 141
          le parole: «La sospensione e' disposta  in  caso  di  lievi
          irregolarita' di cui al  comma  2»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «La sospensione e' disposta, altresi', quando  le
          irregolarita' di cui ai commi 2  e  3  risultano  di  lieve
          entita'». 
                2. Al  fine  di  garantire  su  tutto  il  territorio
          nazionale il rispetto dei livelli essenziali di assistenza,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          sono tenute ad assicurare l'immediata  disponibilita'  agli
          assistiti dei medicinali a carico  del  Servizio  sanitario
          nazionale erogati attraverso  gli  ospedali  e  le  aziende
          sanitarie  locali  che,  a   giudizio   della   Commissione
          consultiva tecnico-scientifica  dell'Agenzia  italiana  del
          farmaco, di seguito AIFA, possiedano, alla luce dei criteri
          predefiniti dalla medesima Commissione, il requisito  della
          innovativita' terapeutica, come definito  dall'articolo  1,
          comma  1,  dell'accordo  sancito  in  sede  di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano 18 novembre  2010,
          n. 197/CSR. 
                3.  Quanto  disposto   dal   comma   2   si   applica
          indipendentemente  dall'inserimento  dei   medicinali   nei
          prontuari  terapeutici  ospedalieri  o  in  altri  analoghi
          elenchi predisposti dalle competenti autorita' regionali  e
          locali ai fini  della  razionalizzazione  dell'impiego  dei
          farmaci da parte delle strutture pubbliche. 
                4. Quando una regione  comunica  all'AIFA  dubbi  sui
          requisiti di innovativita' riconosciuti  a  un  medicinale,
          fornendo la documentazione scientifica su cui si basa  tale
          valutazione, l'AIFA sottopone alla  Commissione  consultiva
          tecnico-scientifica la  questione  affinche'  la  riesamini
          entro 60 giorni dalla comunicazione regionale e esprima  un
          motivato parere. 
                5. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano sono tenute ad aggiornare, con periodicita'  almeno
          semestrale, i  prontuari  terapeutici  ospedalieri  e  ogni
          altro strumento analogo regionale, elaborato allo scopo  di
          razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte di  strutture
          pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di guidare
          i clinici in  percorsi  diagnostico-terapeutici  specifici,
          nonche' a trasmetterne copia all'AIFA.  L'aggiornamento  di
          cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi
          nel caso di impiego di farmaci  per  la  cura  di  malattie
          rare. Contestualmente all'aggiornamento,  ciascuna  regione
          e'  tenuta  a  indicare,  con  deliberazione  della  giunta
          regionale, i centri di prescrizione  di  farmaci  con  nota
          AIFA o piano terapeutico. 
                6. Presso l'AIFA, e' istituito, senza nuovi  oneri  a
          carico della finanza  pubblica,  un  tavolo  permanente  di
          monitoraggio  dei  prontuari  terapeutici  ospedalieri,  al
          quale  partecipano  rappresentanti  della  stessa  Agenzia,
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e del Ministero della salute. La partecipazione  al
          tavolo e' a titolo gratuito. Il  tavolo  discute  eventuali
          criticita'  nella  gestione   dei   prontuari   terapeutici
          ospedalieri e degli altri analoghi  strumenti  regionali  e
          fornisce linee guida per l'armonizzazione e l'aggiornamento
          degli stessi, anche attraverso audizioni  periodiche  delle
          organizzazioni civiche di tutela del  diritto  alla  salute
          maggiormente  rappresentative  a  livello   nazionale.   Ai
          componenti del tavolo di  cui  al  presente  comma  non  e'
          corrisposto  alcun  emolumento,  compenso  o  rimborso   di
          spese.».