Art. 39 
 
            Inviato speciale per il cambiamento climatico 
 
  1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'inviato  speciale
e' individuato nell'ambito  del  personale  di  livello  dirigenziale
dipendente di amministrazioni pubbliche.  Per  lo  svolgimento  delle
funzioni non spettano emolumenti  o  compensi,  comunque  denominati,
aggiuntivi oltre a  quelli  gia'  in  godimento,  ferma  restando  la
corresponsione del  trattamento  economico  di  missione  nei  limiti
spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza.»; 
    b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Per
fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021,  euro  211.620  per  l'anno
2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   17-novies,   del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113  (Misure
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle pubbliche amministrazioni  funzionale  all'attuazione
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza  della  giustizia),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 17-novies (Inviato speciale per il  cambiamento
          climatico). - 1. Al fine di consentire  una  piu'  efficace
          partecipazione  italiana  agli  eventi   e   ai   negoziati
          internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli  sul
          cambiamento climatico, il Ministro degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione  internazionale  e  il  Ministro  della
          transizione ecologica nominano l'inviato  speciale  per  il
          cambiamento climatico. La durata dell'incarico  e'  fissata
          nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo  periodo,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                2.  Il  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
          cooperazione   internazionale   e   il   Ministero    della
          transizione ecologica  assicurano  il  supporto  tecnico  e
          organizzativo all'inviato di cui  al  comma  1  nell'ambito
          delle risorse finanziarie, umane e strumentali  disponibili
          a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
                3. L'inviato speciale e' individuato nell'ambito  del
          personale   di   livello   dirigenziale    dipendente    di
          amministrazioni  pubbliche.  Per   lo   svolgimento   delle
          funzioni  non  spettano  emolumenti  o  compensi,  comunque
          denominati, aggiuntivi oltre a quelli  gia'  in  godimento,
          ferma restando la corresponsione del trattamento  economico
          di   missione   nei    limiti    spettanti    conformemente
          all'ordinamento di appartenenza. 
                4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal  presente
          articolo e' autorizzata la spesa di euro 111.620 per l'anno
          2021, euro 211.620 per l'anno  2022  ed  euro  111.620  per
          l'anno 2023. Alla relativa copertura si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2021-2023, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale.».