Art. 4 
 
Credito d'imposta per la digitalizzazione di  agenzie  di  viaggio  e
                            tour operator 
 
  1. Per l'attuazione  della  linea  progettuale  «  Digitalizzazione
Agenzie  e  Tour  Operator  »,  Misura  M1C3,   investimento   4.2.2,
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie
di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12,  e'
riconosciuto un contributo sotto forma di  credito  d'imposta,  nella
misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2024
per investimenti e  attivita'  di  sviluppo  digitale  come  previste
dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31  maggio  2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.
106, fino all'importo massimo complessivo cumulato  di  25.000  euro,
nel limite di spesa complessivo di 18  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2023  e  2024,  60
milioni di euro per l'anno 2025. In fase di attuazione,  l'intervento
rispetta  il  principio  di   «non   arrecare   danno   significativo
all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia  delle
attivita' ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento  UE
n. 2020/852. 
  2.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione  dei  limiti
di cui all'articolo 34, comma 1, della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244.  A  tal  fine,  il  modello  F24  deve   essere   presentato
esclusivamente tramite  i  servizi  telematici  offerti  dall'Agenzia
delle entrate, pena il  rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  Il
credito d'imposta e' cedibile, in tutto o in parte, con  facolta'  di
successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri
intermediari  finanziari.  Il  credito  d'imposta  e'  usufruito  dal
cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato
utilizzato dal soggetto cedente. Il credito  d'imposta  non  concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e  del
valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
articoli 61  e  109,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  3. L'incentivo di cui al  presente  articolo  spetta  nel  rispetto
della vigente normativa sugli aiuti di Stato di  cui  al  regolamento
(UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe  previste  per
il periodo di applicazione del Quadro temporaneo  per  le  misure  di
aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza
COVID-19, di cui alla comunicazione C (2020) 1863  della  Commissione
europea  del  19  marzo  2020,  come   integrata   dalle   successive
comunicazioni della Commissione. Il Ministero  del  turismo  provvede
agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale  degli
aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24  dicembre  2012,
n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. Con decreto del  Ministero  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le modalita' applicative del presente articolo, anche  ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 4. Identico. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo
di rotazione per l'attuazione del Next  Generation  EUItalia  di  cui
all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
secondo le modalita' di cui ai commi da  1038  a  1050  del  medesimo
articolo 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   9,   del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2014,   n.   106
          (Disposizioni  urgenti  per  la   tutela   del   patrimonio
          culturale, lo sviluppo della  cultura  e  il  rilancio  del
          turismo): 
              «Art. 9 (Disposizioni urgenti recanti  introduzione  di
          un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi
          ricettivi).  -  1.  Per  sostenere  la  competitivita'  del
          sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore,
          per i periodi di imposta 2014, 2015 e  2016  agli  esercizi
          ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o
          ancillari, nonche', per una quota non superiore al  10  per
          cento delle risorse di cui al  comma  5,  alle  agenzie  di
          viaggi e ai  tour  operator  che  applicano  lo  studio  di
          settore approvato con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel  supplemento
          straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303  del  31
          dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster  10  -
          Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming,  o
          al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo  incoming,
          di  cui  all'allegato  15  annesso  al  citato  decreto  e'
          riconosciuto un credito d'imposta nella misura  del  trenta
          per cento dei costi sostenuti per investimenti e  attivita'
          di sviluppo di cui al comma  2,  fino  all'importo  massimo
          complessivo di 12.500 euro nei  periodi  di  imposta  sopra
          indicati,  e  comunque  fino  all'esaurimento  dell'importo
          massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito
          d'imposta  e'  ripartito  in  tre  quote  annuali  di  pari
          importo. 
              2.  Il  credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          riconosciuto esclusivamente per spese relative a: 
                a) impianti wi-fi, solo a condizione che  l'esercizio
          ricettivo  metta  a  disposizione  dei  propri  clienti  un
          servizio gratuito  di  velocita'  di  connessione  pari  ad
          almeno 1 Megabit/s in download; 
                b) siti web ottimizzati per il sistema mobile; 
                c) programmi e sistemi  informatici  per  la  vendita
          diretta di servizi e pernottamenti,  purche'  in  grado  di
          garantire  gli  standard  di  interoperabilita'   necessari
          all'integrazione con siti e portali di promozione  pubblici
          e  privati  e  di  favorire  l'integrazione   fra   servizi
          ricettivi ed extra-ricettivi; 
                d)  spazi  e  pubblicita'   per   la   promozione   e
          commercializzazione di servizi  e  pernottamenti  turistici
          sui siti e piattaforme  informatiche  specializzate,  anche
          gestite da tour operator e agenzie di viaggio; 
                e) servizi di consulenza per la  comunicazione  e  il
          marketing digitale; 
                f) strumenti per la promozione digitale di proposte e
          offerte innovative in tema di inclusione e  di  ospitalita'
          per persone con disabilita'; 
                g) servizi relativi alla formazione  del  titolare  o
          del personale dipendente ai fini  di  quanto  previsto  dal
          presente comma. 
              2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui  al  comma  2  i
          costi relativi alla intermediazione commerciale. 
              3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono  accedere  al
          credito  d'imposta  nel  rispetto  dei  limiti  di  cui  al
          regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del
          18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          Europea agli aiuti «de minimis». Il credito  d'imposta  non
          concorre alla formazione del reddito ai fini delle  imposte
          sui  redditi  e  del  valore  della  produzione   ai   fini
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
          e   successive   modificazioni,    ed    e'    utilizzabile
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni, presentando il  modello  F24  esclusivamente
          attraverso  i  servizi  telematici  messi  a   disposizione
          dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto  dell'operazione
          di versamento, secondo modalita'  e  termini  definiti  con
          provvedimento del  Direttore  della  medesima  Agenzia.  La
          prima quota  del  credito  d'imposta  relativo  alle  spese
          effettuate nel periodo d'imposta  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto e' utilizzabile  non
          prima del 1° gennaio 2015. 
              4. Con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, da adottare entro tre mesi  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto  sono  definite  le  tipologie  di  spese
          eleggibili,  le  procedure  per  la  loro   ammissione   al
          beneficio nel rispetto del limite di cui  al  comma  5,  le
          soglie massime di spesa  eleggibile  per  singola  voce  di
          spesa sostenuta, nonche' le procedure di recupero nei  casi
          di  utilizzo  illegittimo  dei  crediti  d'imposta  secondo
          quanto   stabilito   dall'articolo   1,   comma   6,    del
          decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
              4-bis.  L'incentivo  fiscale  di  cui  al  comma  1  e'
          revocato  se  i  beni  oggetto  degli   investimenti   sono
          destinati a finalita' estranee all'esercizio di impresa. 
              5. Ai maggiori oneri derivanti  dalla  concessione  dei
          crediti d'imposta di cui al comma  1,  nel  limite  massimo
          complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei  periodi
          di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e  2019  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 17.». 
              -  Il  riferimento  al  testo  del  regolamento  UE  n.
          2020/852 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Il riferimento al testo dell'articolo 17, del decreto
          legislativo   09   luglio   1997,   n.   241,   (Norme   di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni) e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Il riferimento al testo dell'articolo 34 della  legge
          23 dicembre 2000,  n.  388  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Il riferimento al testo del comma 53 dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Il riferimento al testo  degli  articoli  61  e  109,
          comma 5, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Il riferimento al regolamento (UE) n.  1407/2013  del
          18 dicembre 2013 e'  riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 1. 
              - Il riferimento al testo all'articolo 52  della  legge
          24 dicembre 2012,  n.  234  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Il riferimento al testo dei commi  da  1037  a  1050,
          dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.